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Diritto.net
Contributo giuridico allo studio della 'truffa contrattuale'
avv. Luigi Viola   
Il legislatore penale prevede all’art.640 c.p. la punibilità del reato di truffa, inserendolo tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, così sottolineando l’antigiuridicità della condotta incriminata in quanto idonea ad arrecare un danno allo stesso patrimonio del soggetto passivo in modo ingiustificato e fraudolento. L’intera disciplina ex art 640 c.p., infatti, sembra ispirarsi al rispetto della volontà dei soggetti di autodeterminarsi in modo libero nelle scelte di natura economica senza subire distorsioni illecite nell’ambito del processo di volizione. D’altronde, tale impostazione di matrice costituzionale, tesa a salvaguardare la piena libertà personale in tutti suoi aspetti (non tralasciando lo sviluppo della persona umana ex art. 2 Cost.), trova fondamento anche nella disciplina civilistica.
INTRODUZIONE E FONDAMENTO COSTITUZIONALE

Il legislatore penale prevede all’art.640 c.p. la punibilità del reato di truffa, inserendolo tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, così sottolineando l’antigiuridicità della condotta incriminata in quanto idonea ad arrecare un danno allo stesso patrimonio del soggetto passivo in modo ingiustificato e fraudolento. L’intera disciplina ex art 640 c.p., infatti, sembra ispirarsi al rispetto della volontà dei soggetti di autodeterminarsi in modo libero nelle scelte di natura economica senza subire distorsioni illecite nell’ambito del processo di volizione. D’altronde, tale impostazione di matrice costituzionale, tesa a salvaguardare la piena libertà personale in tutti suoi aspetti (non tralasciando lo sviluppo della persona umana ex art. 2 Cost.), trova fondamento anche nella disciplina civilistica. Infatti, la ratio della punibilità della truffa viene individuata da parte della dottrina nell’interesse patrimoniale del singolo desumibile ,latu sensu, dalla disciplina civilistica dei contratti ed anche, secondo parte della giurisprudenza, nell’interesse pubblico affinchè non sia intaccata la libertà del consenso delle parti contraenti, dovendo la buona fede, ex art. 1337 c.c., presiedere alla costituzione, al regolamento ed allo scioglimento dei rapporti giuridici aventi carattere patrimoniale e non essere violata dall’attuazione di artifizi e raggiri (Cass. 30/08/1995, n.9157; Cass. 3/04/1990, n.2623). In questo senso, allora, il legislatore sembra aver voluto proteggere anche l’economia nazionale e l’interesse generale.

D’altronde, in un contesto costituzionale fondato sul principio della solidarietà (ex art. 2 Cost.), era necessario perseguire la condotta di cui all’art. 640 c.p., al fine di rafforzare il valore e la credibilità dei contratti e non far venir meno una essenziale garanzia di ogni contrattazione, quale è indubbiamente la libertà della determinazione e soprattutto non proteggere il trionfo della sopraffazione sull’altrui personalità intellettuale. In questo senso, allora, il bene patrimonio dovrebbe essere considerato funzionale allo sviluppo della personalità ed, alla luce dei principi informatori della Carta costituzionale, occorrerebbe privilegiare esigenze di sviluppo della personalità (ex art. 2 Cost.) rispetto alla tutela di posizioni economiche individuali; sotto questo profilo, si sostiene, il fatto considerato ex art. 640 c.p. rivelerebbe un più elevato disvalore, poiché la stessa componente patrimoniale appare funzionale alle esigenze del soggetto in quanto persona.

Si comprende agevolmente, allora, come la fattispecie in esame possa definirsi plurioffensiva, e la sua interpretazione imponga di tener presente le evoluzioni sociali, poiché, si dice, gli artifizi e raggiri posti in essere devono risultare idonei a realizzare il reato in esame e tale idoneità, secondo questa impostazione, può essere valutata sul piano probatorio solo tenendo ben presente l’evoluzione culturale della società, atteso che, diversamente argomentando, si rischierebbe di entrare in contrasto con il principio della causalità, ex art. 40 c.p. D’altronde, si precisa, il fatto che il legislatore abbia classificato tale reato (ex art. 640 c.p.) come delitto contro il patrimonio non esclude la carica lesiva del fatto verso la persona umana, ma semplicemente viene indicata all’interprete la via probatoria da seguire basata sull’arricchimento ingiustificato di un soggetto con conseguente “deminutio patrimonii” di un altro.


STRUTTURA DEL REATO DI TRUFFA IN GENERALE

Con riferimento alla struttura del reato, poi, la truffa si realizza nell’ambito della formazione di un rapporto patrimoniale, e rappresenta un’insidia nella fase dinamica, imprimendo un indirizzo ingiustamente vantaggioso per una delle parti e attuando un’offesa al patrimonio per il tramite di una offesa alla libertà del consenso. L’insidia nella fase dinamica del rapporto giuridico instauratosi tra le parti viene realizzata, in particolare, attraverso artifizi e raggiri, che insinuandosi nell’animo del soggetto passivo lo spingono ad una nuova rappresentazione psichica del rapporto non conforme alla realtà, tale da acquisire un’efficacia motivante. D’altronde, la struttura del reato di truffa impone all’interprete di tener ben presente il collegamento eziologico tra gli artifizi e raggiri posti in essere dal soggetto attivo e l’induzione all’errore del soggetto passivo, come è chiaramente desumibile dalla stessa lettera della legge. In questo senso, allora, alcun artifizio o raggiro sarebbe penalmente rilevante se in concreto non sia idoneo a provocare l’induzione in errore e se questo non sia conseguenza degli artifizi o raggiri. Nell’ambito di tale impostazione, dunque, la stessa induzione in errore sembra connotarsi di ulteriori elementi, nel senso cioè di non essere solo un’espressione tipicamente descrittiva del nesso eziologico tra condotta ed evento, quanto piuttosto sembra rappresentare l’effettiva finalità della condotta, l’elemento essenziale per la realizzazione dell’evento. Sul piano probatorio, dunque, è necessaria la sussistenza del collegamento causale tra artifizi e raggiri ed induzione all’errore, da verificare in concreto e non in via meramente potenziale, costituendo il reato in esame una fattispecie giuridica di danno.

Parte minoritaria della dottrina, optando per una tesi sostanziale, sostiene, invece, come in tale fattispecie il legislatore, proprio in considerazione della libertà di autodeterminazione, abbia inteso tutelare solo l’induzione in errore, indipendentemente dagli artifizi e raggiri posti in essere e indipendentemente dalla loro idoneità ad indurre in errore. In tal senso, si dice, l’induzione in errore avrebbe carattere assorbente rispetto agli altri elementi strutturali della fattispecie in esame, al punto da non esserne richiesta la sussistenza al fine di configurare il reato. In altre parole, si evidenzia, come la ratio giustificatrice della norma, tesa a difendere la buona fede e il patrimonio del soggetto passivo, imponga di considerare solo l’induzione in errore, anche se realizzata con mezzi diversi dagli artifizi e raggiri, poiché solo in questo modo la tutela giuridica apprestata dall’ordinamento sarebbe effettiva e non meramente formale. D’altronde, si precisa, tale tesi tenta di risolvere il difficile problema di riuscire a dimostrare gli artifizi e raggiri posti in essere, propendendo per una sorta di presunzione giuridica ogniqualvolta sussista un’induzione in errore.

La giurisprudenza è orientata diversamente poichè, pur facendo coincidere talvolta gli artifizi con i raggiri, distingue l’induzione in errore colpevole da quella incolpevole, tramite la necessaria sussistenza di artifizi e raggiri. In questo senso, allora, si spiega l’irrilevanza del semplice elogio della propria merce o di quelle condotte inidonee a incidere in modo artificioso sul processo formativo dell’altrui volontà; il riferimento è a quelle azioni che verrebbero ad essere escluse dall’alveo dei fatti punibili a titolo di truffa ex art. 640 c.p., in pieno rispetto, tra l’altro, dell’art.40 c.p. e senza svuotare di significato la lettera della legge. In altre parole, secondo la giurisprudenza (Cass., sez. II, 7/02/1978, n. 693;Cass. 2/02/1998, n. 985), nei rapporti giuridici che si vengono ad instaurare tra due o più soggetti, sarebbe sempre necessario verificare la carica lesiva dell’induzione in errore, individuando la sussistenza di artifizi ed inganni di natura antigiuridica tali da incidere in modo significativo sul processo di formazione della volontà, poiché, diversamente, si verrebbe ad incidere negativamente ed in modo eccessivo su ogni qualsivoglia contrattazione, limitandone notevolmente la libertà, intendendo per tale anche gli elogi e/o valutazioni particolarmente significativi della propria merce da parte del venditore verso il compratore.

D’altronde, gli stessi termini “artifizi” e “raggiri” sono concettualmente diversi e possono sussistere in via alternativa; l’artifizio è collegabile alla “mise en scène” e, cioè, ad una trasformazione della realtà, diretta a far ritenere “esistente l’inesistente” oppure nascondere l’esistenza stessa; nel raggiro invece vi sarebbe un’aggressione dell’altrui psiche, tramite un’attività menzognera ed ingegnosa, finalizzata ad indurre in errore.

Tuttavia, secondo parte della dottrina nell’art. 640 c.p. il legislatore si sarebbe limitato ad indicare determinate note caratterizzanti, lasciando ogni libertà per ciò che concerne l’individuazione delle singole condotte suscettibili di essere ricomprese nella sfera di operatività della disposizione medesima. In particolare, poi, secondo tale ultima impostazione, sarebbe rilevante solo il rapporto tra evento naturalistico e condotta, che è sostanzialmente libera, ma necessariamente diretta a creare nella psiche del destinatario una falsa rappresentazione della realtà. In questo senso, allora, l’aspetto rilevante ai fini della realizzazione della condotta di truffa non è tanto la condotta in sé, quanto l’atteggiamento mendace proprio dell’agente e, cioè, la volontà di falsare la realtà, la consapevole alterazione del vero che gli è connaturata e che, come logica conseguenza, induce una falsa rappresentazione della realtà nel destinatario della condotta stessa. Ad ogni modo, indipendentemente dal problema definitorio e probatorio del concetto di “artifizi e raggiri”, dottrina e giurisprudenza prevalenti sostengono come una nota indefettibile della condotta tipica di truffa debba essere quella carica di disvalore, di intensità di valore di mendacio o raggiro tale da non lasciare, alla stregua delle valutazioni sociali medie e delle specifiche condizioni del soggetto passivo, al soggetto stesso alcuna diversa via di formazione delle proprie rappresentazioni motivanti.

