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Aborto, infanticidio, omicidio. Elementi costitutivi e distintivi
Suprema Corte di Cassazione, Ufficio dle Massimario   
Pubblichiamo la Sentenza 49945 della Suprema Corte di Cassazione in quanto fissa gli elementi costitutivi e distintivi delle fattispecie di delitti contro la persona quali aborto, infanticidio ed omicidio.
Con sentenza del 25 novembre 2002 il G.D.P. del Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, tra l’altro e per quanto qui interessa, emetteva le seguenti statuizioni.

Dichiarava Sp*** Ilio, Sp*** Marcello, Ca*** Giuseppe, Ca*** Assunta, Di Vi*** Isola colpevoli di associazione per delinquere finalizzata alla effettuazione di interruzioni volontarie della gravidanza in violazione della legge n.194/78 (capo 1 della rubrica); inoltre, colpevoli - i primi due nella rispettiva qualità di medico ginecologo, il terzo di medico anestesista, la quarta e la quinta di ostetriche - di plurimi omicidi premeditati, commessi, al fine di percepire indebiti compensi, su feti in avanzato stato di gestazione (in ogni caso superiore ai novanta giorni), provocando l’induzione al parto tramite somministrazione di candelette endovaginali e rottura manuale delle membrane, con successiva fuoruscita del feto, soppresso mediante azione violenta o consapevole condotta omissiva idonea a determinarne la morte (capi da 2 a 17).

Dichiarava Sp*** Ilio e Sp*** Marcello responsabili di plurimi episodi di falsità concernenti esami ecografici (nei quali venivano artificiosamente ridotte le dimensioni del feto riprodotto, così da farlo risultare di età gestazionale non superiore ai tre mesi), nonché documenti relativi alla procedura di effettuazione di interventi di i.v.g. e a ricoveri (capi da 25 a 35 e 37), truffa continuata ai danni del Servizio sanitario nazionale e di privati in relazione ad interventi di i.v.g. (capo 23) e ad asserite terapie di disintossicazione da sostanze stupefacenti (capo 39); responsabili, altresì, di molteplici violazioni degli artt.18 e 19 della legge n.194/78 e di lesioni personali, per avere praticato, dietro pagamento di indebiti corrispettivi, i.v.g., anche su pazienti minori, oltre i novanta giorni di gestazione (capi da 40 a 61) o entro tale termine (capi da 62 a 166).

Cap***, Ca*** e Di Vi*** venivano riconosciuti responsabili anche di concorso con i predetti Sp*** Ilio e Sp*** Marcello in plurimi omicidi premeditati e i.v.g.; Pa*** Giuseppe (medico ginecologo) di concorso nei reati di cui ai capi 46, 116 e 149 della rubrica e Bo*** Donatella colpevole di concorso nel reato di cui all’art. 19 co.3 della legge n.194/78 ascritto al capo 167 dell’imputazione.

Concesse agli imputati le attenuanti generiche, ritenuto il vincolo di continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per il rito, il G.U.P. condannava Sp*** Ilio e Sp*** Marcello ciascuno alla pena di anni venti di reclusione ed  600 di multa, Cap***, Ca***, Di Vi***, Pa*** e Bo***, rispettivamente, alle pene di anni dodici, anni quattordici, anni dodici, mesi dieci e mese uno, giorni dieci di reclusione.

Seguivano le statuizioni accessorie, comprese le condanne al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

La vicenda processuale aveva preso avvio dalla querela presentata da Al*** Feliziana, che aveva denunciato illecite attività di interruzione di gravidanza praticate sistematicamente con modalità clandestine nella clinica “Villa Gina” di Roma, struttura privata convenzionata, ove la querelante aveva lavorato “in nero” per diversi anni come segretaria personale del ginecologo Sp*** Ilio, dal quale era stata, da ultimo, allontanata bruscamente.

Le affermazioni della Al*** erano state sostanzialmente confermate dalle donne, da lei indicate, che si erano sottoposte ad i.v.g. e, in sede di interrogatorio di garanzia, dall’anestesista Cap***, attinto da ordinanza restrittiva della libertà personale unitamente a Sp*** Ilio e Marcello, alla Ca*** e all’infermiera Capa*** per i reati di cui agli artt.416 c.p., 18 e 19 della legge n.194/78.

Nel corso ulteriore delle indagini erano state eseguite perquisizioni, in esito alle quali erano stati rinvenuti documenti di interesse investigativo (pagine strappate di un’agenda di Sp*** Ilio con annotazioni di nomi, appuntamenti e interventi effettuati, moduli di consenso informato e di cui all’art. 5 della legge 194 parzialmente compilati, firmati e privi di data, cartelle cliniche in bianco per la parte relativa alla paziente e complete degli altri dati, registri di interventi chirurgici), nonché frammenti organici, reperiti nel dispositivo trituratore all’interno della sala operatoria della clinica e ritenuti dal consulente tecnico riferibili a feti in età gestazionale compresa tra la settima settimana e la nascita a termine.

Anche le donne i cui nominativi erano riportati nell’agenda in sequestro avevano confermato, nella sostanza, le dichiarazioni della Al***.

Con altra ordinanza cautelare erano stati contestati i reati di falsità e truffa ai danni dello Stato e di privati.

