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Nuove regole sui diritti d’autore |
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Gli autori e gli eredi di opere d’arte figurativa e di manoscritti hanno diritto a percepire i diritti d’autore su tutte le vendite successive alla prima, i primi vita natural durante, i secondi per settant’anni dopo la morte del creatore. Il provvedimento modifica la parte concernente le vendite successive del regio decreto n. 1369/1942, in attuazione della direttiva europea 2001/84/CE sul diritto d’autore.
L'articolo e DPR n. 275/2007 - GU n. 42 del 19.2.2008 - su cittadinolex.it |