D’altronde, precisa parte della giurisprudenza, le stesse condotte poste in essere dal soggetto attivo non devono risultare palesemente fraudolente, ma artificiose e subdole al fine di rispettare la stessa ratio giustificatrice della disposizione in esame.

Ci si chiede, poi, se possa trovare applicazione l’art. 640 c.p. anche quando la condotta posta in essere dal soggetto attivo del reato sia di natura omissiva o di natura attiva tale da comportare una condotta omissiva della controparte. Nel caso del soggetto attivo che induce quello passivo all’omissione, come nell’ipotesi di induzione a non cambiare un assegno o induzione a non protestare una cambiale per dottrina e giurisprudenza, indubbiamente l’art. 640 c.p. potrà trovare applicazione. Con riferimento, invece, alla possibilità di imputare una responsabilità a titolo di truffa realizzata tramite condotta omissiva il problema sembra essere più complicato. Parte minoritaria della dottrina, sostiene la tesi negativa, prendendo le mosse da un’interpretazione rigorosamente letterale e dall’art. 40 c.p. In questo senso, infatti, si dice come l’obbligo giuridico di attivarsi e di comunicare tutte le informazioni ritenute rilevanti attinenti ad un bene oggetto di compravendita ad esempio, non sarebbe desumibile da alcuna norma, ma, anzi, qualora si ritenesse sussistente vi sarebbe un evidente contrasto con il divieto generale di analogia in malam partem che uniforma l’intero codice penale.

Tuttavia, altra parte della dottrina e giurisprudenza prevalente (cfr. per tutte Cass. Sez II, 2/03/1996, Capra) ritengono l’art. 640 c.p. applicabile anche alle condotte omissive, partendo dalla considerazione che nella realtà dei rapporti giuridici non solo vi può essere un dolo omissivo, ma anche una condotta caratterizzata da artifizi e raggiri di natura omissiva ogniqualvolta, in base a regole più o meno comuni di condotta, il soggetto passivo si aspetti informazioni rilevanti che invece non riceve. In questo senso, d’altronde, lo stesso silenzio da parte del soggetto attivo diverrebbe imprevedibile agli occhi del soggetto passivo, tale da non potersi attribuire una responsabilità per eccessiva ingenuità colposa, come pure è stato sostenuto da certa dottrina. Ad ogni modo, nel concreto, sarà sempre necessario accertare che il comportamento omissivo costituisca violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, che costituisce il parametro di individuazione della condotta stessa. Tale obbligo giuridico di attivarsi è visto da taluni nel principio generale di buona fede e da altri nel dovere di impedire la verificazione di reati, che troverebbe fondamento nel principio generale di solidarietà (ex art. 2 Cost.). D’altronde, si precisa, come nell’ambito della compravendita l’obbligo giuridico di garantire la cosa venduta sarebbe rinvenibile nell’art. 1490 c.c. “garanzia per i vizi della cosa venduta”. In questo senso, allora, il problema attinente alla configurabilità o meno della truffa omissiva sembrerebbe trovare soluzione positiva.

Gli eventi naturalistici di truffa, poi, sono stati individuati dalla dottrina prevalente nell’errore, nel danno, nel profitto ingiusto, nonché, in via interpretativa, nel necessario tramite di estrinsecazione dell’errore costituito dal c.d. atto di disposizione patrimoniale. Individuazione, quest’ultima, resa necessaria dall’essere costituito il reato di truffa, oltre che dalla condotta dell’agente, da una collaborazione con costui del destinatario degli artifizi e raggiri, spontanea anche se viziata dalla falsa rappresentazione della realtà che ne motiva l’operare. In questo senso, allora, sembra necessario approfondire il concetto di errore. Tale errore, infatti, assume una struttura autonoma, nel senso, cioè, di doversi tradurre in un comportamento del soggetto passivo produttivo di danno verso se stesso e di ingiusto profitto per l’agente o per altri.

Ci si chiede, allora, se tale definizione possa ricomprendere, ai fini dell’applicabilità dell’art. 640 c.p., anche l’ignoranza, in tutte o in alcune delle sue manifestazioni. Secondo parte delle dottrina, infatti, errore e ignoranza (seppure colpevole o incolpevole, consapevole o inconsapevole, ecc.) verrebbero sostanzialmente a coincidere sul piano degli effetti poiché, si dice, gli artifizi e raggiri possono trovare, di norma, terreno fertile su cui incidere proprio nello stato di ignoranza del soggetto passivo. Se così fosse, dunque, il reato in esame non potrebbe sussistere, poiché l’errore determinato dall’altrui inganno, in realtà, sarebbe stato possibile solo a causa dell’ignoranza colpevole del soggetto passivo del reato. Tuttavia, tale tesi non sembra seguita dalla giurisprudenza prevalente che sostiene come l’ignoranza vada accertata in un momento logicamente e cronologicamente anteriore a quello nel quale è accertabile l’errore; d’altronde, si precisa, come pur volendo considerare l’errore come ignoranza del vero, essa stessa, ex art. 640 c.p., dipenderebbe eziologicamente dagli artifizi e raggiri posti in essere dal soggetto attivo del reato e non sarebbe, quindi, imputabile al soggetto “errante”. D’altronde, si aggiunge, lo stato di ignoranza in cui versa il destinatario della condotta fraudolenta, ben potrebbe essere sfruttato in modo consapevole o meno, dall’agente al fine di provocare un errore, indubbiamente rilevante, in presenza degli altri requisiti ex art. 640 c.p. Così, anche l’errore può essere conseguenza di uno stato di ignoranza artatamente provocato nel destinatario della condotta fraudolenta dall’agente: anche in tal caso, una volta stabilita l’efficienza causale dell’errore stesso ai fini del successivo snodarsi del fatto di truffa, non vi sarebbero motivi per non applicare l’art. 640 c.p. In altre parole, lo stesso legislatore sembra richiedere l’individuazione dell’errore motivante l’atto di disposizione patrimoniale, senza bisogno di attribuire all’ignoranza un rilievo proprio, tra l’altro, non desumibile da un’interpretazione rigorosa dello stesso art. 640 c.p.

L’errore, in particolare, può incidere su uno degli elementi caratterizzanti il contratto ex art. 1429 c.c. e quindi portare una delle parti, tramite artifizi e raggiri, a concludere un contratto che diversamente non avrebbe mai compiuto e, in quest’ipotesi, verrebbe ad emergere la figura della c.d. truffa contrattuale. Tale fattispecie, secondo la giurisprudenza, si realizza quando uno dei contraenti pone in essere artifizi e raggiri diretti a tacere o dissimulare fatti tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere quel contratto, ovvero a concluderlo in modo diverso (Cass. sez. II, 15/01/1999, Solinas). In quest’ambito, per così dire, contrattuale, allora, l’errore assume un significato particolare e potrebbe ricadere sia sugli elementi negoziali ex art. 1429 c.c., sia sui motivi e sia su qualsiasi altro aspetto della realtà idoneo a determinare il soggetto passivo ad operare in modo da riceverne un danno con l’altrui ingiusto profitto.

Parte della dottrina, poi, ha affrontato il problema attinente al c.d. errore ostativo, cioè dell’ errore nella dichiarazione e/o disposizione patrimoniale, non incidente sul procedimento di formazione della volontà. Si tratta di ipotesi in cui la volontà viene a formarsi in modo autonomo, senza artifizi e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo. In altre parole, secondo una certa impostazione, nell’ambito della c.d. truffa contrattuale, assumerebbe particolare significato la distinzione tra errore vizio ed errore ostativo, poiché solo il primo sarebbe suscettibile di integrare gli estremi del reato ex art. 640 c.p. Se, infatti, il vizio ostativo implica un contrasto tra volontà e dichiarazione, determinato in modo autonomo, non potrebbe ritenersi punibile l’altro contraente ex art. 640 c.p., poiché, qualora così si facesse si attribuirebbe una responsabilità per colpa d’altri, in contrasto con lo stesso art. 40 c.p. A titolo esemplificativo, basti pensare, che il reato di truffa contrattuale non sussisterebbe qualora un soggetto volendo cedere ad un prezzo convenuto, “horse”, dichiari di voler cedere “house” e ciò, nonostante l’eventuale consapevolezza di tale errore (ostativo) da parte della controparte: questa, infatti, al più approfitterebbe dell’errore, ma non lo provocherebbe. Tuttavia, proprio tale orientamento di parte della dottrina ha spinto la stessa giurisprudenza ad evidenziare il concetto di induzione all’errore, sottolineandone l’indipendenza dai concetti civilistici di errore ostativo e vizio. Secondo questa impostazione giurisprudenziale (in tal senso Cass. sez. II, 16/04/1997, Tassinari), infatti, la stessa truffa contrattuale, perché possa sussistere, necessita della dimostrazione del nesso eziologico condotta-evento (artifizi o raggiri-induzione all’errore-errore), non potendosi aprioristicamente considerare irrilevante l’errore ostativo. Sotto il profilo dell’analisi psicologica della situazione in cui versa il destinatario della condotta “fraudolenta” posta in essere dall’agente, infatti, non sembrerebbe sussistere differenza tra errore vizio ed ostativo, poiché anche tale ultima tipologia di errore potrebbe essere stato con artifizi o raggiri indotto dall’agente, seppure in modo velato (come il tentativo di distrarre la controparte). In altre parole, tale orientamento della giurisprudenza sembra porre maggiormente l’accento sulla condotta e il nesso causale, tralasciando gli aspetti civilistici che in concreto possono incidere sullo stesso contratto finale.


