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Diritto.net
Intercettazioni: Analisi del disegno di legge
prof. Franco Abruzzo   
4.  Sanzioni amministrative (da 25mila a 232mila euro) anche per l’impresa multimediale. La salvezza (per le aziende) è la formazione continua dei giornalisti.  L’articolo 14 del ddl  introduce, nel contesto del Dlgs n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti (in questo caso “imprese multimediali”) in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila (258 €) ad un massimo di lire tre milioni (1.550 €).  Le aziende potrebbero essere costretto a versare da  un minimo di 25.800 euro fino a un massimo di  232.500 euro (460 milioni circa delle vecchie lire). L’entità della sanzione sarà collegata sicuramente ai dati della tiratura e della diffusione della testata. “Non è ammesso il pagamento in misura ridotta” ( articolo 10 del dlgs 231/2001)..
 Il  Dlgs 231/2001 “disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
 Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di  direzione dell'ente (come i direttori responsabili considerati dalla giurisprudenza dirigenti dell’azienda, ndr)  o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale (è il caso delle redazioni giornalistiche rispetto al resto dell’impresa multimediale), l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze:
 a) individuare le attività nel cui àmbito possono essere commessi reati;
 b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.
 Bisogna sottolineare che il dlgs 231/2001 già si applica alle società (e, quindi, alle  aziende multimediali), ma per una serie di reati (soprattutto societari, abusi di mercato)  ben più pesanti di quello previsto e punito dall’articolo 684 del  Cp. L’estensione della punibilità all’articolo 684 obbligherà le imprese multimediali ad assumere giornalisti professionisti qualificati (che abbiano alle spalle percorsi universitari) e a curare la formazione  dei dipendenti giornalisti  anche attraverso la costituzione (ex art. 118 della legge 388/2000) del “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei giornalisti professionisti; dei giornalisti pubblicisti  contrattualizzati e dei praticanti giornalisti”. L'articolo 118 della legge 388/2000 oggi destina lo 0,30 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 alla formazione e non più a incrementare l’aliquota sulla disoccupazione (che gli editori versano all’Inpgi). Quell’aliquota torna alla percentuale dell’1,31 (dall’1,61).  C'è stato un cambio di destinazione,  che è ineludibile. L'Inpgi (esposto anch’esso ai rischi della legge 231/2001) dal gennaio 2001 ha perso il diritto di utilizzare lo 0,30 (pari a circa 2,4  milioni di euro annui) per la disoccupazione, ma deve spenderlo per la formazione. I giornalisti  contrattualizzati e disoccupati hanno bisogno di formazione per stare sul mercato oppure per tornare nel circuito del lavoro dipendente. L’Inpgi soprattutto dal gennaio 2001 non ha più titolo giuridico che lo autorizzi a trattenere lo  0,30. 
 L’applicazione del dlgs 231/2001 alle imprese multimediali in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) potrebbe, però, determinare, come già osservato, una ingerenza (giustificata dai rischi delle sanzioni pecuniarie) degli editori nella vita e nella fattura dei giornali con conseguente compromissione dell’autonomia della professione di giornalista. Probabilmente questo è il vero obiettivo (per ora  “incartato”) del disegno di legge del Governo Berlusconi. Le imprese multimediali italiane, così,  diventerebbero simili a quelle americane, inglesi, tedesche e francesi nelle quali l’editore gioca un ruolo determinante nelle scelte quotidiane delle notizie da pubblicare. La nuova normativa è soltanto apparentemente contro gli editori, ma in realtà mira a dare agli stessi il “potere” di fare i giornali, riducendo il ruolo dei direttori e dei redattori a quello di impiegati di redazione. I giornalisti devono difendere con  determinazione la legge 69/1963, che, forte della deontologia elevata a norma, delinea, con l’aiuto dell’articolo 21 (II comma) della  Costituzione, una professione indipendente, libera da  “censure” e da  “autorizzazioni”.
 
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