Condividi il Tuo sapere!

Inviaci articoli, notizie e recensioni che desideri condividere con l'intera comunità giuridica che quotidianamente sfoglia le ns. pagine... 










Forgotten your password?
No account yet? Create one

Diritto.net
Le Nazioni Unite e il terrorismo internazionale
dr. Giuseppe Paccione   
Orientata sul nascere dopo il secondo Conflitto mondiale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite è stata creata essenzialmente per mantenere la pace internazionale. Non è il caso se le premesse storiche, politiche, diplomatiche percorrono gli anni dal 1940 al 1945; non è retorica se nello stesso preambolo della Carta delle Nazioni Unite si dichiara che i popoli delle Nazioni Unite creino questa Organizzazione allo scopo di salvare le future generazioni dal flagello della guerra che per ben due volte si era abbattuto recentemente sull’umanità.

 

Sui principi fondamentali attraverso i quali le Nazioni Unite persegue questo obiettivo (mantenimento della pace e della sicurezza internazionali) principale, è necessario rilevare che, in primo luogo, nella Carta delle Nazioni Unite – in quanto organizzazione universale – esiste un principio, che può apparire banale per chi si occupi solo di diritto interno ma che era pressoché rivoluzionario nel diritto internazionale, nelle relazioni tra gli Stati, esso concerne il “divieto dell’uso della forza2”nei rapporti fra i soggetti di diritto internazionale cioè gli Stati.

Certo, a prima vista,può apparire insulso per la ragione che la forza, la violenza e il diritto sembrano di per sé contrastanti e contradditori, ma non bisogna dimenticare che in precedenza, al contrario, la forza e persino la guerra erano considerati dagli Stati non come un fenomeno di patologia delle relazioni internazionali, ma come un elemento fisiologico, operativo di queste relazioni internazionali. In effetti, in una società quale quella internazionale, anorganica, priva di autorità, il principio fondamentale era l’autotutela: ciascuno Stato, ciascuna Potenza poteva giuridicamente, lecitamente farsi giustizia da sé, tutelare i propri diritti, i propri interessi anche se del caso con la forza, con la guerra3. Rispetto, quindi, a questo punto di partenza la Carta delle Nazioni Unite in una sua norma chiave – l’art.2 par.4 – vieta, invece, non solo la guerra ma ogni uso della forza armata. E’una norma profondamente innovativa. Ma è chiaro che per perseguire la pace non è sufficiente interdire la guerra, sarebbe troppo banale e puerile sperarlo. E, quindi, nel sistema delle Nazioni Unite viene anche creato un meccanismo denominato “sistema di sicurezza collettivo4”, insomma una forma di autorità che viene concentrata nel Consiglio di Sicurezza, organo molto noto, nel quale, tra l’altro, siedono a titolo permanente le cinque grandi Potenze, quello che almeno lo erano nel momento in cui le Nazioni Unite nascevano – Stati Uniti d’America, Unione Sovietica (oggi Russia), Repubblica Popolare Cinese, Francia e Gran Bretagna – con il famigerato “diritto di veto”che sta ad indicare la possibilità giuridica di uno Stato, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, di impedire attraverso il proprio voto contrario la formazione di una deliberazione valida del Consiglio stesso; cioè ciascuno di questi poteva bloccare qualunque decisione dell’organo esecutivo delle Nazioni Unite, soprattutto nel periodo che va dall’inizio della Guerra fredda – dalla nascita delle Nazioni Unite – alla caduta del muro di Berlino5.

Questo meccanismo, incentrato nel Consiglio di Sicurezza, rappresenta in qualche modo, in questa società internazionale, il gendarme che non vi era mai stato prima e perciò gli Stati agivano per conto proprio facendosi giustizia da sé per il fatto che non esisteva ancora la pubblica autorità.

