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Diritto.net
Intervista all’italiana Silvana Arbia, Procuratore generale principale per i crimini del Rwanda
ten. col. Carlo Stracquadaneo   
In Rwanda, dopo il genocidio del 1994 dove in poche settimane persero la vita circa 800.000 persone, il ritorno alla normalità è un cammino lungo e lento. Gli oltre dieci anni trascorsi da quei giorni non hanno portato la pace in una società lacerata da un passato troppo pesante, dove le complesse cause della tragedia del 94 non sono state ancora risolte.

I problemi economici innanzitutto, la povertà e la mancata scolarizzazione delle nuove generazioni (il 33% dei ragazzi sotto i 15 anni è analfabeta) inoltre questioni internazionali non risolte, trame di potere e interessi economici sui diritti di sfruttamento delle risorse regionali, rendono il quadro ancora più complesso.

Incerta è anche la matrice dell’attentato che fu la causa scatenante del massacro. Il 6 aprile 1994 esplose in volo l’aereo con cui ritornava il presidente rwandese Juvénal Habyarimana, dopo un accordo di pace - che non si saprà mai quanto sinceramente fosse desiderato - con il fronte patriottico rwandese (Fpr) a guida Tutsi. Dall’indomani la Radio Télévision des Milles Collines, di proprietà di familiari e amici del presidente, incita al genocidio dei Tutsi. Il governo utilizza parole d’ordine che per le masse risuonano come messaggi di legittimazione della mattanza. Anche gli Hutu che non intendono partecipare allo sterminio vengono massacrati.

L'apocalisse del Rwanda di 11 anni fa, che causò la più grande massa di profughi nella storia umana, è entrata nel dimenticatoio. Gli occhi dell'opinione pubblica internazionale sono ormai lontani dal paese dalle mille colline, ma c'è ancora chi, tra difficoltà di ogni genere, combatte ancora una guerra silenziosa e ostinata contro i criminali, l’ambiente ostile e la corsa del tempo: sono i giudici e i procuratori del Tribunale penale internazionale per il Rwanda (TPIR), istituito ad Arusha (Tanzania) dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per fare giustizia sul genocidio, sui crimini di guerra e contro l’umanità commessi in quella regione durante il massacro recentemente rievocato dal film “Radio mille colline”. Il TPIR e il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (TPIJ) sono i primi tribunali penali internazionali propriamente detti; infatti i loro atti d’accusa e le loro pronunce di giustizia derivano da procure e camere penali formate non già da “vincitori” contro “vinti” ma da magistrati indipendenti, provenienti anche da nazioni che in precedenza non avevano rilevanti relazioni internazionali con la regione.  L’Italia è una di queste e contribuisce all’accusa mettendo a disposizione un magistrato di profonda esperienza umanitaria e crimilogica come Silvana Arbia, magistrato di Cassazione, già magistrato presso la Corte d’appello di Milano specialista in processi su crimini organizzati e di violenza sessuale e contro minori, che nel TPIR ha oggi la carica di Procuratore generale principale,  a capo di un team di sostituti e giuristi di varie nazionalità e opera ad Arusha da ottobre 1999. Quella che segue è una intervista concessa dal procuratore Arbia che dà la possibilità di conoscere meglio  le attività del TPIR, in un momento in cui una completion strategy è in corso di attuazione, conformemente alle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con nuove prospettive e nuove ottiche della giustizia penale internazionale.

Procuratore Arbia, perché ha scelto di servire la giustizia penale internazionale in Rwanda?
Perché in Rwanda nel 1994 si è consumato un genocidio, che, contrariamente a quello consumatosi in Europa prima della mia nascita, tra la fine della terza decade e gli inizi della quarta decade del 1900,  si è perpetrato sotto gli occhi di molti me compresa,  che, seguendo  le notizie della radio e della  stampa scritta, mi rendevo conto della tragica ripetizione del precedente, nonostante l’esistenza delle Nazioni Unite e nonostante la diversa situazione geografica e politica.
Per questi motivi, data la mia estrazione professionale non potevo contribuire in alcun altro modo all’identificazione e alla repressione dei responsabili del crimine più grave contro il genere umano, che prestando la mia opera di procuratore e  occupando tutto il mio tempo a dirigere indagini, a formulare accuse e requisitorie contro i responsabili di rango più elevato, coloro per intenderci che hanno deciso,  pianificato  e organizzato crimini indescrivibili offensivi dell’intera umanità come il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Dal punto di vista umano e personale, ho pensato che la funzione i procuratore internazionale era l’unica occasione per cercare di comprendere le ragioni remote che hanno permesso ad essere umani di radicalizzare il conflitto etnico al punto da adottare come soluzione ultima, l’eliminazione di tutti i membri di un gruppo etnico siano essi nati o nascituri. In breve una fortissima ambizione di essere tra coloro che accusano in nome della comunità internazionale i responsabili del crimine dei crimini.