INDUZIONE ALL’ERRORE NELLA C.D. TRUFFA CONTRATTUALE

D’altronde, proprio il concetto di induzione all’errore assume, nell’ambito della c.d. truffa contrattuale, una connotazione diversa rispetto al reato di truffa in generale, almeno sotto il profilo eziologico, essendo necessario dimostrare il collegamento causale sussistente tra induzione all’errore, formazione del contratto e ingiusto profitto con altrui danno. In altre parole, nella fattispecie di truffa contrattuale, il processo causale passa per una fase, per così dire, intermedia, data dalla conclusione del contratto, diversamente che nel caso di truffa in generale. In questo senso, allora, sembra necessario comprendere la qualifica giuridica di tale fase intermedia e, in particolare, se possa sussistere la figura criminosa di truffa contrattuale anche nei casi in cui la stessa induzione in errore vada ad incidere solo su alcuni elementi accessori del contratto, o se invece sia richiesta l’incidenza dell’errore sugli elementi essenziali. Secondo parte della dottrina, per la sussistenza di tale reato sarebbe pur sempre necessario l’errore che incide sugli elementi essenziali del contratto, poiché solo in tali casi la condotta antigiuridica avrebbe quel disvalore tale da giustificare la reazione dell’ordinamento penale, e più in particolare l’applicazione di una pena. In altre parole, si dice, poiché le finalità sottese alle sanzioni penali sono anche quelle volte alla rieducazione del reo, la irrogazione della pena non dovrebbe poter trovare applicazione nell’ambito di condotte tali da non presentare un elevato disvalore, come appunto nel caso di induzione in errore verso parti del contratto accessorie, indubbiamente meno rilevanti degli elementi essenziali del contratto ex art. 1325 c.c.. In tali casi, infatti, al più potrebbe sussistere una reazione dell’ordinamento civile, ma certo non penale.

Secondo altra impostazione, invece, la truffa contrattuale potrebbe sussistere anche nel momento in cui la stessa induzione in errore incida su elementi accessori, e ciò da una parte, sul presupposto logico-interpretativo (come sembra suggerire una lettura sistematica della materia contrattuale del codice civile), che le parti possono attribuire maggiore importanza a clausole particolari che agli elementi essenziali, e dall’altra, perché l’atteggiamento ingannevole ex art. 640 c.p. sussisterebbe anche nell’ipotesi in esame. E’ vero, infatti, che il profilo della pericolosità di una determinata condotta o del suo disvalore, influisce sui criteri di qualificazione del comportamento stesso, e quindi sulle intrinseche possibilità di giustificare o meno la sanzione penale, ma è altresì vero che gli indici di rilevabilità di una determinata condotta divergono considerevolmente a seconda della diversa prospettiva e del differente angolo visuale da cui si guardi il problema, per cui, sarebbe pur sempre necessario, verificare in concreto il disvalore con riferimento ai singoli soggetti, e non in via meramente astratta. Ad ogni modo, secondo tale impostazione, la condotta sarebbe punibile ex se, indipendentemente dal se gli artifizi e raggiri inducano all’errore ricadente, poi, su elementi essenziali o meno del negozio giuridico posto in essere poiché, si precisa, la condotta antigiuridica sussisterebbe comunque.

La giurisprudenza (cfr. per tutte, cass. 2/02/1998, n. 985), in verità, sembra propendere per quest’ultima tesi, interpretando il concetto di errore in senso estensivo, nel senso cioè di considerare errore determinato dall’altrui “inganno” ex art. 640 c.p. sia l’errore ricadente su elementi essenziali del contratto che quello avente ad oggetto clausole accessorie. In altre parole, sarebbe irrilevante per il legislatore penale che lo stesso errore incida su taluni elementi del contratto piuttosto che su altri, poiché, si dice, non solo la legge non richiede espressamente tale requisito, ma sembra escluderlo. In particolare, infatti, pur potendosi interpretare la norma nel senso della necessaria sussistenza di un errore rilevante, questo andrebbe dimostrato solo prendendo in considerazione il processo di volizione del soggetto passivo e, cioè, verificando in negativo se, qualora gli artifizi e raggiri non ci fossero stati, la controparte avrebbe concluso lo stesso il contratto e alle medesime condizioni. La rilevanza dell’errore, dunque, non sarebbe data dalla sua incidenza sugli elementi essenziali del contratto, ma semplicemente da questa prova in negativo, con la conseguenza, tra l’altro, di poter incidere in modo penalmente rilevante anche sui motivi stessi. Diversamente argomentando, si precisa, si correrebbe il rischio di lasciare priva di tutela una posizione giuridica incolpevole, quale quella del soggetto passivo, a tutto vantaggio del soggetto attivo che comunque porrebbe in essere una condotta antigiuridica e non punibile.

Si intuisce, poi, prosegue la giurisprudenza, come solo dinanzi alla fattispecie concreta sarebbe possibile individuare il profilo che, nell’ambito del regolamento negoziale, avrà assunto il peso decisivo; sarà proprio il caso singolo, cioè, ad indicare l’esatta misura di rilevanza di un comportamento perché, appare evidente, che le situazioni nelle quali l’opera di persuasione può svolgersi e la pericolosità del mezzo ingannatorio delinearsi, possono essere le più svariate e differenti tra loro. Se talvolta, infatti, gli elementi oggetto di valutazione per addivenire ad un contratto e per intraprendere una certa operazione economica possono essere imponenti e numerosi qualitativamente e quantitativamente per riuscire a convincere la vittima, altre volte, invece, la fiducia nella controparte, i particolari rapporti intercorrenti tra i soggetti, la situazione di tempo e di luogo, ecc., possono far sì che gli elementi su cui si basa il convincimento, siano meno appariscenti, più velati. La c.d. idoneità all’errore, allora, andrebbe valutata con riferimento al caso singolo, verificando come gli stessi artifizi e raggiri avrebbero indotto all’errore qualunque altro uomo c.d. medio. Sarebbe necessario, quindi, isolare l’inganno e verificare se “la documentazione intellettuale” fornita, sia stata presentata in modo da apparire credibile, verosimile, o sia comunque avvalorata da un insieme di circostanze sfruttate dal reo e rivolte a confortare l’assunto prospettato e a permetterne la assimilazione. Altra parte della dottrina, poi, prende in esame il concetto stesso di uomo medio sottolineato dalla giurisprudenza, al fine di comprendere se debba individuarsi in astratto o in concreto.

Ci si chiede, allora, se il giudizio di idoneità vada valutato alla stregua di un uomo medio in astratto, prescindendo dal caso concreto o viceversa. Propendendo per la prima tesi accadrebbe, ad esempio, che il giudizio di idoneità tra un medico-soggetto passivo di una truffa contrattuale con oggetto una prestazione medica, ed un contadino- soggetto passivo della medesima truffa sarebbe lo stesso. Così operando, tuttavia, si correrebbe il rischio di trattare in modo uguale situazioni diseguali, in aperto contrasto con l’art. 3 Cost., così come interpretato più volte dalla stessa Corte Costituzionale. In questo senso, allora, si comprende come la stessa dottrina, decisamente prevalente, opti per la tesi dell’uomo medio in concreto, in coerenza con la giurisprudenza.


FORMAZIONE DEL CONTRATTO

E’ stato detto come la truffa contrattuale sembri seguire un iter logico-giuridico dato dall’induzione all’errore, formazione del contratto, ingiusto profitto con altrui danno, per cui sembra opportuno soffermarsi, a questo punto, sul concetto stesso di formazione del contratto.

Il contratto si conclude, ex art. 1326 c.c., nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, per cui il contenuto e il momento di tali “passaggi logico-formativi” possono essere particolarmente qualificanti ed espressivi della condotta di truffa.

D’altronde, sottolinea una certa dottrina, come i profili relativi all’ accettazione siano strettamente legati sul piano procedimentale a quelli della conclusione della fase formativa del contratto, cosicché innumerevoli problemi relativi all’accettazione, in realtà, sarebbero problemi relativi alla conclusione del contratto. Ciò, tuttavia, non sembra escludere che l’accettazione, essendo indubbiamente la fase conclusiva del procedimento di formazione del contratto, determini un rapporto di congruenza tra dichiarazione ed effetti sostanziali relativamente al testo contrattuale emesso e determinatosi con la proposta. Cosicché, anche se essa di per sé non costituisce un negozio giuridico in quanto non pone un regolamento di interessi, bisogna dire che rappresenta, pur da un punto di vista contenutistico, un “pezzo” del futuro negozio. Per cui, se si considera il comportamento dell’accettante sotto l’aspetto normativo, in esso è facilmente ravvisabile la volontà di far propria la regolamentazione nei suoi confronti da altri programmata. Secondo tale tesi, allora, in questa fase di proposta andrebbe verificata la sussistenza dell’inganno, con la sua “possibilità causativa” della condotta che incide sulla determinazione volitiva di tenere quel comportamento, per cui si potrebbe dire che, ove i vizi relativi non ci fossero stati in tale prodromico momento, quel medesimo comportamento non sarebbe stato tenuto. D’altronde, precisa tale dottrina, la stessa proposta, in realtà, rappresenterebbe uno degli elementi formativi o, secondo altra tesi, addirittura costitutivi del futuro contratto. In questo senso, allora, il proponente determinerebbe con la stessa proposta il testo contrattuale, rimettendo la decisione dell’accettazione alla controparte. Sotto quest’aspetto, dunque, la proposta divergerebbe da tutte quelle dichiarazioni di natura non impegnativa riscontrabile nella fase delle trattative. Questo carattere di maggior impegno e di più diretta e pronta efficacia al fine della determinazione del consenso, sembra indurre a dover tenere nel massimo conto l’esplicarsi della condotta ingannatoria in questa direzione, anche in considerazione degli effetti negativi di carattere sostanziale che potrebbero derivarne. Tale tesi, in altre parole, sembra imporre un “distinguo” tra trattative e proposta, al fine di verificare l’induzione in errore alla formazione del contratto solo nella seconda ipotesi, poiché solo in tal caso vi sarebbe un legame significativo tra condotta ed evento (induzione all’errore- errore). Nella fase della trattativa, infatti, le stesse dichiarazioni poste in essere dal soggetto attivo del reato non presenterebbero quel carattere di serietà da poter indurre in errore alcuno di intelligenza c.d. media; per cui sul piano probatorio, ai fini dell’incriminazione a titolo di truffa contrattuale non sarebbe richiesta l’indagine conoscitiva su tutti gli aspetti, per così dire, preliminari alla proposta contrattuale. D’altronde tale dottrina, tenta di imporre un freno al rischio di una ricerca probatoria a ritroso e “ad infinitum”. Secondo altra impostazione, invece, nei rapporti commerciali accadrebbe, di sovente, che il c.d. truffatore ponga in essere l’inganno fraudolento in un momento di trattative in cui la stessa controparte appare distratta e il consenso, attinente ad un determinato aspetto contrattuale svantaggioso, vi sarebbe in tale ambito, per cui l’indagine probatoria dovrebbe investire anche la fase delle trattative, al fine di qualificare le dichiarazioni poste in essere dal soggetto attivo, con tutte le circostanze del caso, come “artifizi e raggiri” ex art. 640 c.p. Secondo tale tesi, in altre parole, l’indagine probatoria dovrebbe essere effettuata con riferimento a tutto l’iter procedimentale di formazione del consenso del soggetto passivo del reato e non solo nell’ambito della c.d. proposta.

