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Le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni
dr.ssa Federica Ascione   
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazione vengono definite nel codice di procedura penale nella parte riguardante i mezzi di ricerca della prova. I mezzi di ricerca di prova sono, infatti, quegli strumenti di cui si serve l’Autorità Giudiziaria per individuare ed assicurare al processo elementi utili sui fatti che si riferiscono alla imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena; sono, quindi, strumenti indispensabili per la ricerca probatoria, ma sono destinati ad incidere pesantemente sui diritti costituzionalmente garantiti a ciascun individuo.
In base all’articolo 15 della costituzione viene sancito che le intercettazioni devono essere autorizzate soltanto se rispondenti ai presupposti della indispensabilità ai fini delle indagini e  della sussistenza di gravi indizi di reato, nel senso che, l’ipotesi delittuosa configurata non deve apparire come meramente ipotetica; queste devono essere disposte, a pena di inutilizzabilità, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero dal giudice per le indagini preliminari, il quale deve valutare e motivare, a pena di nullità che ci siano i presupposti per l’adozione del provvedimento. L’articolo 267 C.P.P., punto 2, stabilisce che nei casi di urgenza il pubblico ministero può procedere in piena autonomia con decreto motivato alle intercettazioni, ma deve, entro le 24 ore successive, inviare la richiesta al giudice per le indagini preliminari, il quale ha poi 48 ore per la convalida.

In caso di rigetto da parte del G.I.P. l’intercettazione non può essere proseguita e gli elementi raccolti si rendono inutilizzabili.

Sorge spontaneo chiedersi come il giudice possa ritenere una intercettazione non indispensabile per proseguire le indagini avendo come unico punto di riferimento il pubblico ministero, unico soggetto che può fornirgli gli elementi necessari per autorizzare il provvedimento.

In questo contesto, il compito del giudice sembra essere quello di organo garante; un ruolo più attivo, sempre in materia di intercettazioni, viene svolto dal giudice, quando in camera di consiglio, è chiamato a disporre dell’acquisizione delle conversazioni e dell’eventuale stralcio delle registrazioni inutilizzabili nel contraddittorio delle parti.

La attuale normativa prevede che le intercettazioni non possono avere una durata superiore ai 15 giorni, prorogabili, nel caso in cui permangano i requisiti di ammissibilità, di ulteriori 15 giorni.

Le intercettazioni ricavate in maniera non rispondente alla forma richiesta dalla legge non possono essere utilizzate all’interno del processo, in quanto tra l’interesse alla tutela della prova e il riconoscimento costituzionalmente garantito della salvaguardia della libertà in tutte le sue forme e manifestazioni , l’ordinamento impone che venga sacrificato il primo.

Nel codice di procedura penale, all’articolo 266, sono elencati i reati per i quali si può procedere ad intercettazione: delitti non colposi, per i quali è prevista la pena all’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni; delitti contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni; delitti concernenti sostanze stupefacenti e psicotrope; delitti concernenti armi e sostanze esplosive; delitti di contrabbando; reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; delitti previsti dall’articolo 600 ter  terzo comma in materia di pornografia minorile.

L’articolo 266 C.P.P. prevede che, l’intercettazione è consentita soltanto se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi si stia svolgendo una attività criminosa.

L’interesse protetto dalla norma penale riguarda non solo il domicilio, ma tutti quei luoghi in cui il singolo individuo può esercitare lo jus excludendi alios, che tende a rappresentare una forma di tutela della riservatezza, il diritto di ciascuno alla disponibilità del luogo.

L’articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 prevede una deroga all’articolo 266 c.p.p. nei casi dei delitti di criminalità organizzata, infatti l’intercettazione è sempre consentita, anche se non vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi si stia svolgendo attività criminosa.

Rimane problematico il rapporto tra l’obbligatorietà dell’azione penale così come vene sancita dall’articolo 112 della costituzione e le libertà garantite dagli articoli 14 e 15 della costituzione .

La libertà protetta, a livello costituzionale, è quella tesa a riconoscere a  ciascun individuo di relazionarsi con i propri familiari, amici, conoscenti, avendo garantito che espressioni e manifestazioni del proprio pensiero giungano al solo interlocutore.

In capo al pubblico ministero vi è però l’obbligo di esercitare l’azione penale; egli ha quindi il potere di richiedere intercettazioni telefoniche ma, al fine che vengano rispettati diritti costituzionalmente riconosciuti, queste devono essere rivolte soltanto al fine di accertare la notitia criminis, non al fine di acquisirla.

Il pubblico ministero non può, infatti, disporre intercettazioni nell’ambito delle indagini pre- procedimentali finalizzate all ricerca della notitia criminis.

Può capitare il caso in cui nel corso di intercettazioni telefoniche, legittimamente acquisite, il pubblico ministero venga a conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali; in questo caso, in virtù di quanto sancito dall’articolo 330 C.P.P. , che prevede per il p.m. e la p.g. la possibilità di poter acquisire le notizie di reato di propria iniziativa, l’intercettazione può essere utilizzata come fatto storico che consente l’avvio di ulteriori accertamenti.

Il Governo ha varato il 9 settembre scorso un disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche che, se approvato dal Parlamento, ridurrà l’utilizzo di questo strumento difensivo.

Il 7 ottobre 2005 è stato assegnato alla II Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, che disciplina in modo innovativo la materia delle intercettazioni relative a conversazioni e comunicazioni telefoniche, rendendo più rigoroso il divieto di pubblicazione dei relativi atti.