Le indagini avevano ricevuto ulteriore impulso dalle dichiarazioni spontanee di Ro*** Manuela, la quale aveva riferito che, quando era alla ventiseiesima settimana di gravidanza, le era stata diagnosticata una grave patologia fetale e, non potendo essere eseguito l’intervento interruttivo in una struttura pubblica, si era rivolta al dottor Marcello Spa*** presso la clinica “Villa Gina”, ricevendo assicurazioni circa l’effettuazione dell’aborto, che, dietro versamento della somma di 15 milioni di lire, sarebbe stato praticato inducendo un parto artificiale ed omettendo poi di rianimare il feto, così da cagionarne la morte. Dopo il colloquio lei aveva desistito dal proposito di abortire ed aveva partorito un figlio, nato perfettamente sano.

A seguito di una nota del Servizio materno infantile della ASL RM C, con cui si segnalava l’alto indice di mortalità neonatale presso la clinica “Villa Gina”, erano stati acquisiti documenti, dai quali erano emersi un elevatissimo numero di aborti spontanei e di casi di morte perinatale, quasi sempre riferita a “gravissima sofferenza fetale per rottura silente della membrana”.

Dall’esame dei registri sequestrati erano state individuate sedici donne, dieci delle quali avevano ammesso di avere volontariamente abortito in stato avanzatissimo di gravidanza, per essere stata tardivamente diagnosticata una grave patologia del feto e di avere concordato con gli operatori che, nella eventualità di indagini, avrebbero dovuto riferire che l’aborto era stato determinato da una patologia improvvisa, per cui erano state costrette al ricovero di urgenza a “Villa Gina”: versione, questa, effettivamente sostenuta dalle altre sei donne escusse.

La consulenza tecnica eseguita su quattro dei sedici feti aveva concluso indicando per tutti un periodo di gestazione molto superiore alla ventiquattresima settimana, mentre uno (Val***) era nato vivo, avendo compiuto atti respiratori.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, gli odierni ricorrenti, con altri imputati, avevano chiesto procedersi con rito abbreviato, subordinatamente all’espletamento di una perizia medico-legale e all’escussione di alcuni testi.
La perizia aveva concluso che tutti i feti esaminati avevano un’età gestazionale superiore alla ventiquattresima settimana; alcuni presentavano malformazioni, documentate nelle cartelle cliniche, che, tuttavia, non costituivano un elemento patologico tale da provocare la morte endouterina; non era stato possibile determinare il momento della morte dei feti, mentre per uno (Val***) si era accertato che i polmoni avevano respirato autonomamente.

Sulla base degli elementi anzidetti veniva emessa la pronuncia di primo grado, riformata parzialmente dalla Corte di Assise di Appello di Roma, che, con sentenza del 23 ottobre 2003, assolveva i primi cinque imputati dal reato di associazione per delinquere e, inoltre, i primi due dal reato di cui al capo 25, il secondo, il terzo e la quarta dai reati sub 43b,  58b, 68b e 76b; qualificava i fatti di cui ai capi 36 e 37 come truffa aggravata e quello di cui al capo 61b come reato di lesioni colpose; escludeva l’aggravante della premeditazione e riconosceva a Di Vi*** l’attenuante di cui all’art. 114 c.p.. Riduceva ad anni diciotto di reclusione per ciascuno le pene inflitte a Sp*** Ilio e Sp*** Marcello, ad anni undici, mesi dieci e giorni dieci di reclusione e ad anni nove di reclusione, rispettivamente, le pene nei confronti di Cap*** e Di Vi***.

La Corte distrettuale confermava la qualificazione dei fatti descritti ai capi da 2 a 17 dell’imputazione, riportandosi alla motivazione della sentenza di primo grado per ribadire che il principale interesse protetto dalla legge n.194/78 è la vita umana dal suo inizio.

Premesso che i fatti in esame erano pacifici (volontarietà della interruzione della gravidanza, giunta oltre il 180° giorno, modalità dell’intervento, preventivamente concordato con Ilio o Marcello Spa*** e finalizzato all’eliminazione del prodotto del concepimento), osservava il Giudice di appello che la legge n.194/78 ha introdotto il diritto di abortire, ponendo, tuttavia, precisi limiti temporali, cioè entro novanta giorni o, in via eccezionale, oltre novanta giorni, in presenza di pericolo per la vita o per la salute fisica o psichica della donna, restando esclusa, comunque, la pratica interruttiva allorchè sussista la possibilità Di Vi*** autonoma del feto: termine convenzionale da intendersi riferito a ventiquattro settimane dall’inizio della gestazione, alla luce dei più recenti risultati degli studi scientifici. Superate le ventiquattro settimane dall’inizio della gestazione, ai sensi dell’art. 7 della legge, l’aborto può essere eseguito solo nel caso di grave pericolo per la vita della donna, ma il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvare la vita del feto e la violazione di questo obbligo è sanzionata dal disposto del terzo comma dell’art. 19 della stessa legge.

