Entra in vigore il nuovo Codice delle assicurazioni (1).
Per gli incidenti automobilistici che avranno luogo a partire da oggi sara' applicabile la procedura di risarcimento diretto, ovvero la possibilita' di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, che liquidera' il danno. Il cliente che ritiene di aver ragione deve presentare la richiesta di risarcimento alla propria compagnia, per sinistri che coinvolgano due veicoli e per danni alle persone che comportino invalidita' fino al 9%. La procedura di risarcimento diretto, che sostituisce la vecchia convenzione "CID", prevede anche precisi obblighi di assistenza, sia tecnica che informativa, che la compagnia deve rendere all'assicurato. In pratica questi dev'essere aiutato in tutte le fasi della procedura, in special modo riguardo la compilazione e presentazione della domanda di risarcimento, e dev'essere informato riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilita' fissati dalla legge.
Questa "consulenza" dovrebbe sostituire, in teoria, quella legale. La legge, infatti, precisa che tramite il risarcimento diretto non sono rimborsabili le spese legali (o di consulenza) eventualmente sostenute, con esclusione di quelle medico-legali.
Se il danneggiato rifiuta l'offerta di risarcimento della propria compagnia puo' rivolgersi ad un avvocato. Le compagnie, pero', non vedono di buon grado l'intervento dell'avvocato a favore del danneggiato in quanto cio', sostengono, fa lievitare i costi assicurativi. Con l'indennizzo diretto generalizzato riuscirebbero ad ottenere tale scopo. Infatti, gli agenti assicurativi, che consigliano loro stessi l'avvocato al danneggiato non avrebbero piu' alcun interesse a farlo. Dovrebbero, infatti, consigliare al proprio cliente di rivolgersi ad un avvocato per difendersi dalla propria compagnia assicuratrice. Sarebbe una notevole perdita d'immagine per l'agente e difficile da giustificare al cliente. Senza, oltretutto, tener conto che parte degli emolumenti che percepiscono gli agenti assicurativi derivano dal cosiddetto rapporto sinistri/premi. Ovvero, meno la propria compagnia risarcisce piu' gli agenti guadagnano.
Per approfondimenti si veda la scheda dalla nostra associazione all'indirizzo: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=159720
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
(1) Dlgs 209/2005; Regolamento Dpr 254/2006
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