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Disciplinare Avvocato: Procedimenti dinanzi al CNF |
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La riassunzione del giudizio a seguito di Cassazione con rinvio va fatta a cura della parte. "La riassunzione del giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, pronunciata dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione, deve essere fatta ai sensi dell'art. 392 c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale riassunzione di ufficio fatta dallo stesso Consiglio Nazionale Forense è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c."
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