Tale ultima norma non estende l’”osservanza delle modalità” a tutti i riferimenti contenuti nell’art. 7, poichè, secondo una interpretazione letterale e sistematica della disposizione, deve ritenersi che il grave pericolo Di Vi*** per la donna o l’adozione di misure idonee a salvaguardare la vita del feto non rientrano nel concetto di “modalità”, ma costituiscono i presupposti obiettivi, la cui inesistenza riconduce la condotta alla sanzione stabilita dall’art. 575 del codice penale.

Secondo il Giudice di appello, le dichiarazioni delle donne alle quali erano stati praticati gli interventi e dei loro accompagnatori, le testimonianze assunte, i risultati della perizia e delle consulenze (elementi tutti processualmente utilizzabili e validamente acquisiti) provavano che i feti erano vivi e vitali al momento del parto e che la pretesa “sofferenza derivata dalla rottura silente della membrana”, anche ad ammetterne la sussistenza, non avrebbe mai potuto causare la loro morte. Non essendo provata la commissione di azioni dirette alla soppressione dei neonati, il decesso doveva attribuirsi alla volontaria omissione delle cure necessarie per mantenerli in vita.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale escludeva la configurabilità del reato di associazione per delinquere e della aggravante della premeditazione, sull’assunto del carattere contingente e occasionale dell’accordo tra i correi e dell’uso, per finalità illecite, di strutture già esistenti; osservava, poi, che l’accusa di falsità concernente le rilevazioni ecografiche di cui al capo 25 si fondava unicamente sulle dichiarazioni della Al***; riteneva raggiunta la prova della responsabilità degli imputati per gli, altri reati, ad eccezione di quelli di cui ai capi 153, 43b, 45b, 68b e 76b e determinava le pene nei confronti degli appellanti nella misura suindicata, considerata adeguata alla gravità dei fatti. Disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni ed iniziative di sua competenza in ordine alla estensione delle imputazioni di omicidio volontario di cui ai capi da 2 a 17 alle donne che si erano sottoposte agli interventi.

Hanno proposto ricorso il Procuratore Generale e gli imputati Sp*** Ilio, Sp*** Marcello, Cap***, Ca***, Di Vi***, Pa*** e Bo***.

Il requirente denuncia la illegittimità della sentenza in relazione:

all’assoluzione degli imputati dal reato di cui all’art. 416 c.p., essendo provata l’esistenza di un accordo diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati e di un vincolo associativo a carattere permanente tra i partecipanti;

alla esclusione dell’aggravante della premeditazione, quanto meno nella forma condizionata;

all’assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo 25, essendo molteplici le fonti di prova sulle quali si fondava la condanna in primo grado.

In difesa di Sp*** Ilio gli avvocati Gianzi e Gentile con il ricorso a firma congiunta denunciano:

1) inosservanza dell’art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, talune irrilevanti (come la dichiarazione di Bal*** Antonio, la perizia sul tritatutto installato nella sala chirurgica, la perizia sui feti, che non aveva accertato la causa della morte) ovvero inattendibili per la fonte da cui provengono o, comunque, suscettibili di apprezzamento solo nei limiti e nei modi previsti dall’art. 192 co.3 e 4 c.p.p.;

2) inosservanza degli artt.575 c.p. e 19 L.194/78 e vizio di motivazione, essendo giuridicamente e biologicamente errato ritenere che è capace Di Vi*** autonoma il feto che ha superato il sesto mese di gravidanza, mentre è apodittica l’affermazione che le patologie malformative riscontrate non giustificavano la morte dei feti; d’altra parte, la presenza di elastici emostatici all’interno delle bare non dimostravano la vitalità dei feti, ma, al contrario, l’intento dell’operatore di assistere il neonato;

3) inosservanza dei principi in materia di nesso di causalità, ritenuto sussistente dalla Corte territoriale per mera presunzione, essendo rimasta ignota la causa della morte dei feti;

4) inosservanza dei principi di cui alla legge n.194/78, non essendo stato accertato se i feti, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della nascita, avevano possibilità Di Vi*** autonoma;

5) inosservanza dell’art. 590 c.p. e vizio di motivazione in relazione alle imputazioni sub 61b e 70b, non essendo provato il nesso di causalità tra le lesioni riscontrate e l’intervento interruttivo della gravidanza e trattandosi, comunque, di lesioni colpose, punibili a querela, che non era stata presentata;

6) inosservanza dell’art. 640 c.p. in relazione alle imputazioni di truffa, in quanto per il fatto sub 39 mancava la querela, mentre per quelli sub 36 e 37 era carente la prova;

7) inosservanza dell’art. 479 c.p. e vizio di motivazione in relazione ai reati di falsità di cui ai capi 26, 27, 31, 32 e 35 c. p., non essendo provata la condotta concorsuale del ricorrente;

8) inosservanza dell’art. 7 della legge n.194/78 e vizio di motivazione, essendo stata desunta la illiceità degli interventi interruttivi della gravidanza esclusivamente dalle dichiarazioni di soggetti compresi nella previsione dell’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.;

9) inosservanza degli artt.133 e 62 bis c.p. e illogicità della motivazione riguardo alla pena, determinata in misura incongrua rispetto alle statuizioni del giudizio di appello.