Oggi, si ha un’autorità internazionale, il Consiglio di Sicurezza, che ha il potere di intervenire nel caso di un’aggressione, di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, con delle misure coercitive che possono arrivare sino all’uso della forza. Sotto quest’aspetto succede ciò che è accaduto nella società civile ovvero interindividuale dove a un certo momento si crea l’autorità – lo Stato – e il singolo non può più usare la vendetta privata, ma la forza viene concentrata nell’autorità.

In definitiva, la forza non si elimina, però non è il singolo che la può usare ma l’autorità a nome di tutti. In un certo senso questo è il percorso che si è cercato di compiere con il Consiglio di Sicurezza, organo primario delle Nazioni Unite, deputato ad attuare una fondamentale ragion d’essere dell’Organizzazione: il mantenimento della pace, e la restaurazione di essa se turbata, e contribuire così alla stessa sicurezza della comunità internazionale.

Anche sotto questo aspetto, peraltro, va rimarcato che il Consiglio di Sicurezza non solo è stato spesso paralizzato per il diritto di veto, ma, in seguito, non ha mai avuto una propria forza armata, facendo ricorso a meccanismi vari, sui quali in questo momento non è il caso di soffermarsi, per sopperire alle sue carenze talvolta rivolgendosi a gruppi di Stati, ad altre Organizzazioni più ristrette; altre volte ricorrendo ai caschi blu, che sono noti ormai per un’esperienza che negli ultimi anni si è ripetuta di sovente, ma se vi sono le condizioni di pacificazione, di disponibilità al dialogo.

Il perseguimento del mantenimento della pace, peraltro, non viene, nel sistema delle Nazioni Unite, tentato solo ponendo divieti e stabilendo misure in un certo senso repressive, il Consiglio di Sicurezza interviene contro lo Stato che venga meno alle regole, che aggredisce un altro soggetto di diritto internazionale, che violi la pace e la sicurezza internazionali.

Vi è consapevolezza nel sistema della Carta delle Nazioni Unite che occorre anzitutto creare le condizioni a favore della pace, nel senso che è opportuno operare al fine di eliminare quelle cause di tensione che fatalmente conducono a contrasti, a frizioni, a guerre; in altre parole, nel sistema dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, accanto all’obiettivo del mantenimento della pace, vengono in maniera esplicita previsti altri fini delle Nazioni Unite:
·    La promozione dei diritti umani6.
·    Lo sviluppo dei diritti della persona. Nella consapevolezza che non solo questo è un obiettivo che merita di essere perseguito in sé, ma che la violazione massiccia dei diritti dell’uomo è sovente e gli esempi lo dimostrano chiaramente come è spesso una causa di tensione fra gruppi, popoli e Stati.
·    la cooperazione economica fra gli Stati7, nel tentativo di favorire il loro sviluppo per la ragione che è evidente che anche qui le situazioni di profondo sottosviluppo di determinati Stati rispetto ad altri è di per sé un elemento che minaccia la pace, le relazioni amichevoli e sicure fra gli Stati.
·    L’autodeterminazione8(principio che concerne i popoli, anche quello non costituito a Stato): il diritto di ciascun gruppo di individui a darsi il regime politico, economico, culturale che, giunto un particolare momento storico, il popolo stesso reputa adatto alle proprie esigenze nazionali.

Nella Carta delle Nazioni Unite, inoltre, si comprende che per mantenere la pace è d’uopo rimuovere le più profonde ingiustizie nei rapporti fra gli Stati, il riferimento è rivolto alla cooperazione economica, all’autodeterminazione dei popoli, alla promozione dei diritti della persona.

In questo quadro, ovviamente, ha senso occuparsi anche di terrorismo, che di per sé offende i diritti umani, ma esso si caratterizza proprio per comportare attività o operazioni violente che vanno a colpire la persona inerme, che rappresenta una violazione del diritto primordiale – il diritto alla vita – e, in aggiunta, rappresenta un elemento di tensione nelle relazioni fra gli Stati.

La definizione che si può dare, almeno in linea di massima, del terrorismo internazionale: è l’atto criminoso, avente rilevanza politica internazionale e rivolto a produrre effetti di intimidazione interna ed esterna.

