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Che fare ora di Saddam Hussein? Davanti a quale tribunale comparirà?
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Dal giorno dopo la cattura di Saddam Hussein c’è chi teme che il processo cui l’ex dittatore iracheno verrà sottoposto possa trasformarsi in una vendetta o comunque in un processo dei vincitori ai vinti, ma va subito detto che non ne esistono le premesse.
“Ora affronterà la giustizia che ha negato a milioni di persone” ha detto George Bush nel discorso pronunciato il 14 dicembre subito dopo la cattura di del rais, mentre il premier britannico Tony Blair ha parlato esplicitamente di “tribunale iracheno”. Dal giorno dopo la cattura di Saddam Hussein c’è chi teme che il processo cui l’ex dittatore iracheno verrà sottoposto possa trasformarsi in una vendetta o comunque in un processo dei vincitori ai vinti, ma va subito detto che non ne esistono le premesse. Infatti già dall’aprile di quest’anno le forze della “coalizione anti-Saddam” stavano lavorando insieme ad un gruppo di giuristi iracheni in esilio, rimpatriati subito dopo la liberazione dell’Iraq (ndr: vedasi l’articolo dello stesso autore “Gli Stati Uniti si apprestano a processare i criminali di guerra iracheni” su AD, n. 33-Aprile 2003) per l’istituzione di un tribunale interno o di procedimenti penali da celebrare presso un unico tribunale, attraverso cui giudicare tutti i leader del regime emblematicamente elencati nel famoso “mazzo di carte” dei most wanted. Infine, quattro giorni prima dell’annuncio ufficiale della cattura di Saddam Hussein, il governo provvisorio iracheno ha votato all’unanimità la costituzione in Iraq di una corte speciale per i crimini contro l’umanità. In questa corte, nata da un accordo con l’autorità americana, siedono solo giudici iracheni, mentre per gli altri Stati lesi dal deposto regime o da singoli membri della sua leadership, sarà possibile un intervento nel processo a similitudine di una “costituzione di parte civile”.

“Potremmo pensare, nel caso in cui fosse riconducibile alla persona di Saddam Hussein la responsabilità dell’attentato di Nassiriya, alla costituzione di parte civile del governo italiano" ha detto il ministro della Difesa Antonio Martino, qualche giorno dopo l’eccellente cattura (Corriere della Sera del 18-12-2003).<BR>Istituito con una legge del 10 dicembre scorso, l’apposito tribunale iracheno giudicherà i crimini commessi nel teatro iracheno tra il 19 luglio 1968 - data di assunzione del potere del partito Baath in Iraq, di cui Saddam Hussein divenne subito ministro degli interni e numero due del regime - e il 1 maggio 2003, data di cessazione ufficiale dell’Operazione Iraqi Freedom. Il tribunale che giudicherà Saddam sarà composto da cinque giudici iracheni e da una giuria equilibratamente rappresentativa delle varie etnie. La norma di riferimento sarà la legge penale irachena del 1958, che punisce chi destabilizza o minaccia l’Iraq, ma questa non prevede i crimini di guerra e contro l’umanità. In Iraq quindi non ci sono né precedenti giudiziari né esperienza giuridica al riguardo, ecco perché lo statuto prevede che siano adviser internazionali a consigliare la corte, sarà convocato quindi un pool di giuristi con precedente esperienza di tribunali Onu, che dovrà prospettare ai magistrati iracheni i suggerimenti sulle possibili soluzioni da adottare. Di fronte al dilemma circa il tipo di tribunale da utilizzare per Saddam, se utilizzare cioè una corte marziale americana, un tribunale ad hoc o un tribunale iracheno, quest’ultima opzione è senza dubbio la migliore poiché offre le premesse per garantire la necessaria imparzialità e - senza ledere l’orgoglio nazionale iracheno - assicura che le istanze di giustizia del composito sistema sociale dell’Iraq, non vengano passate in secondo piano rispetto a quelle delle potenze straniere.