In difesa dello stesso imputato, con autonomi motivi a firma del solo avvocato Gianzi, si deduce violazione degli artt.575, 40 c.p., 19 L.194/78, 62 bis e 133 c.p., sul rilievo che:

- manca nella sentenza impugnata qualsiasi descrizione del comportamento omissivo attribuito all’imputato;

- non è stata accertata la causa della morte dei feti e, quindi, la connessione della stessa alla pretesa condotta omissiva del sanitario;

- manca, altresì, la prova certa della possibilità Di Vi*** autonoma dei feti;

- la pena è stata quantificata in base a soggettivi convincimenti di politica criminale.

Per l’imputato Sp*** Marcello i difensori avvocati Aricò e Coppi chiedono l’annullamento della sentenza:

1) per erronea applicazione degli artt.40 e 575 c.p. e vizio di motivazione, poichè il giudizio di responsabilità postulava la dimostrazione che i feti erano nati vivi, avevano possibilità Di Vi*** autonoma, erano state omesse le misure necessarie a rendere concreta tale possibilità e la cui attuazione avrebbe evitato l’evento mortale, mentre la Corte di merito ha fatto ricorso ad una serie di presunzioni riguardo a tutti questi elementi;

2) per erronea applicazione dell’art. 19 comma 3 della legge n.194/78, dovendo ritenersi che tale norma ricomprende e pone sullo stesso piano tutte le ipotesi di interruzione della gravidanza fuori delle condizioni dettate dalla legge, inclusi i casi di pericolo Di Vi*** della madre e di adozione delle misure necessarie per salvaguardare la vita del feto;

3) per violazione dell’art. 62 bis c.p. e vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena;

4) per violazione degli artt.40 e 575 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove afferenti alle imputazioni di omicidio;

5) per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle prove relative ai reati di concussione, falsità, e violazioni dell’art. 19 della legge n.194/78.

Nell’interesse dello stesso imputato Sp*** Marcello, un altro difensore, avvocato D’Ascola, censura la sentenza, che muove dalla scelta assiologica di riconoscere l’interesse principale protetto dalla legge 194/78 nella tutela della “vita umana sin dall’inizio” e considera sinonimi l’aborto e l’interruzione volontaria della gravidanza, escludendo il parto prematuro indotto dall’ambito di applicazione della stessa legge, mentre risulta il contrario dal comma 3 dell’art. 7, che contempla l’obbligo di salvamento del feto, laddove l’aborto ne implica necessariamente la morte; nello stesso senso depone la previsione di ipotesi di parto prematuro colposo e preterintenzionale, differenziate rispetto all’ipotesi dolosa.

Sostiene il ricorrente che, anche solo in base al dato letterale, le condotte incriminate come omicidi si inquadrano nell’art. 7 della legge anzidetta, integrando ipotesi di i.v.g. effettuate in assenza del requisito di cui all’art. 6 lett. a) (grave pericolo per la vita della donna); l’art. 19 comma 3 sanziona, infatti, l’inosservanza delle garanzie procedimentali quanto la mancanza di presupposti di natura sostanziale ex art. 6, come emerge dall’interpretazione testuale e sistematica della norma.

Rileva, altresì, il ricorrente assenza di prova della condotta omissiva e del dolo, potendo, al più, considerarsi la morte dei feti conseguenza non voluta dell’effettuazione di i.v.g. e conclude chiedendo qualificarsi violazioni dell’art. 19 comma 3 della legge n.194/78 i fatti contestati come omicidi e, in subordine, ritenersi tali fatti punibili ai sensi dell’art. 586 c.p..

L’imputato Cap*** deduce con il ricorso che i fatti contestati nei capi da 2 a 17 della rubrica sono stati qualificati come delitti di omicidio per essere stato inteso, in contrasto con il dato sistematico, il disposto dell’art. 19 comma 3 della legge 194 erroneamente riferito solo ai primi. due commi dell’art. 7, con conseguente implicita abrogazione del riferimento al terzo comma e riespansione della norma generale del codice penale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale arbitrariamente ha individuato la causa degli eventi letali nell’intervento interruttivo della gravidanza e, d’altra parte, in nessun modo è dimostrato il nesso eziologico tra la condotta dello anestesista e la morte dei feti, la cui causa non è stata accertata.

Il difensore della Ca*** con il primo motivo di ricorso rileva, sotto il profilo della violazione degli artt.40 e 575 c.p., che per nessuno dei feti sottoposti a perizia (compreso quello del Val***, del quale si è presunta la vitalità) è stato possibile accertare la causa della morte, la quale, con elevata probabilità, era da attribuirsi alle patologie malformative riscontrate e, in ogni caso, non poteva essere addebitata alla condotta della ricorrente.

Con il secondo motivo di gravame si sostiene che la Ca***, informata dai medici operatori delle gravi patologie da cui erano affetti i feti, ha sempre agito nella convinzione di non violare la legge penale e i principi di umana pietà.

Si censura, infine, la sentenza con riferimento alla valutazione delle prove, difforme dalle regole dettate dall’art. 192 c.p.p., e alla determinazione della pena.

Il difensore della Di Vi*** denuncia violazione degli artt.43 e 575 c.p. e vizio di motivazione, non essendo provato l’elemento psicologico del reato, in quanto l’imputata, priva di ogni cognizione tecnico-scientifica, non poteva rendersi conto della illiceità degli aborti, laddove la volontà colpevole presuppone la conoscenza degli elementi costitutivi del fatto criminoso. D’altra parte, é privo di giustificazione il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione.

