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Diritto.net
Da codice militare di guerra a codice dei conflitti armati
ten. col. Carlo Stracquadaneo   
Le norme per per i nuovi conflitti approdano anche nel diritto penale militare italiano. L’innalzamento della soglia d’intensità dei conflitti del “dopo 11 settembre” ha portato all’applicazione del codice penale di guerra per i nostri contingenti in Asia Centrale, Mare Arabico, Golfo Persico, Oceano indiano, Iraq e per il personale al loro comando, controllo e supporto anche se stanziato in Italia o in altri Paesi. A due anni dalla sua prima applicazione, è giunto il momento di chiedersi se sia lo strumento più idoneo da applicare alle operazioni militari internazionali.

Conflitti non convenzionali e operazioni internazionali

Con il rapido e progressivo mutare dello scenario internazionale del “dopo 11 settembre” e con l’apertura di un periodo di più diretto impegno italiano nel concorrere ad assicurare la pace, il rispetto dei diritti umani e la sicurezza internazionale, si sono aperte nuove prospettive in cui l’uso della forza militare diviene strumento e garanzia dei beni essenziali e comuni dell’ordine e della stabilità internazionali quale risposta e sfida del mondo democratico contro la conflittualità non convenzionale diffusa dal terrorismo internazionale di natura politico-religioso.

In tale contesto, le Forze Armate italiane sono andate associando alla loro tradizionale e primaria funzione di difesa nazionale altri e nuovi compiti, manifestatisi soprattutto in occasione delle numerose missioni all’estero in sostegno della pace e della sicurezza. A questi si sono aggiunti il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e lo svolgimento di specifiche attribuzioni in occasione di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Tutti questi “compiti delle Forze armate”, ormai testualmente enunciati dall’art. 1 della recente legge 14 novembre 2000, n. 331, hanno generato delle nuove esigenze pratiche di tutela penale militare cui la legge deve, per sua propria funzione, sopperire.

In questo contesto di accresciuti impegni, caratterizzato da una sempre più complessa asimmetria dei conflitti e imprevedibilità delle minacce, è tornato in uso il codice penale militare di guerra, confinato per oltre cinquanta anni in un’area marginale del diritto, osteggiato fino al recente passato e fatto segno ad interventi indirizzati a limitarne il campo di applicazione. Questa speciale branca del diritto penale costituisce oggi la cornice giuridica di riferimento per l’operazione Enduring Freedom e per la missione International Security Assistance Force ( ISAF ). Inoltre, la sua più recente applicazione anche per il contingente impegnato nell’Operazione Antica Babilonia, lascia presagire che i futuri impegni militari internazionali – almeno quelli con maggiore connotazione di combat operations –  saranno sottoposti a tale tipo di giurisdizione, che appartiene a una particolare branca normativa: il diritto bellico.


Il diritto bellico italiano

Concepito all’inizio della seconda Guerra Mondiale, il corpo normativo del diritto bellico è stato genericamente classificato come un sistema di inasprimento delle sanzioni ma fu certamente il preconcetto sulla sua origine di epoca fascista a fargli attribuire lo “status” di norma reazionaria [nota 1].

In realtà, già nella sua formulazione originaria, il diritto bellico italiano costituiva un corpo normativo di elevata qualità tecnico-applicativa e di non particolare pregnanza politica e che rivela oggi, come effetto riflesso, la posizione istituzionale che continuava a connotare le Forze Armate pur nel regime autoritario. Non a caso il codice penale militare di guerra (cpmg) è stato ripetutamente utilizzato dall’Italia democratica per punire i crimini di guerra commessi dagli occupanti nel periodo 1943-‘45.

Diverse e per certi versi opposte sono le evoluzioni del diritto bellico italiano dopo la Seconda Guerra MONDIALE. Mentre il codice militare di pace (cpmp) ha subito in questi anni numerose modifiche, il codice penale militare di guerra è rimasto sostanzialmente immutato se si esclude l’abolizione della pena di morte di cui all’ art 1 co. 2,  legge 13 ottobre 1994, n. 589 [nota 2] e la riforma all’ordinamento giudiziario militare poi seguita dall’abrogazione del codice di procedura penale militare [nota 3].  Nel frattempo, la piena vigenza della Costituzione ha portato alla conformazione della legge penale militare con i principi  della Stato repubblicano, abrogando le disposizioni ritenute in contrasto con la Carta costituzionale. Infine la Legge di Guerra e Neutralità [nota 4] (R.D. 1415/1938) che - sebbene mai abrogata - cadde nel più completo oblio (fatta eccezione di singoli studiosi) e fu dimenticata persino negli insegnamenti delle Accademie militari italiane, pur rimanendo oggetto di apprezzamento e studio all’estero, per il suo taglio di normativa tecnica aderente alle più avanzate prassi e convenzioni di diritto internazionale umanitario e dotata di forte concretezza per l’applicabilità operativa ai più svariati livelli gerarchici e di responsabilità, in pace e in guerra.

Missioni di pace o operazioni militari diverse dalla guerra?

E’ comunque in occasione delle missioni di pace all’estero che si è sempre più manifestata la necessità di norme “ad hoc” attinenti alla speciale condizione di non guerra, costituita dall’esperienza di certe operazioni di peace-keeping.

Nel ripercorrere le vicende storiche dell’impegno delle Forze Armate italiane fuori dal territorio nazionale nel dopo-guerra, emerge che le numerose - e talvolta insanguinate - operazioni di pace cui ha partecipato l’Italia sin dagli anni ’50, furono tutte svolte, per ben quaranta anni, senza affrontare minimamente il problema dell’ombrello giuridico da dare alla missione militare. Certamente la delicatezza del punto di equilibrio tra l’impiego di personale militare per scopi non bellici e l’esigenza di riqualificare le relazioni internazionali della neonata Repubblica italiana, portarono il politico e il legislatore a tralasciare l’esigenza di adeguare un corpo normativo destinato a circostanze che la stessa Costituzione si impegnava - e si impegna  - a ripudiare [nota 5]. Infine, l’ammissione dell’Italia nell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il divieto del ricorso alla guerra intesa come “uso massiccio della forza armata contro uno Stato e contro la volontà evidente di questo Stato” stabilito all’art. 2 della Carta di San Francisco, portò al definitivo accantonamento della legislazione di guerra, quasi come se fosse una vergogna per uno Stato democratico, disporre di una legge penale di emergenza da dedicare a gravi e temporanee contingenze.