Certo è che ormai da tempo, sia pure tra molte difficoltà, le Nazioni Unite hanno cercato di intraprendere un’azione di lotta contro il terrorismo internazionale9, attraverso vari modi. Se ne è occupato l’Assemblea Generale – organo plenario dove vi sono tutti gli Stati, che non può legiferare ma suggerire, indirizzare gli Stati e non obbligarli – attraverso una serie di convenzioni o accordi di cooperazione fra gli Stati per la lotta al terrorismo internazionale. Esistono, attualmente, una dozzina di Convenzioni ma non tutte sono in vigore.

La più recente ed anche molto significativa è del gennaio 2000 e concerne il profilo delle misure finanziarie10. Si è, in sostanza, compreso in maniera netta che il terrorismo si finanzia in vari modi e che è un modo per bloccare, lottare contro questo fenomeno e intervenire sui finanziamenti e sui finanziatori. Ma il quadro è più articolato.

Si vorrebbe rilevare che, su un piano generale in queste convenzioni i meccanismi che vengono indicati sono appunto relativi a operazioni bancarie, alla lotta al finanziamento, alla cooperazione di polizia, allo scambio di informazioni, alla collaborazione giudiziaria, e sotto questo aspetto in tutte le convenzioni vi è il principio cardine che, con termine latino, viene espresso dicendo che vi è un vincolo “aut dedere aut iudicare”cioè, in poche parole, lo Stato nel cui territorio si trovi una persona sospettata, per motivi seri, di essere autore di atti terroristici ha l’obbligo o di fare un processo nel proprio territorio o di consegnarlo a un Paese che ne faccia richiesta per procedere esso stesso al processo. Insomma, deve crearsi una specie di rete fra gli Stati in modo che l’autore di un atto terroristico non possa sfuggire alle mani della giustizia.

In questo quadro non si è mai fatto riferimento ad azioni di tipo militare.

Una seconda linea di sviluppo dell’azione delle Nazioni Unite contro il terrorismo vede, invece, come protagonista il Consiglio di Sicurezza e una linea di sviluppo più recente che è venuta a emergere man mano che sono apparse sospette o evidenti connivenze di Stati; quindi, non più l’azione terroristica solo di un gruppo di individui, ma un’azione terroristica che venga sponsorizzata, supportata e finanziata da Stati. Con riferimento a questa ipotesi, sempre più spesso, il Consiglio di Sicurezza ha adottato delle proprie risoluzioni, questa volta, vincolanti, dove ciascuno Stato è obbligato ad applicare, dirette a colpire determinati Stati sospettati di complicità con azioni terroristiche. Si pensi ad alcuni casi come quello dell’attentato aereo della Pan Am nel cielo di Lockerbie, in Scozia nel dicembre 1988, dove gli Stati Uniti ritenne la Libia responsabile di aver fornito il materiale esplosivo11; poi è successo al Sudan con delle sanzioni e che sono state revocate con la risoluzione 1372 del 28 settembre 2001; poi, ovviamente, ci sono stati già in passato una serie di risoluzioni contro il regime dei Talebani in Afghanistan chiedendo che il terrorista Osama Bin Laden fosse consegnato, però non necessariamente verso gli Stati Uniti, in Paesi che potessero procedere a un processo.

Come è ben noto, l’Afghanistan, in particolar modo il regime dei Talebani, ha sempre respinto questa richiesta, e a cui il Consiglio di Sicurezza aveva già emanato delle misure di embargo di armi, di sospensione di relazioni diplomatiche, aeree e via discorrendo, ma non militari. Misure che possono essere definite coercitive contro le autorità governative afgane, però non implicanti l’uso della forza. Tutto ciò prima del drammatico orrore accaduto negli Stati Uniti l’11 settembre 2001, dove quattro aerei di linea,sequestrati da terroristi che facevano capo a Bin Laden - di cui due si schiantavano contro le Twin Towers cagionando la morte di centinaia di migliaia di persone inermi, uno sul Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa, provocando la morte di ottocento persone tra militari e civili e, infine, l’ultimo, che aveva come obiettivo di colpire la Casa Bianca, si schiantava sul suolo della Pennsylvania – mutavano l’aspetto geopolitico mondiale.

