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Legittimazione processuale delle ass. di consumatori nei processi penali sul risparmio tradito
avv. Antonio Tanza   
Il Tribunale di Milano (Pres. Dott. Manfrin) ha recentemente rafforzato i principi cardine che informano l’istituto della legittimazione degli enti portatori di interessi diffusi ed in particolar modo delle associazioni dei consumatori a costituirsi parte civile nei processi penali. Questi principi sono spesso trascurati da alcuna parte della Magistratura, legata a vecchi preconcetti di sfavore nei confronti del consumierismo ed attualmente, con l’introduzione dell’art. 140 bis del codice del consumo, in decisa controtendenza rispetto alle chiare indicazioni del legislatore.

(Ordinanza collegiale del Tribunale di Milano del 18 aprile 2008 nel c.d. Parmalat 2° Troncone)

Il Tribunale di Milano (Pres. Dott. Manfrin) ha recentemente rafforzato i principi cardine che informano l’istituto della legittimazione degli enti portatori di interessi diffusi ed in particolar modo delle associazioni dei consumatori a costituirsi parte civile nei processi penali.

Questi principi sono spesso trascurati da alcuna parte della Magistratura, legata a vecchi preconcetti di sfavore nei confronti del consumierismo ed attualmente, con l’introduzione dell’art. 140 bis del codice del consumo, in decisa controtendenza rispetto alle chiare indicazioni del legislatore.

Infatti, le associazioni facenti parte del CNCU (ovvero le associazioni di cui al comma I dell’articolo 139 del codice del consumo) sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti sia in sede civile che per tutelare gli interessi dei consumatori nelle sedi penali.

L’aggiornamento degli operatori del diritto e l’aumento della sensibilità di fronte a queste nuove (per il diritto italiano) figure con autonoma rilevanza giuridica determinerà l’abbandono di modelli desueti e superati (cfr. 'La class action italiana' di Tanza e Cafaro, ed. Altalex, pagg. 121 e ss.), ma anche in www.studiotanza.it).

A tal punto, però, non si può fare a meno di vedere come la parte più moderna e profonda della giurisprudenza ha ultimamente disegnato i limiti della legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori.

In particolar modo, molto controversa è stata l’ammissione delle costituzioni a parte civile delle maggiori associazioni dei consumatori iscritte nel CNCU avanzate nei processi penali sul c.d. risparmio tradito.

Il GUP di Milano con il provvedimento del 10 febbraio 2003 (edito in Foro ambrosiano 2003, 167 con nota di GAMBIRASIO), ha statuito che: “(…) Il fondamento della legittimazione processuale di enti portatori di interessi diffusi o collettivi deve considerarsi un vero e proprio diritto degli stessi alla tutela del loro patrimonio morale o al perseguimento dei loro scopi statutari.
In casi di tal genere, purché l'interesse azionato costituisca il patrimonio morale imprescindibile dell'ente, il reato ipotizzato, oltre a ledere naturalmente l'interesse tutelato in via diretta dalla norma penale, finisce con il produrre un danno dell'ente o dell'associazione la quale ha fatto della tutela del medesimo interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente.
È pertanto sempre individuabile una lesione del diritto di personalità dell'associazione ogni volta che essa abbia indicato nel proprio statuto un tale interesse quale ragione stessa della propria esistenza, tanto da potersi avere quella immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito e quindi la nascita di un danno morale idoneo a legittimare appunto la sua partecipazione al giudizio penale.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, stante lo scopo precipuo delle organizzazioni a tutela del consumatore, esse ben possono costituirsi parte civile ogni volta venga posta in essere una condotta di violazione delle regole di mercato a tutela dei singoli consumatori stessi.” 


Sulla stessa scia il GUP di Milano, nel processo Parmalat I° troncone, approfondendo i singoli statuti delle singole associazioni, ha correttamente statuito nell’ordinanza del 25 gennaio 2005 che: “…Si tratta di enti che si sono costituiti parte civile sostenendo, in sostanza, la lesione del proprio diritto soggettivo a non vedere frustrato lo scopo sociale, consistente nella tutela e difesa dei consumatore / risparmiatore, diritto leso dalle condotte delittuose degli imputati.
Le ipotesi delittuose comportano la lesione del regolare funzionamento dei mercato degli strumenti finanziari e, di conseguenza, l'interesse ed il diritto dei singolo investitore/risparmiatore a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche delle società che operano sul mercato finanziario.
Una lesione del diritto "dell’ Ente al conseguimento dello scopo per cui sì é costituito è -ipotizzabile- purché tale scopo attenga in via esclusiva e specifica alla materia in questione.
Necessita, pertanto, che lo Statuto faccia riferimento esplicito a tali situazioni e non sia generico ed onnicomprensivo (come emerge da alcuni statuti in cui si parla in via generale, di tutela di consumatori e utenti di beni e servizi).
Ammettere la legittimazione ad .agire ad Ente che annovera, tra gli scopi sociali, una generica ed indeterminata tutela dei consumatore, e tenuto conto dell'amplissimo spettro in cui possono farsi rientrare i bisogni e gli interessi di quest'ultimo, comporterebbe un inammissibile allargamento a soggetti che non possono vantare alcuna lesione di diritti.
Sono così legittimati a costituirsi …
Si tratta, in sostanza, di associazioni che fanno specifico riferimento alla categoria dei risparmiatori/investitori, ossia di quei soggetti potenziali diretti danneggiati dalle condotte delittuose, per la cui tutela ed assistenza detti Enti sono nati.

