Associazione per delinquere, prescrizione Associazione di tipo mafioso, assoluzione La Corte ha rigettato il ricorso della Procura generale presso la Corte d’appello di Palermo nonché quello dell’imputato ed ha quindi confermato, rendendola definitiva, la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva mandato assolto l’imputato dal reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dichiarando, nel contempo, prescritto il reato di partecipazione ad associazione per delinquere fino al 1980. Data l’importanza dell’argomento trattato e la ricchezza del documento disponibile, questo numero speciale de Il Foro penale è dedicato esclusivamente alla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione.
1- L’ipotesi accusatoria Con decreto emesso il 2 marzo 1995, il Giudice per le Indagini Preliminari, su conforme richiesta del P.M., disponeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di Giulio Andreotti perché rispondesse delle seguenti imputazioni: a) del reato di cui all’art. 416 c.p., per avere messo a disposizione dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l’influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all’espansione dell’associazione medesima; E così ad esempio: - partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell’organizzazione (in particolare, gli incontri svoltisi in Palermo e in altre località della Sicilia nel 1979 e nel 1980); - intrattenendo inoltre rapporti continuativi con l’associazione per delinquere tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l’on.le Salvo Lima e i cugini Antonino Salvo e Ignazio Salvo); - rafforzando la potenzialità criminale dell’organizzazione, in quanto, tra l’altro, determinava nei capi di Cosa Nostra e in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell’associazione per delinquere, individui operanti in istituzioni giudiziarie e in altri settori dello Stato; Con le aggravanti di cui all’art. 416 commi 4 e 5 c.p., essendo Cosa Nostra un’associazione armata, composta da più di dieci persone; Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra) e in altre località, da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982; b) del reato di cui all’art. 416 bis c.p., per avere messo a disposizione dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l’influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all’espansione dell’associazione medesima. E così ad esempio: - partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell’organizzazione (in particolare, l’incontro svoltosi a Palermo con il latitante Salvatore Riina e con Salvo Lima e Ignazio Salvo); - intrattenendo inoltre rapporti continuativi con l’associazione mafiosa tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l’on.le Salvo Lima e i cugini Antonino Salvo e Ignazio Salvo); - rafforzando la potenzialità criminale dell’organizzazione, in quanto, tra l’altro, determinava nei capi di Cosa Nostra e in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell’associazione mafiosa, individui operanti in istituzioni giudiziarie e in altri settori dello Stato; - rafforzando ancora, e in particolare, la capacità di intimidazione dell’organizzazione, fino al punto da ingenerare uno stato di condizionamento persino in vari collaboratori di giustizia; i quali difatti - pur dopo essersi dissociati da Cosa Nostra e averne rivelato la struttura e le attività delittuose, ivi comprese quelle riferibili ai componenti della “Commissione” - si astenevano tuttavia a lungo dal riferire fatti e circostanze (relativi anche a gravi omicidi, quali ad esempio quelli di Pecorelli, Mattarella, Dalla Chiesa) concernenti rapporti fra Cosa Nostra ed esponenti politici, tra i quali appunto esso Andreotti, per il timore - peraltro esplicitamente manifestato - di poter subire pericolose conseguenze; Con le aggravanti di cui all’art. 416 bis commi 4, 5 e 6 c.p., essendo Cosa Nostra un’associazione armata, volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa; Reato commesso, a partire dal 29.09.1982, in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra) e in altre località. 2- Il ragionamento giuridico del Tribunale Premesso che all’imputato erano stati contestati i reati di partecipazione ad associazione per delinquere (per il periodo fino al 28 settembre 1982) e di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (per il periodo successivo), il Tribunale, citando ampiamente l’insegnamento di questa Corte, si è soffermato sull’individuazione degli elementi costitutivi di tali delitti, ravvisati, per il primo, nella formazione e nella permanenza di un vincolo associativo continuativo, tra almeno tre persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale, cioè di una struttura organizzativa idonea e, soprattutto, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte dell’illecito sodalizio e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del comune programma criminoso e, per il secondo, nei medesimi elementi con la caratterizzazione ulteriore dell’autonoma forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà. Quindi