Le successive risoluzioni la 1368 e la 1373 adottate, dopo l’11 settembre, dal Consiglio di Sicurezza il 12 settembre e il 28 settembre per condannare, come era naturale, e con la massima determinazione i tragici atti terroristici compiuti nel territorio di un altro Stato.

In queste risoluzioni viene affermato un punto che è di estrema importanza: l’atto terroristico, specie se ha quelle dimensioni, quella drammaticità, equivale a una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, ris.1368(2001). Non è solo più attività per i giudici e l’autorità di polizia, ma ormai ha una dimensione, un’entità tale da richiedere l’intervento del Consiglio di Sicurezza, come gendarme internazionale.

Nella ris.1373(2001) del 28 settembre, lo stesso Consiglio di Sicurezza ha poi determinato una serie di misure non comportanti l’uso della forza armata che concernono specialmente, ma non esclusivamente, la lotta al finanziamento delle attività terroristiche.

Si tratta di una risoluzione molto energica, molto ampia e che ha stabilito poi anche una serie di comportamenti conseguenti, doverosi dei singoli Stati, nel senso di congelare i beni che si sospetta appartengano a Osama Bin Laden o al suo gruppo terroristico.

Rispetto a questo quadro emerge sicuramente una decisa volontà, anche se pare meno decisa di quello che sembra, però, almeno in apparenza, di lottare contro il terrorismo.

Quello che è ben comprensibile è che la sensazione che ciò che è avvenuto l’11 settembre – come il Segretario Generale delle Nazioni Unite dr. Kofi Annan dichiarava– sia non solo una tragedia per il popolo americano, ma per l’intera comunità internazionale, è un atto disumano.

Un punto da tenere in considerazione si basa sul fatto che il Consiglio di Sicurezza non hai mai esso stesso adottato misure concernenti la forza militare neppure ha fatto richiesta agli altri di farlo.

In queste due risoluzioni, di cui la prima è estremamente vigorosa, non si fa accenno né a Osama Bin Laden né all’Afghanistan, ma sono risoluzioni contro il terrorismo che invitano ovvero obbligano gli Stati ad adottare misure per debellare il terrorismo internazionale.

Un punto fondamentale viene evinto dal fatto che nel preambolo di entrambe le risoluzioni si richiama il “diritto naturale di legittima difesa individuale e collettiva16”. Questo diritto rappresenta l’unica e importante eccezione al divieto dell’uso della forza.

Nel sistema delle Nazioni Unite, come si accennava, i principi cardini sono:
1.    il divieto per gli Stati di usare la forza;
2.    monopolio della forza anche armata nelle mani del Consiglio di Sicurezza.

Come nel diritto interno, tutto ciò non preclude il diritto di uno Stato di fronte a un attacco armato di reagire per difendersi. La difesa è un diritto che appartiene sia allo Stato colpito sia agli altri Stati che intendono aiutarlo; e proprio su questo principio che si fonda il famigerato articolo 5 del Trattato della NATO (Organizzazione del Trattato Nord Atlantico) che enuncia che “ le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato quale attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall’art.51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la Parte o le Parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con altre Parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale”.

Questo articolo è una norma che tende a organizzare questo diritto di legittima difesa anche collettiva cioè un gruppo di Stati parti di questo trattato si impegnano in maniera preventiva a venire uno in aiuto dell’altro qualora ci sia un attacco armato contro uno o l’altro Stato parte dello stesso trattato17.

Nel preambolo delle risoluzioni citate e successive all’11 settembre del Consiglio di Sicurezza si richiama proprio questo diritto naturale individuale o collettivo.

