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Diritto.net
Rassegna stampa: momentanea sospensione
redazione   

Dallo scorso 3 ottobre in internet non si può più riportare il testo di un qualsiasi articolo tratto da un qualsiasi sito o giornale, pur citando la fonte. Lo dice l'art. 32 del decreto legge n. 262.

Articolo 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

 

Abbiamo scelto di sospendere la pubblicazione della rassegna fino alla definizione del nuovo rapporto con gli editori.  


 
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