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La frode fiscale e l'agente pagatore
dr. Giovanni Falcone   
A leggere l’Accordo del dicembre 2004 fra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera in materia di collaborazione sulla tassazione dei redditi da risparmio, si resta quanto meno sorpresi. I tempi cambiano, inizia l’epoca della chiarezza e della trasparenza. Dei conti e depositi segreti, rintracciabili attraverso sigle alfanumeriche che in passato rappresentavano per il territorio Elvetico uno dei principali elementi di distinzione per effetto di una riservatezza blindata, rimane ormai un lontano ricordo.

Ne siamo felici.

L’Accordo sottoscritto, individua nella figura dell’Agente pagatore – ex art.6 dell’Accordo – il preposto alla contabilizzazione degli interessi da corrispondere  al “risparmiatore”, attraverso una ritenuta alla fonte compresa fra il 15% e 35%.

In altri termini, le banche svizzere, assumeranno il ruolo di Sostituto d’imposta dello Stato di residenza del cliente, trattenendo il 25% del gettito formato dalla ritenuta, mentre la differenza viene versata allo Stato membro, una volta all’anno ed in unica soluzione.

In questo ambito, sono state definite le fattispecie prodromiche allo scambio di informazioni (ex art.10 dell’Accordo) tra i due Paesi, in quanto costituenti violazioni analoghe alla FRODE FISCALE.

Trattasi di una casistica  esemplificativa, sia pure suscettibile di integrazioni e modifiche, così delineata:

1. il titolare di una Impresa individuale che omette di indicare nella dichiarazione dei redditi gli interessi percepiti dall’Agente pagatore, produce una contabilità incompleta concretizza una “Frode fiscale”;
2. analoga  frode, si ha in presenza della utilizzazione di un documento ottenuto dall’Agente pagatore che non riflette la reale situazione reddituale;
3. una persona fisica che produce documenti contabili  che attribuiscono interessi rientranti nel campo applicativo dell’Accordo a una società terza, simulando l’esistenza di un rapporto fiduciario al solo fine di attribuire la ricchezza ad altri; anche questa è Frode fiscale;
4. al fine di ottenere una riduzione dell’imposta che un Agente pagatore deve scomputare secondo il 3°comma dell’art.3 dell’Accordo, la persona fisica che utilizza falsamente un certificato di avvenuta ritenuta d’imposta a monte;
5. secondo l’Accordo, una persona fisica cittadina dell’Unione Europea , entrata in relazioni contrattuali con l’Agente pagatore dopo il 1° gennaio 2004, che falsamente dichiara di essere residente in uno Stato terzo (extra UE o Svizzera), deve fornire un certificato di residenza dello Stato terzo ove risiede.

In definitiva, un certificato di residenza fiscale inesatto,  è costitutivo di Frode fiscale.

Il mondo dei furbi si restringe. E’ un buon segnale: Avanti tutta.

dr. Giovanni Falcone

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