Un altro punto da evidenziare – perché nel quadro della lotta al terrorismo pare che abbia la sua importanza e che forse modera un po’ quell’affermazione che si faceva prima cioè di una decisa e unanime volontà di lottare contro il terrorismo che in apparenza c’è però è molto ardua la lotta al terrorismo – concerne la definizione che è praticamente molto vaga. Cosa è il terrorismo, di cui è già stata data in maniera lineare una definizione prima? Il termine terrorismo evoca l’idea. Si tratta di propri atti diretti, che hanno il fine di spargere terrore. Ma è irrilevante il fine politico che ci si pone? In realtà, molto spesso, chi è terrorista per uno, è eroe per un altro; chi uccide per un ideale è considerato un assassino, da una parte, un martire dall’altra parte.

Se si leggono i dibattiti dell’ottobre 2001 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite - dove c’è ovviamente un’unanime solidarietà con gli Stati Uniti, però c’è tutto il gruppo dei Paesi arabi che sostiene che si vuole arrivare ad una chiara definizione del terrorismo perché, secondo loro, non si può mettere sullo stesso piano il terrorista alla Osama Bin Laden e coloro che invece combattono per la propria libertà, per la propria indipendenza – si consta nei documenti che certi mezzi vengono considerati abominevoli in talune ipotesi, in altri casi possono essere ritenuti leciti. Su questo punto vi è disapprovazione perché non si è mai pensato che il fine mobilità i mezzi, però si deve notare che la spaccatura c’è al di là del consenso di facciata.

Si deve aggiungere che le stesse persone sono terroristi o amici a secondo del momento, e qui si scopre l’acqua calda se si rammenta che a suo tempo proprio Osama Bin Laden e il suo gruppo è stato usato come attività terroristiche non solo, come già era risaputo, durante l’occupazione sovietica dell’Afghanistan, ma anche nei Balcani, in cui vi era un solo malvagio di nome Milosevic.Tutti potevano combattere il terrorismo, lui non poteva farlo, benché le Nazioni Unite, in quei casi, avessero condannato esplicitamente sia la repressione serba contro le popolazioni kossovare sia le attività terroristiche dell’UCK.

Ora, per esempio, si scopre che in Bosnia era operante Osama Bin Laden e le notizie giornalistiche di oggi ci parlano addirittura di organizzazioni non governative di beneficenza che sono nei Balcani veri e propri strumenti del terrorismo.

C’è una unanimità di facciata ma le cose sono molto diverse e non solo tra i vari gruppi di Stati, ma secondo della utilità che può avere o meno un gruppo terroristico.

Alla luce di queste considerazioni giuridiche, come deve essere valutato de jure il discorso.

Giuridicamente, come si può eventualmente comprendere, spiegare, giustificare l’intervento militare? Si direbbe che qui l’impostazione ufficiale sia degli Stati Uniti sia della NATO sia dell’Unione Europea ( con un paio di risoluzioni) sia dell’Italia o, meglio, del Parlamento italiano a maggioranza, è che ci sono i presupposti per la legittima difesa; cioè vi sono le condizioni che permettono ad uno Stato di usare la forza armata per difendersi da un attacco armato.Se è così, è lecito certamente questo intervento militare, è lecito che ci si partecipi e, però, non è più violato l’art.11 della Costituzione italiana18, perché è vero che si ha il ripudio – in termini molto forte – della guerra, ma è anche vero che l’ipotesi in cui sia lecito per legittima difesa diventa allora chiaro che ci si trova anche a livello costituzionale in una ipotesi in cui è consentita la guerra. Del resto nella stessa costituzione italiana vige l’art.52 par.1 che enuncia che “ la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”, per cui la legittima difesa viene considerata un’ipotesi , pare anche a livello costituzionale, in cui sarebbe consentito, anche se si potrebbe discutere sulle forme usate, l’art.11 in questo caso è da considerare esatto.

Gli artt.11 e 10 della Costituzione fanno parte appunto di quella Carta alla quale giurano fedeltà il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i Ministri e i Sottosegretari.

In questo quadro, non avendo certezze, è possibile esprimere dei dubbi sulla legittima difesa di questo intervento cioè sull’esistenza di questo diritto di autotutela.

