Condividi il Tuo sapere!

Inviaci articoli, notizie e recensioni che desideri condividere con l'intera comunità giuridica che quotidianamente sfoglia le ns. pagine... 










Forgotten your password?
No account yet? Create one

Diritto.net
Contratto di apercredito con scoperto in conto corrente: senza estratti si parte da saldo '0'
avv. Antonio Tanza   
L’oggetto dei giudizi di accertamento ultimamente intentati dal popolo dei correntisti bancari è quello di stabilire la validità o invalidità delle clausole economiche contrattuali di un apercredito con scoperto in conto corrente (interesse ultralegale uso piazza, interessi fittizi per giorni valuta uso piazza, commissioni di massimo scoperto trimestrale uso piazza, spese ed anatocismo trimestrale) ed effettuare una CTU contabile al fine di determinare l’effettivo dare – avere dalla prima a l’ultima operazione.

 

Quindi, secondo i principi cardine del nostro ordinamento in materia di onere della prova, le parti devono produrre contratti ed estratti conto al fine di provare il loro buon diritto [1] ed i G.I., con ordinanza, solitamente autorizzano i CTU ad accertare mediante la documentazione in atti e quella esistente presso la banca la durata del rapporto di c/c intercorso tra le parti in causa al fine di riclassificare e conteggiare il dare – avere [2].

Ovviamente, la banca detiene sempre tutti gli e/c, anche del periodo anteriore al decennio, almeno su microfilm o sui c.d. tabulati che, com’è noto, non vengono mai distrutti.

Quindi, spesso il CTU si trova ad iniziare il calcolo a decorrere da un determinato periodo storico ovvero con un saldo, solitamente debitorio per l’utente, ma privo di prova circa la sua liquidità, certezza ed esigibilità.

Anzi, si ha la prova che quel saldo iniziale è viziato poiché deriva da un contratto le cui clausole economiche sono inficiate da interessi ultralegali uso piazza, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta fittizi, anatocismo trimestrale e spese illegittime sommatesi dalla prima operazione sino alla chiusura del conto.

Dinanzi a dette eccepite e provate (cfr. contratto originario uso piazza) nullità è onere della banca provare un suo credito e la bontà dello stesso.

Il presunto saldo iniziale si fonda, dunque, su una serie di voci illegittime e, pertanto, in mancanza di produzione (colposa o dolosa) da parte della banca non può ritenersi certo, liquido ed esigibile.

L’assenza di qualsivoglia giustificazione del saldo iniziale debitore genera la necessità di dover partire da un saldo pari a “0”, non potendo la banca provare un saldo iniziale differente veritiero, ovvero non viziato da illegittimi interessi ultralegali uso piazza, da inesistenti e mai pattuite cms, giorni valuta, spese ed illegittimo anatocismo trimestrale.

Ora, Corte di Cassazione, nella storica sentenza 2262 del 09 aprile 1984, ha statuito che "Il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, come già ha ritenuto questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente [3] sia con riguardo al mandato (Sent. 06/07/1976 n. 2505) - ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti, come nella specie, non abbiano pattuito diversamente - alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di operazioni bancarie (Sent. 21/12/1971 n . 3701; 06/12/1974 n. 4043), qui ricorrente. Difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti; prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass. 30/04/1969 n. 1392 ; e 25/07/1972 n. 2545)".

Il pacifico indirizzo Giurisprudenziale di legittimità sul decorso del dies a quo della prescrizione decennale è stato confermato da Cass. Civ. 10127/2005. (www.studiotanza.it) .

Ciò implica che il saldo iniziale, se non giustificato, non può che essere pari a “0”, mentre quello finale (da cui decorre la prescrizione decennale) è dato dal saldo al momento della revoca del conto corrente.

La giurisprudenza di merito è concorde su questo principio: nell’ipotesi che la banca non produca il primo e/c del rapporto, ma ne produce uno successivo, il saldo contabile da cui partire per l’analisi contabile deve essere pari a “0”, essendo venuta la banca meno all’onere di esibizione e di prova del saldo iniziale differente dallo “0”.

