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Intercettazioni: Analisi del disegno di legge |
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prof. Franco Abruzzo
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Page 3 of 9 1.1. Vietata la pubblicazione degli atti giudiziari (e delle intercettazioni) fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Il ddl modifica il comma 2 dell’articolo 114 del Cpp: "2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare". L'articolo 114, comma 7, del Cpp è sostituito dal seguente: "7. E' in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271".
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