Nonostante la delegittimazione di ogni circostanza di guerra e persino l’abbandono del sostantivo guerra dal lessico giuridico e da qualsiasi espressione dello Stato democratico,  paradossalmente - nella inconsapevolezza dei cittadini e con ogni probabilità anche del personale impegnato – tutte le missioni militari condotte dall’Italia fino al 1990 vennero svolte sotto la giurisdizione del codice penale militare di guerra [nota 6]!

Fu solo dopo [nota 7] i primi interventi nel Golgo (1990) che venne decisa la frettolosa disapplicazione del codice di guerra, reiterata per mezzo di successivi decreti-legge, per tutta la durata della campagna. Tale determinazione sulla condizione di non guerra da conferire alla prima operazione di peace-enforcement cui l’Italia si trovava a partecipare, fu adottata per ragioni di opportunità politica; ma l’aver tolto la cornice giuridica delle operazioni di guerra portò gravi inconvenienti, che sarebbero emersi di lì a poco, con l’abbattimento di un Tornado italiano, la cattura del suo equipaggio e la conseguente impossibilità di piena applicazione, non solo delle tutele all’estero e in operazioni del personale considerato prigioniero di guerra per il diritto internazionale, ma anche dei meccanismi giuridici, matricolari e amministrativi - in Patria - a beneficio degli stessi.

Nonostante l’esperienza del Golfo, anche le successive operazioni a garanzia del mantenimento della pace, sono state sempre accompagnate da appositi decreti legge sospensivi del “famigerato” automatismo dell’articolo 9 cpmg e ciò indipendentemente dal livello di uso della forza autorizzato per il contingente militare inviato in operazioni.

Tale decisione è stata assunta dai Governi in carica, a formale salvaguardia della costante e preminente ricerca di espansione del processo di pace attraverso il sistema dei trattati ed a garanzia del principio di rifiuto internazionale della guerra da parte delle nazioni democratiche, nonché della sua unica concezione come ipotesi di legittima difesa.

Se ci si sofferma a questo quadro superficiale di giustificazioni, esse appaiono plausibili sul piano teorico, ma l’applicazione pratica richiede un approccio pragmatico.

In realtà, la sospensione dall’applicazione del codice di guerra anche per le operazioni di combattimento reale - sebbene condotte a fini di salvaguardia della pace e del diritto internazionale -  in cui l’Italia è stata parte, è la conseguenza del mezzo secolo di mancato adeguamento normativo del codice penale militare di guerra e non ultima, la necessità di evitare polemiche e dubbie interpretazioni che non avrebbero permesso di garantire la certezza del diritto. Va ricondotta quindi a questo singolare quadro, la decisione di derogare dall’applicazione del codice penale militare di guerra per le operazioni in territorio estero, di volta in volta assunta dall’esecutivo, richiamando espressamente in sostituzione della norma naturale ( l’art. 9 del cpmg ), l’applicabilità del codice penale militare di pace, mediante un apposito decreto legge di “copertura” giuridico-finanziaria delle missioni.

Tuttavia, il codice penale militare di pace, essendo più idoneo a disciplinare condizioni generali di addestramento, piuttosto che un impiego operativo che può anche giungere ad elevati livelli di intensità, non contiene alcuna disposizione in ordine ai crimini di guerra; pertanto le numerosissime operazioni di ristabilimento della pace e di polizia internazionale svolte dall’Italia, sono state sostenute, con inaccetabile controsenso, senza la efficace applicabilità di numerose norme di diritto umanitario.

In sintesi, sono state svolte missioni umanitarie senza garanzie di applicabilità del diritto umanitario e di idonee sanzioni per i trasgressori. Fortunatamente la preparazione del personale a qualsiasi livello e l’umanità verso gli estranei al conflitto, che è patrimonio storico dei militari italiani, sono state le regole non scritte che hanno sopperito alla carenze dei norme. Le immancabili eccezioni,  verificatesi mediante due episodi, che seppure enfatizzati dalla stampa, con eco internazionale - e non sicuramente accertati – costituiscono ancora oggi un motivo di riflessione [nota 8]. Apparve allora palesemente la scarsa incisività delle norme del codice penale militare di pace per la repressione dei comportamenti contrari al diritto internazionale umanitario e le conseguenze di un grave vuoto normativo nel coordinamento tra legge penale comune e legge penale militare.

Diritto penale militare e obblighi derivanti dalle Convenzioni Internazionali

Il rifiuto generalizzato della guerra e la sua ammissibilità entro il limite  della legittima difesa, se da una parte ha fortemente attenuato il tradizionale diritto supremo di ogni Stato alla guerra (cosiddetto jus ad bellum) non ha mai fatto venire meno la necessità di reprimere condotte che nemmeno la guerra può giustificare (jus in bello).

Dopo il secondo Conflitto Mondiale è stato assunto dal diritto internazionale il compito di vietare l’uso indiscriminato e sproporzionato della forza, che oggi -  attraverso le convenzioni ed altri strumenti pattizi - proibisce alcune condotte belliche eccessive e trattamenti disumani ingiusti verso la popolazione e i loro beni. Spetta quindi agli Stati aderenti a tali norme internazionali l’adattamento dell’ordinamento giuridico interno.