Si rammentava prima che la legittima difesa è previsto nel caso di un’aggressione armata e che quindi nelle origini non vi è dubbio che quest’aggressione armata era riferita a uno Stato. L’ipotesi alla quale si pensava: lo Stato A aggredisce lo Stato B, che si può difendere con le armi.

Qui l’esistenza di un attacco armato di uno Stato agli Stati Uniti è almeno da dimostrare. E’ vero che guardando le immagini dell’11 settembre la nostra mente andava a Pearl Harbor20 (1941) cioè sembrava un atto di guerra; per le sue dimensioni non pareva il solito atto terroristico, ma che nella sua drammaticità ha delle dimensioni più limitate. Malgrado questa osservazione,però, giuridicamente, intanto si potrebbe dire che questo atto terroristico, questa strage è un attacco armato, in quanto, per lo meno, si può trovare uno Stato che ne sia responsabile almeno come connivente. In poche parole, si dovrebbe avere la prova che l’attacco terroristico è stato compiuto da terroristi che hanno sede in Afghanistan, però non basta dire che sia stato Osama Bin Laden, occorrerebbe una dimostrazione. Più facile, se l’attacco fosse partito da Osama Bin Laden. A questo punto è dire che l’Afghanistan ne è responsabile perché, non vi è dubbio,che gli ha dato tutti i mezzi, tutta la libertà per fare ciò che voleva, però la certezza che tutto parte da Osama Bin Laden non si ha nemmeno nella dichiarazione preoccupante e terribile dello stesso; in sostanza afferma che si compiace di ciò che è successo, però non si assume alcuna responsabilità di quanto è accaduto l’11 settembre.

Comunque sia, non pare che possa dirsi provata la cosa con un comunicato della NATO del 2 ottobre 2001 nel quale, premesso che si tratti di informazioni segrete, si afferma, da parte del Segretario Generale dell’Alleanza Atlantica Lord Robertson che,”...alla luce delle prove portate dagli Stati Uniti, i fatti sono chiari e univoci, le informazioni presentate conducono in maniera risolutivo ad affermare un ruolo determinante di Al-Qaida di queste stragi. Si sa che gli individui che hanno perpetrato questi attentati facevano parte di questa rete terroristica guidata da Osama Bin Laden”. Pare che questa sia un’affermazione e non una prova, quindi il dubbio c’è.

Vi sono altre considerazioni giuridiche come il fatto che la legittima difesa serve ed è consentito per respingere un attacco armato. Se uno Stato o un gruppo terroristico con la complicità di uno Stato aggredisce un Paese, quest’ultimo può ricorrere alla forza per respingerlo.

Qui le cose non stanno esattamente così, per la ragione che qui, rispetto alla strage che è stata commessa, si ha l’impressione che l’uso della forza militare sia un fatto successivo. Quella strage vi è stata, si è esaurita ed è giusto che i colpevoli siano assicurati alla giustizia, ma intervenire successivamente con mezzi militari in fondo non è legittima difesa. A questo punto subentra il vecchio Istituto della rappresaglia armata21, dell’autotutela del XIX secolo, di cui le Nazioni Unite erano proprio propense ad eliminare tale autotutela con l’intervento militare. Se poi si tratta di un intervento militare diretto a prevenire ulteriori atti terroristici, che umanamente sono comprensibili, devono essere visti giuridicamente. Allora a questo punto sarebbe una specie di legittima difesa preventiva.

A proposito della legittima difesa bisogna dire che essa deve essere temporanea, che è consentita finché il Consiglio di Sicurezza non adotti le misure necessarie per ristabilire la pace. Ecco, quella deroga al principio generale, per il quale è l’autorità in diritto interno, in diritto internazionale che è il monopolio della forza, viene meno e a quel punto bisogna affidarsi alla pubblica autorità. A questo punto ci si deve affidare al Consiglio di Sicurezza.

