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Disarmo dell'Iraq, divieto dell'azione coercitiva armata, i poteri del consiglio di sicurezza
dr. Giuseppe Paccione   
La crisi dell’Iraq, avvenuta nel 2003, va posta nell’ambito giuridico internazionale, quale deriva dallo Statuto delle nazioni Unite adottata sul finire del secondo conflitto Mondiale, nel giugno del 1945.
L’interdizione per ciascuno Stato di far ricorso, nei rapporti interstatali, ai mezzi di forza, minacciando l’integrità territoriale o l’indipendenza  di ciascun soggetto di diritto internazionale, è da considerare un vero e proprio divieto estremamente ampio che include non solo l’impiego della forza, ma anche la mera minaccia della forza nei rapporti internazionali.
Un punto da evidenziare consiste nel fatto che questa interdizione si è trasformata, pur essendo stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite, e quindi ha forma patrizia, in una norma cogente cioè erga omnes – valevole per tutti.

La stessa Corte Internazionale di Giustizia, nella sentenza del 1986, sulle attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua, ha posto in luce che il divieto dell’uso della forza è una norma di jus cogens (di diritto consuetudinario), vincolante per tutti gli Stati e i soggetti che compongono la comunità internazionale, indipendentemente dal fatto di essere o meno parte delle Nazioni Unite.

Solamente in un caso l’uso della forza può essere attuato, enunciato nell’articolo 51 dello Statuto delle nazioni Unite, che consiste nel diritto di legittima difesa, secondo cui uno Stato vittima di un attacco armato ha il diritto di far ricorso alla forza per respingere tale attacco cagionato da un altro soggetto di diritto internazionale,sino a quando non intervenga l’organo principale delle Nazioni Unite a cui è stato demandato la responsabilità del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, rappresentato dal Consiglio di Sicurezza. In aggiunta, tale diritto spetta pure a Stati terzi che possono intervenire in ausilio dello Stato oggetto di aggressione, utilizzando la coercizione armata contro lo Stato aggressore.

Laddove agli Stati viene interdetto l’uso della forza armata, il Consiglio di Sicurezza, in base all’articolo 24 – secondo cui i membri delle Nazioni Unite conferiscono a quest’ultimo la responsabilità della pace e della sicurezza internazionale che agisce in loro nome – ha il potere di intervenire anche con l’azione coercitiva, se dovuto, se si è in presenza di minaccia o violazione della pace o di un atto di aggressione. Ma ciò solo dopo aver constatato l’esistenza di una minaccia della pace o di un atto di aggressione; in questo caso il Consiglio di Sicurezza può decidere provvedimenti di carattere economico, finanziario, diplomatico e così via, non implicanti l’impiego della forza armata contro lo Stato considerato responsabile di porre in pericolo la pace e la sicurezza mondiale, al fine di mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionali. Nel caso in cui questi provvedimenti si siano dimostrati inadeguati, lo stesso Consiglio di Sicurezza può giungere ad adottare strumenti di carattere coercitivo contro lo Stato in questione. Sebbene il Consiglio di Sicurezza sia sprovvisto di strumenti essenziali di carattere militare, nella prassi fa ricorso ad operazioni di peace-keeping, mercé l’invio dei caschi blu, autorizzati, solitamente, all’uso delle armi per difendersi da probabili attacchi.

Da un altro punto di vista, nelle situazioni in cui sia d’uopo agire con la forza contro uno Stato, il Consiglio di Sicurezza adotta delle risoluzioni di carattere vincolante, con le quali dà l’autorizzazione ad agglomerati Stati o organizzazioni regionali (NATO, UEO, ecc.) ad impiegare la forza al fine di ottenere l’obiettivo determinato e ripristinare la pace internazionale.