Al riguardo, va dato atto al nostro legislatore del 1938-‘41 di avere trasfuso nel diritto bellico italiano le regole più avanzate di condotta delle operazioni e protezione delle vittime in vigore a quel momento per consuetudine o per accordi internazionali, fornendo una legislazione d’avanguardia per il tempo. Non va dimenticato che il nostro codice di guerra contiene - unico esempio per i tempi in cui fu posto in essere - importanti disposizioni sui “reati contro le leggi e gli usi di guerra” (quelle del Libro III, Titolo IV), vale a dire quelli che, sul piano internazionale si chiamano “crimini di guerra”. E’ grazie a quelle norme che in Italia fu possibile giudicare i criminali di guerra senza violare i principi di civiltà giuridica del nullum crimen sine lege e della soggezione al giudice naturale precostituito per legge [nota 9]. Paradossalmente, per l’oblio successivamente riservato al codice militare di guerra, pur avendo l’Italia ratificato quasi tutte le convenzioni internazionali di diritto umanitario, prima degli adattamenti (poiché non si può ancora parlare di un compiuto adeguamento) introdotti dalla legge n. 6/2002, il nostro Paese risultava inadeguato alle previsioni delle stesse convenzioni che obbligano gli Stati ad introdurre nel proprio ordinamento espresse norme penali per la repressione delle più gravi violazioni e questo, oltre alla grave inadempienza nei confronti degli impegni assunti in sede internazionale, denuncia una elementare incoerenza a lungo protrattasi verso la nostra stessa Carta costituzionale.

Il ritardo da parte italiana nel successivo adeguamento alla normativa internazionale risulta fortemente censurabile; proprio l’inadeguatezza rispetto alle Convenzioni di Ginevra ha fatto si che in tutti i casi in cui i reparti militari italiani si sono trovati in una situazione di conflitto, la legislazione italiana non prevedeva nessuna norma che potesse dare applicazione alle prescrizioni delle convenzioni internazionali e questo nonostante la presenza nel nostro ordinamento di uno strumento legittimante come la legge di guerra e neutralità (il richiamato R.D. 1415/1938) che tuttavia è inapplicabile senza i necessari adattamenti  ai vincoli giuridici internazionali intervenuti dal dopo-guerra a oggi.

Il nuovo diritto penale militare nelle operazioni all’estero

Il crudo impatto delle vicende dell’11 settembre 2001 anche in questo campo, come in altri settori della lotta alle nuove minacce [nota 10], ha portato a un approccio più realistico e soprattutto a una risposta prontamente efficace, togliendo qualsiasi connotazione di peace-keeping alle missioni volte al loro contrasto. L’operazione Enduring Freedom con il suo connotato di missione di guerra contro il terrorismo, essendo improntata su operazioni condotte mediante azioni molto diverse tra loro e proiezioni transnazionali, ha portato ad una rapida revisione della dottrina delle operazioni diverse dalla guerra, dovendo porre fronte a una fase in cui al terrorismo fondamentalista si affianca il rischio della criminalità multietnica.

In ragione dell’inasprimento dei metodi di condotta dei conflitti etnico-religiosi, delle accresciute esigenze umanitarie, della pressante necessità di interventi di pacificazione dove sembra non si conoscano più limiti alle atrocità, sin dal primo decreto-legge sull’operazione Enduring Freedom [nota 11], quando cioè si è trattato di definire il quadro giuridico in cui le nostre Forze Armate sarebbero state chiamate a fornire il loro contributo a sostegno dell’intervento multinazionale in Afghanistan, l’esecutivo ha ritenuto opportuno rinunciare alla ormai consueta previsione di deroga dell’art. 9 c.p.m.g.. Ha ritenuto invece necessario - per assicurare migliori condizioni di coesione, efficacia e protezione ai contingenti ed ai mezzi impegnati in tali operazioni - richiamare espressamente l’applicabilità del codice penale militare di guerra già dal primo decreto legge autorizzativo della missione [nota 12], pur intervenendo con alcuni correttivi [nota 13]. La scelta per l’applicazione della legge penale di guerra è stata evidentemente facilitata anche nella sede parlamentare e più in generale nel confronto con l’opinione pubblica, perché oggettivamente il momento emotivo è stato tale da poterla giustificare come estrema ratio.

All’opzione si è giunti per motivi squisitamente tecnico-applicativi in base ai quali il codice penale militare di guerra rispetto a quello di pace rappresenta uno strumento più appropriato e soprattutto già tecnicamente “confezionato” per superare i vuoti normativi e le incongruenze rilevate nel tempo durante l’applicazione del codice penale di pace in zona di operazioni.

Spunti sull’applicazione pratica del codice penale militare di guerra

Come detto, l’applicazione del codice penale militare di guerra costituisce una rilevante innovazione per lo status delle operazioni militari condotte dall’Italia, sia perché non veniva più applicato nel nostro ordinamento da oltre 50 anni, sia perché ai contingenti  impiegati nelle altre operazioni internazionali sostenute dalle Forze Armate italiane nel recente passato (Golfo Persico, Somalia, Albania, Bosnia, Kosovo, Timor Est, Macedonia) era stato applicato il codice penale militare di pace [nota 14].  Lo stesso cpmp continua ad essere oggi impiegato alle operazioni militari già in atto prima di Enduring Freedom.

In realtà, a causa della mancanza di un corpo normativo unificato [nota 15], in sede di applicazione pratica bisogna far ricorso ad un sistema giuridico ibrido, derivante dal coordinamento di norme contenute nel codice penale militare di guerra, nel codice penale militare di pace, nonché nel codice penale e nel codice di procedura penale ordinari.

Non è escluso che la concreta applicazione di tale sistema possa dar luogo a conflitti giurisdizionali o far sollevare eccezioni di incostituzionalità.

Tuttavia, il ricorso al cpmg si pone l’obiettivo di garantire a tutti i soggetti militari, civili, connazionali e stranieri, coinvolti nelle operazioni:
- uno strumento giuridico più idoneo a fronteggiare le situazioni di emergenza che si possono verificare durante un conflitto armato internazionale;
- una particolare tutela penale inerente alla condizione e all’interesse militare;
- la possibilità di applicare, con un maggiore automatismo, le norme relative al rispetto delle leggi e degli usi di guerra (cioè al diritto umanitario) e riguardanti la tutela delle popolazioni civili, degli infermi, dei naufraghi, del personale sanitario e dei prigionieri di guerra, cioè quei soggetti deboli, indifesi o particolarmente esposti alla sofferenza.