il Tribunale ha affrontato il tema del concorso eventuale nel reato associativo, rilevando che, rispetto all’associazione di tipo mafioso, l’applicazione della figura del concorso eventuale assume particolare importanza con riferimento alle situazioni di “contiguità” all’organizzazione criminale, le quali, rafforzando l’apparato strumentale e agevolando la realizzazione del programma criminoso dell’illecito sodalizio, possono contribuire in misura rilevante ad esporre a pericolo i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice (l’ordine pubblico generale, l’ordine economico, l’ordine democratico, il corretto funzionamento della pubblica amministrazione) e presentano, pertanto, un notevole disvalore. Dopo un excursus con cui ha preso in esame il problema in generale, rilevando che esso si pone soprattutto con riferimento al concorso materiale, non essendo in discussione l’aspetto del concorso morale, il Tribunale ha poi affrontato il tema specifico dell’associazione per delinquere di tipo mafioso, affermando che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha, con persuasive argomentazioni, ritenuto configurabile il concorso eventuale in tale associazione, pur esprimendo vari indirizzi interpretativi sulla identificazione dei casi e sulla definizione dei limiti di operatività di tale ipotesi delittuosa. In definitiva, la tesi del Tribunale è che la fattispecie della partecipazione non è suscettibile di ricomprendere le condotte che si esauriscono in un consapevole contributo causale solo ad alcune attività dell’associazione; simili condotte atipiche sono, invece, sussumibili nel concorso eventuale. Il Tribunale è addivenuto alla delimitazione della rispettiva area di operatività delle fattispecie della partecipazione e del concorso esterno facendo riferimento ai criteri fissati dalla sentenza n. 16 del 1994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, criteri ritenuti rispondenti alla duplice esigenza di assicurare un’efficace tutela dei beni giuridici protetti dalla norma di cui all’art. 416 bis c.p. anche contro le offese prodotte da soggetti estranei alla struttura criminale e, nel contempo, di garantire il rispetto del principio di necessaria determinatezza della fattispecie penale, con riguardo, sia alla precisione della descrizione astratta della condotta punibile, sia alla sua rispondenza a comportamenti concreti effettivamente riscontrabili nella realtà sociale. Il Tribunale ha esaminato anche la qualificazione giuridica dei rapporti illeciti tra esponenti politici e associazioni di tipo mafioso, precisando che, sulla base delle indicazioni fornite da dottrina e giurisprudenza, possono al riguardo distinguersi quattro diverse ipotesi. La prima è quella dell’esponente politico che sia formalmente affiliato all’organizzazione mafiosa e occupi una posizione stabile e predeterminata all’interno della struttura criminale. Pacifica è, in questo caso, l’applicabilità della fattispecie prevista dall’art. 416 bis c.p.. La seconda ipotesi è quella dell’esponente politico che, pur non essendo formalmente affiliato all’organizzazione mafiosa, abbia instaurato con essa un rapporto di stabile e sistematica collaborazione, realizzando comportamenti che abbiano arrecato vantaggio al sodalizio illecito. Anche in questo caso è configurabile il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. perché l’uomo politico finisce con perseguire anche la realizzazione degli scopi del sodalizio illecito e dimostra di condividere, orientandola a proprio vantaggio, la logica intimidatoria dell’associazione mafiosa. La terza ipotesi è quella del candidato che, per la prima volta nella sua carriera politica o comunque in modo occasionale, contratti con esponenti dell’associazione mafiosa il procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui, in cambio dell’offerta di sistematici favoritismi verso l’organizzazione criminale. Naturalmente, deve ravvisarsi in concreto un nesso causale tra la conclusione del patto e il consolidamento del sodalizio illecito. In questo caso, ad elezione avvenuta, è configurabile una condotta partecipativa, consistente nella seria manifestazione di volontà in favore dell’associazione mafiosa. La quarta ipotesi è quella di episodiche condotte compiacenti, che si concretino, ad esempio, nella concessione di singoli favori. Simili comportamenti, rientranti nel concetto di contiguità mafiosa, non integrano gli estremi della partecipazione mancando “l’affectio societatis”, ma sono riconducibili alla fattispecie del concorso esterno qualora si risolvano nella effettiva realizzazione di almeno un apporto che abbia causalmente contribuito alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio mafioso consentendogli di superare una situazione di anormalità. Quindi il Tribunale, premesso che il procedimento probatorio in tema di reati associativi di tipo mafioso va individuato nel fatto che quasi sempre la ricostruzione della vicenda delittuosa proviene in gran parte dall’interno dell’organizzazione criminale