In questo secondo va iscritto la risoluzione n.°678 del novembre 1990, adottata dal Consiglio di sicurezza, che è considerata il fondamento dell’intervento delle forze armate contro l’Iraq, iniziato il 16 gennaio 1991 da una coalizione di Stati, diretta dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di liberare il Kuwait dalle truppe fedeli al presidente dell’Iraq Saddam Hussein. Questa risoluzione venne approvata dopo 11 risoluzioni, adottate in precedenza dallo stesso Consiglio di Sicurezza, che non ebbero alcun effetto sull’atteggiamento dell’Iraq, al fine di indurlo a ritirare le proprie forze armate dal lembo territoriale del Kuwait.

La citata risoluzione non contemplava in modo esplicito l’utilizzo della forza, ma, nel caso in cui l’Iraq non avesse posto in concreto del tutto le precedenti risoluzioni, autorizzava la coalizione di Stati che appoggiavano il Kuwait ad usare tutti i mezzi necessari per fare eseguire le risoluzioni e ripristinare la pace e la sicurezza internazionali nell’area medio orientale. E’ d’uopo sottolineare che, con la frase “tutti i mezzi necessari”, il Consiglio di Sicurezza faceva riferimento all’impiego della forza armata. Ci furono, in ogni modo, disaccordi in merito alla liceità di questa risoluzione, sebbene il congegno della autorizzazione stabiliva una specie di mandato della forza a determinati Stati, al di là della direzione e del controllo delle operazioni militari del Consiglio di Sicurezza collettiva concepito per la ragione che le mansioni militari sono concentrate nel Consiglio di Sicurezza, a cui è affidato la responsabilità politica ed ha il compito di garantire l’obiettività dell’operazione militare e la sua coerenza rispetto al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

A prescindere da ciò, sembra, d’altronde, che la risoluzione n.°678 e l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza all’uso della forza non possa essere connesso col meccanismo della Carta delle Nazioni Unite, in quanto un utilizzo decentrato dell’azione coercitiva armata, su delega del Consiglio di Sicurezza, è stabilito, invece, dall’articolo 53/1 concernete gli accordi regionali, in cui viene enunciato che “ il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza…”. Secondo gli articoli 39 e 42 dello Statuto delle Nazioni Unite, in aggiunta, pare che il Consiglio di Sicurezza possa raccomandare a ciascuno Stato misure che implichino l’uso della forza militare, affinché la pace non sia messa in pericolo. L’autorizzazione all’utilizzo della forza sembra principalmente paragonabile ad una raccomandazione che ha il medesimo contenuto. Nella risoluzione n.°678 è certo, inoltre, che ci fossero delle congetture per intraprendere un’azione militare, visto che l’Iraq aveva apertamente occupato il Kuwait con l’uso delle armi, pretendendo la sua annessione che, d’altro canto, le varie misure già adottate dal Consiglio di Sicurezza contro l’Iraq non erano efficaci al fine di spingerlo a desistere dal proprio comportamento.

E’ d’uopo, affinché un’autorizzazione all’uso dell’azione coercitiva armata sia lecita, che il Consiglio di Sicurezza abbia del tutto il controllo dell’operazione. In poche parole, questi, dal mio punto di vista, non avendo a disposizione forze militari, può deputare agli Stati lo svolgimento delle operazioni militari, ma non può discostarsi dalla responsabilità di tali operazioni e, pertanto, della sua funzione di controllo, dal momento che, rispetto alle misure inerente l’uso della forza, la responsabilità del mantenimento della pace ha carattere nettamente esclusivo.

L’operazione, denominata Desert Storm  (tempesta nel deserto), sanciva la liberazione del piccolo emirato del Kuwait dalle truppe irachene, stanziatesi il 2 agosto 1990. Il Consiglio di Sicurezza, attraverso la risoluzione n.°687 del 3 aprile 1991, deliberava delle condizioni alla quale l’accettazione dell’Iraq era condizionato dal definitivo “cessate il fuoco” cioè la fine delle ostilità. Quest’accettazione venne presentata all’organo esecutivo delle Nazioni Unite – il Consiglio di Sicurezza – e, quindi da quel momento entrava in vigore un formale cessate il fuoco e, in aggiunta, l’autorizzazione ad agire con tutti i mezzi necessari, incluso l’impiego dell’azione coercitiva armata, secondo la risoluzione n.°678, perdeva la sua efficacia.