Il difensore del Pa*** con i primo motivo di ricorso (le cui argomentazioni sono state ribadite, poi, con motivi nuovi) lamenta violazione dell’art. 63 co.2 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza, la quale muove dalla premessa in fatto, smentita documentalmente, che all’imputato non era consentito effettuare i.v.g. nell’ospedale di Cassino, ove prestava servizio e, inoltre, valorizza dichiarazioni inutilizzabili, perchè provenienti da soggetti concorrenti nei reati e, comunque, incomplete e contraddittorie.

Con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame il ricorrente si duole della eccessività della pena inflitta, della mancata concessione del beneficio di cui all’art. 175 c.p. e della condanna alla rifusione delle spese, pronunciata in assenza di una costituzione di parte civile della Regione Lazio nei suoi confronti.

Il difensore della Bo*** denuncia violazione della legge processuale per la mancata acquisizione e valutazione della documentazione depositata nel termine di venti giorni dalla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.. Il Giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità derivata della sentenza di primo grado o, quanto meno, disporre la rinnovazione della perizia integrandone i contenuti con l’esame degli elementi documentali addotti a favore dell’imputata.

E’ illegittima, inoltre, la contestazione (ritenuta fondata dai Giudici di merito) “sub specie” di concorso eventuale nel reato di cui all’art. 19 comma 3 della legge n.194/78; essendo la donna punibile ai sensi del quarto comma della stessa norma, si configura violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza falsa applicazione della legge penale e vizio logico della motivazione, che, peraltro, è carente anche in ordine al preteso movente, individuato in modo congetturale.

Parimenti illegittima è la condanna alla rifusione delle spese, in assenza di una costituzione di parte civile nei confronti dell’imputata.

Nelle more del presente procedimento è pervenuto certificato di morte dell’imputato Ca*** Giuseppe.

Nel dibattimento, svoltosi in due udienze, dopo la relazione della causa, le parti hanno concluso come da verbale.

Preliminarmente, va dichiarata l’estinzione dei reati ascritti al Cap***, per morte del reo, risultando documentalmente che costui è deceduto in Poli in data (1-8-2004) successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, che nei suoi confronti va pertanto annullata senza rinvio, essendo esaurito il rapporto processuale.

Questione centrale nell’economia processuale é quella relativa alla qualificazione giuridica dei fatti descritti ai capi da 2) a 17) dell’imputazione.

Osserva la Corte che l’ordinamento attribuisce rilievo penale alla soppressione del prodotto del concepimento in relazione a diverse fattispecie: l’aborto, il feticidio, l’infanticidio e l’omicidio.
L’aborto, da intendersi come interruzione del processo fisiologico della gravidanza con conseguente morte del prodotto del concepimento, già regolato dagli artt.545 del codice penale, é ora disciplinato in modo organico dalla legge 22-5-1978 n.194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.

La pregressa collocazione nel titolo X del libro II del codice (“dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe”), interamente abrogato dalla legge anzidetta, risulta, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, stravagante e arbitraria, visibilmente condizionata da istanze ideologiche, storicamente superate, che avevano indotto il legislatore a costituire tale speciale categoria, nella quale erano stati inseriti reati (l’aborto, la procurata impotenza alla procreazione, l’incitamento a pratiche contro la procreazione, il contagio di sifilide o di blenorragia) originariamente compresi tra i delitti contro la persona.

La disciplina dettata, tuttavia, seppure pregiudizialmente volta a proteggere l’interesse “della società considerata dal punto di vista etnico”, tutelava, come necessario riflesso, anche la vita intrauterina del feto.

La legge n.194/78 ora in vigore, che ha radicalmente innovato la regolamentazione della materia, ha conferito specifico riconoscimento a tale finalità, testualmente inserita nell’enunciazione programmatica del primo comma dell’art. 1, in cui il valore sociale della maternità à associato, con pari dignità ideologica, alla tutela della vita umana dal suo inizio.

Il dato letterale, di per sé talmente univoco da non consentire interpretazioni di segno diverso, trova conferma nella considerazione logico-sistematica che, se fosse riconosciuto dall’ordinamento un diritto indiscriminato della donna ad abortire, l’aborto autoprocurato sarebbe in ogni caso un fatto penalmente innocuo e quello eterocagionato avrebbe autonoma e sufficiente sanzione nella “figura criminis” della lesione personale.

Feticidio e infanticidio sono unitariamente previsti e puniti, dall’art. 578 c.p., il cui ambito di applicazione è circoscritto, oltre che sotto il profilo soggettivo (essendo soggetto attivo del reato soltanto la madre, con la quale possono concorrere altre persone, destinatarie di un differenziato trattamento sanzionatorio edittale), anche sul piano oggettivo, costituendo specifico elemento qualificante del reato la condizione di abbandono materiale e morale, connessa al parto, in cui versa la donna: elemento che individua la linea di confine rispetto alla figura criminosa dell’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 577 primo comma c.p..