attraverso le confessioni di imputati ad essa già partecipi e poi dissociatisi, ha affrontato, appunto, il tema della prova del reato associativo, facendo particolare riferimento ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e affermando che, allo scopo di individuare i criteri da seguire in proposito, occorre preliminarmente verificare se il collaborante rivesta o meno una delle qualifiche indicate dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 192 c.p.p.. In caso positivo, occorre applicare la regola di giudizio prevista dal terzo comma dell’art. 192 c.p.p.; invece, in caso contrario, le dichiarazioni del collaborante vanno considerate come testimonianze a tutti gli effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell’attendibilità, da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192 comma terzo c.p.p.. Ha concluso ricordando che, nel caso della chiamata di correo, il prevalente orientamento giurisprudenziale richiede una triplice verifica: controllo di attendibilità personale del dichiarante, controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione e, infine, controllo di attendibilità estrinseca attraverso i riscontri che alle dichiarazioni possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi tipo e natura. 3- La valutazione del compendio probatorio secondo il Tribunale E’ necessario ricorrere ad un’ampia citazione della sentenza di primo grado per consentire una comprensione adeguata dei fatti all’origine della vicenda processuale. Essa ha iniziato la propria indagine di merito dall’esame dei rapporti di Andreotti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo e con i politici Salvatore Lima e Vito Ciancimino. Secondo il Tribunale, l’affiliazione di Ignazio Salvo all’associazione criminale Cosa Nostra era stata accertata dalla sentenza n. 91/90 emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo a conclusione del secondo grado di giudizio nel c.d. maxiprocesso, l’esattezza delle cui conclusioni era stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 e aveva trovato conferma nelle risultanze di questo stesso processo (in virtù delle credibili dichiarazioni degli attendibili Tommaso Buscetta, Antonino Calderone, Salvatore Cocuzza, Vincenzo Sinacori, Francesco Marino Mannoia; Francesco Di Carlo, Gioacchino Pennino e Gaspare Mutolo), dalle quali era risultata l’appartenenza a Cosa Nostra anche del cugino Nino Salvo. In esito alla disamina di tali dichiarazioni il Tribunale è pervenuto alle seguenti conclusioni. I cugini Salvo erano organicamente inseriti nell’associazione mafiosa Cosa Nostra sin da epoca anteriore al 1976 (cfr. le dichiarazioni di Buscetta, Calderone, Di Carlo); Ignazio Salvo era “sottocapo” della “famiglia” di Salemi (secondo quanto hanno riferito Buscetta, Calderone, Cucuzza, Sinacori, Pennino); Antonino Salvo, per un certo periodo, aveva rivestito la carica di “capodecina” della stessa cosca mafiosa (come si evince dalle affermazioni di Buscetta, Calderone, Cucuzza); i cugini Salvo in un primo tempo erano stati particolarmente vicini ad esponenti dello schieramento “moderato” di Cosa Nostra, come Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate (cfr. le dichiarazioni di Buscetta, Calderone, Cucuzza, Sinacori, Marino Mannoia, Di Carlo), ma, dopo l’inizio della “guerra di mafia”, erano passati dalla parte dello schieramento “vincente”, che faceva capo a Riina (cfr. le dichiarazioni di Cucuzza, Sinacori, Marino Mannoia, Di Carlo); diversi esponenti di Cosa Nostra si erano rivolti ai Salvo per cercare di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali (si evince dalle dichiarazioni di Sinacori, Di Carlo, Mutolo, nonché da quelle di altri collaboranti); i cugini Salvo avevano manifestato ad altri esponenti mafiosi i loro stretti rapporti con l’on. Lima (risulta dalle dichiarazioni di Buscetta, Calderone, Di Carlo, Pennino, Mutolo); i cugini Salvo, nei loro colloqui con diversi esponenti mafiosi, avevano evidenziato i loro rapporti con il sen. Andreotti (si desume dalle indicazioni fornite da Buscetta, Di Carlo, Pennino); per alcuni anni l’appartenenza dei Salvo a Cosa Nostra era stata resa nota solo ad alcuni degli associati (emerge dalle precisazioni compiute da Marino Mannoia, Di Carlo, Mutolo). Dalla sentenza emessa il 16 dicembre 1987 dalla Corte di Assise di Palermo nel c.d. maxiprocesso emergeva, comunque, che da tempo erano stati avanzati sospetti sull’inserimento dei cugini Salvo nel sodalizio criminale. Sul punto, la pronunzia in questione aveva evidenziato quanto segue: i sospetti sull’appartenenza di Ignazio Salvo (e del defunto cugino Nino) alla mafia risalivano ad epoca non recente. Peraltro, in vari rapporti informativi redatti dai Carabinieri del trapanese, l’attività economica dei Salvo e il loro inglobamento nell’associazione mafiosa venivano per lo più considerati come dati di fatto acquisiti dalla pubblica opinione di Salemi. In alcuni rapporti si precisava, anzi, che il padre di Ignazio sarebbe stato considerato, in alcuni periodi, come il capomafia del paese. Sui