Fra le condizioni enunciate nella risoluzione n.°687, importanza fondamentale presentano quelle inerenti le armi di distruzione di massa in possesso dell’Iraq. I paragrafi 7 e 14 della risoluzione determinano la distruzione o la rimozione delle armi chimiche, biologiche e nucleari, come anche l’interdizione a reperire tali armi e materiali, componenti ovvero altri elementi che servano per la ricerca, la messa a punto e la costruzione delle armi stesse, tanto meno la distribuzione, la rimozione e il divieto di tenere missili balistici con una gittata superiore a 150 km.

Affinché si verificasse il rispetto di tali adempimenti da parte delle autorità irachene, la risoluzione n.°687 affidava all’UNSCOM (United Nations Special Commision), voluta dal Consiglio di Sicurezza, e all’AIEA ( Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) l’incarico di verifica e operativi riguardo alle attività di distruzione e di rimozione delle armi. A questa disposizione si connettevano il mantenimento delle sanzioni economiche e commerciali contro la repubblica irachena, espressa dal Consiglio di Sicurezza attraverso la risoluzione n.°661 del 6 agosto 1990, all’indomani dell’invasione del Kuwait e che, con la risoluzione n.°1483 del 22 maggio 2003, veniva intrapresa la decisione di eliminare l’embargo nei confronti dell’Iraq.

L’embargo, che per molti anni ha tenuto alle strette il popolo iracheno, contro l’Iraq aveva come fine quello di costringere il governo guidato dal presidente Saddam Hussein a ritirare le proprie truppe dal lembo territoriale kuwaitiano, in base alla domanda che il Consiglio di Sicurezza formulò nell’immediato con forte decisione mercé la risoluzione n.°660 del 2 agosto 1990. Una volta che il Kuwait veniva liberato dalle grinfie irachene, il mantenimento dell’embargo non poteva giustificarsi che in base ad altre ragioni come la reale eliminazione delle armi di distruzione di massa nelle mani dell’Iraq. Su questa via depongono le discussioni svoltosi nell’ambito del Consiglio di Sicurezza, così come talune risoluzioni come, ad esempio, la risoluzione n.°1154 del 2 novembre 1998, con cui il Consiglio di Sicurezza confermava la sua intenzione di ridiscutere le sanzioni contro l’Iraq e sottolineava di non aver proceduto alla loro rivisitazione cagionato dagli inadempimenti dell’autorità irachena sul disarmo e sulla cooperazione con l’UNSCOM e l’AIEA. L’obiettivo politico dell’embargo, visto il comportamento degli Stati Uniti, era quello di far in modo che il regime  di Saddam Hussein subisse un vero e proprio rovesciamento.

Anche se le ispezioni dell’UNSCOM e dell’AIEA hanno reso in modo efficienti ottenendo ottimi risultati sul disarmo, il governo di Saddam Hussein, tuttavia, non ha collaborato del tutto e, in alcuni momenti, è stato ostile soprattutto verso la Commissione Speciale. Tra il 1996 e il 197, ad esempio, le autorità irachene, in talune occasioni, interdiva l’accesso a determinati siti presidenziali agli ispettori e ha vietato ispezioni ad alcuni ispettori che erano cittadini statunitensi. Questo atteggiamento Ha costretto il Consiglio di Sicurezza ad adottare risoluzioni di dura condanna, stabilendo, ad esempio, con la risoluzione n.°1137 del 12 novembre, ulteriori sanzioni, secondo cui gli Stati avrebbero dovuto interdire l’accesso e il passaggio nel proprio territorio dei funzionari e militari iracheni. E’ d’uopo precisare che sono risultati sospetti di spionaggio durante le ispezioni dell’UNSCOM, guidate dal capo ispettore l’australiano Richard Butler, a causa delle dichiarazioni dello statunitense Scott Ritter, membro dell’UNSCOM.

