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La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni matrimoniali.
L’ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno degli sposi, su richiesta degli sposi o di una persona da questi incaricata, effettua le pubblicazioni presso i comuni di residenza degli sposi.
La pubblicazione dura otto giorni e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno da quando è avvenuta la pubblicazione.
La pubblicazione perde efficacia e pertanto si considera come non avvenuta, se il matrimonio non viene celebrato nei centottanta giorni successivi.
L’ufficiale dello Stato Civile che non crede di poter procedere alle pubblicazioni rilascia un certificato con i motivi del diniego contro cui è possibile ricorrere al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Gli sposi possono altresì ricorrere al Tribunale per chiedere la riduzione del termine delle pubblicazioni per gravi motivi, allo stesso modo e con le stesse modalità, in presenza di cause gravissime, possono farsi dispensare dalle pubblicazioni, previa dichiarazione effettuata al Cancelliere di mancanza di impedimenti al matrimonio.
Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni a nuovo matrimonio per la donna divorziata
Nel caso di annullamento del precedente matrimonio o di divorzio, la donna non può contrarre matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, tranne nel caso di divorzio per inconsumazione del matrimonio e nel caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
In questi casi l’interessata può presentare ricorso al tribunale, che con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
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