problemi relativi alle esattorie e ai cugini Salvo si era concentrata, nel 1982, l’attenzione del Prefetto di Palermo gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale – resosi conto dell’importanza della questione – aveva avvertito l’esigenza di accennarvi in occasione di un suo incontro con il Ministro dell’Interno on. Virginio Rognoni, svoltosi a Ficuzza nell’agosto dello stesso anno. Quindi il Tribunale ha esaminato l’influenza politica dei cugini Salvo e i loro rapporti con la corrente andreottiana. Secondo il primo giudice i predetti, organicamente inseriti nell’organizzazione mafiosa, avevano esercitato per un lungo periodo una fortissima influenza sulla vita politica siciliana. Il loro controllo del sistema esattoriale in Sicilia, sottoposto ad una particolare regolamentazione che prevedeva un aggio ampiamente superiore a quello praticato nel restante territorio nazionale e una “tolleranza” sui tempi di versamento di parte delle somme riscosse, aveva loro assicurato la disponibilità di enormi importi di denaro, reinvestibili in altre attività. I Salvo, conseguentemente, erano riusciti ad incidere profondamente sull’esito delle competizioni elettorali e sulle decisioni assunte in varie sedi istituzionali, come dimostravano le dichiarazioni dell’on. Giuseppe D’Angelo, dell’on. Giacomo Mancini, dell’on. Mario Fasino, dell’on. Sergio Mattarella, dell’on. Giuseppe Campione, di Francesco Maniglia, di Calogero Adamo, dell’on. Attilio Ruffini, di Gioacchino Pennino, di Giuseppe Cambria, di Francesco Di Carlo, di Nicolò Mario Graffagnini. Il Tribunale ha affermato che, dagli evidenziati elementi di convincimento, si desumeva che tra i Salvo e l’on. Lima si era sviluppato un solido e duraturo legame di natura personale e politica. Inoltre ha ritenuto che l’enorme influenza esercitata sull’economia e sulla politica siciliana dal centro di potere facente capo ai cugini Salvo (i quali erano stati in grado anche di impedire la rielezione all’Assemblea Regionale Siciliana di un ex Presidente della Regione – l’on. D’Angelo - entrato in contrasto con loro) aveva consentito loro di sostenere elettoralmente esponenti di diverse correnti della Democrazia Cristiana, senza per questo incrinare il rapporto privilegiato con l’on. Lima. Sul punto è pervenuto alla conclusione che l’esame del complessivo quadro probatorio acquisito nel corso dell’istruzione dibattimentale induceva ad affermare che i cugini Salvo avevano offerto un sostegno aperto, efficace e costante (seppure non esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello stretto rapporto di collaborazione e di amicizia personale instaurato da lungo tempo con l’on. Lima. Particolare rilievo è stato attribuito ad alcuni episodi che il Tribunale ha ritenuto provati. In primo luogo al regalo – un vassoio d’argento - fatto da Andreotti in occasione delle nozze con Gaetano Sangiorgi della figlia di Antonino Salvo, Angela, celebrate il 6 settembre 1976, alla presenza di Salvo Lima e Mario D’Acquisto, circostanza risultante da una serie di apporti probatori, originati dalle confidenze dello stesso Sangiorgi. Il Tribunale ha commentato che l’offerta del regalo presupponeva necessariamente la preventiva instaurazione di intensi rapporti, anche sul piano personale, quanto meno con Antonino Salvo; non era risultato, infatti, che – al di fuori dello stretto legame che lo univa ad Antonino Salvo (e di riflesso ai suoi congiunti) sul piano politico e personale – l’imputato avesse avuto occasione di intrattenere ulteriori relazioni amichevoli con gli sposi, ovvero con la famiglia di origine del Sangiorgi. Ha rilevato, infine, che nessuna indicazione in tal senso era stata fornita da Andreotti, che, nelle spontanee dichiarazioni rese all’udienza del 15 dicembre 1995, si era limitato a sostenere (nel quadro di una completa negazione dei rapporti con i Salvo) di non avere ricevuto alcun invito o partecipazione per il suddetto matrimonio e di non avere inviato regali né telegrammi. In secondo luogo all’incontro conviviale tra Andreotti e Antonino Salvo presso l’Hotel Zagarella, in territorio di Santa Flavia, in data 7 giugno 1979, dopo che il primo aveva tenuto, presso il cinema Nazionale di Palermo, un discorso elettorale di sostegno della candidatura di Salvo Lima alle elezioni europee alla presenza del secondo e di Vito Ciancimino. A parere del Tribunale, dagli elementi raccolti (foto che ritraevano l’imputato insieme al Salvo; numerose dichiarazioni testimoniali), era emerso che Antonino Salvo, nel caso concreto, aveva posto in essere, oltre a comportamenti riconducibili alla sua qualità di soggetto interessato alla società proprietaria dell’Hotel Zagarella, anche ulteriori condotte inequivocabilmente inquadrabili in un’attività di deciso e aperto sostegno alla candidatura dell’on. Lima per le imminenti elezioni europee del giugno 1979. Il primo giudice ha ritenuto particolarmente sintomatico, al riguardo, il fatto che era stato lo stesso Antonino Salvo ad ordinare il banchetto e a sostenerne successivamente il