Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color

Diritto.net

Home Avv. Chiara Consani EQUITALIA E LE ISCRIZIONI IPOTECARIE LEGALI
EQUITALIA E LE ISCRIZIONI IPOTECARIE LEGALI PDF Print E-mail
Autore: Avv. Chiara Consani   

Articolo tratto dal blog dell'avv. Chiara Consani

Negli ultimi anni, molti contribuenti, si sono improvvisamente trovati la propria abitazione in vendita all'asta per debiti erariali non pagati. Quando arriva una cartella esattoriale bisogna subito pagarla oppure fare ricorso entro 60 giorni, trascorsi 60 gg, il concessionario ha titolo per procedere all'ipoteca. In un secondo momento ricevuto l'avviso di trascrizione dell'ipoteca sulla casa, ci sono 6 mesi di tempo per pagare, poi l'esattoria procede. Alcuni concessionari mandano questi atti per posta ordinaria, quando devono essere notificati e addebitano le spese di iscrizione e

L'articolo d'origine: EQUITALIA E LE ISCRIZIONI IPOTECARIE LEGALI

cancellazione quando sono esenti da imposte e tasse ex art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, modificativo dell'art. 47 del D.p.r. 602/73.

Cosa dice la legge:

ART. 76 DPR. 602/1973

Il concessionario (Equitalia) può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

ART. 77
Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesidall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

Cosa fare?

-       La prima cosa da verificare, quando vi è una iscrizione ipotecaria da parte dell’Equitalia, e' se le cartelle esattoriali a cui si riferisce l'ipoteca, sono state realmente notificate, se non e' cosi bisogna fare subito ricorso alla Commissione Tributaria o al Giudice ordinario.

-       Un'altra cosa importante e' che l'iscrizione ipotecaria quando contiene cartelle notificate da piu' di un anno devono essere precedute da intimazione di pagamento, che una volta si chiamava avviso di mora, in mancanza e' tutto nullo.

Ciò è quanto emerge da una pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. nr.137/03/09) la quale ha accolto il ricorso di una contribuente che si è vista iscrivere ipoteca per crediti relativi a cartelle notificatele molti anni prima.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha sostenuto che l’iscrizione ipotecaria era affetta da insanabile nullità, in quanto il Concessionario non aveva proceduto alla preventiva notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973.

È bene ricordare che nel contesto tributario l’ipoteca si atteggia come una misura cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare e dunque soggetta all’applicazione non solo della disposizione dell’art. 77 del DPR n. 602/1973 (Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli art. 49 e seguenti (Espropriazione forzata – Disposizioni Generali).
L’ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva.

Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - “è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”.
Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’espropriazione potrà essere avviata – e l’iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell’intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell’art. 50 del DPR n. 602/1973.

La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.
Della stessa opinione appaiono i giudici di prime cure, i quali ritengono la notifica dell’intimazione un “aspetto molto importante da seguire prima di procedere all’iscrizione di ipoteca”.

-       L'ipoteca legale è iscrivibile solo a imposte dirette e indirette con esclusione di Contributi e multe. Cassazione 2009 - Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza n. 46/08/10 Depositato il 28/04/2010;

-       Inoltre si da atto che è illegittima:

1) l'iscrizione ipotecaria inferiore a 8000€ Commissione Tributaria di Cosenza Sez. 1 Sent. n. 429/01/2007 depositata il 05/11/2007;

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza destinata a riscrivere completamente i rapporti tra cittadino ed esattoria. In virtù della pronunzia in esame, infatti, tutti coloro che hanno subito l’iscrizione dell’ipoteca sul proprio immobile per importi inferiori alla detta somma potranno, quindi, chiedere l’immediata cancellazione della stessa e, ove ne ricorrano gli estremi, anche il risarcimento del danno.

E’ evidente il pregiudizio derivante al cittadino per una iscrizione ipotecaria, peraltro illegittima, per debiti di modico valore. Lo stesso, infatti, si potrebbe trovare in serie difficoltà, se non addirittura nell’assoluta impossibilità, di vendere il proprio immobile, in quanto illegittimamente gravato da ipoteca.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione, quindi, conferisce nuova forza e vigore all’orientamento giurisprudenziale volto ad affermare i diritti dei cittadini nelle ipotesi, di provvedimenti illegittimi adottati dalla esattoria ed apre la strada alla revoca di migliaia di iscrizioni ipotecarie ed a una moltitudine di richieste di risarcimento danni. Secondo recenti stime, i contribuenti che a livello nazionale si sono visti gravare da ipoteca la propria casa sono circa 160 mila e le iscrizioni ipotecarie per crediti erariali inferiori ad € 8.000,00 oscillano tra il 30 ed il 50% delle totali, ovvero tra le 50 ed 80 mila.

2) l'iscrizione ipotecaria in presenza di istanza di rateizzazione: Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza n.81/13/2008 depositata il  14 aprile 2008;

3) l'iscrizione ipotecaria di un immobile con fondo patrimoniale familiare: Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, Sentenza n. 71/01/2008 depositata il 10/06/2008;
  
4) l’iscrizione ipotecaria se già e' stato fatto il fermo, Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara sentenza n.250/01/2009 del 30 luglio 2009;



Il blog tratta notizie d'attualità giuridica a partire da recenti sentenze della Corte di Cassazione

Diritto.net non è in alcun modo collegato a siti e blog esterni i cui contenuti ed opinioni sono da ritenersi dell'autore.

L'articolo d'origine: EQUITALIA E LE ISCRIZIONI IPOTECARIE LEGALI

 
Banner

Newsletter

Ricevi gratuitamente la Newsletter settimanale di Diritto.net per restare sempre informato!
Terms and Conditions

il Foro civile

il Foro civile

il Foro penale

il Foro penale

il Foro tributario

il Foro tributario

Eur-Lex

Eur-Lex Legal services since 1992

Trova un avvocato

  • Trova un Avvocato su Diritto.net!
  • Trova un Avvocato su Diritto.net!