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Diritto.net
Intercettazioni: Analisi del disegno di legge
prof. Franco Abruzzo   
1.2. Giornalisti a rischio di sospensione cautelare fino a tre mesi, ma la norma è inapplicabile. Il ddl apporta sostanziali modifiche al comma 2 dell’articolo 115 del Cpp:  "2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare (il Consiglio territoriale dell’Ordine dei Giornalisti, ndr), che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi". Il comma 1 dell’articolo 115 Cpp specifica che “salve le sanzioni previste dalla legge penale [684 Cp], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 (comma 3 lettera b) del Cpp costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. I giornalisti professionisti sono tali, infatti, in quanto hanno superato l’esame di Stato previsto dall’articolo 33 (V comma) della Costituzione e dall’articolo 32 della legge n. 69/1963. Conseguentemente la norma esclude sanzioni disciplinari per i pubblicisti (coloro che, accanto a professioni diverse o ad altri impieghi, svolgono attività giornalistica “non occasionale”) e per i praticanti giornalisti.
 La natura della sospensione è cautelare: cautelare significa che dovrebbe essere adottata mentre il procedimento penale è in atto. L’articolo 58 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista impedisce al Consiglio dell’Ordine l’adozione di qualsiasi provvedimento prima della conclusione del processo. La norma, pertanto, è inapplicabile, perché non è coordinata con l’articolo 58 citato. Il direttore dell’Ufficio VII del Ministero della Giustizia ha scritto (Prot n. 7/52/5140 del 3 novembre 1993) sul tema, rispondendo a un quesito posto dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia in merito all’interpretazione dell’articolo 58: “Con riguardo poi alla previsione contenuta nel II comma dell’articolo 58 l. 69/63 ("Nel caso che per  il  fatto  sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile  la  sentenza  di  condanna e di proscioglimento"), si osserva che in base alle sostanziali modifiche intervenute nel campo processuale e alla distinzione introdotta nell'ambito del  processo  penale  tra   la  fase  procedimentale  di  natura investigativa e la fase processuale di natura giurisdizionale, il termine procedimento penale deve intendersi quale processo penale.  Con  la  conseguenza  che  solo  qualora  le  attività investigative  del  Pubblico  Ministero  siano  sfociate  in  una richiesta di rinvio a giudizio, il termine di prescrizione di cui all'art.  58 è sospeso sino alla definizione del giudizio penale,  stante  l’opportunità  di  subordinare  in  tal  caso l’esercizio  dell'azione  disciplinare  all'accertamento  della esistenza dei fatti  compiuti in sede penale”.
 Il Consiglio dell’Ordine non  ha gli strumenti (polizia giudiziaria a disposizione)  per “verificare la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità”: dovrebbe compiere un atto di fede, accettando supinamente la versione fornita dall’Ufficio del Pm. Chi fornirà la prova che quanto pubblicato è nel fascicolo processuale se la prova è secretata? Come si concilia l’accusa al giornalista con il “dovere” che grava sul giornalista stesso di pubblicate i fatti raccontati secondo i principi deontologici del rispetto della dignità della persona e del rispetto della verità sostanziale dei fatti medesimi?
 
 

 
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