La giurisprudenza, in verità, sembra optare per una tesi intermedia e volta a verificare caso per caso il momento in cui gli artifizi e raggiri possano dirsi seri, credibili e verosimili, tramite il noto giudizio dell’idoneità che può investire, quindi, tanto il momento delle trattative che quello della proposta. In altre parole, la giurisprudenza, pur confermando che le dichiarazioni poste in essere dal soggetto attivo del reato debbano essere, per così dire, serie, non arriva a concludere che per tali possano intendersi solo quelle presenti nell’ambito di una proposta contrattuale, essendo pur sempre necessaria un’indagine probatoria su tutto il rapporto giuridico-sociale instauratosi tra le parti, anche perché talvolta il contratto si forma senza un iter chiaramente identificabile di proposta e accettazione, ma, per così dire, di comune accordo. D’altronde, prosegue la giurisprudenza, come possa pur sempre sussistere una truffa anche in un momento successivo alla proposta contrattuale, come potrebbe ben accadere in presenza di una revoca di proposta, determinata da altrui inganno, ed avente come soggetto passivo del reato il proponente stesso. Altresì potrebbe pure verificarsi il caso in cui nelle more della formazione del contratto e dopo aver emesso una valida proposta, il proponente, condizionato dall’inganno, non eserciti il diritto di revoca, cadendo in errore in ordine al mutamento di talune situazioni di fatto, che se avesse conosciuto avrebbe certamente revocato. In tali casi, allora, l’atto verrebbe ugualmente a compimento, nonostante che la parte intendesse ritirarlo e ne avesse la concreta possibilità, ma il processo di volizione sarebbe comunque viziato. In altre parole, tali argomentazioni della giurisprudenza, sembrano sottolineare in modo significativo l’esigenza di un’indagine probatoria che investa l’intero iter procedimentale di formazione del consenso.

Parte della dottrina, poi, ha posto in evidenza come tutto l’iter di trattative, proposte e controproposte, che determinano il soggetto passivo a concludere un contratto svantaggioso, a causa di una falsa rappresentazione della realtà ingenerata da altri, sarebbe caratterizzato da una condotta in capo al soggetto attivo, per così dire, bifasica di azione ed omissione, sulla falsariga, secondo una certa impostazione, di taluni reati permanenti. Vi sarebbe, sostanzialmente, una condotta di artifizi e raggiri, con un successivo silenzio volto a nascondere la stessa condotta illecita. Seppure, infatti, il reato sembri essere di natura istantanea, poiché si perfezionerebbe con l’acquisizione dell’ingiusto profitto con conseguente danno economico altrui (come verrà spiegato successivamente in modo più dettagliato), la condotta illecita sarebbe caratterizzata da due fasi, appunto, di natura attiva ed omissiva. Tuttavia tale tesi, per quanto suggestiva, è criticata da altra parte della dottrina che ritiene tale ricostruzione dogmatica, attinente alla formazione del consenso nella c.d. truffa contrattuale, priva di ogni rilevanza giuridica. Si osserva, infatti, che non solo la truffa potrebbe essere anche di natura omissiva (come precedentemente chiarito), ma anche come lo stesso mantenimento in errore potrebbe avere per oggetto una condotta attiva; in questo senso, infatti, basti pensare al soggetto attivo che, fino alla datio di un bene, continui a porre in essere la condotta attiva fraudolenta. La giurisprudenza prevalente, tra l’altro, sembra optare per quest’ultima tesi.

Una parte della dottrina (seguendo un orientamento rilevante in Germania), sempre nell’ambito della formazione del contratto e, più in particolare, con riferimento all’iter proposta-accettazione, ha avuto modo di sottolineare come vi possano essere due momenti astrattamente distinti e rilevanti: l’inganno incidente sulla libertà di concludere o meno un contratto, e quello afferente al contenuto stesso. Sarebbero questi, in definitiva, i due momenti e i due aspetti che l’altrui condotta non deve in nessun modo viziare, creando falsi motivi a disporre: libertà di contrarre e cioè di stringere o meno un accordo, e libertà contrattuale, e cioè libertà di stabilire il contenuto del contratto, ex art. 1322 c.c. Mentre, infatti, la prima ipotesi rappresenta la libertà di aderire o non aderire ad una determinata prospettazione, la libertà di formazione del contenuto contrattuale si identifica con la possibilità di valutare e, quindi, di scegliere un certo contenuto, nella più piena e completa consapevolezza di ciò che si sceglie. Non tanto, cioè, una astratta volontà di vincolarsi o meno, quanto libertà di vincolarsi ad un certo determinato e concreto contenuto, libertà cioè di aderire ad un certo assetto di interessi di cui risultino ben individuati i diritti ed i doveri che ne dovranno scaturire. Sostanzialmente, allora, prima di addivenire ad un accordo i soggetti cercano di formarsi un’idea sul contenuto del contratto che stanno per stipulare. Soltanto a seguito del controllo relativo alla situazione di fatto dei beni che saranno oggetto del futuro contratto ed alla situazione di fatto in cui si trovano le parti in ordine a siffatti beni, decidono circa l’utilità di pervenire o meno alla conclusione del negozio. D’altronde alcune pronunce giurisprudenziali sembrano accogliere implicitamente l’ impostazione appena riferita, nel momento in cui hanno avuto modo di qualificare come truffa contrattuale ex art. 640 c.p. condotte di soggetti attivi che, con artifizi e raggiri, avevano spinto il deceptus a concludere immediatamente un contratto, senza lasciargli il tempo di riflettere circa l’utilità concreta del negozio giuridico che andava a porre in essere. Tuttavia, in tali casi, secondo altra impostazione della dottrina, non potrebbe sussistere una truffa contrattuale perché gli artifizi e raggiri posti in essere non avrebbero, attesa la brevità di tempo, la possibilità di incidere sul processo di formazione della volontà; in tali casi vi sarebbe una sorta di coartazione psichica immediata tale da giustificare o l’applicazione di altra sanzione penale o un’imprudenza colpevole in capo al deceptus, per non aver valutato anticipatamente i termini dell’affare. In altre parole, nei casi di c.d. formazione istantanea della volontà contrattuale, e cioè per quei casi in cui alla proposta segue immediatamente l’accettazione dell’altra parte, secondo tale tesi, l’autore della proposta deve aver già valutato la idoneità del contratto a soddisfare le proprie esigenze, allo stesso modo come il destinatario dell’offerta.

Sempre nell’ambito della formazione del contratto, di recente, si sono poste problematiche particolarmente significative attinenti a trasferimenti patrimoniali attraverso l’utilizzo delle memorie elettroniche dei computers o di apparecchiature dirette a distribuire beni e servizi. In particolare, si sottolinea come in questi casi il computer o l’erogatore possano essere “truffati” nel senso, cioè, di divenire soggetti passivi del reato nel momento in cui ricevono monetine false, ad esempio, oppure in caso di abuso di tessera bancaria. In tali casi, dunque, ci si chiede se possa sussistere una truffa e anche con riferimento, ad esempio, alla situazione in cui la macchinetta erogatrice prometta delle qualità di un prodotto che, poi, in concreto non presenta. In altre parole, ci si chiede, se possa ritenersi sussistente una truffa contrattuale ex art. 640 c.p., anche nel caso in cui una delle parti contrattuali sia una macchinetta automatica.

Secondo parte della dottrina, il problema andrebbe risolto tramite una lettura rigorosa dello stesso art. 640 c.p. e, in particolare, i termini utilizzati dal legislatore “chiunque” e “taluno” sembrerebbero deporre nel senso di una soluzione negativa al problema, perché presuppongono una fisicità della persona. Secondo altra parte della dottrina, invece, vi sarebbero tutti gli elementi strutturali della truffa, come i raggiri ed artifizi, l’induzione all’errore, la proposta contrattuale, l’accettazione e il profitto ingiusto con l’altrui danno. In altre parole, secondo tale tesi, il reato ex art. 640 c.p., sussisterebbe e, al fine di superare il difficile ostacolo letterale, si attribuisce, in definitiva, rilievo alla stessa apparecchiatura elettronica che, si sostiene, si comporterebbe come un essere umano che riproduce la stessa proposta contrattuale verso soggetti indeterminati. Se, dunque, il comportamento sembrerebbe essere il medesimo, allora, la conseguente disciplina giuridica dovrebbe essere la stessa.

