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Diritto.net

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Studio legale Manghi


Non c’è colpa se si abbandona il domicilio coniugale a causa dei continui litigi con la suocera PDF Print E-mail
Autore: admin   

Niente addebito della separazione al coniuge che abbandona la casa coniugale a causa dei continui dissidi con la suocera convivente. La “sanzione” è esclusa anche quando non ci sono violenze o tradimenti che giustificano l’allontanamento.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 4540/2011 secondo la quale il semplice allontanamento volontario non è sufficiente per l’addebito dal momento che il giudice deve verificare se la
 
Adozioni rimborsate le spese sostenute all’estero dai coniugi PDF Print E-mail
Autore: Monica Manghi   

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 il Dpr 30 novembre 2010 che prevede il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale.
L’ammontare delle spese rimborsabili ammonta al 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35 mila euro mentre l’aliquota scende al 30% per quelli con un reddito compreso tra 35 mila e 70 mila euro. L’importo del rimborso ricevuto non è

 
Amministrazione di sostegno PDF Print E-mail
Autore: Monica Manghi   

L’amministrazione di sostegno è un istituto innovativo introdotto con la legge n. 6/2004, ed è rivolto alla tutela delle persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi.

L’amministrazione di sostegno rappresenta dunque un grande traguardo sociale perché fornisce una diversa concezione degli interventi nei confronti delle

 
Il trasferimento dei beni tra coniugi PDF Print E-mail
Autore: Monica Manghi   

In sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, i coniugi possono inserire nel ricorso clausole che prevedono il trasferimento di beni immobili.

E’ bene precisare che tale possibilità è variamente ammessa dai singoli Tribunali italiani.

Quando tale possibilità è consentita dal proprio Tribunale di competenza, i coniugi possono stabilire, di comune accordo, di trasferire l’uno a favore dell’altro oppure a favore della prole, la proprietà di beni immobili per assicurare il mantenimento dell’altro coniuge o dei figli minori ovvero maggiorenni ma non autosufficienti.

Tali clausole sono pienamente valide ed efficaci, in quanto rivolte a soddisfare interessi riconosciuti meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico. Infatti, in questi casi, la cessione del bene non costituisce una donazione ma un modo per assolvere l’obbligo di mantenimento posto dalla legge a carico di un coniuge a favore dell’altro oppure a carico dei coniugi a favore dei figli.

Per il trasferimento di beni immobili é tuttavia necessario allegare al ricorso la documentazione sulla conformità urbanistica oppure dichiarare che l’immobile è conforme alle leggi urbanistiche, pena la nullità del trasferimento.

Per gli immobili costruiti prima del 2 settembre 1967, si può allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967.

In caso di terreni occorre produrre il certificato di destinazione urbanistica a pena di nullità dell’atto di cessione.

 
Il matrimonio PDF Print E-mail
Autore: Monica Manghi   

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni matrimoniali.

L’ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno degli sposi, su richiesta degli sposi o di una persona da questi incaricata, effettua le pubblicazioni presso i comuni di residenza degli sposi.

La pubblicazione dura otto giorni e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno da quando è avvenuta la pubblicazione.

La pubblicazione perde efficacia e pertanto si considera come non avvenuta, se il matrimonio non viene celebrato nei centottanta giorni successivi.

L’ufficiale dello Stato Civile che non crede di poter procedere alle pubblicazioni rilascia un certificato con i motivi del diniego contro cui è possibile ricorrere al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Gli sposi possono altresì ricorrere al Tribunale per chiedere la riduzione del termine delle pubblicazioni per gravi motivi, allo stesso modo e con le stesse modalità, in presenza di cause gravissime, possono farsi dispensare dalle pubblicazioni, previa dichiarazione effettuata al Cancelliere di mancanza di impedimenti al matrimonio.

Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni a nuovo matrimonio per la donna divorziata

Nel caso di annullamento del precedente matrimonio o di divorzio, la donna non può contrarre matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, tranne nel caso di divorzio per inconsumazione del matrimonio e nel caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

In questi casi l’interessata può presentare ricorso al tribunale, che con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

 
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