I crimini di cui è accusato Saddam Hussein e il suo partito contemplano tutto l’elenco dei comportamenti più gravi previsti nelle norme di diritto internazionale a tutela della popolazione inerme, delle libertà sociali, dei diritti individuali, della salute collettiva e della tutela del patrimonio culturale e ambientale. Persino alcune delle più moderne convenzioni hanno avuto origine usando come riferimento le sue nefandezze; le testimonianze del popolo iracheno e le sue accuse, costituiranno pertanto la garanzia di non preminenza di una giustizia dei vincitori, che in questo caso equivarrebbe a una giustizia degli stranieri o peggio, dei “crociati”. Per l’amministrazione americana, consigliata in questo campo da Hayes Parks - massimo esperto del JAG (Judge Advocat General) dell’esercito – si tratta di una decisione molto delicata; già da prima della fine dell’operazione Iraqi Freedom, Parks aveva messo bene in chiaro che nel nuovo Iraq liberato si sarebbe favorita la giustizia attraverso la creazione di un tribunale interno. Con l’illustre prigioniero gli Stati Uniti non possono correre il rischio di critiche internazionali sul suo trattamento. Altri rischi invece li corrono i rappresentanti del sistema giudiziario iracheno; sono rischi gravi sulla loro incolumità personale. Da luglio a oggi ammonta a dodici il numero di giudici e pubblici ministeri impegnati nelle inchieste locali contro gli ex militanti del Baath e i fedelissimi di Saddam che hanno trovato la morte con violentissimi agguati e rapimenti.

La loro accusa è di collaborazionismo, l’obiettivo: bloccare i processi al vecchio regime. Anche i giudici quindi sono in prima linea nel processo di pacificazione della nazione e la loro azione non sembra a breve termine, infatti per la loro sicurezza è stata già stanziate l’ingente somma di 100 milioni di dollari. Con questo sistema di giurisdizione interna, senza creare allargamenti della corte né illegittime duplicazioni di procedimenti, il tribunale iracheno potrà accogliere le richieste esterne di giudizio che ogni Stato potrebbe vantare nei confronti del deposto regime. In sintesi, gli Stati Uniti interverrebbero per denunciare la sistematica esposizione alle televisioni di prigionieri terrorizzati, costretti a recitare messaggi contro la propria nazione, potranno chiedere giustizia per le esecuzioni sommarie di militari catturati, perpetrate dal regime di Saddam nelle fasi del conflitto ovvero per rivendicare la sorte di un pilota MIA (Missing In Action) nell’Operazione Desert Storm e di cui fu fatta sparire ogni traccia dal 1991, nel corso delle trattative di scambio di prigionieri. Mentre il Kwait reclama da tempo giustizia per l’aggressione dell’Agosto 1990, per le spoliazioni, le deportazioni e i crimini subiti dalla sua popolazione durante i sei mesi di annessione come “diciannovesima provincia irachena”, altri interventi sono in corso di preparazione: l’Iran ha annunciato un suo intervento processuale per la guerra condotta da Saddam contro la repubblica integralista di Khomeini dal 1980 al 1988; nel frattempo Israele ha già predisposto i capi d’accusa per i bombardamenti indiscriminati con missili Scud sui centri abitati, subiti durante la Guerra del Golfo del 1991, in aperta lesione ai Protocolli Aggiuntivi delle Convenzioni di Ginevra, in materia di operazioni aeree e metodi di guerra contro centri urbani e popolazione non combattente.

Insomma paradossalmente il “war monger” Saddam con il suo processo farà convergere i protagonisti del medio oriente su un obiettivo comune: la sua condanna. Per quanto riguarda invece la strategia di resistenza con operazioni terroristiche condotta dopo il crollo del regime, non è ancora chiaro se la corte d’Iraq potrà avere giurisdizione anche per gli attentati subiti dalla coalizione e dalle Organizzazioni internazionali nel dopo-guerra; così mentre per i fatti avvenuti anteriormente alla deposizione del regime la platea dei giudici e degli imputati è più chiara, per le stragi terroristiche commesse dopo l’ 1 Maggio 2003, che hanno spesso coinvolto nella stessa sorte iracheni e stranieri, dovrà essere provata una connessione nell’organizzazione e nella condotta delle operazioni che possa fare capo all’ex-rais o al suo entourage, poi - una volta svelati mandanti e agenti - dovrà essere stabilito di chi sarà la giurisdizione per quei processi (cfr. “Il caso Tarek Aziz e il diritto internazionale penale” del medesimo autore, su AD, n. 39 -Novembre 2003). Infatti, per azioni illegittime contro contingenti come quello italiano, che sta operando in applicazione del codice penale militare di guerra, non è esclusa la possibilità di un giudizio in Italia, previa estradizione dei responsabili catturati. La prigione di Saddam non sarà una Guantanamo, quel tipo di prigionia che ha fatto muovere tante critiche internazionali contro l’america, risiede in una logica diversa rispetto a quella prevista per il P.O.W. (Prisoner Of War) Saddam Hussein.

