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Intercettazioni: Analisi del disegno di legge |
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prof. Franco Abruzzo
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Page 5 of 9 1.3. Profonde modifiche all’articolo 8 (rettifica) della legge n. 47/1948 sulla stampa. La mancata pubblicazione della rettifica, può determinare la sospensione dalla professione (fino a 3 mesi) del direttore responsabile della pubblicazione. L’articolo 8 del ddl modifica il seconda comma dell’articolo 8 della legge 47/1948, imponendo la pubblicazione della rettifica "senza commento". Le altre novità: a) "Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (il testo è pubblicato in coda, ndr). Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono"; b) "Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57 bis (direttori responsabili, ndr) del Codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata"; c) "Della stessa procedura (stabilita per la rettifica nei punti precedenti, ndr) può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta. Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare (Consigli territoriali dell’Ordine dei Giornalisti, ndr) che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi".
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