Parte della giurisprudenza, tra l’altro, opta per le stesse conclusioni di quest’ultima dottrina, argomentando, tuttavia, in modo diverso. In particolare, infatti, si è ritenuta sussistente la truffa contrattuale nel caso di inserimento in macchinette elettroniche di materiale diverso dal denaro, poichè l’atto di erogazione, seppur conseguenza dell’automatismo della macchina, permetteva di ipotizzare un vizio della volontà in capo al programmatore. Secondo tale orientamento giurisprudenziale, infatti, non sarebbe necessario “antropomorfizzare la macchina” per superare l’ostacolo letterale dell’art. 640 c.p., poiché la vittima dell’inganno sarebbe comunque identificabile nel soggetto che ha predisposto il meccanismo, che ha esternato la sua volontà nell’atto di programmazione, sicchè l’atto di disposizione, svolto solo materialmente dal computer e/o macchinetta elettronica, sarebbe conseguenza della volontà viziata del programmatore e di coloro che sono preposti al controllo.

Altra parte della dottrina, poi, in coerenza con tale orientamento giurisprudenziale, valorizza un ulteriore dato e cioè che la proposta contrattuale che induce in errore ben potrebbe essere in incertam personam, dovendosi interpretare il termine “taluno” in senso estensivo poiché, qualora si optasse per la tesi contraria, si verrebbe a creare un vuoto di tutela giuridica difficilmente superabile. D’altronde, si spiega, la truffa in incertam personam sarebbe configurabile nei casi, non infrequenti nel campo della pubblicità commerciale, di proposte contrattuali, per così dire, “truffaldine”. Con riferimento ai casi di campagna pubblicitaria, non mancano, tra l’altro, pronunce in cui la stessa giurisprudenza non solo ha accolto la tesi estensiva del termine “taluno”, ma ha altresì sostenuto come la proposta possa essere ingannatoria in re ipsa, come nell’ipotesi di proposta contrattuale avente ad oggetto una terapia con effetti addirittura miracolosi.

Secondo altra impostazione, invece, il tenore letterale della norma non richiederebbe neanche di essere superato sul piano interpretativo, atteso che, fermo restando la possibilità che la proposta contrattuale possa essere in incertam personam, con il termine “taluno” il legislatore avrebbe inteso riferirsi al momento dell’accettazione, indotta fraudolentemente dal soggetto attivo del reato. In altre parole, un’interpretazione letterale e rigorosa comunque permetterebbe di incriminare a titolo di truffa contrattuale propagande pubblicitarie in incertam personam, seppure per la consumazione del reato debba pur sempre sussistere tanto l’accettazione, quanto il profitto ingiusto con l’altrui danno. In assenza di tali ultimi elementi, infatti, al più potrebbe sussistere la figura del tentativo.

Ulteriore problema è stato individuato, sempre nell’ambito della formazione del contratto, nella c. d. truffa in re illecita, che sussisterebbe ogniqualvolta lo stesso soggetto passivo, in realtà, o provi a truffare la controparte ovvero sia spinto da motivazioni contra legem. In tali casi, allora, ci si è chiesti se siano punibili entrambi i soggetti o se, invece, sia necessario verificare il soggetto che in concreto ha truffato di più. In particolare, infatti, è stato sottolineato da parte della dottrina come lo stesso ingiusto profitto con conseguente danno altrui, andrebbe controbilanciato con il danno subito a causa della condotta fraudolenta della controparte. In questo senso, si dice, proprio in considerazione di un danno reale e non meramente formale, sarebbe necessario, per così dire, sottrarre il danno subito al danno arrecato ad uno dei soggetti contraenti (a seguito della condotta fraudolenta) e solo successivamente verificare quale delle controparti ha sostanzialmente subito un danno e quindi è stata truffata. D’altronde, il reato in esame sarebbe di danno, per cui andrebbe verificato in concreto. Tale impostazione, tuttavia, non convince altra parte della dottrina che pone l’accento sul concetto stesso di ingiusto profitto, considerando per tale quello conseguente agli artifizi e ai raggiri posti in essere tali da indurre in errore la controparte; la condotta, cioè, sarebbe ingiusta indipendentemente dal quantum del danno causato. In questo senso, allora, in caso di truffa c.d. reciproca sarebbero punibili entrambi i soggetti. La giurisprudenza, in verità, ha avuto modo di sottolineare, da una parte, l’impossibilità di configurare una sorta di elisione dei due doli che, invece, si sommano, dall’altra come il dolo della persona offesa non neutralizzi la pericolosità del reo, ma la ponga in maggiore evidenza in quanto il truffatore deve superare la più acuta e spericolata astuzia dell’uomo in mala fede.

Tali figure, in realtà, più che nell’ambito della formazione del contratto, sembrano verificarsi nelle ipotesi di mancata esecuzione di una controprestazione. D’altronde, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di precisare, come ai fini della punibilità, sia sostanzialmente rilevante la condotta fraudolenta in sé, indipendentemente dalla volontà di indurre in errore il contraente, che a sua volta pone in essere una condotta ex art. 640 c.p., ovvero un terzo; la possibilità di sfasatura, peraltro ampiamente condivisa dalla dottrina, consente di poter configurare il reato di truffa contrattuale anche in assenza di un diretto contatto tra truffato e truffatore, purchè sussista il rapporto causale tra induzione in errore e il profitto e il danno. D’altronde, l’ingiusto profitto potrebbe incidere anche sulla sfera giuridica di un terzo, come nell’ipotesi di contratto a favore di terzo, ex art. 1411 c.c.


INGIUSTO PROFITTO E DANNO ALTRUI

Altro aspetto particolarmente qualificante della figura della c.d. truffa contrattuale, è rappresentato dal concetto stesso di ingiusto profitto con danno altrui. In particolare, sembra opportuno chiedersi se tali aspetti (ingiusto profitto e danno) debbano coesistere assieme ovvero se la sussistenza di uno, indipendentemente dall’altro, sia di per sé sufficiente ad integrare gli estremi di cui all’art. 640 c.p. Un certo orientamento della dottrina sostiene, interpretando latu sensu la norma, come l’ aspetto qualificante la condotta ex art. 640 c.p. debba essere quello determinato dall’ingiustizia del profitto, da intendersi nel senso di profitto senza causa ex art. 2041 c.c.. Tuttavia, tale impostazione non sembra aver avuto seguito e questo sia perché, a rigore, l’ art. 2041 c.c. impone di verificare un “arricchimento a danno di un’altra persona”, sia perché lo stesso legislatore penale sembra richiedere la sussistenza di un nesso causale tra l’ingiusto profitto e il danno altrui. In altre parole, secondo quest’ultima impostazione, seguita anche dalla giurisprudenza (Cass, Sez. un. 16-12-1998, Cellamare), i due elementi presi in considerazione costituirebbero due aspetti di un’unica realtà, che l’interprete sarebbe chiamato a verificare nel suo complesso, attraverso un ragionamento di tipo causalistico. Il legislatore, allora, più che sanzionare un arricchimento senza causa, sembra sanzionare un arricchimento con causa illecita, dove la causa illecita sarebbe rinvenibile nella volontà di arrecare danno ad altri.

Secondo una certa impostazione, poi, che ha analizzato il concetto stesso di ingiustizia del profitto, sarebbe erroneo ritenere “giusto” soltanto il profitto che corrisponde ad un diritto vero e proprio, e più precisamente ad una pretesa che può essere fatta valere davanti l’autorità giudiziaria mediante azione, poiché, qualora così fosse, sarebbe un ingiusto profitto, ad esempio, anche quello del beneficiario di un’obbligazione naturale (che, appunto, ex art.2034 c.c. non può vantare alcuna pretesa). Una tale interpretazione, infatti, non sembra autorizzata dall’espressione usata dal legislatore, poiché nel nostro ordinamento giuridico esistono pretese che, pur non essendo munite di azione, ricevono una tutela da parte del diritto e, quindi, non possono considerarsi ingiuste. Ci si riferisce, ad esempio, alle obbligazioni naturali, le quali se non autorizzano l’azione giudiziaria per l’adempimento, tuttavia escludono la facoltà di ripetere quanto sia stato spontaneamente prestato in esecuzione di esse. In questo senso, allora, si dovrebbe considerare ingiusto soltanto il profitto che non è in alcun modo, e cioè né direttamente né indirettamente, tutelato dall’ordinamento giuridico. Se così fosse, dunque, non potrebbe considerarsi ingiusto il profitto di colui che mira a realizzare, seppur con condotte fraudolente, un suo credito di gioco o di scommessa (art. 1933 c.c.), un suo credito prescritto (art. 2940 c.c.) e, in genere, il profitto che corrisponde all’esecuzione di doveri morali o sociali (art. 2034 c.c.). D’altronde, questa precisazione è ricca di conseguenze pratiche, perché, quando il profitto avuto di mira o realizzato corrisponde all’adempimento di un’obbligazione naturale, dovrà escludersi l’esistenza delle figure delittuose che esigono l’ingiustizia del profitto, seppure vi sia stato un arricchimento senza causa giuridica in senso stretto (intesa, cioè, come vincolo all’adempimento). In altre parole, il concetto stesso di ingiustizia non si riferisce alla esperibilità di un’azione o meno, tanto che il beneficiario di un’obbligazione naturale non può vantare una vera e propria pretesa giuridica sull’altro, ma l’ordinamento considera “giusto” l’atteggiamento del beneficiario che detiene presso sé ciò che è stato spontaneamente prestato ex art. 2034 c.c.. In questo senso, allora, la figura della truffa ex art. 640 c.p., pur in presenza di elementi di artifizi e raggiri, idonei a indurre in errore, sarebbe incompatibile con l’istituto dell’obbligazione naturale perché mancherebbe l’ingiustizia del profitto. A titolo esemplificativo, basti pensare al caso in cui Tizio, dopo aver scommesso e perso una somma di denaro con Caio, ponga in essere artifizi e raggiri al fine di indurre all’adempimento morale lo stesso Caio, che, successivamente, esegue la prestazione a cui non era giuridicamente vincolato. In questo caso, allora, pur sussistendo la condotta di artifizi e raggiri, mancherebbe l’ingiustizia del profitto, poiché l’ordinamento considera “giusto” l’adempimento di un’obbligazione naturale, tutelandolo in modo indiretto (senza, cioè, una vera e propria azione a sua tutela). Si precisa, ad ogni modo, come l’esclusione dal reato di truffa non significa necessariamente impunità, potendo residuare responsabilità per un reato diverso, quale, ad esempio, per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.). In altre parole, secondo tale tesi, sarebbe da ritenere sussistente l’ingiustizia del profitto ogniqualvolta lo stesso profitto non trovi, in alcun modo, tutela giuridica nell’ordinamento.