Questo è un punto su cui fare definitiva chiarezza: dopo il recente trasferimento di un centinaio di essi, i circa 500 islamici al-qaediani o filo-talebani oggi detenuti negli speciali comprensori di massima sicurezza, tra cui spicca il famoso X-Ray Camp, sono combattenti che non rispondono ai requisiti minimi di legittimità fissati internazionalmente nel 1977 dai due Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra. Si noti che le suddette norme vennero redatte sulla base dell’esperienza delle guerre d’Algeria e del Vietnam – conflitti solo parzialmente coperti dalle Convenzioni del 1949 – discendono dalle pressioni di Stati allora denominati del “terzo mondo” e furono le norme di riferimento per le numerose guerre di autodeterminazione e di decolonizzazione degli anni ‘80. I suddetti Protocolli Aggiuntivi fissano dei criteri molto semplici per garantire lo status di legittimo combattente alle milizie semi-clandestine di qualsiasi movimento di liberazione. In sintesi, sono elementi legittimanti, cioè criteri sufficienti per garantire lo status di combattente legittimo: l’aderenza ai principi basilari di diritto umanitario fissati nel 1949 dall’articolo 3 di ciascuna delle Convenzioni di Ginevra e l’appartenenza a una catena gerarchica, al cui vertice sia collocato un “comando responsabile della condotta dei subordinati”, cioè della disciplina interna della milizia e del rispetto dei mezzi e metodi di guerra internazionalmente riconosciuti come legittimi (i così detti usi di guerra).

Da parte sua però, il legittimo combattente, per confermare il suo status, deve sottostare all’obbligo minimo di identificazione all’atto della cattura. Questo obbligo viene esaurito attraverso la rituale dichiarazione prevista per i prigionieri di guerra dall’art. 17 della III Convenzione di Ginevra del 1949 (nome, cognome, grado, data di nascita e, se esiste, il numero di matricola). Si sottolinea inoltre che, sempre secondo il diritto internazionale fissato con i Protocolli Aggiuntivi è l’appartenere a un’organizzazione gerarchica o politica internazionalmente riconosciuta, che risponda dei fatti commessi dai subordinati, garantisce il mantenimento dello status di legittimo combattente a chi vi appartiene. Qualora il movimento, non rispetti tali requisiti attraverso la sua leadership, i suoi membri non potranno essere considerati legittimi combattenti. I detenuti di Guantanamo quindi, sono una ristretta schiera di miliziani che il diritto internazionale di guerra classifica come “combattenti non privilegiati”, si tratta cioè di mercenari o spie, esclusi a priori dalle tutele riservate ai prigionieri di guerra per effetto di apposite convenzioni (es. Convenzione contro il mercenariato, New York-1989), nonché di terroristi o combattenti clandestini dell’organizzazione segreta Al-Qaeda, che avendo scelto deliberatamente mezzi di guerra non ortodossi e metodi di lotta terroristica, quindi coinvolgenti in maniera diretta e deliberata dei civili e degli inermi, sono automaticamente esclusi da ogni trattamento riservato dal diritto internazionale umanitario solo ai legittimi combattenti.

I “prigionieri di Guantanamo” sono quindi persone sottoposte a particolari forme di restrizione in ragione del loro grado di pericolosità e nell’ambito di accertamenti spesso difficilissimi da svolgere sulla loro reale identità e sui loro coinvolgimenti (si pensi ai soli problemi di traslitterazione dei loro nomi da uno degli idiomi arabi o asiatici all’inglese ed ai prevedibili tentavi di depistaggio attuati da questi). Il recente transito di oltre un centinaio di essi a regimi carcerari meno gravi, lascia quindi confermare il carattere transitorio ed eccezionale della loro condizione di trattamento, mentre la loro successiva detenzione in carceri americane di massima sicurezza è dovuto ad un “presidential act” ovverosia un decreto presidenziale emesso dal presidente americano Bush circa due settimane dopo l’11 settembre 2001, il cui contenuto ha lo scopo di costituire misure eccezionali nei confronti di tutti coloro i quali intendano svolgere attività altamente eversive in campo internazionale contro gli interessi degli Stati Uniti. Per il concreto funzionamento di tale decreto, gli Stati Uniti hanno dovuto porre in essere un apposito network di trattati di cooperazione antiterroristica finalizzato alla cattura e all’estradizione dei terroristi internazionali. Saddam quindi non verrà trattato alla stregua dei prigionieri di Guantanamo, ma come ha accennato il ministro della difesa americano Donald Rumsfeld, nell’intervista del giorno successivo alla rivelazione della cattura: “gli verrà concesso il trattamento di prigioniero di guerra secondo quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra".

