Forgotten your password?
No account yet? Create one

Diritto.net
Intercettazioni: Analisi del disegno di legge
prof. Franco Abruzzo   
1. Premessa. Si torna alla legislazione del 1930. Aziende multimediali sotto tiro, ma, con l’alibi delle sanzioni, in grado di “impossessarsi” delle scelte redazionali.  I 14 articoli del disegno di legge (varato dal Governo il 9 settembre 2005 ed all’esame del Senato)  sulle “Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità negli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore”, una volta diventati legge, decreteranno la fine della cronaca giudiziaria. Si torna alla legislazione del 1930: viene, infatti introdotto il divieto di pubblicazione “anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare….. E' in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione". Con queste clausole in  vigore,  i quotidiani non avrebbero potuto pubblicare le conversazioni telefoniche (intercettate dalla polizia giudiziaria) tra il Governatore di  Bankitalia Fazio e il banchiere Fiorani.
 Sergio Beltrami, magistrato, ha scritto (D&G, n. 35 del 1° ottobre 2005): “Con l’estensione del divieto di pubblicazione degli atti, anche se non più coperti da segreto, al loro contenuto, ed anche solo per riassunto, a guisa di informazione, si ritornerebbe indietro di 75 anni, reimponendo inaccettabili bavagli alla stampa: non sarebbe, ad esempio, consentito dar notizia neanche di un arresto, ovvero della esecuzione di una ordinanza applicativa di una misura  coercitiva, atti non soggetti a segreto, e questo appare  francamente aberrante”.
 I cronisti e i direttori “riottosi e ribelli” rischiano la sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi, pubblicando “arbitrariamente atti di un procedimento penale” oppure non pubblicando le lettere di rettifica o di smentita dei cittadini/lettori. La norma, però, come vedremo, non è applicabile.
 Il disegno di legge introduce, nel  contesto del Dlgs n. 231/32001,  la responsabilità delle imprese editoriali “per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”  (il reato è quello previsto dall’articolo 684 Cp,  che punisce “la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale”). Gli editori  potranno arrivare a pagare  da 25.800 a 232.500 euro di sanzione pecuniaria, a seconda della tiratura e della diffusione della testata.
 L’applicazione del dlgs 231/2001 alle imprese multimediali in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) potrebbe determinare una ingerenza (giustificata dai rischi delle sanzioni pecuniarie) degli editori nella vita e nella fattura dei giornali con conseguente compromissione dell’autonomia della professione di  giornalista. Probabilmente questo è il vero obiettivo (per  ora “incartato” e sotto traccia) del disegno di legge del Governo Berlusconi. Le imprese multimediali italiane, così,  diventerebbero simili a quelle americane, inglesi, tedesche e francesi nelle quali l’editore gioca un ruolo determinante nelle scelte quotidiane delle notizie da pubblicare. La nuova normativa è soltanto apparentemente contro gli editori, ma in realtà mira a dare agli stessi il “potere” di fare i giornali, riducendo il ruolo dei direttori e dei redattori a quello di impiegati di redazione. I giornalisti devono difendere con  determinazione la legge 69/1963, che, forte della deontologia elevata a norma, delinea, con l’aiuto dell’articolo 21 (II comma) della  Costituzione, una professione indipendente, libera da “censure” e da “autorizzazioni”.
 Il disegno di legge (ddl)  interviene su numerosi articoli della legge n. 47/1948 sulla stampa, del Codice penale, del Codice di procedura penale. Ecco le principali novità  che riguardano la professione di giornalista:
 
 

 
< Prev   Next >
ARTICOLI CORRELATI

I PIU' LETTI

 
 
DIRITTO.NET | IL FORO CIVILE | IL FORO PENALE | IL FORO TRIBUTARIO sono testate sviluppate da DIEGO CARMENATI (EDITORE)
GIORNALISTA Iscrtto all'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA C.F. CRMDGI71H30F205Y
IMPRESA EDITRICE Iscritta al ROC P.IVA 02820540124
Sede legale Milano via MA Colonna 41 Redazione via N Sauro Va