L’attuale sfera di applicazione del cpmg è limitata esclusivamente ai Corpi di spedizione all’estero impegnati nelle operazioni “Enduring Freedom”, “ISAF” e “Antica Babilonia”; tuttavia i  soggetti destinatari non sono solo i componenti della forza militare inviata all’estero, infatti il cpmg si applica anche al personale militare con funzioni di comando e controllo e di supporto al Corpo di spedizione, che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri Paesi [nota 16]. Per il personale non direttamente aggregato al Corpo di spedizione, la soggezione al cpmg decorre dal momento in cui viene comunicata all’interessato l’assegnazione a funzioni connesse col contingente.

La soggezione al codice penale militare di guerra tuttavia è solo per fatti direttamente attinenti i compiti verso l’operazione [nota 17] e ne sono rispettivamente destinatari: il Comandante del reparto militare all’estero o in Italia (vista la possibilità di applicarlo anche al personale rimasto in Patria), il personale militare impiegato e le popolazioni civili coinvolte nel conflitto mentre, per espressa deroga di legge, ne è escluso il personale civile eventualmente impiegato (cfr. nota 13).

La competenza territoriale a giudicare gli eventuali reati commessi dal personale militare è del Tribunale Militare di Roma [nota 18] e la legge prevede che agli eventuali procedimenti penali avviati a seguito di reati commessi durante le operazioni, non si applica né la procedura penale prevista dal cpmg, né le norme sull’ordinamento giudiziario militare [nota 19]; per cui i processi devono essere svolti secondo le regole del processo penale comune, contenute nel codice di procedura penale (e già in uso per il codice penale militare di pace).

Per l’applicazione delle norme di procedura penale, mentre non appaiono particolari aree di problematicità per i reati commessi in Italia, per quelli commessi all’estero, pur operandosi lontano dalla Patria, in condizioni logistiche particolari e tenendo conto delle esigenze militari in atto, devono essere comunque rispettate tutte le norme a tutela dei diritti della difesa di colui che abbia commesso determinati reati.

Per tali casi sono previsti quindi alcuni accorgimenti di tipo tecnico-logistico (collegamenti telematici e in video-conferenza) da utilizzare per gli urgenti adempimenti tecnico-giuridici previsti dalla procedura penale [nota 20] (redazione ed invio di verbali, avvisi di garanzia, avvisi al difensore, interrogatorio, consultazioni imputato/difensore ed altri atti di competenza dell’autorità giudiziaria militare).

Conseguenze pratiche  e considerazioni operative  sulle leggi n. 6 e 15 / 2002

a. Destinatari del codice penale militare di guerra:
le leggi n. 6 e 15/2002, limitatamente alla questione del regime giuridico del personale interessato alle missioni per cui è applicato il cpmg, prevedono:
- l’applicazione del cpmg al Corpo di spedizione all’estero;
- l’apllicazione del cpmg, limitatamente ai fatti connessi con le sopraccitate operazioni all’estero, anche al personale militare di comando e controllo e di supporto al Corpo di spedizione che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l’assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio riferibile a suddette operazioni;
- l’ampliamento della casistica dei reati militari, in sostanza la maggior parte dei reati previsti dal codice penale comune, se commessi da militare, in luogo militare, diventano di competenza del Tribunale Militare, in sintesi il militare sarebbe sempre soggetto alla sola Giustizia Militare (per il principio della inammissibilità di doppio processo);
- la competenza territoriale del Tribunale Militare di Roma;
- l’ampliamento dei casi di obbligo di arresto in flagranza (previsto dall’art. 380 cpp).

Tutto ciò comporta:
- un incremento dei compiti del Comandante di Corpo, con l’ampliamento delle sue competenze e funzioni tipiche dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare (UPGM), oltre che per tutti i reati previsti dal cpmp e dal cpmg, anche per tutti i reati comuni, previsti dal codice penale “ordinario” e dalle leggi sulle armi e sugli stupefacenti, citati nel novellato art. 47 del cpmg [nota 21];
- l’unicità della giurisdizione militare (tutti i reati sono giudicati dal giudice militare).
Nel campo delle conseguenze pratiche, l’applicazione del codice militare di guerra comporta essenzialmente l’applicazione di norme particolari che prevedono:
- l’aumento, in taluni casi, fino alla metà delle pene detentive stabilite dal cpmp, salvo quando l’aumento sia specificamente disposto dal cpmg;
- la non applicabilità dell’art. 260 cpmp (richiesta di procedimento del Comandante di Corpo/Ministro a seconda dei casi);
- la competenza del giudice militare sulla maggior parte dei reati ordinari commessi da militare in luogo militare (art. 47 cpmg – novellato);
- la possibilità di differire al termine delle operazioni la maggior parte delle pene detentive ed accessorie (art. 29-37 cpmg);
- casi speciali di estinzione del reato (artt. 38-41 cpmg);
- la riabilitazione di guerra (art. 41-46 cpmg);
- l’applicazione delle disposizioni del cpmp, concernenti i reati militari in particolare, in tutti i casi non previsti dal cpmg (1° comma, art. 47 cpmg);
- la punizione di specifici reati contro la fedeltà e la difesa militare (artt. 48-93 cpmg) -   tradimento, spionaggio militare, sedizione militare;
- la repressione di particolari reati contro il servizio di guerra (artt. 94-164 cpmg) - abbandono del comando, resa, codardia, abbandono di posto e violata consegna, diserzione al nemico, distruzione/sabotaggio di opere/cose militari;
- la tutela del diritto umanitario, attraverso la punizione di specifici reati contro le leggi e gli usi di guerra (artt. 165-230 cpmg): omissione alla cessazione delle ostilità; uso di mezzi di guerra vietati; saccheggio; maltrattamenti verso infermi; feriti o naufraghi; sevizie o maltrattamenti contro i prigionieri; appropriazione della preda bellica.