costo, evidenziando che, se se si fosse trattata di una normale prestazione alberghiera espletata nei confronti di un partito politico, senza alcun ulteriore interesse di Antonino Salvo, l’ordinativo e la corresponsione del compenso sarebbero stati effettuati da un esponente o da un funzionario del partito. Secondo il Tribunale, il contegno effettivamente serbato da Antonino Salvo denotava, invece, la reale natura del suo intervento, palesemente finalizzato all’organizzazione e al finanziamento di un incontro conviviale assai costoso e strettamente connesso al comizio conclusivo della campagna elettorale dell’on. Lima. Il convincimento del primo giudice è stato rafforzato dalla considerazione che la ricostruzione dell’accaduto prospettata dall’imputato era stata contraddetta dagli ulteriori elementi probatori, che avevano dimostrato che egli, già nel 1976, conosceva Antonino Salvo così bene da avvertire l’esigenza di inviare un dono nuziale in occasione del matrimonio della figlia con Sangiorgi. Era, quindi, perfettamente conforme alla realtà la sensazione manifestata dai testi De Martino e Conte, i quali, sulla scorta delle modalità dell’incontro, avevano ritenuto che Antonino Salvo e il sen. Andreotti già si conoscessero. Le argomentazioni sviluppate inducevano, quindi, il Tribunale a ritenere che l’imputato aveva deliberatamente travisato il reale svolgimento dell’episodio, al fine di negare la sussistenza di ogni rapporto personale e politico con Antonino Salvo. In terzo luogo alla telefonata effettuata nel settembre 1983, per conto di Andreotti, da persona qualificatasi come appartenente alla sua segreteria allo scopo di informarsi delle condizioni di salute di Giuseppe Cambria, socio dei cugini Salvo e ad essi fortemente legato, e sotto il profilo dell’esercizio delle comuni attività imprenditoriali, e sotto il profilo dell’incisiva influenza esplicata sul piano politico-istituzionale, persona che, al pari di loro, manteneva intensi rapporti sia con autorevoli esponenti siciliani della corrente andreottiana, sia con soggetti organicamente inseriti in cosche mafiose facenti capo allo schieramento dei “corleonesi”. Per quanto riguarda le ragioni dell’interessamento esplicato da Andreotti, sia pure per il tramite di un componente della sua segreteria personale, nei confronti di costui, il Tribunale ha rilevato che le stesse non apparivano riconducibili a rapporti diversi rispetto a quelli che legavano l’imputato (sotto il profilo personale e sotto il profilo politico) all’importante centro di potere economico-politico facente capo ai cugini Salvo e ai soggetti loro vicini. In quarto luogo all’annotazione del numero telefonico di Andreotti in un’agenda sequestrata ad Ignazio Salvo in occasione dell’arresto del medesimo, insieme al cugino Antonino Salvo, avvenuto il 12 novembre 1984, agenda che poi non era stata rinvenuta e, dunque, non era stata acquisita agli atti, per cui il Tribunale ha ritenuto provata la circostanza sulla scorta delle dichiarazioni, ampiamente richiamate, con cui Laura Iacovoni (vedova del commissario Antonino Cassarà, assassinato in un agguato mafioso nel 1985), Francesco Accordino, già collega di lavoro di Cassarà, e Francesco Forleo, dirigente della Polizia di Stato, avevano riferito su quanto, in merito, appreso da quest’ultimo. La conclusione era stata che gli elementi probatori raccolti (incluse alcune dichiarazioni dei cugini Salvo) dimostravano la disponibilità, da parte di Ignazio Salvo, del numero telefonico diretto del sen. Andreotti. Il primo giudice ha attribuito alla circostanza specifico e univoco rilievo indiziante circa l’esistenza di rapporti personali tali da consentire allo stesso Ignazio Salvo di rivolgersi direttamente all’imputato contattandolo per mezzo del telefono e non ha ritenuto attendibile la versione dei fatti esposta dall’imputato, il quale, nelle spontanee dichiarazioni rese all’udienza del 29 ottobre 1998, aveva negato la circostanza e anzi aveva posto in dubbio anche l’esistenza della rubrica telefonica. Tuttavia, per il Tribunale, l’annotazione del numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella rubrica sequestrata al Salvo non valeva a dimostrare l’esistenza di rapporti diretti tra quest’ultimo e il sen. Andreotti: era, infatti, ben possibile che il possesso di tale numero telefonico si ricollegasse all’attività di lobbying svolta a vasto raggio da Antonino Salvo in funzione dei propri interessi economico-imprenditoriali. Invece le ulteriori argomentazioni difensive sviluppate dall’imputato erano infondate perché inequivocabilmente contraddette dalle risultanze processuali, oltre che dagli ulteriori elementi di convincimento che avevano dimostrato l’esistenza di un diretto rapporto personale tra Andreotti e Antonino Salvo. In quinto luogo all’utilizzazione, in occasione di vari viaggi in Sicilia, da parte di Andreotti, come pure di Salvo Lima, di autovetture blindate intestate alla Satris S.p.A. (società esattoriale che apparteneva alle famiglie Salvo, Cambria, Iuculano e Corleo), risultante da alcune