Parte della giurisprudenza, tuttavia, sostiene come nel caso particolare, la stessa figura dell’obbligazione naturale sarebbe incompatibile con il reato di truffa ex art 640 c.p., non tanto per la tutela giuridica apprestata dall’ordinamento nell’ambito dell’obbligazione naturale, quanto per il suo carattere di spontaneità, che mal si concilia con l’induzione in errore, tramite artifizi e raggiri. Sotto altro profilo, sembra opportuno precisare come, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, l’ingiustizia del profitto debba essere valutata anche successivamente all’effettivo conseguimento del bene o della fruizione del servizio, quando, pur essendo inizialmente giusto, divenga ingiusto per il mutare della situazione e per l’evidente consapevolezza dell’ingiustizia da parte del soggetto attivo; così come, secondo taluni, l’ingiusto profitto sussisterebbe anche in presenza di utilità successiva conseguita dal soggetto passivo. In altre parole, secondo tale tesi, sussisterebbe la condotta illecita punibile a titolo di truffa contrattuale ex art. 640 c.p., anche nel caso di effetti positivi futuri del contratto oggetto di artifizi e raggiri, purchè, evidentemente, il vantaggio futuro sia stato comunque previsto e voluto dall’agente come conseguenza della sua condotta. Diversamente argomentando, infatti, la norma si svuoterebbe di portata, accadendo non di rado, proprio nell’ambito della truffa contrattuale, che l’agente in maniera deliberata preordini la propria condotta in funzione del conseguimento di un profitto ingiusto nel lungo periodo, che, invece, se realizzato nell’immediatezza dei fatti sarebbe anche più difficile da nascondere agli occhi del soggetto passivo del reato, con conseguente maggiore difficoltà di induzione all’errore. Il tema della truffa contrattuale pone particolari problemi ermeneutici in relazione al concetto di danno ex art. 640 c.p. Secondo una prima tesi, dovrebbe farsi riferimento esclusivamente alla figura del danno emergente, poiché il silenzio del legislatore in tal senso sembrerebbe imporre all’interprete una strada ben precisa e quanto più restrittiva possibile. In altre parole, si evidenzia, come un’interpretazione rigorosamente letterale deponga nel senso di danno patrimoniale, non menzionando, quindi, la perdita derivante dal mancato compimento di scelte contrattuali diverse (c.d. lucro cessante, nell’ambito contrattuale). Argomentando in modo contrario, tra l’altro, si correrebbe il rischio di violare la lettera della legge e optare per un’analogia di natura privatistica non consentita dall’ordinamento penale, ispirato a criteri di tassatività.

Secondo altra impostazione, invece, il danno rilevante ex art. 640 c.p. sarebbe ravvisabile tanto in presenza del danno emergente che del c.d. lucro cessante. Tale tesi, in realtà, muove le mosse da un’interpretazione sistematica dello stesso concetto di danno e in particolare, si dice, come il danno patrimoniale imponga un collegamento ermeneutico con il diritto civile e, in particolare, con l’art. 2056 c.c., affinché la tutela apprestata dall’ordinamento sia effettiva e tenga conto della realtà dei fatti, piuttosto che meramente astratta. In altre parole, si dice, che se il danno cui deve riferirsi è quello patrimoniale, esso deve essere considerato in entrambe le sue forme di danno emergente e lucro cessante poiché, diversamente, la tutela giuridica apprestata dall’ordinamento non solo non sarebbe effettiva, ma lascerebbe un vuoto di tutela ingiustificato e a tutto vantaggio del soggetto attivo del reato. Inoltre, si precisa, come una tale interpretazione non violerebbe il principio di tassatività, poiché in tema di patrimonio il collegamento con il diritto civile non solo sarebbe ammissibile, ma addirittura dovuto e, ad ogni modo, sarebbe giustificato da esigenze di tutela effettiva. A tale tesi è stato obiettato come il collegamento tra concetto di danno civile e danno penale sarebbe vietato dalla stessa diversità di ratio giustificatrice che ispira i due codici. Tuttavia, se è vero che il diritto penale si ispira a logiche di rieducazione del condannato, diversamente dal diritto civile che tende a ristabilire lo status quo ante, è pur vero che la truffa contrattuale, ponendosi al confine tra civile e penale, necessita di una contemperazione di entrambe le logiche giuridiche ispiratrici e quindi non sembra si possa prescindere dal concetto stesso di lucro cessante. Chiarito questo aspetto, sembra opportuno affrontare la tematica del danno chiedendosi se il legislatore abbia inteso riferirsi ad un’impostazione soggettiva ovvero oggettiva dello stesso danno, o, se si preferisce, ad una concezione giuridica o economica. Il problema assume particolare significato qualora si pensi alle innumerevoli conseguenze pratiche derivanti dalla scelta dell’una o dell’altra teoria.

Optando per la concezione economica, ad esempio, il danno rilevante giuridicamente sarebbe solo quello attinente al patrimonio in senso stretto, con esclusione di altre valutazioni meramente soggettive come quella relativa all’utilità individuale di una data prestazione ovvero al valore affettivo che spesso lega le persone alle cose. Così, non sarebbe punibile una condotta fraudolenta volta a far vendere ad un’anziana signora un portafoglio di modico valore, che però, ad esempio, rappresenta un ricordo di famiglia, poiché, si dice, in tale fattispecie non sussisterebbe un vero danno patrimoniale o comunque sarebbe irrilevante. Optando per la tesi contraria soggettiva del danno, invece, il caso di specie integrerebbe perfettamente gli estremi della truffa contrattuale, ex art. 640 c.p. D’altronde, tale problematica investe non solo il concetto di danno, ma anche di profitto ingiusto e patrimonio, che possono essere intesi in senso oggettivo o soggettivo; tuttavia, appare evidente come la soluzione debba essere comune, trattandosi più che altro di interpretazione di ratio giustificatrice della norma in esame. La concezione economica di danno, muove le mosse principali dell’argomentazione innanzitutto dall’osservazione sistematica che il reato in esame è inserito tra i delitti contro il patrimonio, dovendosi intendere per tale un complesso di rapporti giuridici, economicamente valutabili (diversamente non avrebbero natura patrimoniale!), che fanno capo ad una persona. D’altronde, si precisa come optare per la tesi contraria comporterebbe un’estensione dell’applicabilità dell’art. 640 c.p. difficilmente giustificabile, soprattutto se si pensa alla difficoltà di individuare sul piano probatorio i casi in cui vi sia un valore affettivo che lega le persone ad alcuni beni, dai casi in cui tale valore affettivo non ci sia. In tal senso, sostanzialmente, il danno arrecato al soggetto passivo del reato rischierebbe di tradursi in una presunzione giuridica, difficilmente superabile. In definitiva, secondo tale tesi della dottrina, sarebbe pur sempre necessaria la dimostrazione di un’effettiva “deminutio patrimoni”, da intendersi, conseguentemente, sia nel senso di riduzione di attività (cose e crediti), sia nel senso di incremento di passività (debiti).

Secondo la concezione giuridica di danno, invece, avrebbero valore giuridico anche gli affetti e, più in generale, tutti quegli aspetti psichici che solitamente legano le persone a taluni beni. Secondo tale dottrina, infatti, sarebbe ingiustificato e antigiuridico non tener conto del valore di affezione, poiché lo stesso diritto penale sarebbe improntato alla tutela della persona umana e, solo strumentalmente, alla difesa del patrimonio nella sua accezione economica. Infatti, la ratio giustificatrice della disposizione in esame andrebbe colta sotto il profilo dell’ingiustizia della condotta, in quanto incidente su posizioni giuridiche forti e costituzionalmente garantite di libertà personale, per cui la tutela della persona umana andrebbe intesa in senso completo, e non vi potrebbe essere tutela della persona umana negando rilevanza giuridica al c.d. valore di affezione. In altre parole, secondo tale tesi, il reato di truffa contrattuale, seppure inserito nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, avrebbe una valenza più ampia di indubbia tutela della persona umana, che imporrebbe all’interprete di tenere presente il valore affettivo. D’altra parte, si dice, come la concezione economica rischi di portare a risultati inammissibili. Alla stregua di essa, infatti, dovrebbe considerarsi insussistente il furto (anch’esso delitto contro il patrimonio ex art 624 c.p.), ad esempio, nel caso in cui taluno, impossessandosi della cosa mobile altrui, lasci sul posto un oggetto di valore almeno equivalente; l’ordinamento penale, invece, impone di punire tale condotta, seppure attenuata ex art. 62, n. 2, c.p. Anche in questo senso, allora, l’ordinamento penale sembrerebbe prendere in considerazione il valore affettivo. Tuttavia, altra dottrina, pur condividendo la soluzione di tale tesi, sembra criticare il paragone (o l’esempio, se si preferisce) con il furto (ed anche, volendo, con l’appropriazione indebita), poiché in tale caso non sarebbe richiesto tra i requisiti costitutivi del fatto il danno.

