| PERDITA DEI BENEFICI FISCALI PRIMA CASA |
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| Autore: Avv. Chiara Consani | |||
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Articolo tratto dal blog dell'avv. Chiara Consani Cass. Civ., Sez. V, n. 13291 del 17 giugno 2011. “Perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa il contribuente che rivende prima dei cinque anni l’immobile per riacquistare una quota insignificante di un altro. Infatti, l’acquisto non dell’intero, ma di una quota dell’immobile, può beninteso integrare il requisito detto, ma solo qualora significativa, di per sé, della concreta disponibilità di disporre del bene sì da poterlo adibire a propria abitazione. Ciascun partecipante alla comunione, infatti, stabilisce L'articolo d'origine: PERDITA DEI BENEFICI FISCALI PRIMA CASA l’art. 1102 c.c., può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile non può comportare da solo il potere di disporre del bene come abitazione propria; esso è, cioè, inidoneo a realizzare l’abitazione che è la finalità perseguita dal legislatore con il riconoscimento dell’aliquota dell’imposta ridotta sugli atti d’acquisto e non vale, pertanto, a realizzare la condizione dell’“acquisto di altro immobile” di cui al comma IV della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986.”Il blog tratta notizie d'attualità giuridica a partire da recenti sentenze della Corte di Cassazione Diritto.net non è in alcun modo collegato a siti e blog esterni i cui contenuti ed opinioni sono da ritenersi dell'autore. L'articolo d'origine: PERDITA DEI BENEFICI FISCALI PRIMA CASA
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