Lei dice in pratica che mentre altri genocidi, come il massacro degli armeni compiuto dai turchi, lo sterminio degli ebrei e degli zingari compiuto dai nazisti, erano avvenuti per lo più in segreto, il caso del Rwanda è quindi diverso rispetto agli altri. Allora le chiedo: se i governi e la gente di tutto il mondo sapevano quello che stava succedendo, quanto è accaduto in Rwanda è qualcosa in più di un crimine?
Il genocidio rwandese è recente e l’evoluzione dei mezzi di comunicazione dei nostri giorni ha permesso di coprire in diretta i massacri. Sono disponibili audio-video e interviste di prefetti e ministri durante i mesi da aprile a luglio 1994.
I discorsi delle autorità, che venivano radiotrasmessi ogni giorno, incitavano chiaramente la popolazione a farla finita con i Tutsi, al fine di vincere la guerra che sarebbe stata l’ultima, secondo il primo ministro dell’epoca. In tale particolare contesto, certamente, la coscienza collettiva non puó invocare l’ignoranza per discolparsi e gli attori della grande politica internazionale non avevano bisogno della qualificazione giuridica successiva per rendersi conto di quanto stava accadendo. I pianificatori del genocidio avrebbero sicuramente trovato un ostacolo all’esecuzione del loro piano se la presenza internazionale fosse stata meglio organizzata.  A un certo momento verso la fine del dramma, per esempio alcuni rifugiati vennero trasferiti da un sito ad un altro con condizioni migliori per mostrare alla comunità internazionale che gli stessi venivano trattati bene. Per la stessa ragione gruppi di orfani vennero evacuati per ordine del governo.


Sempre più insistentemente il Segretario Generale delle Nazioni Unite dice che il Tribunale è giunto alla sua fase conclusiva, si può realmente affermare questo dal punto di vista della giustizia?
Il TPIR è stato istituito come Tribunale ad hoc, con competenza limitata ai crimini commessi nell’anno 1994, e, certamente la sua durata deve essere limitata nel tempo, quindi con dei limiti importanti già nel suo statuto, limiti ai quali si sono aggiunti quelli recentemente fissati dal Consiglio di Sicurezza nelle risoluzioni 1503/2003 e 1534/2004, per il completamento delle attivitá del TPIR che ormai devono concludersi entro la fine del 2004 per quanto concerne nuove indagini, la fine del 2008 per i processi in primo grado e la fine 2010 per gli  appelli.
E’ evidente che tali limiti costituiscono un ostacolo per la giustizia penale internazionale, se si considera l’impunità che sicuramente ne deriva.
Peraltro i correttivi introdotti con la possibilità di trasferire alcuni casi e alcuni dossier alla giurisdizione rwandese o ad altre giurisdizioni nazionali  non potranno sostituire efficacemente l’istanza internazionale. Avremo inevitabilmente  una situazione in cui crimini internazionali gravissimi, sia pure imprescrittibili, non saranno mai perseguiti.  

   
Può dare dei dati concreti sull’attività svolta fin ora dal TPIR?
Secondo i dati piú recenti, 23 imputati sono stati condannati, 3 assolti; degli altri detenuti ad Arusha in custodia cautelare, per 28 si sta celebrando il processo in primo grado e 15 sono in attesa di giudizio; 14 prevenuti sono latitanti.
Molti altri dossier non ancora completi per formulare atti di accusa esistono presso l’ufficio del procuratore, alcuni dei quali già trasferiti alla giustizia rwandese.


Le cariche rivestite (al tempo dei fatti) da numerosi imputati sono elevatissime. Tutti hanno giocato un ruolo chiave nell'addestramento e l'indottrinamento che ha trasformato gran parte della popolazione in un'armata di assassini assetati di sangue? Da cosa deriva la scelta di fermarsi agli “imputati eccellenti”?
Gli imputati di Arusha sono per la maggior parte ministri, capi civili e militari, intellettuali prestigiosi, imprenditori, esponenti del clero,  persone che esercitavano una grande influenza.
Il genocidio del 1994 era  stato ideato, pianificato e organizzato prima degli eventi del 1994, al fine di assicurare la conservazione del potere ed evitarne la spartizione prevista  negli Accordi di Arusha.
La propaganda di diabolizzazione del Tutsi, la formazione di milizie armate e la crisi sociale ed economica  sono stati importanti fattori utilizzati dai  pianificatori.
Se le autorità civili e o militari  avessero voluto, gli esecutori avrebbero in qualsiasi momento cessato le loro azioni, considerata  la tradizionale inclinazione del popolo rwandese a seguire le autorità.
La scelta di assicurare alla giustizia internazionale quelle autorità è dunque derivata dal livello della loro responsabilità non solo per i crimini direttamente commessi, ma anche per i crimini commessi dai loro subordinati.

