Forgotten your password?
No account yet? Create one

Diritto.net
Verso l'abolizione del c.d. 'diritto di signoraggio' e della Banca Centrale Italiana 'privata'
Avv. Antonio Tanza   

E' appena stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce avv. Cosimo Rochira, sul tema scottante del cosiddetto diritto di "signoraggio", ovvero la sentenza che dichiara illegittimamente percepite dalla Banca che emette la moneta.Image

Una articolata motivazione sorregge l'inequivocabile dispositivo di condanna "a corrispondere all'attore la somma di euro 87 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, oltre a interessi...".
L'impianto argomentativo seguito dal giudice verte sulla vexata quaestio della proprietà non più pubblica della Banca d'Italia.
L'Italia, anomalia planetaria, ha la sua Banca Centrale quasi totalmente (95%) nelle mani dei privati.     Quand'anche il diritto di signoraggio fosse legittimo (e non lo è! Cfr www.signoraggio.it), non sarebbe legittimo distrarre enormi somme verso soggetti privati, sottrendole allo Stato e cioè ai cittadini!
Per circostanze e coincidenze del tutto casuali, la materia trattata nel procedimento n. 371204 RG, introdotto con la pionieristica citazione notificata in data 19 ottobre 2004, ha assunto un'attualità eclatante a seguito del recentissimo, e tuttora in corso, dibattito politico sulla natura, organizzazione, proprietà e finalità della Banca d'Italia.
Il Parlamento italiano, infatti, sarà a breve chiamato a discutere in sede legislativa la riforma della Banca Centrale approntata dal Governo (vedi Emendamento al testo del DDL Risparmio relativo alla Riforma della Banca d'Italia approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 settembre 2005).
In verità, i mass media hanno dato risalto alla durata e ai poteri del Governatore, senza avvedersi che tale profilo rappresenta una conseguenza naturale e, per certi aspetti, ovvia, rispetto alla principale questione della proprietà dell'azionariato della banca centrale e quindi del diritto a partecipare agli utili (cfr. "L'assetto proprietario sarà trasparente" di Isabella Bufacchi in "Sole 24 ore" del 26 agosto 2005; cfr. "Dossier sulle intercettazioni. La controffensiva di Castelli" di Marco Cremonesi in "Corriere della Sera" del 30 agosto 2004; cfr. "Quel paradosso delle banche padrone dell'arbitro" di R. Boc. in "Sole 24 ore" del 31 agosto 2005).
In altri termini, il dibattito che è scaturito dalla cd. vicenda Fazio, non è tanto sulla regolamentazione del poteri e sulla durata in carica del Governatore, quanto una meritoria presa di posizione dello Stato Italiano di riappropriarsi di risorse (nella specie il cd. reddito di signoraggio), dal quale era stato, seppur in parte qua, espropriato in favore di soggetti privati.
Invero, è singolare, se non addirittura assolutamente inaccettabile, che l'istituto di emissione di uno stato sovrano sia, in primis, una società per azioni commerciale, nonché partecipato, per la maggioranza assoluta, da soggetti privati che nulla hanno a che vedere con le ragioni pubbliche che dovrebbero presidiare ogni determinazione relativa alla banca centrale.
La questione è assurda solo ove si pensi che la stessa Banca d'Italia nel suo statuto all'art. 3, comma 3, così recita: "Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad un altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici." (si veda Statuto della Banca d'Italia approvato con Regio Decreto dell'11 giugno 1936 n. 1067 e ss).
Per entrare nel dettaglio della sentenza, come chiarito in modo mirabile nella stessa CTU depositata nel fascicolo, il reddito dell'istituto, causato dall'attività e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettività nazionale, dovrebbe vedere il Popolo e, quindi, lo Stato quale unico beneficiario e non certo soggetti terzi, aventi natura privata e finalità di lucro tra i principali fruitori.
Oramai è stato reso pubblico da uno studio di Mediobanca, riportato da molti giornali (cfr. "Gli azionisti" su "Sole 24 ore" del 16 febbraio 2002 pag. 7), che la Banca d'Italia, contrariamente a quanto previsto dalla legge, è l'unica Banca Centrale mondiale ad avere il capitale pressocchè interamente privato (cfr. il dettaglio delle 85 partecipazioni di ogni singolo ente privato nel capitale della Banca d'Italia: si tratta di banche e società assicuratrici).
Detta illegittime partecipazioni, oltre all'ingiusto lucro derivante dal c.d. diritto di signoraggio, fruttano una comoda giustificazione dei bilanci interni a detti istituti.
Tale situazione andrà a cessare per applicazione delle norme (già esistenti: art. 3 del predetto Statuto) e ulteriore determinazione legislativa, ma, sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico, non è legittima anche attualmente, posto che gli utili devono alternativamente essere attribuiti allo Stato o, per esso, ad ogni singolo componente la collettività nazionale.
Ne discende che all'inerzia dello Stato può sostituirsi, in surroga, il singolo cittadino, come è avvenuto nel presente giudizio, in quanto il De Gaetanis ha agito per conseguire il risarcimento del danno derivante dall'illecita attribuzione del reddito da signoraggio in favore di soggetti che, ab origine e per la loro natura, non hanno titolo a percepire alcun provento dalla circolazione monetaria..
Il dibattito in corso e l'unanime plauso per la restituzione alla proprietà pubblica della banca d'Italia, previa trasformazione in ente pubblico e sospensione del diritto, medio tempore, dei soggetti privati a conseguire il dividendo, conforta il Giudicante nell'adozione della decisione, posto che la giustezza in diritto e, comunque, l'equità della sua determinazione coincide con il comune sentire e con i principi cardine dell'ordinamento giuridico, che impediscono a terzi, non aventi titolo o legittimazione, di arricchirsi indebitamente.
Il Giudice adito ha conformato quindi il diritto vigente alle esigenze di giustizia ormai recepite de iure condendo. Per tutti i dettagli www.studiotanza.it
 
< Prev   Next >
ARTICOLI CORRELATI

I PIU' LETTI

 
 
DIRITTO.NET | IL FORO CIVILE | IL FORO PENALE | IL FORO TRIBUTARIO sono testate sviluppate da DIEGO CARMENATI (EDITORE)
GIORNALISTA Iscrtto all'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA C.F. CRMDGI71H30F205Y
IMPRESA EDITRICE Iscritta al ROC P.IVA 02820540124
Sede legale Milano via MA Colonna 41 Redazione via N Sauro Va