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Page 1 of 9 Tornano in auge le norme fasciste del 1930! Cronaca giudiziaria imbrigliata. Niente carcere per i giornalisti, ma sospensione cautelare dalla professione fino a tre mesi. Gli editori, che rischiano sanzioni da 25mila euro a232mila euro, potrebbero decidere di intervenire (con la scusa delle sanzioni) nella fattura dei giornali, minando così l’autonomia dei giornalisti.
Analisi del disegno di legge all’esame del Senato. L’applicazione del dlgs 231/2001 alle imprese multimediali in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) potrebbe determinare una ingerenza (giustificata dai rischi delle sanzioni pecuniarie) degli editori nella vita e nella fattura dei giornali con conseguente compromissione dell’autonomia della professione di giornalista. Probabilmente questo è il vero obiettivo (per ora “incartato”) del disegno di legge del Governo Berlusconi. Le imprese multimediali italiane, così, diventerebbero simili a quelle americane, inglesi, tedesche e francesi nelle quali l’editore gioca un ruolo determinante nelle scelte quotidiane delle notizie da pubblicare. La nuova normativa è soltanto apparentemente contro gli editori, ma in realtà mira a dare agli stessi il “potere” di fare i giornali, riducendo il ruolo dei direttori e dei redattori a quello di impiegati di redazione. I giornalisti devono difendere con determinazione la legge 69/1963, che, forte della deontologia elevata a norma, delinea, con l’aiuto dell’articolo 21 (II comma) della Costituzione, una professione indipendente, libera da “censure” e da “autorizzazioni”. di Franco Abruzzo presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, docente a contratto di Diritto dell’informazione presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e presso l’Università Iulm di Milano.
Indice 1. Premessa. Si torna alla legislazione del 1930. Aziende multimediali sotto tiro, ma (con l’alibi delle sanzioni) in grado di “impossessarsi” delle scelte redazionali. 2. Niente carcere per giornalisti ma un’ammenda fino a 750 euro di sanzione con la coda della sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi (…ma la norma è inapplicabile). 3. Pene più severe per i pubblici ufficiali “gole profonde”. Il segreto professionale dei giornalisti tutelato soprattutto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalle sentenze della Corte di Strasburgo. L’articolo 326 Cp non riguarda i giornalisti. 4. Sanzioni amministrative (da 25mila a 232mila euro) anche per l’impresa multimediale. La salvezza (per le aziende) è la formazione continua dei giornalisti 5) In coda il testo del Ddl 9 settembre 2005; i testi (con le modifiche) della legge sulla stampa, del Codice penale e del Codice di procedura penale; l’articolo 32 del Dlgs 177/2005; gli articoli fondamenti del Dlgs 231/2001.
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