Nel 1998 veniva concluso un memorandum di intesa tra il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan e il vice premier Tariq Aziz, adottato dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione n.°1154, che determinava schemi di ispezioni per alcuni luoghi presidenziali ed esprimeva l’impegno di tollerare le preoccupazioni dell’Iraq sulla propria sicurezza nazionale, sovranità e dignità. Nonostante la minaccia delle gravi conseguenze per l’Iraq nel caso in cui non adempisse pienamente, le autorità di Bagdad, dopo qualche mese, decideva la sospensione di qualsiasi collaborazione con la Commissione e l’AIEA, portando quest’ultimo alla cessazione delle ispezioni sul suolo iracheno. Da qui si apriva una ulteriore crisi, che pur in presenza di una successiva risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza, la n.°1205 del novembre 1998, non si riusciva ad uscire dalla crisi, finiva con l’operazione militare anglo-americana denominata Desert Fox (volpe nel deserto).

La risoluzione n.°1284 del dicembre 1999 enunciava la sostituzione dell’UNSCOM con una nuova commissione, l’UNMOVIC(Commissione delle Nazioni Unite di Controllo, Verifica e Ispezione) con a capo lo svedese Hans Blix, che non riusciva a fare il suo ingresso in Iraq, sino al momento in cui – dopo il summit svoltosi nella capitale austriaca, Vienna, tra Hans Blix, il direttore dell’AIEA Mohamed El Baradei e il generale Amir Al Saadi quale rappresentante del presidente Saddam Hussein, si arrivò ad un accordo affinché sul territorio iracheno potessero avere inizio. Pur in presenza di questo accordo, la partenza dell’UNMOVIC e dell’AIEA veniva in pratica interdetta dalle autorità statunitensi in attesa di una successiva risoluzione del Consiglio di Sicurezza.

L’8 novembre 2002 veniva adottata la risoluzione n.°1441, sulla base della quale iniziavano le ispezioni in Iraq. Questa risoluzione rievoca ad hoc le risoluzioni n.°678, inerente l’autorizzazione dell’impiego della coercizione armata al fine di liberare il Kuwait dall’assedio iracheno, e la n.°687, basata sulla cessazione degli scontri e all’accettazione da parte delle autorità irachene di adempiere senza condizioni agli obblighi. Nel preambolo della risoluzione si condanna la mancanza dell’adempimento degli obblighi su questioni quali il terrorismo, la fine della repressione dei civili, il rimpatrio dei cittadini kuwaitiani o di cittadini appartenenti a Stati terzi in Iraq e la restituzione dei beni che appartengono al Kuwait.

Il giudizio più serio esposto dal Consiglio di Sicurezza concerne l’inosservanza dell’Iraq dei vincoli connessi alle armi di distruzione di massa, che venne considerato come sostanziale e così da mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali.

Sempre nella risoluzione n.°1441, il Consiglio di Sicurezza decideva di consentire all’Iraq un’ultima possibilità affinché adempisse agli obblighi sul disarmo, attraverso l’istituzione rafforzata di controlli, che desse certezza all’UNMOVIC e all’AIEA libero e senza condizioni accesso in tutti i siti e persone, disponendo la consegna da parte dell’Iraq, entro un mese, di un rapporto sulle armi di distruzione di massa. Il Consiglio di Sicurezza, in aggiunta, sottolineava che false dichiarazioni, mancanza ed omissioni di piena assistenza delle autorità irachene all’UNMOVIC e all’AIEA saranno considerati violazioni sostanziali dei suoi obblighi e che l’Iraq sarà soggetto a gravi conseguenze se perdurerà nelle violazioni degli impegni accordati.