Ma altri motivi di dubbio vi sono per la ragione che la norma, che esisteva veramente nel XIX secolo e che vige ancora oggi, inerente la legittima difesa deve rispondere a condizioni di “necessità” e di “proporzionalità22”; si ammetta che fosse d’uopo, che non esistesse altra via per difendere gli Stati Uniti. Ma c’è la proporzione? Si sta avendo una guerra che per pudore, anzi per grande ipocrisia nessuno usa. Guerra, tra l’altro, con tutte le caratteristiche della guerra del Kossovo; cioè, come primo giorno, colpendo non i talebani ma l’ufficio delle Nazioni Unite, gli ospedali, la sede della Croce rossa e via discorrendo, senza che il Segretario Generale Kofi Annan avesse espresso disapprovazione. Sembrerebbe un dejà vu, tutto ciò che si è già visto. Dove sta la proporzionalità? Questa è una guerra che chi sa se, come e quando finirà.

Il punto che si vuole sottolineare, per ritornare al ruolo delle Nazioni Unite in tutto ciò, è che, in realtà, il Consiglio di Sicurezza è stato informato, ma non ha agito e non agisce, perché, secondo qualcuno, ha riconosciuto il diritto di legittima difesa, sembrerebbe ciò un po’ strano. Se ci si rivolge, ad esempio, all’autorità, questa interviene e non solo per difendermi ma perché ha l’obiettività anche per moderare la forza coercitiva. L’interessato è animato da spirito vendicativo, ma non può più agire perché l’autorità, nella sua imparzialità, fa giustizia.

In realtà, il Consiglio di Sicurezza non si è mai espresso a favore dell’uso della forza per la ragione che nelle risoluzioni citate (1368/1373), ha sì richiamato questo principio. Come a dire, in situazioni del genere, se vi è uno Stato responsabile, se c’è una risposta immediata e in via temporanea, c’è spazio per la legittima difesa, ma in queste risoluzioni il Consiglio di Sicurezza non ha mai fatto cenno che gli Stati Uniti hanno diritto di intervenire militarmente contro l’Afghanistan; e non lo poteva dire per una ragione molto semplice che, pare sfugga a molti, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono del 12 e del 28 settembre, la NATO dichiara che l’attacco armato è imputabile a Osama Bin Laden il 2 ottobre; allora come poteva il Consiglio di Sicurezza – ne era al corrente e non la NATO – autorizzare una risposta quando la stessa NATO non l’aveva saputo. Sembra che il Consiglio di Sicurezza aveva semplicemente voluto dire – con la massima attenzione - che in questi casi è lecito, ripetendo su una cosa del genere, che si risponda con mezzi militari, ma per il far cadere il divieto generale dell’uso della forza – a mio parere – occorre qualcosa di più specifico, di più chiaro e non un generico riferimento.

Quello che, però, è vero sta nel fatto che nel Consiglio di Sicurezza, nella comunità internazionale, un gruppo di Stati praticamente stanno dimostrando un’acquiescenza verso questo intervento militare, magari meno ampio di quello che pare, sembra che l’Argentina, per esempio abbia criticato fortemente questo intervento. La Russia è pienamente favorevole, forse per ragioni politiche non solo perché, sinceramente, il terrorismo, e giustamente, cagiona timore a tutti, ma ognuno ha le sue sacche di terrorismo, e allora se si può fare lo si fa: gli Stati Uniti lo fanno in Afghanistan, la Russia in Cecenia. Persino la Cina ha gruppi islamici o gruppi religiosi che può definire terroristi.

Se è così, come mai poi gli Stati Uniti non hanno riferito al Consiglio di Sicurezza di fare una netta condanna, al fine di ottenere il mandato come ai tempi della guerra del Golfo. Perché non lo fanno?

