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Diritto.net
Intercettazioni: Analisi del disegno di legge
prof. Franco Abruzzo   
1.1. Vietata la pubblicazione degli atti giudiziari (e delle intercettazioni) fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Il ddl modifica il comma 2 dell’articolo 114 del Cpp: "2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare".
 L'articolo 114, comma 7, del  Cpp è sostituito dal seguente: "7. E' in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271".
 
 

 
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