E di conseguenza, coincidendo l'interesse tutelato dalle norme penali odierne con l'interesse e lo scopo dell'Ente, ben può, in presenza della lesione del detto interesse, ipotizzarsi un danno dell'Ente”.


In maniera ancora più evidente, lo stesso Giudice, anche a seguito del provvedimento del Tribunale Penale di Milano emesso nel c.d. Processo Parmalat I° troncone (che sbrigativamente arrivava ad escludere tutte le associazioni dei consumatori), nel successivo processo, denominato Processo Parmalat II° troncone, approfondendo i singoli statuti delle singole associazioni, escludeva tutte le associazioni dei consumatori, ad eccezione di ADUSBEF, così compiutamente motivando, con l’ordinanza del 24 gennaio 2007 che: “(…) si sono Costituiti parte civile i seguenti enti esponenziali: Codacons, Confconsumatori, Movimento di difesa del cittadino, Adusbef. I reati contestati comportano la lesione del regolare funzionamento del mercato degli strumenti finanziari e, di conseguenza, l’interesse ed il diritto del singolo investitore / risparmiatore a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche delle società che operano sul mercato finanziario. Il presupposto, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza della Cassazione, perché l’Ente esponenziale sia legittimato a far valere una pretesa risarcitoria è che l’interesse diffuso perseguito dall’Ente sia volto alla salvaguardia di una situazione localmente e storicamente determinata, salvaguardia che deve essere stata fatta propria, quale specifico scopo dell’Ente (In tal senso, tra le altre, Cass. sez, III 5/4/02 n. 796 Kiss Gunter; 9/7/96 n. 8699 Perotti; 2/2/96 n. 207 Russo; 30/6/95 Montone; 15/6/93 Benericetti; 10/3/93 Tessarolo).
Una lesione del diritto dell’Ente al conseguimento dello scopo per cui si è Costituito è ipotizzabile, quindi, purchè tale scopo attenga in via specifica, esclusiva o prevalente alla materia in questione (ossia alla tutela dei risparmiatori/investitori).
Occorre che la detta finalità emerga dallo Statuto e che quest’ultimo non faccia generici ed onnicomprensivi riferimenti alla tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi.
Ammettere la legittimazione ad agire ad Ente che annovera, tra gli scopi sociali, una generica ed indeterminata tutela del consumatore, tenuto conto dell’amplissimo spettro in cui possono farsi rientrare i bisogni e gli interessi di quest’ultimo, comporterebbe un inammissibile allargamento a soggetti che non possono vantare alcuna lesione dl diritti.
Tra i menzionati Enti l’unico legittimato a costituirsi parte civile è Adusbef (Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari).
Ed infatti lo scopo dell’Ente, ex art. 1 dello Statuto del 3/5/87, è quello di operare sul territorio nazionale e locale per tutelare, assistere, rappresentare e difendere gli utenti del servizi bancari e finanziari dei fondi comuni di investimento e di qualsiasi altra funzione direttamente e indirettamente correlata all’esercizio dell’attività creditizia.
Sì tratta, in sostanza, di associazione nata per la tutela ed assistenza specifiche ed esclusive della categoria dei risparmiatori/investitori, ossia di quel soggetti potenziali diretti danneggiati dalle condotte delittuose.
Conseguentemente, coincidendo l’interesse tutelato dalle norme poste a tutela del regolare funzionamento del mercato degli strumenti finanziari con l’interesse e lo scopo dell’Ente, ben può, in presenza della lesione del detto interesse, ipotizzarsi un danno dell’Ente. E’ inoltre soddisfatto il requisito di cui all’art. 78 comma I lettera d) c.p.p. in quanto l’atto di costituzione di parte di civile di Adusbef indica le ragioni della domanda risarcitoria. Ad analoghe conclusioni non può giungersi riguardo agli altri tre Enti: Codacons, Confconsumatori, Movimento di Difesa del Cittadino (…)”.


