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La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente convenzione...
la zona economica esclusiva [1] è disciplinata dagli articoli 55 e seguenti della Convenzione di Montego Bay. Ai sensi dell’articolo 55, la zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente convenzione. Già da questo articolo 55 si verifica che, nella zona economica esclusiva, c’è una coesistenza di diritti dello Stato costiero e degli altri Stati, diversamente dal mare territoriale; ovviamente, c’è un intrecciarsi di questi diritti, naturalmente, a favore dello Stato costiero. Però, questo intrecciarsi è dovuto proprio al fatto che questa zona economica esclusiva è una zona di transizione tra mare territoriale e alto mare, ed è una figura giuridica abbastanza nuova, anche se senza attendere l’entrata in vigore della Convenzione di Montego Bay, si può dire che ormai risponda allo jus cogens (diritto consuetudinario) l’esistenza di questa zona, che, come già accennato, si costituisce peraltro solo attraverso una dichiarazione dello Stato costiero, quindi non è una zona esistente automaticamente nel diritto marittimo, ma è una zona che è solo astrattamente prevista la sua materiale nascita rispetto a ciascuno Stato costiero si determina solo mercé un’apposita dichiarazione.
La sua estensione ai sensi dell’articolo 57 è al massimo nelle 200 miglia marina, tale zona non si estende al di là, ciò sta a significare che uno Stato costiero potrebbe anche fissarla ad una distanza inferiore, comunque, la distanza massima è quella delle 200 miglia; potrebbe essere costretto a farlo per non interferire con la zona economica esclusiva di un altro Stato che sia contrapposto alle sue coste, comunque, qua parla non al di là senza specificare ulteriormente – quindi, dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale. Ovviamente, per l’estensione effettiva si deve riferirsi a una distanza, considerate le 12 miglia, del mare territoriale e di effettive 188 miglia massimo, perché il mare territoriale viene compreso in questa distanza massima delle 200 miglia.
Il regime giuridico è ampio. In sintesi, gode lo Stato costiero di una esclusività, quindi, di diritti esclusivi in ordine all’esplorazione, allo sfruttamento, alla conservazione delle risorse naturali, che si situano nell’acqua, nel fondo e nel sottosuolo marino; rispetto a queste risorse, che sono biologiche e minerarie, lo Stato costiero ha un esercizio esclu-sivo riguardo all’esplorazione, sfruttamento e conservazione, che, però, porta anche a delle responsabilità.
Lo Stato costiero, inoltre, esercita la giurisdizione riguardo alla installazione di strutture fisse, di isole artificiali, allo svolgimento della ricerca scientifica, all’esplo-razione scientifica e alla protezione di inquinamento di questa zona e si tratta, tutti questi, di vantaggi prima sconosciuti al diritto del mare; quindi, una grande novità. Si tratta, naturalmente, anche, da un lato, di esercizio giurisdizionale che è una novità in sé per sé e concerne pure situazioni che solo con l’innovazione tecnologica si sono potute realizzare oppure è solo un’evoluzione del diritto internazionale, come la protezione dell’inquinamento, ha indotto a realizzare.
Come si può notare, già dalla sintetica descrizione di quelli che sono i poteri esercitati dallo Stato costiero, che questo del regime della zona economica esclusiva si muove in una dimensione affatto atipica, che non consente più di utilizzare i tradizionali principi libertà e sovranità – siamo sempre mossi nel considerare il diritto del mare non solo, da un lato, la sovranità dello Stato e, dall’altro, la libertà degli altri Stati –, ma si può constatare che in questo tipo di poteri, si vedrà ancora meglio, c’è una caratterizzazione dei diritti dello Stato costiero e relativi doveri e diritti e libertà degli Stati terzi che si muovono in una logica che è diversa da quella dei principi tradizionali e che si è finora considerato, quindi, come espressione di questa zona di transizione – come si diceva in precedenza – tra mare territoriale e alto mare.
È chiaro che di fatto l’istituzione di questa zona economica esclusiva favorisce gli Stati che si affacciano sugli oceani per la ragione che, in altre situazioni, si pensi al mare mediterraneo, fissare da parte degli Stati zone economiche esclusive di così ampia estensione significa far scomparire l’alto mare; ciò diventa un problema. Ecco perché, invece, non presenta alcun problema la situazione quando si tratta di Stati affacciati sugli oceani.
La scelta, in realtà, di creare questa zona economica esclusiva, a parte la Convenzione di Montego Bay, è stata una fra le scelte più importanti dal punto di vista politico, perché ha sottratto al regime giuridico dell’alto mare una disponibilità delle risorse dell’alto mare estremamente ampio oltre ad essere calcolata sui 100 milioni di km quadrati sottratti al regime dell’alto mare; il che ha introdotto una vera e propria rivoluzione del regime giuridico del mare e, certamente, questo, da un lato, è espres-sione di una vocazione da parte degli Stati costieri a incrementare i propri poteri sempre più sulle zone adiacenti alle proprie coste, dall’altro, quello di favorire i Paesi in via di sviluppo che, certamente, non possedendo risorse finanziarie tecnologiche, idonee allo sfruttamento dell’alto mare, traggono un grande vantaggio dal poter sottoporre a questi poteri privilegiati una fascia di mare così ampia e godendo, quindi, dell’utilizzazione delle relative risorse in misura ben più ampia di quanto possa fare, comunque, il difficoltoso e complesso funzionamento dell’Autorità Internazionale dei Fondi Marini, che dovrebbe presiedere lo sfruttamento delle risorse dell’alto mare.