La norma, nel testo modificato dalla legge 5-8-1981 n.442, che, adeguando il precetto all’evolversi delle dinamiche socio-culturali, ha radicalmente innovato la primigenia previsione di un fatto commesso “per salvare l’onore proprio o di un pRo***mo congiunto” (laddove il concetto di onore afferiva essenzialmente alla sfera sessuale) ha mantenuto inalterato il riferimento all’oggetto materiale, su cui ricade l’azione delittuosa: il feto, cioè il prodotto della gestazione o l’essere nascente collegato ancora alla madre tramite il cordone ombelicale (diversamente, si tratterebbe di aborto), ovvero il neonato, cioè l’essere uscito completamente dal ventre materno, con recisione del cordone ombelicale; in entrambi i casi, un essere vivente, anche se non necessariamente vitale, ossia capace di un periodo sufficientemente durevole Di Vi*** autonoma.

E’ pure immutata, rispetto al testo previgente della norma, la collocazione cronologica del fatto, che deve essere stato commesso immediatamente dopo il parto, ove si tratti di un neonato, o durante il parto, trattandosi di un feto. L’individuazione del limite cronologico ha rilievo ai fini della distinzione dall’aborto, dovendo intendersi la dizione “durante il parto”, quale “minimum” temporale della previsione normativa, nel senso che la condotta è realizzabile dal momento del distacco del feto dall’utero materno, mentre l’art. 19 della legge n.194/78 è applicabile se il fatto è commesso in un momento precedente.

I casi qui in esame non sono in alcun modo riconducibili al disposto di quest’ultima norma, poichè, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, sorretta da plurimi esiti istruttori, puntualmente rassegnati, le condotte volte alla soppressione dei prodotti del concepimento, tutti in avanzato stato di gestazione, venivano poste in essere dopo il distacco, forzatamente indotto, dall’utero della madre. Le prove sono analiticamente indicate nelle pag. 104 e segg. della sentenza impugnata, ove sono esposte anche le ragioni del giudizio di inattendibilità circa i prospettati processi patologici, surrettiziamente documentati nei referti e la rappresentata causa della morte dei feti (“grave sofferenza fetale derivata dalla rottura silente della membrana”): un contesto probatorio al cui interno assumono spiccata rilevanza, in senso univocamente conforme all’accusa, comportamenti diversamente inspiegabili - e, di fatto, inesplicati - come il ricorso all’anestesia totale per parti definiti “spontanei” e la prassi del pagamento anticipato delle spese funerarie del nascituro.

E’°, quindi, del tutto improprio nella specie il riferimento all’art. 19 della legge 22-5-1978 n.194, che punisce “chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza l’osservanza delle modalità” stabilite dalla legge stessa, poichè, allorché la condotta, omissiva o commissiva, diretta a sopprimere il prodotto del concepimento è posta in essere successivamente, anche se in stretta consecuzione cronologica, rispetto al distacco - naturale o indotto - del feto dall’utero materno, il fatto è estraneo a tale previsione normativa e, in assenza dell’elemento specializzante contemplato dall’art. 578 c.p. (le condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto), integra il delitto di omicidio, esulando l’ipotesi dell’infanticidio.

Premesso, infatti, che nelle due norme (artt.575 e 578 c.p.) è identica la “ratio” dell’incriminazione, cioè la tutela del diritto alla vita umana, se non sussiste il fattore discriminante predetto, che connota e differenzia la fattispecie speciale attenuata, si configura l’omicidio doloso.

Va aggiunto che per tale reato, come per quello di infanticidio, mentre é un necessario presupposto il fatto che il feto sia vivo fino al realizzarsi della condotta che ne cagiona la morte, non si richiede che esso sia vitale, poichè costituisce omicidio anticipare, anche di una frazione minima di tempo, l’evento letale. Ne consegue la irrilevanza di anomalie anatomiche e di patologie funzionali potenzialmente idonee a causare la morte del feto in tempi brevi, se questa é cagionata, sia pure con un determinismo di mera anticipazione, dalla condotta volontaria del soggetto agente.

Vanno, pertanto, disattesi i motivi principali dei ricorsi proposti dagli imputati Sp*** Ilio, Sp*** Marcello, Ca*** e Di Vi***.

Merita censura, invece, la declaratoria di insussistenza del fatto ascritto al capo 1) dell’imputazione, oggetto di ricorso da parte del P.G..

Secondo un consolidato paradigma ermeneutico, sono elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere, oltre alla partecipazione di almeno tre persone: il vincolo associativo, avente carattere permanente o, comunque, destinato a durare oltre la commissione di singoli reati; la indeterminatezza del programma criminoso, che può riguardare, tuttavia, anche la commissione di reati della medesima natura; l’esistenza di una struttura organizzativa, idonea ad articolarsi in ruoli assegnati ai singoli associati.

L’elemento soggettivo, d’altra parte, è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare all’associazione e alla realizzazione del programma delinquenziale, apportando il contributo richiesto dalla norma incriminatrice.