In tal senso:
1. Corte d’Appello di Lecce – Presidente Dott. Lamorgese – Ordinanza 19 aprile 2004 – Casciaro Luigi + 1 c/ Banco di Napoli S.p.a. “… che in mancanza della richiamata documentazione, questi ultimi vanno rielaborati considerando al 30 settembre 1984 un saldo “0” (in www.studiotanza.it)
2. Tribunale di Lecce – GOT Avv. Tinelli – Ordinanza 19 aprile 2005 – Migali Giulio Vannio + 1 c/ Banca di Roma “determinare l’effettivo dare – avere, che in difetto di documentazione relativa agli anni 1989 – 1991, sia calcolato a far data dal primo estratto esibito: 31 dicembre 1991 con un saldo pari a zero” (in www.studiotanza.it ).
3. Tribunale di Pescara – Dott. Falco – Sentenza 3 giugno 2005 “correttamente il nominato CTU … rilevata l’assenza di qualsivoglia giustificazione del saldo iniziale al 31 dicembre 1999 del primo estratto conto prodotto e relativo al I trimestre del 2000, ha provveduto a riportare detto saldo a zero” in www.altalex.it).

Ultimamente vi è stata anche una sentenza che ha confermato detto principio e che qui integralmente si pubblica, salvo errori ed omissioni:

§

TRIBUNALE di LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lecce, nella persona del G. I. Dott. Giovanni Tommasi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 422/06

resa ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 24/01 del ruolo civile contenzioso, promossa

da
Apr*** Ern***, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tanza in virtu di mandato a margine all'originale dell'atto di citazione,
attore

CONTRO
M** Ges*** Cre*** Ban*** Spa, già Ban*** *** Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Baldassarre, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
convenuta

OGGETTO: apertura di credito bancario,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2000, Apr*** Ern*** deduceva di intrattenere sin dal 1986 un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente n. 32700-52 con la Ban*** ***. Avendo rilevato numerosi addebiti di competenze effettuati dalla banca in relazione al predetto rapporto, non concordati e non dovuti, (interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto trimestrali, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestrale), e risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la vicenda, adiva questo Tribunale perché in accoglimento della domanda 1) accertasse e dichiarasse l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/32700 in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, alla applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze a qualsiasi titolo pretese; 2) accertasse e dichiarasse l'esatto dare-avere tra le parti; 3) determinasse il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto; 4) condannasse 'la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre ad interessi legali; 5) condannasse la convenuta al risarcimento dei danni subiti da. liquidarsi in via equitativa, 6) con la rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che rendeva la dichiarazione di rito. Deduceva la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio ad "uso piazza", l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale, non esistendo alcun uso normativo che giustificasse tale prassi, nonchè l'illegittimità della provvigione di massimo scoperto e della determinazione della valuta secondo il criterio dei "giorni", perché non espressamente pattuite. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'attore depositando fascicolo di parte.

Si costituiva, altresì, la Ban*** ***, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la quale eccepiva la totale infondatezza della domanda attorea della quale chiedeva il rigetto. Deduceva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione non contenente né la determinazione della cosa oggetto della domanda, né una sufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Sosteneva, poi, che il rapporto era sorto nel 1981; legittima, pertanto, doveva ritenersi la capitalizzazione trimestrale, trattandosi di uso normativo, nonché la provvigione di massimo scoperto e la determinazione delle valute. Eccepiva, comunque, la prescrizione del preteso diritto alla restituzione degli interessi pagati prima di cinque anni o, al più, entro l'ordinario termine decennale.

All'udienza del 10/07/03, sulla scorta della incorporazione della Ban*** *** nel MPS, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, poi, riassunto con ricorso depositato in cancelleria il 18/09/2003, con la conseguente costituzione della M** Ges*** Cre*** Ban*** Spa Espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, alla pubblica del 06/03/06, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e deposito della motivazione contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata da Apr*** Ern***, stante la sua fondatezza, può trovare accoglimento nei termini che seguono.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta. Invero, nell'atto di citazione, in conformità al disposto di cui all'art. 163 c. 2 n. 3) e 4), è chiaramente contenuta la determinazione della cosa oggetto della domanda ed una esaustiva l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, tenuto conto del fatto che la domanda attorea è finalizzata alla declaratoria di nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/32700 in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, alla applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze a qualsiasi titolo pretese, con la conseguente richiesta di accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti e condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

