| Discutiamo sul 2 |
|
|
|
| Autore: Veneto Ius | |||
|
L'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, tra le sue tante e oscure disposizioni, si occupa anche del concetto di parziale difformità, in relazione all'art. 34 del DPR 380 del 2001, stabilendo che: "2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali". La disposizione introduce il concetto di irrilevanza di alcune violazioni rispetto al progetto edilizio approvato. Mentre il senso complessivo della disposizione si capisce con facilità ed è anche condivisibile, le applicazioni pratiche sono spesso difficoltose e incerte. Più che dare risposte sicure, vorrei aprire un dibattito con i lettori sull interpretazione e l'applicazione di questa disposizione, sui punti che elenco di seguito (magari mi sbaglio su qualcosa). 1) Penso che alla base ci debba sempre essere perlomeno una violazione dell'altezza o della superfice coperta: non riesco a immaginare una violazione della cubatura o dei distacchi senza una violazione o dell'altezza o della superifice coperta. Non è vero il contrario, perchè, con un gioco di alti e bassi oppure con tagli e aggiunte, potrebbero esserci violazione dell'altezza o della superficie coperta che non incidono nè sul volume nè sui distacchi complessivi. 2) Se sforo del 2% l'altezza soltanto oppure del 2% soltanto la superifice coperta, sforo necessariamente del 2% anche il volume. 3) Se sforo del 2% l'altezza, non posso sforare per niente la superfice coperta, perchè altrimenti sforo il volume per più del 2% (e viceversa). 4) La disposizione non è applicabile se sforo per più del 2% anche uno solo dei quattro elementi: in altre parole, se sto dentro il 2% con l'altezza e anche con la superfice coperta, ma non col volume, ho parziale difformità e non c'è l'irrilevanza della violazione. 5) Non c'è bisogno ne è possibile sanare la violazione entro il 2%: non è una violazione rilevante e, quindi, non può essere chiesto o rilasciato un titolo in sanatoria. 6) Non può essere preventivamente rilasciato un titolo edilzio che contempli già la violazione del 2%: sarebbe illegittimo. 7) Quando viene chiesta l'agibilità, bisogna dichiarare la violazione del 2%? Sarebbe un falso dichiarare che le opere eseguite sono perfettamente conformi al titolo edilizio? 8) Bisogna pagare gli oneri per i mc in più che vengono realizzati? Apriamo il dibattito. Dario Meneguzzo L'articolo d'origine: Discutiamo sul 2
|