“Il Governo”, recita una nota di Palazzo Chigi, “è intervenuto sulle intercettazioni nell’ambito delle indagini preliminari, con l’obiettivo di un generale rafforzamento delle garanzie di imparzialità e di trasparenza di tale strumento investigativo attuando i principi del giusto processo, sancito dall’articolo 111 della Costituzione, anche in questa fase della ricerca della prova penale”.

Vengono, così, formulate nuove regole per disciplinare la procedura delle intercettazioni, ora regolata dagli articoli 266 e ss. del C.P.P. ; in particolar modo, si pone l'articolo 4, comma 1 (che modifica l'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale), che indica all'autorità giudiziaria la necessità di compiere un'attenta analisi di riscontro dei dati, raccolti nelle intercettazioni già disposte, utilizzando elementi probatori di diversa provenienza, prima di procedere ad ulteriori operazioni di intercettazione.

L’articolo 3) del disegno di legge introduce il principio, in base al quale, sono ammissibili le cosiddette intercettazioni ambientali "solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa".

Per alcuni tipi di reato, tra i quali, ad esempio, quelli di terrorismo o di criminalità organizzata, nonché quelli assai gravi indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale si rendono ammissibili le intercettazioni ambientali in modo più esteso, anche al di là dei margini della flagranza.

Il disegno di legge prevede anche una modifica all’articolo 268 del C.P.P.  che viene pressoché riscritto in toto.

I verbali delle intercettazioni ed i supporti delle registrazioni dovranno essere custoditi in un archivio riservato; viene così creata una nuova figura, quella del funzionario «responsabile del servizio intercettazione», designato dal procuratore della Repubblica, che avrà il compito di conservare il registro e l'archivio riservato delle intercettazioni, nei quali saranno custoditi i verbali e i supporti. Inoltre, il funzionario dovrà anche denunciare l’insufficienza o la inidoneità degli impianti installati nella procura nel caso in cu il p.m., con provvedimento motivato, intenda servirsi di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

Nei verbali dovrà essere annotato cronologicamente, per ogni intercettazione, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

I verbali dovranno, altresì, contenere l’indicazione degli estremi del decreto con il quale è stata disposta l’intercettazione, la descrizione delle modalità della registrazione e i riferimenti temporali di inizio e di fine intercettazione.

L’aspetto formale viene, quindi, curato nei minimi dettagli, proibendo il rilascio di copie dei verbali, dei supporti e dei decreti.

Tra le novità introdotte dal disegno di legge, vi è quello riguardante i pubblici ufficiali, che nel caso rivelino il contenuto delle intercettazioni, rischieranno il carcere da 1 a 4 anni, anziché da 6 mesi a 3 anni come previsto dal codice vigente ( art. 326 c.p. ).

L'articolo 1, del disegno di legge, intende garantire e rafforzare il buon andamento dell'attività giurisdizionale, introducendo per il magistrato che rilasci dichiarazioni sul procedimento che gli è stato affidato, l'obbligo di astenersi dalle udienze. Nel caso in cui sia invece il p.m. a rivelare il contenuto di atti coperti dal segreto di ufficio, quali le intercettazioni, il capo dell'ufficio della Procura, e in sua vece al Procuratore generale presso la corte di appello potranno procedere alla sua sostituzione .

Il testo consta di 15 articoli e fissa paletti molto più  rigorosi per il magistrato che dispone le intercettazioni e pone in capo al p.m. l’obbligo di avvisare tramite “ raccomandata con ricevuta di ritorno” le persone non indagate che sono state depositate registrazioni di conversazioni alle quali hanno partecipato.

Chi intercettato e non indagato in procedimenti connessi dovrà essere avvisato dal p.m. che è “ ascoltato”, in modo da poter richiedere ed ottenere copia delle loro intercettazioni e chiederne la distruzione se considerate irrilevanti ai fini investigativi.

Questo punto del disegno di legge è stato oggetto di numerose critiche, soprattutto da parte dei magistrati per i quali, avvisare tutti gli intercettati non indagati rischia di vanificare tutto, intasando di lavoro le procure.

Il Presidente della Associazione Nazionale Magistrati, Antonio Rivezzo, afferma che si rischia l’applicazione di provvedimenti che di fatto renderanno inutili le intercettazioni, imponendo agli uffici adempimenti eccessivi ed inutili.

Le intercettazioni telefoniche, sempre in base al disegno di legge, saranno consentite per un periodo superiore a tre mesi soltanto per le indagini riguardanti mafia, terrorismo e minacce a mezzo telefono.

Per i reati di terrorismo, criminalità organizzata e minacce per mezzo telefono, il p.m. ha a disposizione 40 giorni di tempo che possono essere prorogati dal g.i.p. per periodi successivi di 20 giorni.

E’ stata posta una limitazione all’utilizzo delle intercettazioni ai casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’ergastolo, crimini riguardanti sostanze stupefacenti, armi e sostanze esplosive, contrabbando, sequestro di persona, usura, ingiuria e minaccia.

In conclusione il Governo è voluto intervenire sul tema, con l'obiettivo di un generale rafforzamento delle garanzie di imparzialità e trasparenza di tale strumento investigativo, attuando i principi del giusto processo, sancito dall'articolo 111 della Costituzione, anche in questa fase della ricerca della prova penale, al fine di assicurare la tutela della riservatezza dei cittadini indagati, ma soprattutto di quelli estranei alla fattispecie di reato, in relazione alle acquisizioni di notizie manifestamente irrilevanti ai fini investigativi, anche se da più parti, soprattutto tra gli addetti ai lavori non sono mancate critiche molto pesanti.
 
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