b. Il dovere di arresto in flagranza:

nella pratica applicazione delle disposizioni processuali del cpmg in zona d’operazioni, assume inoltre una particolare importanza l’istituto dell’arresto in flagranza di reato, la cui portata è stata ampliata dall’art. 9, comma 4, del d.l. n.421/2001 (convertito con legge n. 6/2002). Quest’ulteriore modifica, indirizzata ad incrementare i casi in cui gli organi della polizia giudiziaria militare, devono procedere all’arresto di chi sia colto in flagranza di particolari tipi di reati, è stata introdotta al fine di una migliore tutela della disciplina e del servizio. Il cpmg prevede adesso che gli Ufficiali di polizia giudiziari militare, oltre che nei casi previsti dall’art. 380 co. 1cpp (che elenca i casi in cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza), devono procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza dei seguenti reati militari:
- disobbedienza aggravata (art. 173, co. 2 cpmp);
- rivolta (art. 174 cpmp);
- ammutinamento (art. 175 cpmp);
- insubordinazione con violenza (186 cpmp);
- violenza contro inferiore aggravata (art. 195, co. 2 cpmp);
- abbandono di posto o violata consegna da parte di sentinella/vedetta/scolta (art. 124 cpmg);
- forzata consegna aggravata (art. 138, co. 2 e 3 cpmg).

c.Reati contro le leggi e gli usi di guerra:
l’applicazione del cpmg al Corpo di spedizione italiano all’estero consente, altresì, che sia     assicurata una valida copertura giuridica anche contro atti ostili illegittimi compiuti dall’avversario o da belligeranti non legittimi, oltre ad una stretta osservanza del diritto internazionale umanitario che trova la sua fonte sia nel diritto consuetudinario che nelle convenzioni internazionali.

Infatti, l’adesione dell’Italia alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ed ai due Protocolli Aggiuntivi del 1977 nonché allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, fa si che la nostra Nazione sia obbligata a punire e reprimere i crimini internazionali commessi durante un conflitto armato.

L’applicazione del cpmg è quindi uno strumento indispensabile al fine di fornire al Corpo di spedizione italiano all’estero la tutela internazionale e il criterio di distinzione dovuta al legittimo belligerante e di dare  una veste giuridica all’eventuale cattura e custodia di prigionieri, non potendosi applicare in tal caso le norme di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, efficaci di norma nel territorio nazionale ed applicabili da chi abbia funzioni di pubblica sicurezza ovvero di polizia giudiziaria (da non confondersi con le più limitate funzioni di polizia giudiziaria militare).

Non va dimenticato infine, che pur applicandosi al Corpo di spedizione italiano all’estero il cpmg, restano sempre valide ed applicabili le norme previste dal codice penale comune e dal codice penale militare di pace. Ciò significa che potranno, comunque, essere perseguiti anche i reati previsti e puniti dai citati Codici e dalle leggi ad essi correlati. In particolare, per quanto concerne i reati previsti dal cpmp (come già accennato in precedenza) l’art. 47 cpmg prevede delle ipotesi di aggravamento di pena.

Conclusioni


La crisi internazionale in atto e l’aggressività manifestata dal terrorismo internazionale hanno riportato all’attenzione sia il problema della disciplina dell’uso della forza militare nel nostro ordinamento, che quello della copertura giuridica da dare ai nostri Corpi di spedizione all’estero per operazioni armate.  Si è giustamente approfittato dell’occasione, per rilanciare un percorso di adeguamento del diritto italiano bellico al nuovo diritto internazionale in tale materia, quale si è venuto sviluppando non solo per la via delle convenzioni, ma anche per quella delle consuetudini, così da togliere al nostro Paese il marchio di "renitente" rispetto agli obblighi che derivano dal diritto internazionale, prevedendosi anche la qualifica di reato militare per le fattispecie criminose dello Statuto per la  Corte penale internazionale, se commesse da personale militare impiegato in missioni all’estero.

Sembrano giunti dunque a maturazione i tempi del definitivo adeguamento delle norme del codice penale militare di guerra, per il quale giaceva al Senato della Repubblica dal 9 gennaio 1998 il disegno di legge governativo n. 2984; così oggi viene proposto con più ampio e complessivo respiro il disegno di legge n. 2493 (19 settembre 2003) “Delega al Governo per  la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare”.

Il legislatore del 1941, riguardo alla legge penale militare di guerra, aveva costruito una legislazione ad hoc per il tempo di guerra ed escogitato un sistema per cui tale legge, pur formalmente in vigore anche durante la fisiologia del tempo di pace, non può trovare pratica applicazione se non al verificarsi di specifici presupposti, riconducibili ad una situazione bellica di tensione istituzionale o ad un impiego straordinario delle Forze Armate. Questo sistema appare di difficile funzionalità nel tempo presente, dato che la moderna concezione di guerra spesso assume le sembianze di un “conflitto armato” parziale e limitato, in grado di coesistere con un contesto di situazioni pressoché normali sotto il profilo sociale e delle relazioni internazionali; nella realtà, ne è prova il sempre più frequente impiego operativo delle Forze Armate all’estero nell’ambito di operazioni internazionali di pacificazione o di uso della forza. 

Tali situazioni, come la prassi ha dimostrato, non richiedono il passaggio da uno stato di pace a uno stato di guerra, ma nondimeno impongono al militare sia il rispetto delle regole internazionali sulle modalità di conduzione della violenza militare, sia un particolare impegno nella scrupolosa osservanza dei propri doveri, data la delicatezza delle operazioni e la pericolosità del contesto in cui si svolgono e delle moderne esperienze operative. A questo proposito vengono subito in evidenza le problematiche connesse con l’adozione e l’applicazione delle regole d’ingaggio (ROE) [nota 22]. Pur nell’efficacia complessiva delle modifiche apportate al codice penale militare di guerra per un suo pronto uso, in attesa dell’emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, il modus operandi dei nostri Corpi di spedizione, ancora una volta, non è stato definito da normative nazionali.