 
In pratica, nel caso del genocidio del Rwanda, i principali responsabili del crimine sono coloro che lo hanno progettato, mentre gli esecutori materiali degli altri atti che costituiscono crimini di guerra e contro l’umanità e che hanno fatto da macabro corollario al genocidio, sono considerati come “pedine” di un ben più vasto ordito criminoso?
Gli esecutori, in quanto autori di fatti materialmente posti in essere, sono stati indotti a commettere genocidio per varie ragioni. Molti giovani disoccupati sono stati motivati a eseguire le istruzioni delle autorità in vista di conseguire denaro o altri benefici. Altri sono stati persuasi dalle autorità che, evocando vecchie sofferenze e umiliazioni subite dagli Hutu, aderivano all’ideologia estremista degli “Hutu Power”. Anche gli esecutori erano consapevoli che i loro atti erano diretti contro i Tutsi in quanto tali. Tuttavia la loro è una responsabilità meno grave rispetto a quella degli organizzatori, che sono stati fondamentalmente determinati dall’ossessione di evitare perdite o riduzione del potere, motivazione che ha fatto prevalere in tutti i partiti politici al potere l’ideologia estremista dell’eliminazione dei Tutsi uguale a soluzione finale.           
 
Lo Statuto del TPIR esclude la pena di morte per i criminali condannati, invece così non è per la legge penale rwandese. Può chiarire come si è giunti a conciliare l’ipotesi di vedere i leader, poiché giudicati dal TPIR, condannati esclusivamente con pene detentive mentre “i pesci piccoli” gli autori materiali  - se giudicati da un tribunale nazionale - sarebbero punibili perfino con  la pena capitale?
Si tratta di un dualismo non conciliabile anche se i giudici del TPIR nel determinare le pene, devono tener conto delle pene previste dalla legge rwandese, a mente dell’art.23  dello Statuto. Il TPIR, in quanto Tribunale delle Nazioni Unite non poteva includere la pena di morte. La legge rwandese prevede la pena di morte e i Tribunali e le Corti rwandesi l’hanno irrogata in molti casi con esecuzione della stessa.
Vi sono discussioni in atto per l’abolizione della pena capitale in Rwanda e, per i casi del TPIR che saranno trasferiti al Rwanda, una delle condizioni per ottenere il trasferimento è quella di non applicare tale pena.
Si deve d’altro canto osservare che soltanto il Tribunale internazionale ha potuto assicurare la punizione di autoritá politiche come il capo di governo e alti esponenti del governo e delle istituzioni, obbligando gli Stati a catturare e trasferire ad Arusha, personaggi che non sarebbero mai stati estradati o consegnati al Rwanda, rimanendo così impuniti.

Tra i leader imputati si sa di alcuni casi veramente singolari non solo per la Giustizia internazionale, ma anche per la psicologia criminale. Può farmi qualche esempio?
Un caso molto particolare è quello della signora Pauline Nyiramasuhuko, l’unica donna imputata davanti il TPIR, che all’epoca  era Ministro della famiglia e della protezione della donna.
Si tratta dell’unica donna imputata di genocidio davanti le istanze internazionali e l’unica ad essere imputata di coinvolgimento in crimini internazionali caratterizzati da violenze sessuali, insieme al figlio Shalom Ntahobali, coimputato nello stesso processo.
Un’altra donna, Biljana Plasvic, imputata davanti il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia è stata condannata per il crimine di persecuzione che la stessa aveva riconosciuto.  
Il  caso di Pauline Nyiramasuhuko, di cui porto la responsabilità come procuratore, si è appena concluso a seguito della sua  testimonianza, durata circa due mesi e mezzo.
L’atto di accusa include genocidio, crimini contro l’umanitá e crimini di guerra.  I crimini sessuali sono suscettibili di rientrare in tutte le tre categorie.
Pauline è l’imputato chiave nel processo detto di “Butare” e non appena gli altri 5 casi riuniti contro 5 coimputati si concluderanno, tutto sará rimesso alla deliberazione dei giudici.
Da quanto emerso dalle prove  presentate nel processo, si tratta di una donna di umili origini che era riuscita a conseguire posizioni importanti, militando nel partito del presidente.
Suo marito aveva ricoperto cariche elevate come quella di presidente dell’Assemblea parlamentare e nel 1994 era rettore dell’Università del Rwanda.
Tali circostanze conferivano alla famiglia molta notorietà e autorità specialmente nella prefettura di Butare.
Nel governo provvisorio formatosi subito dopo il 6 aprile 1994, Pauline ha svolto un ruolo preminente nell’organizzazione del genocidio dei Tutsi in Rwanda ed è stata designata come responsabile della supervisione dell’esecuzione del genocidio nella prefettura di Butare, di cui era originara.
Dalle informazioni emerse dalla sua agenda  usata come carnet  che costituisce una delle piú importanti prove documentali dell’accusa, Pauline durante i tragici mesi del genocidio  era instancabilmente impegnata ad annotare nomi,  luoghi, incontri di cui prendeva copiosi appunti,  spostandosi frequentemente da un luogo ad un altro per incitare e vigilare che le disposizioni governative sulla esecuzione della pulizia etnica dei Tutsi venissero attuate. Presente  nelle riunioni delle autorità centrali e locali,  assumeva sempre  posizioni estreme.  I  rifugiati Tutsi sono stati da lei additati come sporcizia da eliminare.
Pauline ha notato ovviamente  anche informazioni sul suo quotidiano, cosa che conferisce particolare valore al documento facendo emergere la sua personalitá e la sua quotidanitá a trecento sessanta gradi.
Pauline era  anche coinvolta  operativamente nei fatti. In  uniforme militare è stata vista  con il figlio e gli altri membri della milizia Interahamwe, sui luoghi del genocidio. Direttamente lei,  sceglieva i rifugiati da prelevare e trasportare nei luoghi dove i miliziani erano incaricati di sterminarli. In un’occasione i rifugiati selezionati furono rispediti indietro perché i miliziani si erano rifiutati di continuare a “lavorare”, erano troppo stanchi.
Di fronte ai testimoni che l’accusano, sopravvissuti e  vittime, ancora oggi l’ex ministro della famiglia e della protezione della donna nega il genocidio del 1994 e invia un rimprovero alle donne che hanno testimoniato delle violenze sessuali, violando le regole di costume e di tradizione rwandese che non permetterebbe di raccontare simili cose davanti a giudici, specie se  internazionali.