Siffatti profili non appaiono estranei al fatto in esame, risultando da molteplici dichiarazioni accusatorie e da convergenti riscontri che le vicende criminose si svolgevano secondo un automatismo operativo, una sorta di “codice di autoregolamentazione” delle singole condotte, che derivava dall’esistenza di supporti logistici e materiali (sale chirurgiche, attrezzature clinico-sanitarie, siti di degenza) e di risorse umane funzionalmente destinate (per esperienza pratica acquisita “sul campo” o per specifica competenza professionale) a svolgere un ruolo predeterminato.

In tale contesto di collaudata, protratta efficienza dell’organizzazione criminosa in funzione dei plurimi, indeterminati delitti programmati, è penalmente indifferente il parallelo svolgimento di attività lecite - da parte dei medesimi soggetti ed avvalendosi della stessa struttura - che in nessun modo incide sull’essenza del delitto associativo (situazione che può verificarsi, ad esempio, all’interno di un istituto bancario, o di un ufficio della pubblica amministrazione, o di un’impresa industriale o commerciale).

Va, dunque, affermato il principio che l’originaria destinazione di una organizzazione di persone e di mezzi a scopi leciti e lo svolgimento contestuale di lecite attività non esclude, di per sé, la sussistenza del delitto di associazione per delinquere, ove tra le medesime persone sia intervenuto un accordo diretto all’attuazione di una serie di delitti, non singolarmente individuati, in un ambito apprezzabile di continuità temporale, con preventiva ripartizione dei compiti e con contributi caratterizzati da tipicità rispetto al programma concordato.

Va annullata anche la pronuncia assolutoria dal reato di cui al capo 25 nei confronti di Sp*** Ilio e Sp*** Marcello.

L’affermazione che la condanna in primo grado si fondava unicamente sulle dichiarazioni della Al*** è contraddetta dalla menzione, da parte del G.U.P., di molteplici fonti di prova, correttamente assunte come conferma di quelle dichiarazioni.

La conclusione a cui è pervenuto il Giudice di appello, inoltre, si pone in un rapporto di insanabile contrasto logico-giuridico con la riconosciuta sussistenza di plurimi reati, nel cui “iter” esecutivo rientravano le alterazioni dei referti ecografici.

Va pronunciato annullamento, altresì, in ordine ai capi 61b e 70b dell’imputazione quanto a Sp*** Ilio e, limitatamente al capo 61b quanto a Ca*** Assunta: una volta riconosciuta (f.135 della sentenza di appello) la natura colposa delle lesioni subite, rispettivamente, da Ce*** Livia e Can*** Stefania, la conferma della condanna presupponeva l’esistenza della querela, necessaria condizione di procedibilità, in ordine alla quale è stata, invece, pretermessa ogni motivazione.

In relazione ai capi fin qui indicati e nei limiti precisati la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di merito competente, che procederà al nuovo giudizio uniformandosi ai principi di diritto e tenendo conto dei rilievi suesposti.

Va emessa pronuncia di annullamento senza rinvio riguardo alla condanna del Pa*** alla rifusione delle spese sostenute in appello dalla parte civile, che è priva di titolo, atteso che con la sentenza di primo grado era stata respinta la domanda di risarcimento nei confronti dell’imputato, perchè riferita al reato associativo, dal quale lo stesso era stato assolto.

Deve essere accolto il ricorso proposto dalla Bo***, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione nei suoi confronti.

Il fatto contestato alla ricorrente, infatti, erroneamente è stato rubricato ai sensi degli artt.110 c.p. e 19 terzo comma della legge n.194/78, venendo così qualificato come ipotesi di concorso eventuale nella condotta di interruzione volontaria della gravidanza, posta in essere da altri in violazione delle regole indicate dalla stessa legge; trattasi, invero, di un reato “proprio”, espressamente previsto dal quarto comma della norma citata.

L’errore di diritto rilevato va emendato da questa Corte, ai sensi dell’art. 619 c.p.p. e deve darsi atto della avvenuta estinzione del reato, correttamente qualificato, per decorso del termine di prescrizione, nella sua massima estensione prorogata di sette anni e sei mesi dal fatto, commesso il 29 gennaio 1997.

Parimenti, à fondato il motivo di ricorso attinente alla condanna della Bo*** al rimborso delle spese in favore della parte civile nel giudizio di appello, giacché con la sentenza di primo grado era stata dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno nei confronti della predetta imputata, non essendovi stata costituzione di parte civile riguardo alla sua posizione.

Le altre censure proposte dai ricorrenti vanno respinte, siccome infondate, per le ragioni che di seguito si espongono.

La sussistenza della premeditazione, evocata dal P.G., prescinde dalla generale predisposizione dei mezzi esecutivi, che derivava nella specie dalla disponibilità di una stabile struttura organizzativa - originariamente e contestualmente destinata ad attività lecite - dovendo gli elementi costitutivi dell’aggravante inerire ai singoli reati commessi. Con la conseguenza che l’assenza di una prova certa, per ogni specifico episodio, circa il permanere dell’intenzione criminosa, genericamente concepita ma concretamente dipendente da cause contingenti e non governabili dagli imputati (prima tra tutte, la risoluzione adesiva delle donne in stato di gravidanza) comporta l’esclusione dell’aggravante stessa.

Quanto al reato di truffa sub 39), contestato a Sp*** Ilio, la sentenza di appello (f.136) richiama quella di primo grado, che (f.279) dà atto della avvenuta presentazione di tempestiva querela, sicchè non ricorre la pretesa causa di improcedibilità.