Parte della giurisprudenza, in verità, sembra propendere per tale ultima impostazione, almeno in linee generali ( Cass. sez. II, 23/12/1997, Marrosu; in contrario Cass. sez. II, 29/01/1998, Stabile), sottolineando come il concetto di patrimonio non possa essere considerato in termini meramente economici, soprattutto perché non sempre può affermarsi che ciò che rappresenta un danno per alcuni, lo è anche per altri, così come non può dirsi che ogni prestazione che oggettivamente presenta un certo valore può dirsi utile per chi la riceve; occorrerebbe, quindi, procedere ad una considerazione individuale che, comunque, non può confondersi con una considerazione puramente soggettiva: non si può attribuire al mero capriccio della vittima la valutazione del danno. Secondo tale impostazione, in verità, sarebbe necessario considerare come “quantum” minimo il danno nella sua accezione economica, per poi, per così dire, personalizzarlo, attraverso la concezione giuridica; in altre parole, il danno patrimoniale (“deminutio patrimonii”) a cui il legislatore sembra far riferimento, ex art. 640 c.p., sarebbe quello dato da un aspetto oggettivo ed uno soggettivo, tanto che altra parte della dottrina ha sostenuto come, in definitiva, si tratti di un danno “oggettivo soggettivizzato”. D’altronde, precisa la giurisprudenza come tale tesi imponga all’interprete di tener ben presente tutti gli aspetti economico-sociali attinenti al soggetto passivo del reato. In questo senso, allora, sarebbe necessario pervenire ad una valutazione quantitativa dei bisogni della persona offesa e dei suoi mezzi per soddisfarli, pur partendo da un deminutio patromonii rispetto alla condizione precedente; d’altronde l’impronta patrimoniale deriva nel reato di truffa dal bilancio complessivo della vicenda, in presenza cioè di una scelta non solo non conforme all’interesse morale e materiale del disponente, ma anche viziata dall’induzione in errore. La soggettivizzazione del danno, comunque, non intende in alcun modo né smaterializzare la fattispecie di truffa né porre in secondo piano la prioritaria rilevanza della sua collocazione nell’ambito dei reati contro il patrimonio. Tuttavia, si precisa come appaia evidente la scelta costituzionale di una società incentrata sui valori della persona, sulla strumentalità del patrimonio in genere per l’elevazione e la crescita dell’individuo ed il contemporaneo progressivo affermarsi nella fattispecie di truffa degli elementi che delineano l’offesa alla libertà del consenso.

Ci si chiede, poi, se proprio con riferimento alla figura della c.d. truffa contrattuale, sia necessaria la sussistenza del danno patrimoniale, ovvero il danno possa ritenersi in re ipsa, e cioè insito nella stessa formazione di un contratto che, senza artifizi e raggiri posti in essere dal soggetto attivo del reato, non si sarebbe concluso. Il problema assume particolare rilievo, soprattutto sul piano probatorio dovendosi dimostrare, qualora si opti per la prima tesi, sia la condotta fraudolenta che la formazione di un contratto viziato che una certa sproporzione tra prestazione e controprestazione (se si tratti di contratti sinallagmatici, ovviamente). Quest’ultima prova, in particolare sembra particolarmente ardua, non potendo prescindere da una valutazione complessiva dello stesso contratto, con eventuali negozi giuridici collegati, e dalle regole interpretative ex art. 1362 c.c. e ssgg.

Secondo un primo orientamento, la fattispecie in questione, essendo di danno, necessita pur sempre in concreto della sua dimostrazione al fine di non trasformarla in una mera fattispecie di pericolo, in contrasto con la lettera della legge che parla di danno con ingiusto profitto altrui. D’altronde, tale tesi sembra non solo rispettosa della lettera della legge, ma anche coerente con le argomentazioni precedentemente portate avanti; la possibilità che il soggetto truffato agisca per la tutela dei suoi interessi in via civile con l’azione di annullamento ex art. 1427 c.c., non giustifica, attesa la possibile assenza di un danno patrimoniale significativo (come meglio precisato precedentemente), la sanzione penale ex art. 640 c.p. Secondo un altro orientamento, invece, il danno sarebbe dato dalla stessa induzione a stipulare un contratto che diversamente non si sarebbe realizzato. Tale tesi, pone l’accento sul concetto di vizio della volontà in coerenza con le argomentazioni precedentemente svolte di natura costituzionale: se, infatti, esiste una libertà di autodeterminazione, costituzionalmente garantita, allora il danno sussisterebbe ogniqualvolta qualcuno incida in modo ingiustificato e fraudolento sul processo volitivo, condizionandone gli esiti, e questo anche confermando la tesi del danno patrimoniale, come strumentale allo sviluppo della persona umana, ex art. 2 Cost. Si precisa, poi, come tale tesi sembri coerente anche col concetto di “danno oggettivo soggettivizzato”, poiché, si dice, prende in considerazione il soggetto in uno dei suoi momenti più alti e cioè durante il processo di volizione, che spinge la persona umana ad optare per certe scelte piuttosto che per altre.

Parte della giurisprudenza (Cass. sez. II, 23/12/1997, Marrosu), in verità sembra confermare tale tesi, sostenendo come il reato di truffa contrattuale sussista indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo abbia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione fornitagli, realizzandosi l’illecito per il solo fatto che si sia addivenuti alla stipulazione di un contratto che, senza gli artifizi e raggiri posti in essere dall’agente, non sarebbe stato stipulato. Il problema dello squilibrio contrattuale delle prestazioni (nei casi di presenza di un sinallagma, s’intende), potrebbe al più, secondo la giurisprudenza, rilevare nell’ambito delle aggravanti ex art. 61 n. 7 c.p., e in particolare con esclusivo riguardo al contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all’entità del danno risarcibile, che può differire, in più o in meno, rispetto al detto valore, in ragione dell’incidenza di fattori della più varia natura, concomitanti o successivi, tra i quali ultimi, in particolare, la decisione del soggetto passivo di agire o meno, in sede civile, per l’annullamento del contratto.

Chiarito il concetto di danno con specifico riferimento alla c.d. truffa contrattuale, sembra opportuno chiedersi quando il reato si possa ritenere sussistente e consumato, tale da potersi individuare con precisione il tempus commissi delicti. Infatti, sebbene indubbiamente per la sussistenza del reato vi deve essere un danno con conseguente ingiusto profitto altrui, può accadere che il danno, nella sua accezione contrattuale, possa pur sempre, per così dire, essere sfalsato temporalmente rispetto al profitto acquisito dal soggetto attivo del reato, tale per cui sembra opportuno provare a capire se il momento consumativo attenga al primo elemento o al secondo.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti sembrano considerare come momento consumativo del reato l’acquisizione dell’ingiusto profitto, poiché in tale momento si perfeziona la fattispecie, come suggerisce una lettura completa dell’art. 640 c.p.. Tuttavia, il momento stesso di acquisto dell’ingiusto profitto pone alcuni problemi. In particolare, secondo una certa dottrina il momento consumativo della truffa contrattuale non vi sarebbe quando il soggetto passivo viene ad acquisire il vantaggio economico, ma nel momento in cui vi è l’assunzione dell’obbligazione (es: firma di una cambiale). In particolare, si dice, come, diversamente argomentando, non si riuscirebbe a capire perché da un lato il legislatore abbia considerato il danno nel momento di stipula del contratto, ma dall’altro l’ingiusto profitto sarebbe stato collocato in un momento successivo di effettivo acquisto del vantaggio patrimoniale. In altre parole, in senso contrario, si verrebbe a rompere il nesso eziologico immediato tra danno e profitto altrui che la lettera della legge sembra imporre.

Parte della giurisprudenza (Cass. sez. un., 21/06/2000, Franzo e altri), in verità, sembra considerare come momento consumativo della fattispecie non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifizi e raggiri, l’obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Se, dunque, il delitto si consuma con l’effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente con il conseguente danno altrui, allora tale impostazione accoglierebbe la tesi del danno economico. In tal senso, infatti, verrebbe ad essere svuotato di significato non solo il danno sussistente per il sol fatto di aver stipulato un contratto, che senza artifizi ed inganni altrui, non si sarebbe concluso, ma anche il concetto di libertà di autodeterminazione strumentale per lo sviluppo della persona umana, ex art. 2 Cost. In altre parole, tale orientamento della giurisprudenza, optando per una tesi rigorosamente sostanziale, sembra, almeno in parte, contraddire l’interpretazione data da altra dottrina e giurisprudenza di danno nell’ambito della c.d. truffa contrattuale, anche con riferimento alla c.d. concezione giuridica. D’altronde, tali discrasie interpretative rispecchiano pienamente i diversi orientamenti attinenti al danno soggettivo o oggettivo e, qualora si voglia propendere per una tesi piuttosto che per l’altra, vi sarà una conseguente e diversa risoluzione del problema attinente al c.d. tempus commissi delicti.


PROFILI CIVILISTICI CON RIFERIMENTO AL PRELIMINARE VIZIATO

La figura in esame di truffa contrattuale, poi, sembra da doversi collocare nell’ambito dei c.d. reati in contratto, poiché incide sul procedimento di formazione della volontà contrattuale, non implicando un oggetto giuridico illecito del negozio che si va formando, come nel caso di c.d. reati contratto.

Nei reati c.d. in contratto, come la stessa truffa contrattuale, non viene in rilievo l’oggetto del contratto in sé, ma le modalità attraverso le quali avviene in concreto la contrattazione. In altre parole, secondo tale impostazione, il legislatore sembra aver voluto considerare penalmente sanzionabile la particolare invasività di talune condotte finalizzate alla conclusione di un contratto. La slealtà comportamentale del reo rappresenterebbe il fondamento stesso dell’incriminazione, che sanziona in concreto solo lo schema adottato per la conclusione e non il negozio sul bene, che potrebbe essere penalmente lecito, se attuato con corrette modalità. In altre parole, se il bene oggetto della truffa venisse venduto (nell’ambito di una compravendita, ad esempio) senza alcun raggiro o artifizio, saremmo di fronte ad un contratto pienamente lecito. D’altronde, il soggetto passivo del reato sembra meritevole di tutela giuridica, anche sotto il profilo dell’incolpevole affidamento sull’autenticità delle dichiarazioni poste in essere dal soggetto attivo; principio generale desumibile da una lettura sistematica degli artt. 428 (l’annullamento dei contratti per incapacità di intendere e volere può essere pronunciato solo se c’è stata malafede da parte dell’altro contraente), 1396 II co. (le cause di estinzione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi che le abbiano senza colpa ignorate), 1415, 1416 (nell’ambito della simulazione), 1337, 1338,1398,1366 (con riferimento all’interpretazione del contratto)c.c. ecc.