Quale definirebbe Lei come il processo “più grosso” ad Arusha?
Il processo cosiddetto di “Butare”, di cui sono responsabile. Si tratta del più grosso processo davanti alla giustizia penale internazionale per  il numero degli imputati (sei)  e per il fatto che in tale processo, gli imputati sono  le autorità civili più importanti della prefettura di Butare, essa pure con caratteristiche  particolari.
Conosciuta  come la prefettura moderata nei confronti dei Tutsi, con un prefetto Tutsi, rimosso in aprile e poi  assassinato,  sede di università e di moltissimi istituti di istruzione e di ricerca, con concentrazione importante  di Tutsi, Butare è stata la prefettura in cui il genocidio è cominciato più tardi, verso il 20 aprile 1994, ma che proprio per tale caratteristica ha concentrato il più gran numero di rifugiati provenienti da altre prefetture.
Ciò spiega perché nella prefettura di Butare vi sono state più vittime che nelle altre. Le colline, le chiese,  uffici pubblici, scuole,ospedali, i campi militari e gli stadi,  sono tra i luoghi  di  sterminio in tale  prefettura.
A Butare sono stati trucidate migliaia di studenti all’interno del campus e alla barriera collocata nei pressi dell’università.
A Butare è stato più chiaro il piano governativo e le modalità di attuazione, dal momento che il 19 aprile, il governo e il presidente della repubblica hanno assistito alla cerimonia di investitura del nuovo prefetto. Tale giorno ha segnato il momento di inizio del genocidio nella prefettura di Butare, subito dopo il discorso pronunciato dal presidente, discorso che è un esempio e un modello di  linguaggio criptico e allegorico. Pur non parlando mai di Tutsi e di massacri, tale discorso venne compreso molto bene dalle autorità locali  della prefettura di Butare che passarono immediatamente all’azione, inchinandosi alle sollecitazioni del presidente e del governo. E venne compreso pure molto bene dai cittadini che l’avevano ascoltato alla radio e che da quel momento sapevano che occorreva denunciare il vicino Tutsi, poiché il presidente aveva detto che ognuno doveva essere il “guardiano” del proprio vicino o se possibile eliminarlo direttamente.     
        

