| Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese |
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| Autore: Veneto Ius | |||
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E' stato pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio ed entrerà in vigore il 18.02.2012 il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, recante il "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49,comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)". Pubblichiamo un link al sito dello studio Bosetti e Gatti http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0227.htm Nota: L'art. 49, comma 4-quater del D.L. 78/2010 stabilisce che: "4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attivita' oggetto di tale certificazione; f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59))". L'articolo d'origine: Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese
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