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Diritto all'autotutela in un privato domicilio |
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Redazione
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Approvata alla camera la modifica dell'art. 52 del Codice penale in tema di diritto all'autotutela in un privato domicilio. Per chi usi, in casa o sul lavoro, un'arma legittimamente detenuta al fine di difendere la propria o altrui incolumità così come i propri o altrui beni laddove vi sia pericolo di aggressione non rischierà più il carcere per 'eccesso di difesa'...
Diritto all’autotutela in un privato domicilio 1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: «Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumita'; b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale». |