Il Tribunale di Milano, con ordinanza Collegiale resa in data 18 ottobre 2008, confermava l’ordinanza del GIP (a differenza di quanto fatto dal medesimo Tribunale per il primo troncone) e così motiva la richiesta di rigetto, da parte della difesa degli imputati, della costituzione di parte civile dell’Adusbef, patrocinata dall’esponente, unica associazione dei consumatori ad essere stata ammessa nel processo ordinario penale Parmalat: “ 4) sulla richiesta di esclusione delle parti civili Adusbef e Movimento Consumatori.
Va premesso che anche per le associazioni di cui trattasi la legittimazione a costituirsi parte civile deve derivare dalla prospettazione astratta di un pregiudizio patito come conseguenza immediata e diretta dal reato e che in caso di enti esponenziali (cfr. da ultimo Cass. sez. V, 23 marzo 2004, nr. 13989, Castaldo), la giurisprudenza ha riconosciuto il verificarsi di un danno risarcibile ogniqualvolta il reato abbia frustrato gli scopi dell'ente; peraltro la valutazione circa la sussistenza di un pregiudizio all'interesse proprio dell'ente o dell'associazione che, per effetto dell' "immedesimazione fra l'ente stesso e l'Interesse perseguibili, legittima l'azione risarcitoria pure in sede penale mediante la costituzione di parte civile (cfr. Cass sez V, 10 gennaio 1990, nr 59), non può anticipatamente includere anche un giudizio circa la fondatezza della pretesa fatta valere invocato nelle richieste di esclusione avanzate dai difensori, laddove viene denunciata espressamente l'omessa indicazione dei danni direttamente imputabili alle condotte oggetto di contestazione e delle ragioni che sostengono la domanda, al contrario, compiutamente enunciate nell'atto di costituzione di parte civile.
Fermo restando quindi che in questa sede non deve essere esaminata la fondatezza della pretesa fatta valere, reputa il Tribunale che la richiesta di esclusione di ADUSBEF deve essere rigettata, essendo evidente che l'interesse tutelato dalle norme che si assumono violate nel presente procedimento coincide con l'interesse e lo scopo dell'associazione.
Invero la lettura dell'art. 1 dello Statuto dell'associazione rende evidente quale sia l'interesse di cui l'associazione è statutariamente portatrice e risulta scorretto fondare l'invocata genericità dello scopo da una lettura congiunta dell'art. 1 e del successivo art. 3 del medesimo Statuto, che si limita ad indicare le modalità attraverso cui l'associazione si propone di perseguire lo scopo ma non ne aggiunge altri, così come appare capziosa l'invocata distinzione tra consumatori e risparmiatori nell'ambito degli "...utenti dei servizi bancari, creditizi e Finanziari..." di cui al sopra citato art. 1 dello statuto.
A diversa conclusione deve invece addivenirsi con riferimento al MOVIMENTO CONSUMATORI, atteso che l'ampia portata degli scopi perseguiti secondo lo Statuto non consente di ritenere preminente quello della tutela del risparmio, a nulla rilevando, sotto tale profilo, la modificazione statutaria intervenuta successivamente alla data di consumazione dei reati di cui all'Imputazione.” 


Questo risultato conferma il cambiamento di atteggiamento nei confronti dei consumatori e la corretta applicazione delle norme.

Ignorare l’impatto dell’art. 140 bis del codice del consumo significa ignorare una realtà, oramai insoppribile del nostro ordinamento.

Infine, sempre nel corrente anno, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale Penale di Lecce, Dott. Carlo Cazzella, nell’ordinanza del 12 febbraio 2008 (processo n. 5902/04 R.G), così motivava circa l’ammissione dell’associazione dei consumatori Adusbef Puglia: (…) Per quanto concerne l'ultima questione che riguarda l’Adusbef, rileva il giudice che si tratta del classico ente esponenziale la cui figura giuridica è disciplinata nel Codice di Procedura Penale dall'Art. 91 e in questo caso si è costituito parte civile come danneggiato del reato e quindi in astratto ha diritto al perseguimento dello scopo statutario; andando a leggere l' Art. 3 dello statuto si evince come l'Adusbef Puglia abbia fra gli scopi quello di tutelare sul piano giudiziale e anche risarcitorio -come in questo caso- i fondamentali diritti di natura economico patrimoniale con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi, e quindi siamo proprio nel caso che ci riguarda per quanto attiene al titolo di contestazione dei vari reati, e quindi si può sostenere in astratto una lesione del diritto di personalità dell'associazione, e quindi un diritto soggettivo a non vedere frustrato lo scopo sociale.
Per quanto riguarda il discorso che lo statuto non deve essere generico ed omnicomprensivo, rileva il Giudice che tale non può definirsi lo statuto dell'Adusbef perché c'è uno scopo specifico di tutela in ambito finanziario e creditizio espressamente indicato nell'Art. 3 dello statuto e ciò a prescindere da altre finalità di tutela che siano poi indicate nello stesso articolo dello statuto. Difatti l'Adusbef è stata ammessa dai Giudici milanesi nel processo Parmalat come parte civile (…).


Quindi si sta verificando una crescita ed un’apertura, voluta dal legislatore, verso le associazioni dei consumatori, sempre più presenti nei processi per tutelare gli interessi dei deboli ed anche la Magistratura, spesso contraria a queste figure (spesso considerate un inutile appesantimento del processo), si sta aprendo anche verso il riconoscimento degli interessi propri delle associazioni.

Avv. Antonio TANZA, Vicepresidente Adusbef,

www.studiotanza.it

 
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