L'Italia è uno dei Paesi che ha ratificato il maggior numero di convenzioni e che assolve in maniera soddisfacente agli adempimenti formali - quali la compilazione periodica di rapporti sull'attuazione di norme sui diritti umani nell'ordinamento interno - richiesti dai numerosi strumenti internazionali. Tuttavia, il quadro complessivo che emerge nel campo della cooperazione con il Tribunale di Arusha non è tra i più incoraggianti. Sebbene il TPIR sia stato istituito nel 1994, la norme che regolano i rapporti di cooperazione con il Tribunale sono del 2002. Recentemente, anche la vicenda di padre Seromba, il religioso rwandese che si era nascosto in Toscana, ha certamente creato dell’imbarazzo sul piano della cooperazione e dell’adeguamento del diritto interno. Cosa ne pensa?
Ricordando che l’Italia ha usato molta diligenza nell’attuare gli obblighi derivanti dallo Statuto del Tribunale penale per la ex Jugoslavia, risulta incomprensibile la mancata tempestiva predisposizione degli strumenti interni atti ad assicurare la cooperazione richiesta dal TPIR. Situazione che ad Arusha non ci rende molto fieri. Tale negligenza non è stata senza conseguenze, come è avvenuto nel caso Seromba (un sacerdote cattolico che era riuscito a nascondersi, sotto falsa identità, in Italia) il cui mandato di cattura internazionale emesso dal TPIR è rimasto senza effetti per parecchio tempo,  e  se l’imputato non si fosse costituito, avremmo dovuto attendere l’entrata in vigore della legge n.181  del 2 agosto 2002 per vederlo trasferito ad Arusha. Proprio in questi giorni il parlamento italiano ha approvato l’Accordo che l’Italia ha concluso con le Nazioni Unite sulla esecuzione delle sentenze del TPIR nel nostro Stato. Si tratta di un progresso importante che non soltanto conferisce al nostro paese maggior prestigio a livello internazionale, ma permette di far maturare all’interno delle nostre istituzioni giudiziarie il processo ancora embrionale di integrazione della giustizia penale internazionale. Il faticoso e lungo iter concluso solo in questi giorni, parecchi anni dopo i primi colloqui che io stessa ebbi con le competenti istituzioni italiane nel lontano 2000,  conferma la necessità di maggiore approfondimento e forse maggiore conoscenza del TPIR a livello nazionale. L’accordo in questione era particolarmente atteso, anche in vista di poter consentire al giornalista italo-belga George  Ruggiu, uno dei primi a riconoscere la responsabilità per il genocidio del 1994 in Rwanda, condannato a 12 anni di reclusione, di espiare la pena residua in Italia, dove si trovano alcuni suoi familiari.

Si può dire che con altri Stati dell’Unione Europea le cose vadano meglio?
A molti Molti Stati europei è chieto di cooperare, a causa della presenza di un notevole numero di rwandesi nel loro territorio. Alcuni indagati e o imputati  eccellenti si trovano ufficialmente in paesi europei, con status regolare. Spesso le difficoltà di eseguire mandati di cattura internazionali emessi dal TPIR derivano dalla mobiliàá dei latitanti che si spostano frequentemente. Una situazione particolare è quella del  Belgio, che ovviamente per i suoi legami con il Rwanda, accoglie una grande parte della diaspora. L’esempio del Belgio è importante, in quanto tale Stato non solo ha sempre collaborato e collabora  efficacemente, ma vanta anche un primato nella concreta applicazione della cosiddetta competenza universale, che ha consentito alla magistratura  belga di  giudicare quattro cittadini rwandesi per crimini commessi in Rwanda nel 1994. Quanto alla possibilità di eseguire le sentenze di condanna, la Francia è il primo paese europeo che ha ratificato l’Accordo con l’ONU a tal fine. Nessun caso di rifiuto di eseguire un mandato di cattura, si registra nei paesi europei a parte quello relativo al caso Seromba alias Sumba Bura, in Italia.

Anche negli Stati Uniti è avvenuto un fatto singolare nelle relazioni con il TPIR. Ho letto che un giudice del Texas si era rifiutato di consegnare un cittadino rwandese indiziato di crimini poiché sosteneva l’inesistenza di un accordo di estradizione tra i due Stati. Può dire qualcosa al riguardo?
Si tratta di un problema risolto. Ma occorre segnalare che a volte i giudici nazionali trattano le nostre richieste di consegna degli imputati alla stregua delle domande di estradizione, cosa non corretta, poiché la cooperazione degli Stati con  il TPIR,  organo sussidiario del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, costituisce un obbligo  cogente in capo agli Stati parti.

E la cooperazione con degli Stati africani verso il TPIR come sta andando?
Recentemente tale cooperazione è stata incrementata. I tempi e i modi di esecuzione delle nostre richieste variano da un paese all’altro. Il Kenya esegue senza ritardo per esempio, mentre per lo Zaire la situazione è estremamente  complessa, come è ovvio, ma recentemente si sono registrati progressi.       