Mentre erano in corso le ispezioni dell’UNMOVIC e dell’AIEA e prima che la risoluzione n.°1441 venisse adottata dal Consiglio di Sicurezza, i governi statunitense e britannico avevano minacciato e preparato a livello militare un intervento armato contro il territorio dell’Iraq.

Indipendentemente dalle giustificazioni di un intervento militare e dagli argomenti connessi alla retorica della propaganda, il problema va affrontato in questo caso sul piano prettamente giuridico.

Un primo punto ha come base il mancato rispetto dell’Iraq delle condizioni di pace imposte con la risoluzione n.°687, quali il divieto agli ispettori di entrare nel territorio iracheno e la non cooperazione. La mancanza di adempimento totale da parte dell’Iraq alle condizioni di pace aveva determinato una specie di risveglio dell’autorizzazione all’utilizzo della forza sancito dalla risoluzione n.°678.

Questo punto appare infondato, per la ragione che la risoluzione n.°687 enunciava una cessazione risolutiva delle ostilità in quanto vi era l’accettazione dell’Iraq, per la quale riprendeva piena attuazione il divieto dell’uso della forza nelle relazioni interstatali da parte degli Stati quali soggetti di diritto internazionale. La mancanza di inadempienza irachena, se ponderata quale minaccia alla pace internazionale, poteva benissimo determinare una reazione, ma solo su decisione del Consiglio di Sicurezza, unico organo a cui compete di verificare la minaccia o la violazione della pace e quali misure adottare. Il Consiglio di Sicurezza, al contrario, pur avendo minacciato l’Iraq di adottare misure severe, aveva in modo implicito escluso qualsiasi autorizzazione all’impiego dell’azione coercitiva armata unilaterale, facendo presente di essere l’unico organo investito del problema inerente il disarmo iracheno e ribadendo la necessità a rispettare la sovranità e l’integrità del lembo territoriale dell’Iraq in tutte le risoluzioni.

L’azione unilaterale anglo – americana è stata giustificata sulla base della risoluzione n.°1441. A patto il fatto che tale risoluzione enunciava che l’Iraq ha commesso una concreta violazione dei propri vincoli sul disarmo derivante dalla pertinente risoluzione n.°687 e che il Consiglio di Sicurezza aveva offerto agli iracheni un last resort cioè un’ultima possibilità affinché avesse adempiuto a tali obblighi, poteva ritenersi che, nel caso di mancata e piena ottemperanza al contenuto di detta risoluzione, gli Stati potevano agire contro l’Iraq al fine di ottenere il disarmo.

In questo senso deporrebbe il riferimento, contenuto nel preambolo della risoluzione, all’autorizzazione di ciascun mezzo necessario, ivi nella risoluzione n.°678, e alla fine delle ostilità sancita nella risoluzione n.°687. In aggiunta, il rappresentante statunitense John Negroponte, in sede del Consiglio di Sicurezza, ha sostenuto che, se a seguito della verifica di una violazione da parte dell’Iraq da parte dell’UNMOVIC e dell’AIEA, il Consiglio di Sicurezza non agisca in modo sostanziale, nulla vieta a uno Stato membro di agire al fine di respingere la minaccia fatta dall’Iraq o per porre in pratica le precedenti risoluzioni e tutelare la pace e la sicurezza internazionali.