parziali ammissioni degli stessi cugini Salvo e dalle dichiarazioni dell’autista Francesco Filippazzo. Il Tribunale ha ritenuto non verosimile, per una serie di considerazioni, l’affermazione dell’imputato di avere ignorato a chi appartenessero le autovetture da lui utilizzate in tali occasioni. Esaurita questa disamina, il Tribunale è passato all’esame sintetico dei rapporti dei cugini Salvo con Claudio Vitalone, che li aveva incontrati ripetutamente, e poi alla valutazione delle difformi deposizioni dei loro familiari, alle quali ha negato particolare credibilità. In esito all’analisi sopra sintetizzata, è pervenuto alle seguenti conclusioni: a) i cugini Salvo, profondamente inseriti in Cosa Nostra, erano stati più volte interpellati da persone associate all’illecito sodalizio per cercare di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali, avevano manifestato a diversi “uomini d’onore” i loro stretti rapporti con l’on. Lima, e, nei colloqui con una pluralità di esponenti mafiosi, avevano evidenziato i loro rapporti con il sen. Andreotti; b) i cugini Salvo, sul piano politico, avevano offerto un sostegno aperto ed efficace (seppure non esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello stretto rapporto di collaborazione e di amicizia personale che essi avevano instaurato da lungo tempo con l’on. Lima; c) tra il sen. Andreotti e i cugini Salvo si erano sviluppati anche diretti rapporti personali, evidenziati dagli episodi sopra riferiti; d) il sen. Andreotti, per i propri spostamenti in Sicilia, aveva utilizzato in più occasioni, e anche per periodi di diversi giorni, un’autovettura blindata intestata alla Satris S.p.A., prestata all’on. Lima da Antonino Salvo. Ma le considerazioni fondamentali sono state che, sebbene l’affermazione dell’imputato di non avere intrattenuto alcun rapporto con i cugini Salvo fosse stata inequivocabilmente contraddetta dalle risultanze probatorie, restava pur sempre da verificare quale valenza probatoria potessero assumere, rispetto alle contestazioni mosse all’imputato, i suoi accertati rapporti diretti con i cugini Salvo e che gli elementi di convincimento raccolti non fossero tali da dimostrare che l’imputato avesse manifestato ai cugini Salvo una permanente disponibilità ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri dell’associazione mafiosa, o, comunque, avesse effettivamente compiuto, su loro richiesta, specifici interventi idonei a rafforzare l’illecito sodalizio. A questo punto il Tribunale ha indagato i rapporti tra il sen. Andreotti e l’on. Salvatore Lima, muovendo dalla carriera politica di quest’ultimo e dalla sua adesione alla corrente andreottiana. Ha evidenziato che, come risultava da numerose testimonianze, l’ingresso nella corrente andreottiana dell’on. Lima, in precedenza appartenente a quella fanfaniana, che era avvenuto verosimilmente nel 1969, a seguito diretto della frattura con l’on. Giovanni Gioia, era stato l’effetto dell’opera di mediazione e di impulso svolta dall’on. Evangelisti e aveva comportato un notevole rafforzamento della “presenza andreottiana” in Sicilia. Poi il Tribunale ha trattato i rapporti di Salvatore Lima con esponenti mafiosi, risultanti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Buscetta, Di Carlo, Siino, Pennino, Mutolo, Annaloro, Vitale, Marsala, Marino Mannoia, Calderone, Cannella, Giovanni Brusca e Messina, rapporti che ha ritenuto esistenti e tali da configurare una stabile collaborazione (il padre di Lima era “uomo d’onore” della “famiglia” di Palermo Centro) già in epoca precedente alla sua adesione alla corrente andreottiana. E’ stato, in particolare, posto in evidenza che egli aveva attuato, tanto prima, quanto dopo tale adesione, una stabile collaborazione con Cosa Nostra e che aveva esternato all’on. Evangelisti (uomo politico particolarmente vicino al sen. Andreotti) la propria amicizia con un esponente mafioso di spicco come Tommaso Buscetta, esprimendo altresì una chiara consapevolezza dell’influenza di quest’ultimo soggetto. La disamina è proseguita con la verifica della posizione, al riguardo, dell’imputato, dando rilievo alla considerazione che il problema dei rapporti esistenti tra la corrente andreottiana siciliana e l’organizzazione mafiosa era stato portato all’attenzione del sen. Andreotti dal gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa già nell’Gennaio 1982. Ma, alla fine, il Tribunale ha constatato che non era rimasto provato che il sen. Andreotti avesse tenuto specifici comportamenti suscettibili di assumere rilevanza penale. Ha, però, sottolineato che il generale aveva espresso delle considerazioni in merito alla situazione della Democrazia Cristiana siciliana e alla contiguità con ambienti mafiosi di esponenti della stessa; che aveva individuato nella corrente andreottiana il gruppo politico che, in Sicilia, presentava le più gravi collusioni con la mafia; che, inizialmente, aveva creduto alla buona fede del sen. Andreotti, ritenendolo responsabile di semplici errori di valutazione e, quindi, gli aveva offerto con