In Rwanda una persona su settantatrè ha preso parte ai cento giorni di eccidi. Nel luglio del 1999, allo scopo di facilitare la riconciliazione tra le etnie sul territorio, sono stati istituiti dei tribunali speciali, le “corti Gacaca”, per sveltire e rendere più efficienti i processi a chi ha partecipato ai massacri. Almeno centotrentamila persone sarebbero in attesa di giudizio: le corti Gacaca, riedizioni dei tribunali tradizionali per l'amministrazione della giustizia nei villaggi, secondo lei offrono garanzie di integrità e imparzialità? Con quale criterio sono state suddivise le competenze tra il Tribunale internazionale e le corti Gacaca? Il TPIR può esercitare una forma di controllo su tale singolare giurisdizione?
La Gacaca, proprio per essere  una forma di giustizia tradizionale utilizzata dal governo rwandese, è assolutamente estranea alla giurisdizione del TPIR che non esercita alcun controllo o interferenza neppure sui Tribunali del Rwanda.  Sulle garanzie di imparzialità e integrità, bisogna tener presente che si tratta di una giustizia resa da giudici non professionali e tale caratteristica, anche in caso di intergità assoluta delle persone, implica rischi di manipolazione e interferenze.  
Si deve anche osservare che  secondo recenti dati,  gli imputati di competenza delle Gacaca passano nella categoria n 1 e, pertanto, devono ritornare al rito ordinario davanti i Tribunali rwandesi istituzionali.        


Dai rapporti ufficiali, si legge che il governo di Kigali sta facendo il possibile sia per promuovere la partecipazione delle popolazioni locali alle corti "Gacaca", sia per migliorare le condizioni economiche dei più disagiati. Ad esempio è stato istituito un fondo statale per le vittime del genocidio e lo scorso anno è stata varata una riforma agraria. Non crede che anche il trasferimento di alcuni crimini al vaglio della giustizia ordinaria rwandese possa favorire il processo di riconciliazione? Qual è sostanzialmente la situazione della giustizia nazionale in Rwanda?

Se il TPIR non può esaurire tutti i processi in corso per i limiti temporali di cui si è detto, ritengo che il giudice naturale sia in primo luogo quello rwandese, tuttavia il trasferimento di casi del TPIR può avvenire soltanto qualora sussistano le condizioni minime di garanzia richieste, tra cui quella del processo equo e la non applicazione della pena di morte. Inoltre il TPIR è demandato di esercitare un monitoraggio sui processi trasferiti e che si svolgeranno in Rwanda e può richiederne la restituzione. Tali condizioni,  pur se si applicano soltanto ai processi trasferiti dal TPIR al Rwanda o ad altra giurisdizione statale, dovrebbero ridurre i  rischi di parzialità o altre violazione dei principi fondamentali in materia di giustizia.
 
Un elemento critico delle indagini per i crimini di competenza del TPIR è costituito dalla tutela dei testimoni, che vengono spesso messi a tacere o col denaro o tramite minacce e violenze fisiche, compreso l'omicidio. Questi delitti risultano ben pianificati e sono mirati a far sì che una certa parte della popolazione tenga la bocca chiusa.
La polizia rwandese è in grado di proteggere i testimoni? Quali precauzioni ha adottato il TPIR per la protezione dei testimoni? I testi delle Gacaca, vanno incontro ai medesimi problemi?

La nota povertà  e le caratteristiche abitative della popolazione favoriscono la corruzione e o la minaccia dei testimoni. Il problema della protezione dei testimoni è molto serio, soprattutto se si pensa a fatti anche recenti di assassinio di testimoni a seguito della loro testimonianza ad Arusha.
Le misure di protezione teoricamente si applicano sia prima che dopo la testimonianza,  ma il rischio rimane, non essendo possibile proteggere in maniera efficace e continuativa tutti i testimoni nei loro villaggi difficilmente raggiungibili. Esistono  tuttavia particolari situazioni di informatori-testimoni per i quali il procuratore ha realizzato dei programmi speciali di protezione in collaborazione con alcuni Stati.
Ultimamente è stato assassinato un testimone non appena rientrato in Rwanda dopo aver testimoniato ad Arusha. Scompaiono anche imputati che si erano dichiarati pronti a collaborare come Juvenal Uwilingimana, il cui corpo è stato ritrovato in Belgio.

Il fatto che a distanza di tanto tempo i testimoni abbiano ancora paura di esporsi in pubblico ha certamente gravi implicazioni per il lavoro del Tribunale internazionale. Può dirmi se vengono adottate misure di protezione e di sostegno per garantire a lungo termine l’anonimato e la sopravvivenza dei testimoni e delle loro famiglie?
I rischi per i testimoni sono molti e diversificati, per ciascun testimone si possono chiedere misure appropriate e tali misure in generale rimangono in atto  anche dopo la testimonianza. In concreto è difficile prevedere tutti i rischi per i testimoni e le loro famiglie.
I loro nomi e le loro generalità pur se non conosciute dal pubblico, sono conosciute da una larga cerchia di persone che compongono i team del procuratore, della difesa e del Greffier. L’etica e la professionalità delle persone coinvolte sono assolutamente importanti. La violazione delle misure di protezione costituisce oltraggio alla Corte, ma la prova e l’accertamento delle responsabilità è molto difficile.