Pur in presenza della severità della risoluzione n.°1441, quest’ultima non andava interpretata come un’autorizzazione, in caso di sostanziali violazioni denunciate dall’UNMOVIC e dall’AIEA, ad usare la coercizione armata contro l’Iraq. Dal richiamo vago delle risoluzioni 687 e 678 non si può trarre la possibilità di una ripresa di efficacia dell’autorizzazione all’impiego della forza, come è stato detto prima, una volta che le ostilità sono cessate  in maniera definitiva, il divieto dell’uso della forza ha ripreso pieno vigore, dunque, il richiamo può solo essere considerato un avvertimento all’Iraq ad attenersi ai suoi obblighi, minacciano la probabilità, al contrario, di una ulteriore autorizzazione da decidere solo dallo stesso Consiglio di sicurezza. La risoluzione n.°1441, infatti, non ragguaglia quali siano le gravi conseguenze di un inadempimento dell’Iraq, ma riserva al Consiglio di Sicurezza di affrontare il problema del disarmo iracheno, cioè a dire che solo a quest’ultimo spetta verificare un eventuale mancanza irachena agli obblighi e le sufficienza delle ispezioni. In aggiunta, è di esclusiva competenza del Consiglio di Sicurezza definire le misure da adottare in caso di violazione irachena, che non necessariamente potrebbero comportare la forza armata, ma sanzioni, ad esempio, diplomatiche o finanziarie contro l’Iraq.

La risoluzione n.°1441 non precludeva l’autoritarismo dell’utilizzo della forza, per la Francia, la Cina e la Russia; questi ultimi posero in rilievo il fatto che questa risoluzione adottava un metodo in due tempi: nel caso in cui Blix e Baradei riferivano al consiglio di Sicurezza l’inadempienza dell’Iraq; doveva essere il Consiglio stesso a giudicare la loro gravità e ad adottare le misure.

L’assurdità di trarre un’autorizzazione all’uso della forza militare dalla risoluzione n.°1441 è confermata dal ripetuto impegno di ogni Stato a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Iraq, impegno con cui è apertamente non compatibile ciascun progetto di guerra, diretta ad abbattere il governo dittatoriale di Saddam Hussein e ad occuparne militarmente il territorio. Tale profilo, infatti, è stato evidenziato durante il dibattito in seno al Consiglio di Sicurezza dall’ambasciatore della Siria Mr Wehbe, che ha considerato il fatto che il suo voto favorevole serviva a mantenere la competenza del Consiglio di Sicurezza, ma, ha aggiunto, che ha ricevuto garanzia, a seguito di consultazioni ad alto livello, che la risoluzione non si fondava sull’autorizzazione a ricorrere all’uso della forza armata e che essa salvaguardava l’integrità territoriale dell’Iraq.

L’impegno al rispetto della sovranità e della integrità territoriale dell’Iraq erano già ribadite anche in altre risoluzioni che concernevano tale Stato: la risoluzione n.°1443 del novembre 2002, la risoluzione n.°1447 e 1454 del dicembre 2002.

Un’altra motivazione spesso evocata per muovere un giustificato attacco all’Iraq, attacco concretizzatosi il 19 marzo 2003, poggiava nella minaccia che il possesso di armi di distruzione di massa rappresenta(va) per gli stati Uniti e per la comunità internazionale.

Questa giustificazione sembra(va) espressione della c.d. Dottrina Bush sulla guerra preventiva, inquadrata nella National Security Strategy of the USA  del settembre 2002, secondo cui gli Stati Uniti sono legittimati ad usare la forza in legittima difesa preventiva al fine di contrastare una minaccia alla sicurezza nazionale. Un’azione preventiva sarebbe consentita persino se l’incertezza resta così nel tempo e nel luogo dell’attacco nemico, che è diretta soprattutto contro gli Stati canaglia, che hanno armi di distruzione di massa, sopportano il terrorismo internazionale, sono retti da regimi non democratici e così via.