Ci si muove, concretamente, nell’arco delle 200 miglia, sempre in situazioni, quale quella della zona economica esclusiva, che, poi, presentano anche esse difficoltà nello sfruttamento delle risorse; se, ad esempio, un Paese in via di sviluppo non ha risorse tecnico-finanziario per lo sfruttamento in zone dai fondali estremamente alti e così via; quale il problema per l’alto mare lo stesso vale per la zona economica esclusiva, nel momento in cui ci si allontana. Questo non è vero del tutto perché, da un lato, la maggior parte di queste risorse concerne risorse biologiche della pesca, dall’altro, per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse minerarie cioè quelle che si trovano sul fondo marino o nel sottosuolo marino, e, però, i poteri riconosciuti allo Stato costiero consentono spesso, come sta succedendo, in Paesi in via di sviluppo, la costituzione di joint ventures, sono miste fra imprese dello Stato in via di sviluppo e imprese private, il contributo ovviamente diversificate ma che danno la possibilità al Paese in via di sviluppo di utilizzare le risorse tecnico finanziarie,di cui dispongono le imprese dei Paesi sviluppati, ma, con la costituzione dei joint ventures, in cui la parte del Paese in via di sviluppo è dato dalla possibilità di sfruttare formal-mente queste risorse fra sfruttamento formale e quello materiale si costituisce la joint venture e, quindi, si ricavano i profitti. Come si vede, si tratta di grandi passi avanti nel riconoscimento di queste possibilità soprattutto per i Paesi in via di sviluppo.
I vantaggi ricavati dall’estensione di questa zona economica esclusiva si hanno mercé lo sfruttamento della pesca – che rappresenta il 90% delle risorse utilizzate in questa zona. Pesca che è sottratta a quella che è la vera libertà di pesca in alto mare da parte di tutti gli Stati.
Questa vocazione da parte degli Stati costieri, per un più ampio sfruttamento esclusivo delle risorse biologiche, non è un’invenzione della Convenzione di Montego Bay. Si pensi che, già, nel 1945, il presidente degli Stati Uniti Truman aveva previsto la possibilità da parte del governo statunitense di istituire delle zone di conservazione nell’alto mare, in cui le attività di sfruttamento, regolamentazione e controllo sarebbero state sottoposte proprio al controllo del governo statunitense. Truman non precisò l’estensione dell’esercizio di questi poteri, però cominciò ad affermare un principio che, anche se in alto mare, nelle zone di alto mare più referentesi alla costa statunitense, il governo americano ipotizzava una riserva di controllo.
Il primo atto formale si ebbe nel 1952, la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta fra Cile, Ecuador e Perù – dichiarazione comune della zona marittima – ; non è un caso che siano Paesi dell’america latina, che si affacciano sull’oceano, con la possibilità ampia di sfruttamento di risorse, però ampie possibilità per tutti fin quando è alto mare. In questa dichiarazione di Santiago del Cile del 18 agosto del 1952, i tre Stati che, non a caso erano privi di piattaforma continentale, volevano recuperare, in qualche maniera, la sfortuna di non possedere una piattaforma continentale, e rivendicarono la sovranità territoriale e giurisdizione esclusiva sulle acque sino all’estensione delle 200 miglia. Per la prima volta individuata questa estensione delle 200 miglia, affermarono questa loro potestà anche sul sottosuolo o fondo marino. In realtà, quello che a loro interessava era il diritto esclusivo di pesca in queste zone ed erano interessati perché, così, riuscivano ad inglobare, in questa zona che trasportava dall’Antartide, molto planton, comprendendo questa corrente fredda dell’Antartide, che trasportava il planton nelle 200 miglia, asserendo la propria sovranità.
Questa dichiarazione rimase inosservata. Gli Stati Uniti, pressoché in reazione, nel 1954, adottarono una legge – il Fishermen’s Protective Act – che era diretto a rimborsare le navi statunitensi da multe pagate, ove fossero state catturate nelle acque in questione.
La Convenzione di Ginevra sulla pesca e la conservazione biologiche dell’alto mare fece un primo passo avanti, riconoscendo allo Stato costiero uno speciale interesse alla conservazione delle risorse marine, in un’area di mare libero che fosse adiacente al mare territoriale con il potere di adottare misure unilaterali di conservazione di queste risorse, secondo misure appropriate, e, comunque, sollecitando la stipulazione anche di accordi internazionali a tal fine, ma non fissò alcuna estensione e, quindi, lasciò agli Stati il potere di accordarsi nel delimitare le proprie sfere di intervento.
Dopo la Convenzione di Ginevra, molti Stati fissarono a 12 miglia la propria giurisdizione in tema di pesca e ci fu anche un accordo multilaterale. Nella Conven-zione europea della pesca del 1934, che si istituiva, da un alto, un diritto esclusivo di pesca fino a 6 miglia e, dall’altro, un’altra zona di pesca da 6 a 12 miglia, in cui si determinava un diritto preferenziale e non esclusivo da parte dello Stato.
Nel 1974, in particolare, ci fu una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia – nel caso Regno Unito e Repubblica Federale Tedesca contro Islanda – e la Corte affermò che gli Stati costieri possono rivendicare i diritti preferenziali di pesca oltre le acque territoriali, soltanto in zone comprese nelle 12 miglia. Riprendendo un poco quello che era stata la prima espressione accordo multilaterale, anche se su base regionale,cioè, su base europea.
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[1] E. Franckx e Ph. Gautier, La zone économique exclusive et la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Bruxelles, 2003. |