In sintesi,  nei decreti legge n. 421/2001 e 451/2001 (convertiti rispettivamente con legge n.6/2002 e n.15/2002) è stata unicamente prevista l’applicazione della legge penale militare di guerra; come noto tuttavia, le norme penali (e come tale la legge penale militare) sono sanzioni, poste a tutela delle eventuali violazioni di precetti. Si deve rivelare quindi l’anomala circostanza che mentre sono state rese applicabili norme sanzionatorie di guerra, nulla è stato  emesso per disciplinare l’uso della forza in guerra, in applicazione dei dettati operativi e dai cui abusi o disapplicazioni dovrebbero discendere le correlate sanzioni. Paradossalmente, quindi, nulla è stato disposto per la contestuale applicazione della Legge di Guerra (R.D. 8 luglio 1938, n. 1415) che all’art. 3 prevede la sua applicazione ancorché lo Stato italiano non sia n guerra con un altro Stato e che contiene criteri d’impiego operativo di “enforcement” molto utili per le operazioni aeronavali condotte con navi, velivoli, boarding teams [nota 23], forze speciali e ROE che prevedono un uso della forza diverso dall’autodifesa in concorso con le forze statunitensi e di coalizione, per la cattura di Bin Laden ed altri terroristi. Proprio in relazione alle azioni di boarding teams italiani, tenuto conto che i componenti l’equipaggio dei mercantili, sottoposti a fermo e ispezione, potrebbero commettere reati nei confronti del personale militare italiano dei suddetti boarding teams, sarebbe stato opportuno attribuire la qualifica di Ufficiale di pubblica sicurezza agli Ufficiali facenti parte di detti teams. Un significativo precedente in tal senso si trova d’atronde nel d.l. 23 agosto 1990, n. 247 concernente la missione navale in Golfo Persico durante la crisi internazionale susseguente all’invasione irachena del Kwait [nota 24].

Per quanto riguarda le operazione aeree, infine, la citata Legge di Guerra n.1415/1938 prevede al Titolo IV (artt. 228-278) la necessaria copertura giuridica ai fini dell’adozione di “misure coercitive” su aeromobili civili in volo su zone non autorizzate [nota 25], del trattamento degli equipaggi e dei passeggeri ed altre norme relative ai comportamenti da adottare in circostanze di transiti e traffiti illeciti.

Pur considerando l’adozione di norme penali di guerra come un passo avanti verso l’approccio pragmatico alle esigenze operative di scenari di crisi aventi tutte le caratteristiche di peace-enforcing; i tempi sono maturi anche per l’adozione di norme inerenti la condotta delle operazioni e l’uso della forza, fasi importantissime nei teatri in cui si svolgono operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e che non possono essere più devolute alle sole regole d’ingaggio, poiché queste ultime – data la loro natura di direttive politico-militari [nota 26] - non rivestono il potere di norme giuridiche che assicurino la piena copertura degli operativi. Dalle norme giuridiche di condotta operativa, come la richiamata Legge di Guerra,  devono poi discendere ROE di volta in volta applicabili che dovranno essere mantenute sotto il dovuto livello di riservatezza, onde evitare la divulgazione mediatica (e quindi anche la conoscenza da parte dell’avversario) dei limiti di difesa, offesa, uso della forza minima o letale, sulle cui violazioni dalle suddette “disposizioni” (ROE) dovrà operare la legge penale militare di guerra. Insomma, dopo un periodo di adattamento, in cui si sopperito con adattamenti apportati rapidamente alla legislazione esistente, occorrono leggi nuove per affrontare i nuovi conflitti.