Il contratto formulato a seguito di un comportamento fraudolento di una delle parti è annullabile, rientrando nei casi di vizio del consenso, ex art. 1427 c.c. e ssgg., diversamente dai casi di c.d. reato contratto dove l’illiceità dell’oggetto implicherebbe la nullità dell’intero contratto ex art. 1346 c.c. e ssgg. Tuttavia, ci si chiede cosa in concreto possa accadere in presenza di un contratto preliminare e di uno definitivo e, cioè, se l’annullamento del primo implichi sic et simpliciter l’annullamento del secondo. Indubbiamente la condotta rilevante ex art. 640 c.p. sarebbe unica, tanto più che la stessa giurisprudenza esclude in tali casi la sussistenza di reato continuato (Cass. sez. un., 21/06/2000, Franzo e altri), poiché qualifica la truffa contrattuale come reato istantaneo; sul piano civilistico, invece, gli effetti distorsivi della condotta fraudolenta sarebbero almeno due: la formulazione di un preliminare e di un definitivo. Se, allora, la condotta ex art. 640 c.p. ha determinato la formulazione di un preliminare, ci si chiede se sia giuridicamente corretto ritenere annullabile anche il contratto c.d. definitivo.

Il problema, in verità, andrebbe risolto alla luce dell’interpretazione del concetto di collegamento negoziale (vd. Cass. Civ. sez. II, 28/06/2001, n. 8844) tra preliminare e definitivo, nel senso cioè di dover chiarire se e in che misura possa sussistere un’interdipendenza tra i due negozi posti in essere, per cui l’esistenza di uno è legata a quello dell’altro, pur potendo sussistere anche un collegamento negoziale unilaterale (es. contratti di garanzia). In generale, secondo la dottrina maggioritaria, perché possa sussistere un collegamento negoziale in senso tecnico, vi dovrebbe essere un elemento oggettivo, dato dal nesso teleologico (strumentalità di un negozio rispetto all’altro) tra i negozi e un elemento soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, precisando come non sia sufficiente che tale fine sia perseguito da una sola parte all’insaputa e senza la partecipazione dell’altro. D’altronde, si evidenzia, come il collegamento negoziale differisce dal contratto misto, poiché il primo rileva a livello funzionale, ponendo in relazione e influenzando i rapporti giuridici che nascono dai singoli contratti, mentre il secondo rileva a livello di fattispecie risultante dalla fusione di frammenti di schemi tipici diversi.

Secondo parte della dottrina, poi, il collegamento negoziale, nell’ambito dell’ iter formativo preliminare-definitivo, sarebbe dato da una causa relativa, per così dire, al contratto preliminare per cui il contraente è obbligato a stipulare il definitivo (causa solutionis), e da una causa propria del tipo negoziale impiegato. Accogliendo tale tesi, allora, il problema dell’annullabilità anche del definitivo, a seguito di truffa contrattuale avente ad oggetto il preliminare, andrebbe risolto caso per caso e, cioè, verificando se l’induzione in errore abbia inciso solo sulla causa solutionis, ovvero anche sulla causa propria, dovendosi ritenere annullabile anche il contratto c.d. definitivo esclusivamente nel secondo caso. In altre parole, si dice, come il contratto definitivo possa avere anche una sua causa, ragion per cui, qualora essa non venga ad essere inficiata dal vizio di volontà, il contratto c.d. definitivo non sarà annullabile.

Secondo altra tesi, invece, tale impostazione non è condivisibile, poiché sarebbe non solo contraddittorio ammettere che un contratto possa avere una duplice causa, ma anche in contrasto con la lettera della legge, ex art. 1125 c.c., che sembra negare la configurabilità nell’ambito contrattuale di due cause, tanto più se esse assumono rilevanza essenziale. D’altronde, pur volendo superare l’ostacolo letterale, non si comprende, secondo tale ultima impostazione, perché l’induzione in errore incidente sulla causa solutionis non debba invalidare anche il contratto c.d. definitivo, visto che ne determina, se non il contenuto, sicuramente la stipula stessa (almeno nel senso di un’efficacia deterrente ex art. 2932 c.c.).

Secondo altra parte della dottrina, poi, la causa vera e propria che spinge il contraente di un preliminare alla stipula del definitivo sarebbe solo la causa solutionis, tale da determinare, per così dire, un collegamento giuridico “forte” per cui l’ annullabilità (senza la quale, comunque, il reato di truffa contrattuale ex art. 640 c.p. potrebbe sussistere)del preliminare sarebbe estensibile al definitivo. In questo senso, infatti, si dice come le parti, volendo addivenire ad un accordo definitivo optando per l’iter giuridico preliminare-definitivo, implicitamente vogliono vincolarsi in modo tale da creare un’interdipendenza reciproca tra i contratti posti in essere, diversamente sceglierebbero di concludere due contratti autonomi. D’altronde, il problema appare particolarmente significativo, tanto più che risulta estensibile a tutta la disciplina giuridica dei negozi collegati. Ad ogni modo, sembra opportuno precisare come nel concreto possa anche accadere che la condotta fraudolenta posta in essere dal soggetto attivo del reato abbia per oggetto il contratto definitivo (ad esempio facendo credere ad uno dei contraenti che senza la stipula del definitivo troverebbe applicazione una sanzione penale) ed, allora, in tal caso, dovrebbe ritenersi annullabile quest’ultimo e non il preliminare; con la conseguenza che, a rigore, sarebbe necessario stipulare un nuovo contratto definitivo ovvero ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c..

La giurisprudenza, poi, (cass. 29/11/1994, n. 10210) dovendo scegliere tra tesi della doppia causa e tesi della causa unica, in verità, sembra optare per la prima, con gli opportuni contemperamenti del caso concreto. In particolare, infatti, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe necessario verificare in ogni singolo contratto definitivo quale causa abbia avuto maggiore rilevanza, distinguendo, appunto, tra causa solutionis e causa propria, attraverso un’indagine ermeneutica della stessa volontà delle parti ex art. 1362 c.c. Solo qualora la causa solutionis avrà avuto valore preminente al fine di stipulare il contratto definitivo, allora, sussisterebbe un’annullabilità derivata dal contratto preliminare, diversamente dal caso in cui la causa propria assuma connotati autonomi.

In questo senso, poi, secondo parte della dottrina, qualora nel definitivo venga ad emergere una causa autonoma, difficilmente al contraente converrà agire con l’azione di annullamento del preliminare, essendo, a questo punto, irrilevante ed ininfluente. D’altronde, sempre secondo tale dottrina, sarà opportuno verificare anche che lo stesso contraente titolare dell’azione di annullamento verso il preliminare non ne abbia dato volontariamente esecuzione pur conoscendo il motivo di annullabilità, poiché in tal caso sussisterebbe una vera e propria convalida tacita del preliminare ex art. 1444, II co.; ovvero potrebbe addirittura sussistere una convalida espressa.

Sembra opportuno precisare che, secondo una certa dottrina, qualora tra preliminare e definitivo vi sia uno sfalsamento soggettivo, nel senso che le parti contrattuali del definitivo risultano diverse da quelle del preliminare (si pensi al contratto preliminare a favore di terzo, dove il terzo diviene contraente del definitivo), dovrebbe prevalere la causa propria rispetto alla causa solutionis (optando per la tesi della doppia causa), ragion per cui il definitivo non sarebbe suscettibile di annullamento per invalidità del preliminare. D’altronde, l’eventuale vizio di volontà conseguente alla condotta di cui all’art. 640 c.p., avrebbe inficiato il processo volitivo del contraente del preliminare e non del definitivo, per cui almeno in tali casi, secondo questa impostazione, non solo sarebbe confermata la tesi della possibilità di un collegamento negoziale, per così dire, debole (nel senso cioè che l’invalidità del preliminare può non influire sul definitivo), ma, per di più, sarebbe coerente ritenere sempre prevalente la causa propria del definitivo. Secondo altra impostazione, invece, in questi casi il definitivo sarebbe un vero e proprio contratto autonomo, tale da “rompere” il collegamento negoziale, seppur debole con il preliminare, con la conseguenza, tra le altre, di negare efficacia alla c.d. funzione prenotativa della trascrizione, ex art. 2645 bis c.c. In altre parole, secondo tale tesi, la diversità del soggetto contraente sarebbe un aspetto così significativo da rendere il definitivo assolutamente indipendente dal preliminare; al più per salvare il collegamento negoziale con il preliminare (ed anche la c.d. funzione prenotativa), sarebbe possibile stipulare un contratto preliminare di contratto a favore di terzo in modo tale che nel contratto definitivo, seppure a favore di terzo, sarà parte contraente il soggetto che era parte del preliminare. In questo modo, allora, il soggetto truffato resterebbe lo stesso nel definitivo, poiché, si dice, come per annullare i contratti preliminare e definitivo, sarebbe necessaria la sussistenza di un vizio della volontà che, in qualche modo, abbia influito sulla formazione di entrambi e, tale requisito, non potrebbe sussistere nel caso di sfalsamento soggettivo. D’altronde, il medesimo discorso sarebbe estensibile alla modifica dell’oggetto del definitivo rispetto al preliminare, qualora la condotta ex art. 640 c.p. abbia influito esclusivamente sull’elemento oggettivo del contratto.

Secondo altra impostazione, poi, il preliminare a favore di terzo (diversamente dal preliminare di contratto a favore di terzo) non sarebbe ammissibile dall’ordinamento, poiché il preliminare impone l’obbligo di stipulare un definitivo ex art. 2932 c.c., con la conseguenza che a tale obbligo sarebbe sottoposto il terzo, in aperto contrasto con la ratio giustificatrice dello stesso contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. A tale problema si potrebbe porre rimedio tramite un preliminare di contratto a favore di terzo (dove, a rigore, sarebbe il definitivo ad essere a favore del terzo), ovvero un preliminare unilaterale a favore di terzo, in cui obbligato alla stipula del definitivo sarebbe solo il promittente.

Ad ogni modo, precisa la giurisprudenza, come in definitiva, in tutta la materia contrattuale e con specifico riferimento all’annullabilità derivata del definitivo rispetto al preliminare, qualunque tipo di impostazione si voglia seguire è necessario non tralasciare l’indagine sulla volontà delle parti, poiché solo questa risulta idonea a sciogliere i nodi interpretativi che possono sorgere, nel rispetto della libertà negoziale delle stesse parti ex art. 1322 c.c. e della loro volontà ex art. 1362 c.c.





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