La prima risposta che potrebbe venire, su cui qualche Stato non sarebbe d’accordo e si potrebbe pensare alla Cina, alla quale non piace, per ragioni diplomatiche, parlare di guerra o di uso della forza, ma forse la ragione è un’altra e un po’ preoccupante, è che pare che questa volta gli Stati Uniti, i Paesi della NATO, i Paesi occidentali, anche se in ordine sparso – anche la NATO a un certo momento stia sparendo dal palcoscenico internazionale – però certo con gli occidentali, con gli anglo-americani in prima fila, vogliono in maniera determinata emarginare o, meglio, umiliare le Nazioni Unite; cioè non vogliono alcun mandato delle Nazioni Unite, ma vogliono tenere l’affermazione che hanno il diritto di operare loro senza mandati e senza controlli perché, quando si dice che il Consiglio di Sicurezza dovrebbe intervenire, viene replicato che non cambierebbe nulla. Se il Consiglio di Sicurezza dà un mandato agli Stati Uniti cosa cambia, è un timbro? Non lo è perché il Consiglio di Sicurezza, con tutte le sue carenze, se si occupa di una cosa ha poi il dovere di seguirla, di moderarne l’attuazione; non è detto che si rivolga giusto alla parte interessata. Il Consiglio di Sicurezza rappresenta un po’ la comunità internazionale. E allora qui pare, invece, che ci sia la volontà di mettere nell’angolo le Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza. Sembra che ci siano interessi strategici, economici e militari (come la NATO è entrata nei Balcani, in Macedonia, dove non volevano la sua presenza, così ora va addirittura in Oriente). C’è l’interesse evidentemente petrolifero. Vi è anche una ragione interna dove il presidente Gorge W. Bush deve mostrare qualcosa di fronte alla opinione pubblica; dopo l’umiliazione, dopo la tragedia non può restare con le mani in mano. Ma forse c’è anche qualcosa di più sottile e di più profondo. Vi è forse un filo conduttore che, in particolar modo, si vede che allacci la crisi Afgana a quella del Kossovo, cioè la volontà di emarginare l’organizzazione universale e in sostanza cercare di imporre un nuovo governo mondiale23. Un governo che è militarmente, politicamente gli Stati Uniti con un pezzo di NATO e che poi, più o meno, economicamente sono gli stessi del G7/G8. Quindi, vi è un disegno inteso a scavalcare, a emarginare le Nazioni Unite e, appunto, a stabilire una nuova organizzazione non formale, una nuova struttura di potere nella comunità internazionale nella quale alle Nazioni Unite non si chiede neppure il permesso o il mandato perché più fa brutta figura, meglio si intende chi comanda. A questo punto, se è questo il disegno che sia buono o meno, diventa poi un fatto soggettivo.

Se è questa la tendenza politicamente, militarmente ed economicamente, è chiaro che si va a rendere più profondo e drammatico quel solco che separi il Nord dal Sud dell’umanità. E’ evidente allora che sempre di più il Nord ricco, militarmente potente, prende il sopravvento rendendo ancor più emarginati una parte, che poi è la parte maggiore dell’umanità, del Sud. Questo certamente non è un bene per il Sud che crea disperazione, probabilmente fanatismo ma forse è un male per tutti perché, anche nei momenti peggiori, solo il dialogo, solo il tentativo di intendersi e non chiudendosi in una torre di potere può favorire la pace, laddove questo tentativo egemone (gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ed altri Stati) pare che sia il peggiore servizio che si può fare a rapporti sicuri fra gli Stati. Quindi, il peggiore servizio che si può fare alla pace è universale. La guerra si combatte oggi, ma gli americani hanno subito ciò che hanno subito l’11 settembre e non si vorrebbe che di questo passo la pace si frantumasse, diventasse appunto quella cosa che non esiste più di cui si parlava prima, che sarebbe un male per tutti non solo per il Sud dell’umanità.

 
< Prev   Next >
ARTICOLI CORRELATI

I PIU' LETTI

 
 
DIRITTO.NET | IL FORO CIVILE | IL FORO PENALE | IL FORO TRIBUTARIO sono testate sviluppate da DIEGO CARMENATI (EDITORE)
GIORNALISTA Iscrtto all'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA C.F. CRMDGI71H30F205Y
IMPRESA EDITRICE Iscritta al ROC P.IVA 02820540124
Sede legale Milano via MA Colonna 41 Redazione via N Sauro Va