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avv. Luigi Levita
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La massima: “Il requisito delle «generalità della persona citata a giudizio», richiesto a pena di inammissibilità dal comma 1, lettera c), dell’art. 24 del decreto legislativo n. 274 del 2000, è soddisfatto anche se nel ricorso immediato manchi l’indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a giudizio, purché l’atto non risulti rivolto ad incertam personam, in quanto la completa identificazione dell’imputato è differibile al momento della presentazione del medesimo avanti all’autorità procedente; pertanto, non è dato riscontrare alcuna violazione del diritto di azione e difesa in relazione all’onere di acquisire i dati che consentono la sicura individuazione della persona citata, in quanto la persona offesa, ove ritenga che l’acquisizione di tali dati sia eccessivamente difficoltosa o dispendiosa, può comunque seguire le vie della ordinaria tutela giurisdizionale davanti al giudice di pace, esercitando la facoltà di presentare querela “. |
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avv. Luigi Levita
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La massima: “La pronuncia di manifesta inammissibilità s’impone qualora l’ordinanza di rimessione non indica né l’oggetto né i termini del procedimento in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, così come quando è del tutto privo di motivazione l’ulteriore requisito della non manifesta infondatezza del quesito di legittimità costituzionale formulato”. |
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avv. Luigi Levita
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La massima: “L’omissione dell’avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall’imputato nel corso dell’udienza di comparizione prima dell’apertura del dibattimento, alla stregua di quanto espressamente disposto dall’art. 29, comma 6, del decreto legislativo n. 274 del 2000”. |
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