Gli 800.000 morti non sono l'unica realtà che il genocidio in Rwanda ha lasciato alle sue spalle: il governo di Kigali deve far fronte ad un'emergenza giudiziaria che rischia di paralizzare anche il sistema carcerario (da relazioni di ONG i legge che in alcune prigioni i detenuti dormono in sei in un metro quadrato!) ben 115.000 sono infatti i detenuti in attesa di giudizio, alcuni di essi arrestati più di sette anni fa sulla base di testimonianze tutte da verificare, sono stati persino rilasciati senza processo. Lei crede che l’obbligo della cattura, l’obbligo di detenzione e della effettiva disponibilità dell’imputato, sia ancora una condizione essenziale per i processi davanti al TPIR? Si potrebbero adottare altre soluzioni?

Occorre distinguere i processi che si celebrano in Rwanda davanti i giudici rwandesi, ove è prevista la possibilità di procedere in contumacia dell’imputato, da quelli  pendenti davanti il Tribunale internazionale in cui è non è consentito procedere in absentia dell’imputato, secondo le previsioni dello Statuto, le cui modifiche possono essere adottate soltanto dal Consiglio di Sicurezza.
Peraltro un’innovazione che rendesse possibile il processo in contumacia non mi sembra proponibile, allo stato. Ricordo che le accese discussioni durante i lavori per lo Statuto della Corte penale permanente, ove pure non è stato ammesso il rito contumaciale.    
Rimangono pur sempre delle possibilità di accelerare le procedure. A titolo di esempio, penso all’incremento di “plea bargaining”  (ndr. personale coadiutore giudiziario), a modifiche di alcune regole processuali sull’acquisizione delle prove, aggiustamenti che potrebbero essere effettuati dagli stessi giudici in sede di modifica del Regolamento di procedura e di prova.


Come in ogni giustizia sostanziale non ci sono solo condannati. Come viene gestita la reintegrazione degli eventuali assolti?

Il Tribunale internazionale puó sollecitare la cooperazione degli Stati per il reinserimento di imputati assolti. Esiste un precedente, il caso Bagilishema.
Ignace  Bagilishema è il primo imputato assolto dal TPIR il 7 giugno 2001.  A seguito dell’assoluzione in primo grado, lo stesso era stato  rimesso in libertà.  Su richiesta del procuratore di mantenerlo in detenzione pendente l’appello, i giudici hanno ordinato la rimessione in libertá con misure atte a garantire la sua presenza e reperibilitá. Per l’esecuzione di tale ordinanza era essenziale la cooperazione di uno stato in grado di garantire il  rispetto delle condizioni e misure imposte. La Francia, sulla base di negoziazioni con le autorità del TPIR,  ha dato prova di cooperazione effettiva in tale situazione accogliendo Bagilishema e attuando le misure restrittive impostegli fino all’assoluzione definitiva.
A seguito della conferma dell’assoluzione in appello, Bagilishema è rimasto in Francia, dove si suppone che la  sua condizione e i suoi diritti siano pienamente garantiti.  In simili casi, il TPIR oltre alle attività tipiche come le richieste formali di cooperazione previste specificamente dallo Statuto, pone in essere diversi interventi atipici, a seconda delle esigenze del singolo caso. Ovviamente le richieste che esulano dai compiti istituzionali dei tre organi del TPIR non obbligano gli Stati alla stregua della cooperazione giudiziaria propriamente detta.


Che esperienza personale ha tratto attraverso le indagini di questi fatti così cruenti?

Sul piano personale le indagini  in Rwanda per i fatti di genocidio e di altri crimini internazionali sono state un’occasione irripetibile di  contatto diretto  con sopravvissuti, alcuni dei quali traumatizzati fino alla demenza, altri svuotati di ogni emozione con cicatrici profonde sul loro corpo, incapaci di pensare al futuro, con serie difficoltà a raccontare.
Dal punto di vista relazionale, la diversa estrazione degli investigatori e dei procuratori del mio team, ponendomi  di fronte ad approcci nuovi e tecniche diverse da armonizzare, e  dirigere verso  gli obiettivi voluti,  ha reso necessario un riadattamento delle  relazioni interpersonali e della  leadership, con notevole aumento di determinazione e di fermezza.   
    