In ordine alle residue imputazioni di truffa e falsità ideologica (relativamente agli esami ecografici, alle cartelle cliniche, ai registri operatori e ambulatoriali, ai così detti “fogli dei sette giorni”, ai registri di parto e ai certificati di morte dei feti), la sentenza impugnata e quella di primo grado (da f.101 a f.278) danno conto con idonea motivazione del giudizio circa la sussistenza dei reati, sfuggendo a qualsiasi censura nella presente sede di legittimità.

Riguardo alla posizione dell’imputato Pa***, mentre è giuridicamente corretta la soluzione della dedotta questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di due pazienti (D’Amico e Quattrocchi), con riferimento alle peculiarità del giudizio abbreviato e al differenziato livello di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza delle garanzie difensive di cui all’art. 63 c.p.p., nonché all’esistenza di altre, autonome fonti di prova, le ulteriori censure proposte si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione in punto di fatto, che non può costituire oggetto del giudizio di legittimità, avendo il Giudice di merito dato conto della decisione con motivazione aderente alle risultanze acquisite e immune da vizi logici.

In particolare, è del tutto ininfluente l’erronea menzione della inibita possibilità per l’imputato di praticare interruzioni della gravidanza, nell’ospedale di Cassino. In primo luogo, infatti, non vi è alcuna incompatibilità concettuale tra la situazione erroneamente rappresentata e l’accusa, essendo logicamente ipotizzabile che il medesimo operatore sanitario pratichi aborti con modalità legali all’interno della struttura pubblica e con modalità illecite, per aggiuntivi scopi di lucro, in quella privata; comunque, la circostanza in nessun modo incide sulla razionalità della ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito.

Analoghe considerazioni valgono per i motivi di ricorso di Ca*** e Di Vi*** riguardanti la valutazione delle prove, poiché, escluso che la motivazione adottata dalla sentenza impugnata sia intrinsecamente illogica, il vizio di legittimità non può farsi discendere da una lettura alternativa delle emergenze processuali.

In ordine alla quantificazione della pena, di cui si dolgono Sp*** Ilio, Sp*** Marcello, Ca*** e Pa*** e alla mancata concessione a quest’ultimo del beneficio della non menzione della condanna, si osserva che non é censurabile in sede di legittimità la decisione del Giudice di merito, che nella specie si è attenuto ad un criterio di ragionevolezza nel determinare la sanzione, ancorandola a parametri non difformi da quelli indicati nell’art. 133 c.p., cosi facendo corretto uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge e, con motivazione ugualmente pertinente, ha giustificato il diniego del beneficio di cui all’art. 175 c.p., che non era stato richiesto dall’imputato nel giudizio di primo grado.

Le statuizioni enunciate comportano “ope legis” la condanna di Sp*** Marcello e Di Vi*** Isola, i cui ricorsi sono stati rigettati “in toto”, al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché degli stessi ricorrenti, di Sp*** Ilio e Ca*** Assunta alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, nell’ordine e nella misura specificati in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata nei confronti di Sp*** Ilio, Sp*** Marcello, Ca*** Assunta e Di Vi*** Isola limitatamente all’assoluzione in ordine al reato contestato al capo 1 e nei confronti di Sp*** Ilio e Sp*** Marcello quanto all’assoluzione in ordine al reato loro contestato al capo 25 e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma;

rigetta nel reso il ricorso del P.G.;

annulla la sentenza impugnata nei confronti di Sp*** Ilio limitatamente ai reati contestati ai capi 61b e 70b e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma;

dichiara irrevocabili nei suoi confronti le altre parti della sentenza; annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Pa*** Giuseppe limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese sostenute in appello in favore della Regione Lazio;

dichiara irrevocabili nei suoi confronti le altre parti della sentenza; annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ca*** Assunta limitatamente ai reati contestati ai capi 61b e 70b ed alla determinazione complessiva della pena e rinvia per nuovo giudizio sui punti predetti ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma;

dichiara irrevocabili gli altri capi della sentenza;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bo*** Donatella in ordine al reato alla stessa contestato al capo 167 della rubrica perché estinto per prescrizione;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ca*** Giuseppe, essendo i reati estinti per morte del reo;

rigetta i ricorsi di Sp*** Marcello e Di Vi*** Isola, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali;

condanna:

1°) Sp*** Ilio, Sp*** Marcello, Ca*** Assunta e Di Vi*** Isola alla rifusione in solido delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile A.S.L. RM “C”, che liquida in euro 5749,00, dei quali 749 per spese;

2°) Sp*** Marcello, inoltre, alla somma di euro 5000,00 in favore della parte civile Fiammetta Fresa;

3°) Sp*** Ilio, inoltre, alla somma di euro 6200,00, dei quali euro 50 per spese in favore della parte civile Protani Lorenzo, Pietrantono Flavia e Protani Francesca;

4°) Sp*** Ilio, Sp*** Marcello e Ca*** Assunta, inoltre, nonché Pa*** Giuseppe - in solido - alla somma di euro 5749,00 in favore della parte civile Regione Lazio, dei quali euro 749 per spese.
 
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