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Il DL 262 del 3.10.2006 è sato convertito in legge con modifiche che hanno esteso anche all'art. 171 CdS il regime più favorevole, con l'abolizione della confisca per i ciclomotori. E' però nato un quesito di interpretazione che fa sorgere nuovi problemi e nuove disparità di trattamento. Pubblichiamo un nuovo intervento del dr. Amoroso, Giudice di Pace in Monza, con utili chiarimenti sull'argomento.
Il DL in epigrafe, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni in sede di conversione in legge, ha introdotto in sintesi le seguenti novità.
Decurtazione dei punti della patente L’art. 126 bis CdS è stato modificato nel senso, innanzitutto, di riattribuire i punti decurtati ai proprietari di veicoli per i quali non fosse stato possibile identificare il conducente. Si tratta, in concreto, di coloro che hanno subito la decurtazione dei punti prima della nota sentenza della Corte Costituzionale 24.1.2005 n.27; la riattribuzione opera di diritto e deve essere effettuata d’ufficio dall’organo che aveva proceduto all’accertamento. L’obbligo della comunicazione dei dati del conducente incombe, in primo luogo, sul conducente stesso e, in caso di mancata identificazione, sul proprietario del veicolo entro il termine di sessanta giorni. Si è così colmata la discrepanza fra il precedente termine di trenta giorni e il termine di sessanta giorni utile alla proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace. La sanzione per la omessa comunicazione non è più quella prevista nell’art. 180 – 8° comma ma diventa una sanzione prevista specificamente dallo stesso art. 126 bis, in misura ridotta rispetto al passato: il minimo edittale è ora di euro 250,00 anziché euro 357,00. L’esimente, già prevista in precedenza, del giustificato motivo è ora diventata di giustificato e documentato motivo che impedisca di comunicare i dati del conducente. E’ sicuramente un limite più severo per l’esame in concreto della giustificazione eventualmente addotta dal proprietario.
Ciclomotori e confisca L’art. 97 comma 14 prevede ora la confisca solo per le ipotesi previste nei commi 5 – (produzione e commercio di ciclomotori irregolari) e 7 – (ciclomotore senza certificato di circolazione). Per la violazione al comma 6 – (ciclomotore non rispondente alle caratteristiche dovute o che sviluppi velocità eccessiva), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo amministrativo per 60 giorni. Per la violazione ai commi 8 – (ciclomotore senza targa) e 9 – (ciclomotore con targa non propria), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo per giorni 30. E’ previsto un aggravio di sanzioni accessorie per il caso di reiterazione delle violazioni nell’arco del biennio, giungendo nuovamente alla confisca nel caso di recidiva nella violazione dei commi 8 e 9.
Art. 170, 171 e 213 Per le violazioni previste all’art. 170, comma 1 – (sollevamento della ruota anteriore e circolazione senza impegnare entrambe le mani) comma 2 – (trasporto irregolare di passeggero) ed all’art. 171 comma 1 – (guida senza casco) non è più prevista la confisca ma, oltre alla sanzione pecuniaria, il solo fermo amministrativo per giorni 60. La reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio, comporta il fermo amministrativo per giorni 90. Gli artt. 170 e 171, pertanto, non prevedono più la confisca del ciclomotore. Durante il periodo di fermo la custodia del veicolo è affidata al proprietario. Nell’art. 213, comma 2 sexies, è previsto che si proceda sempre alla confisca nel caso in cui il ciclomotore o motoveicolo sia stato usato per commettere un reato, indipendentemente dall’età del conducente.
Applicabilità del nuovo regime più favorevole, alle violazioni commesse in data anteriore al 3.10.2006 Dopo la conversione in legge, è stato modificato espressamente il testo dell’art. 213, che anteriormente prevedeva la confisca in tutti i casi di violazione degli artt. 170 e 171. Ci si è quindi chiesto se alle violazioni commesse fino a tutto il 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL poi convertito in legge) si dovesse applicare la normativa precedente (con la confisca) oppure fosse ammissibile l’applicazione delle nuove norme. Secondo una prima interpretazione più favorevole al trasgressore, si è ritenuto di dover applicare la nuova norma speciale, da ritenere derogativa a quella generale, applicando il favor rei in forza del principio generale della successione delle leggi nel tempo (art. 2 Codice penale). La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, è assai più rigorosa ed intransigente. 'In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (eventualmente) più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali 'ab origine', senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente alla emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.'.( Cassazione civile , sez. lav., 26 settembre 2005, n. 18761 – in senso conforme Cassazione civile , sez. II, 24 novembre 2005, n. 24790, Cassazione civile , sez. I, 28 dicembre 2004, n. 24053, Cassazione civile , sez. I, 21 dicembre 2004, n. 23705). In senso contrario Cassazione civile , sez. I, 07 marzo 2005, n. 4924 che afferma “In caso di trasformazione d'illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto d'apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della 'ratio legis', che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2, comma 3, c.p.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, l'art. 40 l. 24 novembre 1981 n. 689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria. Resta da considerare che la detta giurisprudenza si è formata soprattutto in materia di evasione contributiva, per mancato versamento in un termine stabilito dei contributi sulle retribuzioni, oppure in materia di abusi edilizi, di fognatura e raccolta rifiuti. In tutte tali materie la violazione della norma produce un danno immediato alla collettività che, per ciò stesso, non ammette una condotta riparatoria priva di sanzioni particolarmente penalizzanti (se così non fosse, si produrrebbe il malcostume della sistematica evasione, seguita da versamenti tardivi, senza sensibili aggravi). In caso di successive modifiche del regime sanzionatorio relativo a tali campi, il legislatore ha provveduto ad approvare norme di sanatoria o condono, con specifico riguardo, pertanto, ad illeciti commessi in un determinato periodo antecedente la riforma. Nel caso specifico delle attuali modifiche al Codice della Strada, la correzione del regime sanzionatorio consegue alle eccezioni di incostituzionalità sollevate, assai spesso con forti connotati di fondatezza, ed a una diversa configurazione dell’interesse della collettività a punire il conducente trasgressore e non il proprietario (come accade quando la confisca comporta la perdita della proprietà del veicolo, anche se il proprietario non ha commesso alcuna violazione). Poiché l’attuale sanzione del fermo del veicolo penalizza il suo utilizzatore, che si presume sia anche il reale trasgressore, le nuove misure sono senza dubbio più aderenti al dettato costituzionale ribadito anche con la nota sentenza della Corte cost. 24.01.2005 n. 27, in materia di decurtazione dei punti dalla patente del conducente, correttamente identificato. Sussistono quindi fondati motivi per applicare il nuovo regime più favorevole anche alle violazioni commesse in data anteriore al 3.10.2006§ DL 262 del 3.10.2006 Art. 44
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada
1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:
«Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.».
2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
3. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.».
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