Nel merito, poi, va rilevata la fondatezza della dedotta nullità della clausola riportata all'art. 7 c. 3 del contratto di conto corrente n. 3270/0-52 acceso dall'attore presso la banca convenuta. Tale clausola prevede che "gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni pratiche usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura ". Trattasi, invero, di clausola di determinazione dell'interesse mediante rinvio al cosiddetto "uso piazza", in assenza di alcuna pattuizione scritta del tasso di interesse. Va condiviso, a riguardo, il principio secondo cui "Il requisito della forma scritta per la convenzione di interessi superiori alla misura legale é soddisfatto quando le parti, pur non indicando espressamente in cifre tale misura, si richiamino per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, univoci ed obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. È pertanto nulla (nel regime anteriore alla legge sulla trasparenza ed al testo unico bancario) la clausola che si limiti a fare riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; né l'originario vizio di nullità può esser sanato dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso con gli estratti di conto corrente inviati dalla banca al cliente" (Cassazione civile, sez. I, 1 febbraio 2002, n. 1287).

Da tanto la nullità della clausola in oggetto, attesa, peraltro, la irrilevanza, ai fini che interessano, dell'invio degli estratti conto da parte della banca.

Parimenti fondata appare la dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca sulla scorta della citata clausola, riportata all'art. 7 c. 3 del contratto di conto corrente, nella parte in cui prevede che gli interessi "producono a loro volta interessi nella stessa misura". Costituisce oramai principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui "La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari" L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I, non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi" (Cfr. Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374, Cass. Civ. sez. I 18 settembre 2003 n. 13739). Sulla scorta di tale orientamento, consolidatosi negli anni, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con una recente pronuncia, hanno ribadito la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi (Cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095). Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca sulla scorta della clausola in questione della quale va rilevata la nullità.

Deve, altresì, ritenersi illegittima la pretesa della banca relativa alla commissione di massimo scoperto ed ai giorni valuta. È stato osservato, infatti, che "La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito" (Cfr. Tribunale Milano, 4 luglio 2002). Inoltre, "L'assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato "ante" 1. n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non é idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d'Italia" (cfr. Corte appello Lecce, 22 ottobre 2001).

Con riguardo alla questione dei giorni-valuta, va rilevato, anche in conformità all'orientamento di questo Tribunale che "nulla é anche la clausola dei c.d. giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti, in quanto gli stessi, nel caso di specie, non risultano computati in relazione al giorno in cui é stata effettuata l'operazione bancaria" (Cfr. Trib. Lecce 11/03/2005, Giudice dott. De Pascalis).

Passando, poi, all'esame delle eccezioni sollevate dalla banca convenuta, va rilevata l'infondatezza della eccezione di prescrizione. Invero, ritiene questo giudicante, anche in conformità all'orientamento di questo Tribunale, che "l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali (nella specie, l'anatocismo trimestrale) é imprescrittibile ex art. 1422 c.c. Quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato é soggetta alla ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. Per la decorrenza del termine prescrizionale, il dies a quo va individuato in quello di chiusura definitiva del rapporto atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni bancarie é un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, laddove i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti"' (Cfr. Trib. Lecce, Giudice dott. Positano, sentenza 17/10/05 n. 1718).

Va rigettata, poi, l'eccezione di soluti retentio, sollevata dalla convenuta tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, gli interessi corrisposti dall'Aprile non sono stati oggetto di un pagamento spontaneo, e quindi, adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., bensì il frutto di un conteggio eseguito dalla banca di sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione del correntista, difettando, così, la volontà di pagamento, la spontaneità ed il dovere morale o sociale richiesti dalla citata norma. È stato osservato, infatti, che "L'addebito in conto, da parte della banca, di interessi non dovuti dal correntista, senza alcuna autorizzazione, nemmeno verbale, da parte di quest'ultimo, non costituisce spontaneo pagamento ai fini della "soluti retentio" ex art. 2034 c.c." (cfr. Tribunale Napoli, 24 novembre 2000, Corte d'appello di Lecce, 17/12/2004; Tribunale di Lecce, giudice De Bartolomeis 29/11/2005 n. 2065). Inoltre, "Il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, ma l'indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1984, n. 2262).