prof. Carlo Stracquadaneo
Consigliere Giuridico delle Forze Armate

§


Note

1. Il corpo normativo del diritto bellico italiano è costituito dalla Legge di Guerra e Neutralità, promulgata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 ed i codici penali militari, approvati con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303.
2. Con la medesima legge fu anche abrogato l’art. 241 cpmg (atti di coercizione diretta) “nella flagranza di alcuno dei rati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati di prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli artt. 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di aeromobile militare, il comandante, qualora per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell’aeromobile, o la loro efficienza bellica, può immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli...(omissis)…”.
3. Riforme intervenute rispettivamente con legge 7 maggio 1981, n. 180 (per l’ordinamento giudiziario militare) e legge 30 dicembre 1988, n. 561 (per il procedimento penale). A seguito di tali interventi, la magistratura militare ha assorbito in tutto le stesse caratteristiche organizzative e di status nonché le stesse garanzie di autonomia e indipendenza che sono proprie della magistratura ordinaria. La sua specificità consiste nell’essere caratterizzata da una expertise sulla “specialità militare” dei fatti, degli autori, dell’ambiente e delle circostanze, non dissimilmente da quanto avviene per organi della giurisdizione ordinaria caratterizzati, come quella militare, dalla presenza minoritaria di componenti “non togati” nei collegi giudicanti.
4. Strumento normativo di adeguamento del diritto interno con il diritto consuetudinario e le Convenzioni internazionali in  materia di conflitti armati vigenti alla data della sua promulgazione. La Legge di Guerra è stata sempre considerata una norma avanzatissima in materia di diritto internazionale umanitario e addirittura anticipatrice e ispiratrice di convenzioni post-belliche, come le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.
5. Il ben noto divieto contenuto nell’art. 11: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”; si configurò immediatamente come norma cogente nelle relazioni internazionali della Repubblica per effetto dell’adeguamento automatico del nostro ordinamento giuridico alle norme di diritto internazionale, previsto dall’art. 10, comma 1 della Costituzione:“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” e che quindi estende la sua cogenza anche al diritto consuetudinario, alle risoluzioni degli organi di diritto internazionale di cui l’Italia è parte ed a quelle norme non ancora recepite nell’ordinamento interno.
6. Si rammentino le numerose missioni umanitarie svolte nel dopo-guerra  dalle Forze Armate e dal Corpo Militare della CRI, sin dal 1948 (guerra indo-pakistana, missione UNMOGIP) e dalla guerra di Corea (1950), tra cui si citano, non come uniche, ma solo per dimensioni dei contingenti impegnati e per risonanza internazionale, la missione umanitaria in Congo, in cui tredici aviatori dell’Aeronautica Militare Italiana vennero trucidati a Kindu dai ribelli dell’armata nazionale congolese (bilancio finale della “missione di pace”: 21 morti e 3 velivoli persi); la missione umanitaria svolta dalla Marina Militare (1979) in soccorso dei profughi (boat people) dell’ex Indocina al termine della guerra del Viet-nam; la partecipazione italiana, denominata Italcon (1982-84) alla forza multinazionale di interposizione dislocata in Libano (bilancio:1 morto e 75 feriti). Nelle citate operazioni di pace, l’applicazione del cpmg si determinò automaticamente, per effetto del disposto dell’art. 9 del cpmg (Corpi di spedizione all’estero), non essendo stato previsto alcun decreto di deroga. Per completezza, si riporta di seguito il testo previgente alla modifica intervenuta con legge n. 6/2002: “ sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all’estero per operazioni militari, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato, e , se trattasi di spedizione oltremare, dal momento in cui s’inizia l’imbarco del corpo di spedizione .- 2°c Per gli equipaggi delle navi militari o degli aeromobili militari, la soggezione alla legge penale militare di guerra ha inizio dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione”.
7. Il primo intervento italiano nel Golfo Persico fu gestito dalla Marina Militare. Durante la Guerra Iran-Iraq, a seguito dell’attacco della nave porta-container Jolly Rubino da parte di barchini di pasdaran iraniani, dal settembre  1987 al dicembre 1988 viene dislocato nel Golfo Persico un Gruppo navale per assicurare la navigazione dei mercantili italiani. Anche in quel caso il Contingente operò in applicazione del cpmg.
8. E’ appena il caso di ricordare infatti le disdicevoli e clamorose vicende registrate in Somalia a carico di militari italiani indagati per aver perpetrato sevizie a cittadini stranieri durante l’Operazione Restore Hope. Per effetto delle carenza di coordinamento normativo, si ravvisarono solo reati comuni di lesioni personali e violenza privata ovvero quelli residuali di percosse e ingiurie (di competenza del giudice di pace) mentre non potè essere configurato nessun reato militare.
9. Vale la pena di rammentare a questo riguardo quanto scrisse nel 1948 Giuliano Vassalli, nell’aggiornamento all’enciclopedia italiana , alla voce Crimini di guerra: “l’Italia era l’unico paese che avesse … un codice militare tanto moderno e che tanto perfettamente adeguasse il proprio diritto penale interno alle convenzioni internazionali”.
10. Cfr., C.Stracquadaneo: “Comprehesive legal framework” su Rivista Aeronautica, n. 6-2002. In tema di adeguamento legislativo internazionale per la lotta al terrorismo.
11. Decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito - con modificazioni – dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6 ed il decreto-egge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito – con modificazioni – dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15).
12. Decreto legge 1 dicembre 2001, n. 421, disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione multinazionale denominata “Enduring Freedom”. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
13. In attesa di un nuovo corpo normativo di diritto bellico, il principale intervento di legge è stato orientato a sospendere e sostituire con provvedimenti provvisori le obsolete previsioni sulla cosiddetta “giustizia di guerra”, poi convertite in legge con l’art. 9 (disposizioni processuali) della legge n. 6/2002.
14. L’art. 2 della legge 27 febbraio 2002, n. 15, ha ora integrato il concetto di “conflitto armato” come condizione di fatto, già introdotta dalla legge  n.6/2000 che consente - in alternativa alla guerra – l’applicabilità del cpmp. Si riporta di seguito il testo: <<All'articolo 165 del codice penale militare di guerra, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane" >>.
15. Come ad esempio il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS), che rappresenta la raccolta coordinata di norme applicabili dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, per le operazioni di polizia, ordine pubblico e sicurezza pubblica in ambito nazionale.
16. L’art. 6, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, "Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operatori militari internazionali" convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 15, ha stabilito che al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari in atto, continua ad applicarsi il codice penale militare di pace.
17. La questione dell’applicazione del cpmg al personale rimasto in Patria è stata quella sui cui maggiormente si è  focalizzata l’attenzione degli Stati Maggiori. Con il conforto delle Procure militari, è stato condiviso che la soggezione al cpmg coincide con quello della assegnazione alle funzioni. A fini di inequivocabilità del proprio regime giuridico, è quindi necessaria una comunicazione che può essere sia nominativa e formale in caso di servizio isolato, sia una direttiva interforze con l’indicazione dei reparti che svolgono funzioni di comando, controllo o supporto al Corpo di spedizione la cui notificazione al personale può essere fatta anche in forma collettiva, mediante Ordine del Giorno.
18. Ai sensi dell’ art. 9, comma 3 – L. n. 6/2002.
19. Come previsto dall’art. 9, commi 1 e 2 – legge, n. 6/2002.
20. In merito agli standard of justice nell’operazione Enduring Freedom, Vds: “A lesson from abroad on risks of military trials” - Usa Today – novembre 2001, in cui vengono riportate le posizioni assunte da Spagna, Germania e Gran Bretagna emerse per la partecipazione a Enduring Freedom e all’ipotesi di cattura di terroristi di Al Qaeda: in applicazione della Convenzione europea dei diritti umani, nessuna persona sospetta di aver partecipato a operazioni terroristiche sarebbe stata consegnata agli Stati Uniti senza la garanzia di un regolare procedimento giudiziario davanti a un tribunale militare.
21. Così modificato dalla legge, n. 6/2002: “all’art. 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: costituisce altresì reato militare ai fini del presente  codice, ogni violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze Armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro :1) la personalità dello Stato; 2) la pubblica amministrazione; 3) l’amministrazione della giustizia; 4) l’ordine pubblico;5) l’incolumità pubblica; 6) la fede pubblica; 7) la moralità pubblica e il buon (segue nota 21) costume; 8) la persona; 9) il patrimonio. Costituisce inoltre reato militare ogni violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze Armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell’amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di  operazioni all’estero. Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso,e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall’appartenente alle Forze Armate in luogo militare”.
22. Le rules of engagement, com’è noto, costituiscono direttive impartite alle Forze Armate per definire, tra l’altro, la circostanza, il grado e le condizioni in cui può farsi ricorso all’uso della forza. In pratica, esse costituiscono l’unico strumento per autorizzare l’uso della forza in tempo di pace e in situazioni di crisi. Esse, inoltre, devono essere conformi ai principi di diritto internazionale e non contrastanti con quelli del diritto nazionale.
23. Operazoni svolte in mare ed in terra, denominate LIOs (al Qaeda – Leaders Interception Operations) volte a catturare i terroristi compresi nell’Executive Order 13224 emanato dal presidente Bush il 23 settembre 2001, cui l’Italia ha preso parte in applicazione degli obblighi di assistenza reciproca, previsti dall’art. 5 del Trattato Nato.
24. Cfr Fabio Caffio: esame delle implicazioni legali dell’attività marittima contro l terrorismo internazionale, Riv. Marittima, Giugno 2002
25. In merito ad una legge speciale per abbattere aerei civili in mano a Kamikaze, vds : “intervista al Ministro della    Difesa, On. Martino”, su Il Secolo XIX  del 14 ottobre 2001.
26. La Corte Penale Internazionale, avendo adottato l principio della imputabilità dei capi di stato e dei membri politici   e di governo, non riconosce la scriminante dell’obbedienza ad ordine superiore da parte di un militare, pertanto appare auspicabile l’adozione di norme giuridiche che regolamentino l’uso della forza, unico elemento per giustificare l’adempimento di un dovere davanti di dubbi di eccessivo ricorso all’uso della forza, ipotesi di  coercizione di illegittime iniziative verso terzi.