Tale affermazione pertanto dovrebbe fugare ogni dubbio circa un epilogo del processo con una pena capitale sia per Saddam come per i componenti del suo governo o del suo establishment. Per quanto riguarda l’eventuale pena, la tendenza tracciata dai tribunali internazionali nati degli ultimi anni, esclude con determinazione il ricorso alla pena capitale, infatti gli Stati Uniti hanno fino ad ora approvato il divieto della condanna a morte per i tribunali sorti per giudicare i crimini nell’ex-Jugoslavia, in Ruanda, nella Sierra Leone e in Cambogia; naturalmente anche il sistema sanzionatorio della tanto dibattuta Corte Penale Internazionale ( nota con la sigla ICC, di cui si rammenta che gli Stati Uniti, pur non avendone ratificato lo Statuto, ne sottoscrissero il Trattato istitutivo, firmato a Roma nel 1998) esclude la pena capitale, né sarebbe possibile adesso un cambiamento di rotta per il presidente Bush senza alienarsi la coesione dei partner europei. Infatti secondo quanto sancito nella Carta dei diritti dell’uomo europeo e nell’apposito protocollo di Londra sulla pena capitale, gli Stati dell’Unione Europea non solo si uniformano al divieto del ricorso alla pena di morte, ma si impegnano anche con ogni forma di pressione, contro qualunque sistema giudiziario che ancora la adotta. In merito poi ai criteri di giustizia cui ispirare il trattamento dei prigionieri di guerra da parte di Nazioni democratiche oggi non ci sono discussioni; sono quelli previsti nella III Convenzione di Ginevra del 1949, cui si aggiungono le garanzie contenute nella Carta dei diritti dell’uomo.

Il combinato di queste due convenzioni esclude tassativamente la pena di morte, che quindi non può essere comminata dai tribunali chiamati a giudicare chi riveste lo stato di prigioniero di guerra. Sull’effettivo riconoscimento di tale status a Saddam Hussein si gioca oggi una importante fase della credibilità statunitense in materia di rispetto del diritto internazionale umanitario. Nonostante le efferatezze commesse dal rais per le finalità della sua politica, non si può disconoscere che egli sia il capo del regime sconfitto e del suo esercito; Saddam quindi non è un civile qualunque ma è davvero un prigioniero di guerra e ha diritto pertanto alla piena applicazione della Convenzione di Ginevra anche se catturato dopo la cessazione delle ostilità. A proposito della vera data della cattura, si registrano delle strane coincidenze che forse non sono casualità. La prima riguarda la legge sul tribunale iracheno: il principio di civiltà giudiziaria consolidatosi anche nel diritto internazionale penale dopo l’esperienza del processo di Norimberga, impone infatti che nessuno possa essere giudicato senza la preventiva esistenza di un tribunale istituito per legge e che esprima i suoi giudizi attraverso norme pre-esistenti ai fatti. E’ una vera fortuna che appena quattro giorni prima della cattura di Saddam sia stato votata dal governo provvisorio iracheno la legge d’approvazione dello statuto di una corte speciale irachena per i crimini contro l’umanità; se il dittatore si fosse consegnato prima di tale voto, le premesse al suo processo sarebbero state certamente più complesse, almeno sul piano della legittimità formale.

La seconda coincidenza ha relazioni con la famosa Risoluzione n. 1511 del 14 agosto 2003 per l’insediamento del governo provvisorio iracheno, l’unica votata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulle materie del recente conflitto in Iraq. Essa esprime il vincolo per il Consiglio di governo di definire entro il 15 dicembre una tabella di marcia per la redazione della nuova Costituzione e la convocazione di libere elezioni; il 14 dicembre vengono proiettate in tutto il mondo le immagini di un perplesso e irsuto Saddam. Che sia l’icona di un’abile regia per la “road map” della nuova repubblica irachena? Una cosa è certa, la cattura di Saddam Hussein apre finalmente la fase del dopo-guerra. Ora anche i sunniti più radicali devono accettare che il vecchio regime non potrà più rinascere e si preoccupano di partecipare al futuro politico dell’Iraq. Nello spazio per tante domande, ci sarà anche quello per la verità geo-politica? Se il processo a Saddam verrà celebrato a porte aperte, mostrerà anche l’ambivalenza dei rapporti del mondo arabo e dei leader occidentali? Si potrà finalmente - oltre che sui crimini – dare risposte anche sull’accondiscendenza nei confronti di questo dittatore che fu anche l’alleato per eccellenza dell’Occidente contro l’Iran fondamentalista dell’ayatollah Khomeini e dei Turchi per le operazioni contro i Curdi?
 
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