Nessuna rilevanza, poi, assume ai fini della dedotta ed accertata nullità parziale del contratto di conto corrente l'invio degli estratti conto atteso che "In tema di rapporti bancari, l'impugnativa del cliente che, non limitandosi alla sola contestazione di accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile, contesti, invece, la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto, non é in alcun modo collegato all'impugnazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca" (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 1998, n. 4846). Va rilevato, peraltro, che "Nel contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino, alle quali non é però riconducibile la contestazione avente ad oggetto la mancata annotazione di un'operazione che, ai sensi dell'art. 1832, comma 2, c.c. deve essere proposta nel termine di sei mesi dall'approvazione del conto. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, per il pagamento di una fattura emessa a carico del titolare del conto corrente, benché l'operazione non risultasse annotata nell'estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi)" (Cfr.Cassazione civile, sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18626).

Con riguardo alla domanda di accertamento della posizione di dare-avere esistente tra le parti, va rilevato che il c.t.u., nominato nel corso del giudizio, sulla scorta dei quesiti formulatigli con ordinanza del 5/04/2004, resa fuori dall'udienza, richiamata dall'ordinanza resa all'udienza del 29/06/04, (accerti l'ammontare del credito vantato dalla banca, tenuto conto della nullità della clausola c.d "uso piazza e di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, calcolando gli interessi con capitalizzazione annuale, al tasso legale sino alla data di entrata in vigore della legge 154 del 1992 e, successivamente, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5 legge cit. e 117 lett. A) del D. Lgs 385/1993. il c.t.u. verificherà la legittimità della applicazione dei giorni-valuta - conteggiando eventuali differenze - e calcolerà la commissione di massimo scoperto solo se - e nei limiti in cui - risulti espressamente pattuita per iscritto), ha redatto due ipotesi di calcolo, partendo, nella prima, dal saldo iniziale risultante dagli estratti conto prodotti dalla banca e, nella seconda, da un saldo iniziale pari a zero. Ritiene questo giudice che, nel caso di specie, debba ritenersi legittima e condivisibile la seconda ipotesi di calcolo. Invero, come si evince dal verbale di operazioni peritali del 10/11/2004, la banca convenuta, sebbene espressamente all'uopo invitata, come si legge nel precedente verbale del 4/10/2004, non ha provveduto a depositare la documentazione relativa al rapporto intercorso con l'Aprile sin dal suo inizio. Sulla scorta di tale mancata produzione, ed in conformità all'orientamento della Corte d'Appello di Lecce, (Cfr. ordinanza del 26/03/2004 resa nella causa civile n. 46/1999, allegata alla c.t.u.), il calcolo del rapporto dare-avere deve essere necessariamente effettuato partendo da un saldo pari a zero. Ciò posto, va rilevato che dai calcoli effettuati dal c.t.u., i quali appaiono del tutto condivisibili in quanto immuni da apparenti vizi logici o tecnici, alla data di chiusura del conto - 02/09/2002 - lo stesso presentava una posizione creditoria in favore dell'Aprile pari ad Euro 1.292,34. In accoglimento della relativa domanda, va, pertanto, dichiarato che, alla data del 2/9/2002, Apr*** Ern*** era creditore nei confronti della MPS della somma di Euro 1.292,34. Non può trovare accoglimento al richiesta avanzata dall'attore di ricalcalo dell'intero rapporto sulla scorta della eliminazione della capitalizzazione annuale. Invero, il calcolo eseguito dal c.t.u. - seconda ipotesi - é conforme al quesito postogli dal giudice, con ordinanza del 5/4/04, resa fuori dall'udienza, poi confermata all'udienza del 29/06/2004 secondo cui, tra l'altro, in luogo della capitalizzazione trimestrale illegittimità calcolata dalla banca, doveva essere applicata quella annuale. In tale udienza, come pure in quella di precisazione delle conclusioni, il procuratore dell'attore, nulla ha dedotto in ordine a tale quesito, già prospettato dal giudicante, limitandosi a sollevare la questione della illegittimità della capitalizzazione annuale solo con la comparsa conclusionale. Da tanto può agevolmente evincersi che la domanda formulata con l'atto introduttivo, pur attenendo alla nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale, non conteneva anche la previsione della assenza di ogni qualsivoglia capitalizzazione, anche annuale, sicché la relativa questione, proposta solo con le note conclusive deve ritenersi tardiva, essendone, pertanto, precluso l'esame. Non può trovare, infine, accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'attore atteso che non é stata fornita alcuna prova in ordine alla loro esistenza.