*****

Allegati

Estratto della Legge 31 gennaio 2003, n. 6

… omissis …

Capo II
Disposizioni in materia penale

Articolo 8.
Applicazione della legge penale militare di guerra
1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata "Enduring Freedom", di cui all’articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall’articolo 9 del presente decreto.

Articolo 9.
Disposizioni processuali
1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti l’ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell’Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.
3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall’articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall’articolo 174 del codice penale militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall’articolo 175 del codice penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall’articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall’articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall’articolo 124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall’articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l’arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388 del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.

***

PRINCIPALI MISSIONI e OPERAZIONI DEI CONTINGENTI ITALIANI
(ricerca storica a cura di Carlo Stracquadaneo)

Missioni Onu
UNTSO – Palestina e Libano (1958)
UNTSO -  Kashimir (1959)
UNTSO – Laos ( 1959)
UNTSO – Congo (1961-1962)
UNTSO –Yemen (1964)
UNTSO – India e Pakistan (1965)
UNIFIL - Libano (1979 - in corso)
UNTAG - Namibia (1989 - 1990)
UNOSOM - Missione Ibis - Somalia (1992 - 1994)
UNAMIC – Cambogia (1992-1993)
ONUMOZ - Missione Albatros - Mozambico (1993 - 1994)
TIPH – TIPH1 (Israele 1994- in corso)

Missioni Nato
Missione Joint Guardian – Bosnia- Erzegovina (1993-1997)
Missione IFOR/SFOR - Bosnia-Erzegovina (1995 - in corso)
Missione Joint Guarantor - Macedonia (1998 - 1999)
Operazione Allied Forces – Serbia/Kosovo (1999)
Missione KFOR - Kosovo (1999 - in corso)
Missione Allied Harbour - Albania (1999)
Task Force Essential Harvest - Macedonia (2001)

Missioni Multinazionali
Libano 1 “ Italcon” e Libano 2 (1982 - 1984)
Mar Rosso 1984
Missione Locusta – Golfo Persico (1990 - 1991)
Missione Airone - Kurdistan (1991)
Operazione Ippocampo - Ruanda (1994)
Operazione Alba - Albania (1997)
Operazione Stabilise - Timor Est (1999 - 2000)
Operazione Enduring Freedom – Asia centrale (2001 – in corso)
Missione ISAF – Afghanistan (2003 – in corso)
Missione Antica Babilonia - Iraq (2003 – in corso)
 
Missioni Nazionali
Somalia – (1950-1956)
Missone “Boat People” - Oceano Indiano (1979)
Golfo Persico - 1987
Missione Pellicano - Albania (1991 - 1993)

MISSIONI DI OSSERVAZIONE
UNMOGIP - India e Pakistan (1949 - in corso)
UNTSO - Siria, Israele, Libano, Egitto (1958 - in corso)
MINURSO - Sahara occidentale (1991 - in corso)
UNIIMOG - Iran e Iraq (agosto 1988 - febbraio 1991)
UNIKOM - Iraq e Kuwait (1991 - in corso)
MONUC - Congo (1999 - 2000)
UNMEE - Etiopia - Eritrea (2000 - in corso)
ECMM - Ex Jugoslavia (1991 - in corso)
OSCE/KVM - Kosovo (1998 - in corso)

DELEGAZIONI DI ESPERTI
Malta (1973 - in corso)
Marocco (1977 - in corso)
Somalia (gennaio 1983 - settembre 1990)
Afghanistan (marzo 1989 - ottobre 1990)
Kuwait (settembre - dicembre 1990)
Albania (1997 - in corso)
Iraq (2003 - in corso)

 
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