piena lealtà istituzionale il proprio contributo conoscitivo in merito agli aderenti alla sua corrente in Sicilia; che poi era giunto, nel corso della sua permanenza nella carica di Prefetto di Palermo, a ipotizzare che il medesimo esponente politico facesse “il doppio gioco”. Ma ha rilevato che la circostanza che l’imputato fosse il capo della corrente in cui era inserito l’on. Lima, nel periodo in cui l’attività politica di quest’ultimo si era proiettata sul piano nazionale, non era sufficiente ai fini dell’affermazione della sua responsabilità penale per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa ovvero per quello di concorso esterno nella stessa, in mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare inequivocabilmente che, nell’ambito di questo intenso legame di tipo politico, egli fosse attivamente intervenuto per consentire all’associazione delittuosa di raggiungere le sue illecite finalità, secondo i principi giuridici precedentemente esposti. Il Tribunale ha concluso con il rilievo che non solo si doveva riconoscere che il quadro probatorio acquisito non era sufficiente a dimostrare che l’imputato avesse personalmente contribuito, in modo concreto ed effettivo, a indirizzare la sua influenza politica verso specifici obiettivi immediatamente funzionali all’esistenza e al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa, ma che anzi, con il D.L. 12 settembre 1989, n. 317, la cui approvazione era stata energicamente contrastata dalle forze politiche dell’opposizione e da una parte della stessa maggioranza, tanto da renderne necessaria la reiterazione, e con la legislazione successiva egli, pur avendo la possibilità di agire diversamente, si era attivamente impegnato per conseguire un risultato oggettivamente sfavorevole all’organizzazione mafiosa. Questo quadro di carattere generale è stato completato con la disamina dei rapporti tra l’imputato e Vito Ciancimino. Al riguardo il Tribunale ha richiamato, in particolare, gli apporti forniti dall’on. Alberto Alessi, dall’on. Mario D’Acquisto, dall’on. Sergio Mattarella, da Gioacchino Pennino, dall’on. Attilio Ruffini, da Antonio Calabrò, da Francesco Di Carlo, da Giovanni Brusca, dall’on. Giuseppe Campione, da Gaetano Caltagirone e dall’on. Giacomo Mancini, nonché alcune dichiarazioni rese dall’imputato dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Perugia. Ciancimino era un esponente della Democrazia Cristiana di Palermo che aveva instaurato da lungo tempo un rapporto di stabile collaborazione con lo schieramento “corleonese” di Cosa Nostra (circostanza che il Tribunale ha ritenuto sicuramente provata indicando le ragioni del proprio convincimento). Pur mantenendo la propria autonomia, il gruppo facente capo a Ciancimino aveva instaurato nel 1976 un rapporto di collaborazione con la corrente andreottiana, ricevendo l’anno successivo un sostanzioso finanziamento da parte di Gaetano Caltagirone per il pagamento delle quote relative al “pacchetto tessere”. L’inserimento formale nella corrente era avvenuto nel 1980; in seguito se ne era distaccato avendo avuto forti contrasti con l’on. Lima, anche se costui, in occasione del Congresso Regionale di Agrigento della Democrazia Cristiana, aveva appoggiato, con l’assenso di Andreotti, la proposta – poi respinta per l’opposizione dell’on. Sergio Mattarella - di formare una lista unitaria, nella quale sarebbero state incluse tutte le correnti, compreso il gruppo di Ciancimino, che così avrebbe potuto essere rappresentato nel Comitato Regionale. Andreotti lo aveva incontrato a Roma tre volte, rispettivamente intorno al 1976 (a palazzo Chigi), il 20 settembre 1978 e nel 1983. Ma la conclusione del Tribunale è stata che le risultanze dell’istruttoria dibattimentale non dimostravano che il sen. Andreotti, nell’ambito dei predetti rapporti politici con Ciancimino, avesse espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell’organizzazione mafiosa, ovvero avesse compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra. Delineato questo quadro politico, la sentenza di primo grado ha esaminato una serie di episodi posti dall’Accusa a sostegno della propria tesi. 1) Il presunto incontro che sarebbe avvenuto nel settembre – ottobre 1970 tra Andreotti e Frank Coppola, riferito dal collaborante Federico Corniglia, che aveva affermato di avervi assistito, le cui dichiarazioni sono state ritenute illogiche, generiche, contraddittorie e sostanzialmente prive di riscontri. Il Tribunale è pervenuto a questa conclusione dopo aver richiamato anche gli apporti forniti dall’on. Alberto Alessi, dall’on. Mario D’Acquisto, dall’on. Sergio Mattarella, da Gioacchino Pennino, dall’on. Attilio Ruffini, da Antonio Calabrò, da Francesco Di Carlo, da Giovanni Brusca, dall’on. Giuseppe Campione, da Gaetano Caltagirone e dall’on. Giacomo Mancini, nonché alcune dichiarazioni rese dall’imputato dinanzi alla Autorità Giudiziaria di Perugia, e averne rilevato l’inadeguatezza a confermare la tesi accusatoria. 