La teoria di Bush sull’azione preventiva è totalmente in contrasto con le norme del diritto internazionale e con lo Statuto delle Nazioni Unite, che consente l’utilizzo della forza in legittima difesa, e questo soltanto se vi è un reale attacco armato e fino a quando il Consiglio di Sicurezza non intervenga per il  ripristino della pace. La condizione dell’attacco armato implica che l’uso della coercizione armata sia giustificabile nel caso in cui l’attacco sia realmente in atto e al solo obiettivo di respingerlo; ma se si è in presenza di una mera minaccia di attacco, lo Stato interessato è obbligato a chiedere l’intervento dell’organo principale delle Nazioni Unite – il c.d Consiglio di Sicurezza -, a cui spetta, secondo l’articolo 39 della Carta, di verificare se si è dinnanzi ad una concreta minaccia alla pace ed, successivamente, adottare misure per rimuovere tale minaccia. La dottrina della guerra preventiva, inoltre, rappresenta un ampliamento rispetto ad una teoria secondo cui il ricorso all’azione preventiva verrebbe consentito, in via eccezionale, al fine di difendersi da una reale e imminente pericolo di subire un attacco armato, in grado di pregiudicare l’esistenza stessa di uno Stato. L’esempio classico viene rappresentato dalla guerra dei sei giorni del 1967, voluta da Israele dinnanzi ad una chiara mobilitazione dei Paesi arabi che potevano far temere per l’esistenza di Israele, in caso di attacco contro il suo territorio.

Nel caso di una legittima difesa cautelativa sussiste una minaccia, netta e localizzata, di un attacco armato che comporterebbe la distruzione di uno Stato; invece, nel caso di una difesa preventiva il pericolo può essere  vago e indeterminato.

L'uso della forza, per il diritto internazionale, in legittima difesa deve rispettare i limiti della necessità e proporzionalità. In aggiunta, la demarcazione della proporzionalità, nel senso che l’azione coercitiva armata va proporzionato all’attacco armato che si vuole respingere, sarebbe stato, ovviamente, superato se non, per evitare il pericolo, si fosse fatto ricorso ad una vera guerra. Questo è stato il dichiarato progetto statunitense, che ha previsto un attacco pesante, il rovesciamento di Saddam Hussein, l’imposizione di un’amministrazione militare e l’occupazione dei pozzi e degli impianti petroliferi.

L’intervento armato contro l’Iraq ha rappresentato una grave violazione del diritto inter-nazionale e dello Statuto delle Nazioni Unite, privo di ogni giustificazione de jure  di autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, si è posto in ampio contrasto con il divieto dell’impiego della forza  nei rapporti internazionali, enunciato nell’articolo 24 dello Statuto e della norma di jus cogens. L’intervento è stato condotto con l’obiettivo di debellare l’Iraq e occupare il suo territorio militarmente, esso è stato una vera e propria guerra di aggressione, in violazione, in questo modo, della risoluzione n.° 3314 del dicembre 1974, inerente la Definizione di Aggressione, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che definisce l’aggressione  come la più grave e pericolosa azione illecita della forza e la qualifica come l’impiego della forza da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in ogni altro modo incompatibile con lo Statuto delle Nazioni Unite. L’attacco, quindi, nei confronti dell’Iraq  ha interpretato talune congetture  simili all’aggressione  come l’attacco o l’invasione da parte delle forze anglo-americane o ogni occupazione militare e così via.

Queste valutazioni presuppongono il fatto che il Consiglio di Sicurezza non ha mai autorizzato l’uso della forza contro l’Iraq e nemmeno quando le ispezioni dell’UNMOVIC  dell’AIEA hanno manifestato la mancanza di cooperazione da parte di Saddam Hussein o altre violazioni dei suoi obblighi in base alla risoluzione n.°1441. Pur di fronte alla nuova bozza presentata dai governi di Washgton D.C., Londra e Madrid al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di cui trattava la questione inerente l’impiego della forza, non è stata presa in ponderazione a causa della indisponibilità a votarla, anzi pronti a porre il diritto di veto della Francia, della Russia e della Cina, quali Membri permanenti.

Il meccanismo dell’autorizzazione all’uso della forza deve essere compatibile col sistema di sicurezza delle Nazioni Unite, incentrato sul Consiglio di Sicurezza, quale organo competente ad accertare la minaccia alla pace, in ipotesi non concretizzatosi dovuto alla detenzione di armi nucleari da parte dell’Iraq, mentre le mera collaborazione non sufficiente arduamente poteva giustificare una valutazione della pace e a determinare le misure più consone al mantenimento della pace, come quelle che implichino la coercizione armata.