In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/32700 in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta; va inoltre accertato che Apr*** Ern*** è creditore nei confronti della banca convenuta della somma di euro 1.292,34, computata alla data del 2 settembre 2002. Per l'effetto, la convenuta deve essere condannata alla restituzione di tale somma in favore dell'attore, oltre interessi legali a decorrere dal 2 novembre 2002 e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in mancanza del deposito di nota specifica.

La presente sentenza è ope legis provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione e d eccezione disattesa, così dispone:

1) in accoglimento alla domanda attorea, dichiara la nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/32700 accceso da Apr*** Ern*** presso l'allora Ban*** ***, oggi M** Ges*** Cre*** Ban*** Spa, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta;

2) dichiara che Apr*** Ern*** è credito nei confronti della banca convenuta della somma di euro 1192,34 computata alla data del 2 settembre 2002;

3) per l'effetto condanna la banca convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituxzione di tale somma in favore dell'attore oltre interessi legali a decorrere dal 2 settembre 2002 e sino all'effettivo soddisfo.

4) rigettta la richiesta di risarcimento di danni avanzata dall'attore;

5) condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, con distrazione in favore del suo procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per diritti ed onorari oltre ad euro 370,00 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge, oltre al rimborso per le spese per ctu eventualmente anticipate dall'attore.

Lecce, 06/03/2006

Il Giudice
Dott. Giovanni Tommasi
Il Cancelliere
Antonio Casarano

§


[1] Da ultimo si confronti Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963: “Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma formuli, a sua volta, domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive e contrapposte pretese, restando soccombente chi non assolva tale onere (cfr. art. 2697 c.c.).

[2] Il Tribunale di Milano, Dott. Angelo Ricciardi, con Ordinanza del 04 marzo 2005, nel giudizio civile n. 10797/2001 tra Ros*** Nun*** Oli*** (avv.ti Tanza e Rava Calì) contro Uni*** Ban*** Spa (avv. Formaro) dinanzi ad una violazione dell’ordine di esibizione dei documenti così provvedeva:
“ Il Giudice, letta l’istanza che precede, rilevato:
· che, in sede di formulazione del quesito peritale, era già stato impartito alla convenuta l’ordine di esibizione della documentazione attinente al conto corrente bancario n. 90140 del 04 ottobre 1989;
· che la convenuta non ha ottemperato a tale disposizione,
PQM
ribadisce l’ordine alla convenuta di esibizione della predetta documentazione, con deposito in cancelleria entro il termine perentorio del 5 aprile 2005;
autorizza il CTU come da quesito ad attingere la predetta documentazione presso terzi, ovvero presso l’attore;
DISPONE
· che la relazione peritale sia depositata entro il 05 giugno 2005;
· che le parti hanno facolta di depositare note critiche alla CTU (da comunicare al perito d’ufficio) entro il 15 giugno 2005;
· che il CTU depositi breve memoria conclusiva entro il 28 giugno 2005;
· impregiudicata ogni decisione in sede di pronuncia della sentenza nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di esecuzione;
RINVIA
La causa all’udienza del 1° luglio 2005, ore 9,30.”

[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/03/1963 n. 689.

 

Avv. Antonio Tanza

 

 
< Prev   Next >
ARTICOLI CORRELATI

I PIU' LETTI

 
 
DIRITTO.NET | IL FORO CIVILE | IL FORO PENALE | IL FORO TRIBUTARIO sono testate sviluppate da DIEGO CARMENATI (EDITORE)
GIORNALISTA Iscrtto all'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA C.F. CRMDGI71H30F205Y
IMPRESA EDITRICE Iscritta al ROC P.IVA 02820540124
Sede legale Milano via MA Colonna 41 Redazione via N Sauro Va