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avv. Antonio Tanza
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Nel corrente anno, la commissione sul massimo scoperto trimestrale ha raccolto una serie di critiche che, unite a quelle degli anni precedenti, hanno finalmente svelato la sua natura, il subdolo funzionamento, la pericolosità sociale e la sua invalidità negoziale. Una recentissima sentenza della S.C. (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006, in www.studiotanza.it), ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. |