Nella situazione in cui l’Iraq è stato soggetto di una vera e propria aggressione da parte della coalizione anglo-americana, il Consiglio di Sicurezza non poteva autorizzare l’uso della forza. È ben chiaro che questo organo politico delle Nazioni Unite gode di un’ampia discrezionalità e nell’accertamento di una minaccia alla pace e nell’individuazione delle misure a intraprendere. Il Consiglio di Sicurezza, in aggiunta, non è un legibus solutus, ma deve attenersi all’attuazione delle regole contenute nello Statuto delle Nazioni Unite, maggiormente a quelle inerente i suoi poteri. Nel caso in cui ci si trovi dinnanzi alla violazione di queste regole, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza vanno ritenute illecite. Su questo punto, la Corte Internazionale di Giustizia, in un parere emesso nel 1948, affermava che il carattere politico di un organo, come il Consiglio di Sicurezza, non può astenersi dalle norme convenzionali sancite dallo Statuto delle Nazioni Unite, nel caso in cui esse rappresentano delle restrizioni ai suoi poteri. È d’uopo, al fine di constatare se un organo sia autonoma nella scelta delle sue decisioni, riferirsi ai termini della costituzione. Per la Corte, infine, non esiste nessuna antinomia fra le mansioni dell’organo politico e l’attuazione delle condizioni prescritte che pongano dei limiti alle proprie funzioni.

Nella vicenda della crisi irachena è necessario evidenziare che le funzioni del Consiglio di Sicurezza sono de jure vincolate al fine di ripristinare la pace e la sicurezza internazionali, per cui il Consiglio di Sicurezza in merito a tale fine  non gode di discrezionalità ma, invece, deve condurre la sua azione al suo raggiungimento. Il raggiungimento di questo obiettivo influisce la medesima rappresentatività del Consiglio di Sicurezza rispetto agli Stati membri. In effetti, l’articolo 24 dello Statuto delle Nazioni Unite sancisce che i membri affidano al Consiglio di Sicurezza la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e che convengono che questi agisce in loro nome nel porre in atto le sue mansioni a tale responsabilità.

Nella crisi irachena, il fine inerente il mantenimento della pace consiste(va) nel disarmare il dittatore iracheno e non nella sua caduta o sconfitta militare e così via.

Se il Consiglio di Sicurezza avesse autorizzato – ciò che non è accaduto – gli Stati Uniti e gli alleati all’impiego della forza contro lo Stato iracheno, questi avrebbe equiparato ad autorizzare un vero e proprio attacco belligerante col fine di debellare il lembo territoriale iracheno, e, pertanto, una risoluzione che avesse avuto come contenuto, ma siffatta autorizzazione sarebbe stata illecita.

Nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza avesse riconosciuto la necessità dell’impiego della forza al fine di garantire il disarmo iracheno, avrebbe dovuto escludere da ogni autorizzazione ciascuno Stato, giacché una loro autorizzazione avrebbe comportato una grave violazione. Una presumibile autorizzazione, dunque, avrebbe riguardato altre nazioni e le operazioni militari si sarebbero svolte sotto l’occhio vigile e la responsabilità politica del Consiglio di Sicurezza, per garantire la congruità dell’impiego della forza ai fini determinati dal Consiglio di Sicurezza.

Il momento di autorizzare determinati Stati, e non di tutti, all’azione militare era incluso nella discrezionalità del Consiglio di sicurezza, sebbene enunciato nell’articolo 48 dello Statuto, secondo cui l’azione necessaria per rendere esecutive le decisioni dell’organo esecutivo, a cui è demandato la responsabilità della pace e della sicurezza internazionali, viene intrapresa da ciascuno Stato, membro delle Nazioni Unite o da una parte di essi, secondo quanto stabilisce il Consiglio di Sicurezza.
 
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