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dr. Giovanni Baranello
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1. Le condizioni richieste per la validità dell’acceptilatio sono le seguenti: a. L’obbligazione da estinguere deve essere nata “verbis” (D. 46.4.8.3)1 [1]. Sembra anzi che si sia persino dubitato se fosse applicabile l’acceptilatio all’obbligazione nascente dal iusiurandum liberti, la quale si costituisce “verbis”, ma non per mezzo di una stipulazione. In D. 46.4.13 pr. Ulpiano ammette che l’obligatio operarum assunta dal liberto col iusiurandum si estingua mediante accettilazione; ma usa un’espressione, “verius est”, che lascia trapelare l’esistenza di dispute. Per l’accettilazione nella dotis dictio si citano D. 23.3.36, 38, 41 § 4; e non è inverosimile che originariamente questi passi si riferissero alla dote costituita dal debitore della donna con la forma della dictio. |