E dal punto di vista logistico, quali sono le principali difficoltà che bisogna affrontare?
Se consideriamo la geografia, la collocazione del TPIR in Tanzania implica non pochi problemi relativi al trasporto delle prove, dei testimoni, agli spostamenti necessari per il procuratore al fine di dirigere le indagini e ispezionare i  luoghi di interesse per i processi.
I detenuti sono custoditi in una struttura delle Nazioni Unite, messa a disposizione dal governo locale, mentre i testimoni protetti, durante il loro soggiorno ad Arusha rimangono in residenze segrete cosiddette “safe houses” con accesso limitato e controllato da agenti di sicurezza del TPIR.
Tali condizioni rendono particolarmente difficile le attivitá di indagine e di preparazione delle prove da presentare al processo. Spesso difficoltà nel trasporto a volte non prevedibili, causano ritardi notevoli dei dibattiti.
La sicurezza personale anche è resa particolarmente difficile dalla scarsa conoscenza delle tradizioni locali e della lingua locale. In generale gli agenti di sicurezza sono reclutati localmente e parlano fondamentalmente  swahili. La comunicazione in inglese ha grosse limitazioni.
 

Dopo aver acquisito questa lunga esperienza al servizio della giustizia internazionale, nelle indagini e nelle accuse in materia di “core crimes”, quali sono  suoi programmi per il futuro?
Ritengo sia doveroso continuare a servire la giustizia penale internazionale,  e l’esperienza acquisita mi consentirà di servirla  meglio più tardi.  Un programma per il futuro  è quello di utilizzare la mia esperienza pregressa  nell’ambito della Corte penale permanente, se il governo mi darà il sostegno necessario quando sarà il momento. Un  altro programma che mi sta a cuore è quello di lavorare per far progredire il sistema penale internazionale all’interno del nostro paese. Nonostante l’entusiasmo e l’adesione dell’Italia alle istanze penali internazionali e nonostante la presenza di connazionali anche ad altissimo livello nei Tribunali e Corti internazionali, ritengo che si debbano fare progressi anche a livello di aggiornamento ed evoluzione del sistema giuridico e giudiziario interno, in modo da evitare che si rimanga indietro rispetto ad altri paesi europei come ad esempio l’Olanda e la Danimarca che hanno realizzato dei  modelli avanzati  in materia di crimini internazionali.

Quale eredità lascerà alla società internazionale il TPIR?
La prossima chiusura dei due tribunali penali internazionali speciali di identica natura per fatti commessi in due regioni completamente diverse,  la ex Jugoslavia e il Rwanda, e, in quanto organi sussidiari del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, difficilmente ripetibili, rimetterà alla comunità internazionale, ivi inclusi esperti e gente comune, un volume importante di documenti, di contributi, di voci, e di giudizi pronunciati in suo nome.
Sarebbe utile  che tale patrimonio non venisse semplicemente archiviato e fosse più visibile per molti.
Il TPIR lascerà comunque un’eredità molteplice e di enorme valore.
Dal punto di vista tecnico, l’acquis è  di grande interesse. Dal punto di vista del diritto penale sostanziale e processuale, una giurisprudenza copiosissima si è formata su molteplici questioni. Ricordiamo che il TPIR ha emesso la prima sentenza di condanna per genocidio, nel caso Akayesu, e ha nello stesso caso affermato per la prima volta che la violenza sessuale commessa al fine di offendere la persona esponente di un gruppo etnico, al punto di non potere più  procreare a causa dei danni fisici e o morali, costituisce genocidio.
Lo stesso Tribunale ha condannato il primo ministro dell’epoca Jean Kambanda, all’ergastolo, nonostante questi avesse riconosciuto tutti i crimini contestatigli e avesse collaborato pienamente con il procuratore, affermando il principio della  prevalenza su tutte le possibili attenunati, delle aggravanti insite nel ruolo di capo del governo..  
La giurisprudenza conforme del TPIR ha negato tutte le istanze di libertà provvisoria, tenuto conto della particolare gravità  del crimine di genocidio.
La lettura degli atti processuali metterà in evidenza come l’assenza della parte civile nel processo abbia reso più difficile la ricostruzione dei fatti e la protezione delle vittime.
Un importante volume di documenti sarà  pure disponibile sulla cooperazione degli Stati, sul difficile dialogo con  le diverse giurisdizioni statali, sull’utilizzazione di esperienze nazionali trasfuse direttamente o indirettamente  nel sistema del TPIR, attraverso l’azione di procuratori, giudici e avvocati di differente estrazione.  
Prima della chiusura il TPIR costituirà altri importanti legati, concernenti la ricchissima giurisprudenza formatasi nei processi più  importanti ancora in corso.
La punizione dei responsabili di più alto rango costituirà altresì un deterrente per coloro che esercitano poteri istituzionali.
Dal punto di vista morale, il lavoro del TPIR sarà  utile per comprendere come le crisi possano evolvere in conflitti e come l’inazione della comunità internazionale possa incoraggiare atti criminosi gravissimi come il genocidio.


Insomma, una risposta concreta della giustizia internazionale a una guerra scatenata contro i diritti primari, in nome  di interessi camuffati da diritti prevalenti. (cs)

 
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