Forgotten your password?
No account yet? Create one

Diritto.net
Intercettazioni: Analisi del disegno di legge
prof. Franco Abruzzo   
Il testo del  Ddl (disegno di legge)
 Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità negli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore (Ddl approvato il 9 settembre 2005 dal Consiglio dei ministri)
 
 Articolo 1. (Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale)
 1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli".
 2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "lettere a), b), d), e)" sono inserite le seguenti: "e h bis, nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tal caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti".
 3. All'articolo 53, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 e del comma 1, se il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario dell'affare risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio".
 
 Articolo 2. (Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)
 1. L'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare".
 2. L'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "7. E' in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271".
 3. L'articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi".
 
 Articolo 3. (Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)
 1. L'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Negli stessi cui è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazione tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600 ter, commi secondo e terzo, e 600 quinquies del codice penale e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa".
 
 Articolo 4. (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)
 1. All'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale dopo le parole: "con decreto motivato" sono inserite le seguenti: "contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile,".
 2. All'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento".
 3. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 bis, è inserito il seguente:
 "1 ter. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purché a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1 bis. Le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3 bis e 3 quater, e 407, comma 2, lettera a), nonché 600 ter e 600 quinquies del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono".
 4. All'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale dopo le parole: "con decreto motivato" sono inserite le seguenti: "contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile".
 5. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
 "3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica la modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3 bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero, secondo le previsioni del comma 2".
 6. All'articolo 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
 "3 bis. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273".
 7. All'articolo 267, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
 "Nei casi di cui al comma 3 bis il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".
 8. All'articolo 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:
 "5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".
 9. L'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.
 
 Art



 
< Prev   Next >
ARTICOLI CORRELATI

I PIU' LETTI

 
 
DIRITTO.NET | IL FORO CIVILE | IL FORO PENALE | IL FORO TRIBUTARIO sono testate sviluppate da DIEGO CARMENATI (EDITORE)
GIORNALISTA Iscrtto all'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA C.F. CRMDGI71H30F205Y
IMPRESA EDITRICE Iscritta al ROC P.IVA 02820540124
Sede legale Milano via MA Colonna 41 Redazione via N Sauro Va