2) I rapporti di Andreotti con Michele Sindona. Anche in questo caso la disamina è iniziata dai legami di quest’ultimo con Cosa Nostra, ponendo in rilievo che le dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia (Francesco Marino Mannoia, Francesco Di Carlo, Gaspare Mutolo, Angelo Siino) convergevano nell’affermare che costui aveva svolto attività di riciclaggio nell’interesse dei massimi esponenti dello schieramento “moderato” di Cosa Nostra, facente capo a Stefano Bontate e a Salvatore Inzerillo. Il Tribunale ha ritenuto che, nell’ambito del suo finto sequestro, da lui stesso inscenato, Sindona avesse tentato di ricattare Andreotti in correlazione con la necessità di assicurare il recupero di ingenti capitali agli esponenti dello schieramento “moderato” di Cosa Nostra, che in precedenza si erano avvalsi dell’opera dello stesso Sindona per il riciclaggio dei proventi del narcotraffico. Ha poi sviluppato il tema dei rapporti tra il sen. Andreotti e Michele Sindona ed ha affermato che, dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, si desumeva che il primo aveva rappresentato, per il secondo, un costante punto di riferimento anche durante il periodo della sua latitanza e che il raccordo tra i due soggetti era noto a settori di Cosa Nostra i quali, contestualmente, avevano operato in modo illecito a favore del finanziere siciliano. Ha sottolineato che l’imputato si era astenuto dall’attuare iniziative favorevoli al finanziere siciliano con riferimento ad un’operazione per costui di particolare importanza: il progettato aumento del capitale della società Finambro (a lui riconducibile), operazione necessaria a Sindona per procurarsi liquidità sul mercato, ma ha anche rilevato che, successivamente, il sen. Andreotti, in diverse altre occasioni, aveva assunto iniziative favorevoli a Sindona, aveva mantenuto, per anni, frequenti contatti con i soggetti operanti per conto del finanziere siciliano e aveva manifestato un reiterato e intenso interessamento per i suoi più rilevanti problemi, sia di ordine economico, sia di ordine giudiziario. Il Tribunale ha analizzato a fondo il tema riferendo anche di un incontro tra i due avvenuto negli Stati Uniti durante la latitanza di Sindona. Poi ha concluso che era rimasto non sufficientemente provato che il sen. Andreotti, al momento in cui aveva realizzato i comportamenti suscettibili di agevolare il Sindona, fosse consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano ad alcuni autorevoli esponenti dell’associazione mafiosa e, quindi, che non era configurabile la partecipazione dell’imputato al reato associativo, pur rimanendo il fatto che egli, anche nei periodi in cui rivestiva le cariche di Ministro e di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, si era adoperato in favore di Sindona, nei cui confronti l’Autorità Giudiziaria italiana aveva emesso, sin dal 24 ottobre 1974, un ordine di cattura per il reato di bancarotta fraudolenta. 3) Il presunto intervento dell’imputato a favore dell’imprenditore petrolifero laziale Bruno Nardini, vittima verso la fine degli anni ’70 di richieste estorsive da parte della ’ndrangheta calabrese, episodio che, secondo l’accusa, proverebbe l’esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e Andreotti. Detto intervento si sarebbe estrinsecato nell’efficace utilizzazione, quale tramite, del capomafia Stefano Bontate perché si adoperasse presso la ’ndrangheta calabrese affinché cessassero le azioni estorsive poste in essere, in quel territorio, ai danni del suddetto imprenditore, grande elettore dell’imputato nel Lazio. Ma la vicenda era stata riferita solo da Antonino Mammoliti, persona rivelatasi non particolarmente attendibile, non aveva trovato alcuna conferma nelle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia escussi nel dibattimento e, anzi, era stata radicalmente smentita dalla deposizione degli altri protagonisti e, in particolare, dai diretti interessati. 4) Il regalo di un quadro a Giulio Andreotti da parte dei capimafia palermitani Stefano Bontate e Giuseppe Calò, vicenda risultante dalle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia e che, nella prospettazione dell’accusa, dimostrerebbe l’esistenza, alla fine degli anni ’70, di rapporti tra Giulio Andreotti ed esponenti di Cosa Nostra. Nella trattazione dell’argomento è stato fatto richiamo, quali possibili elementi di riscontro, alle dichiarazioni dell’avv. Antonino Filastò, della gallerista Angela Sassu, del dr. Domenico Farinacci e del defunto on. Franco Evangelisti, di alcune delle quali, secondo il consueto metodo espositivo, sono stati testualmente riportati nella sentenza ampi brani. La sentenza di primo grado ha definito il quadro probatorio acquisito sul tema incompleto e viziato da incongruenze insanabili, che ha puntualmente evidenziato nel corso della motivazione. 5) Il presunto incontro che sarebbe avvenuto a Roma tra l’imputato, Gaetano Badalamenti, uno dei cugini Salvo e Filippo Rimi allo scopo di “aggiustare” il processo a carico di quest’ultimo, celebratosi, nei vari gradi di giudizio, a Perugia e a Roma tra il 1968 ed il 1979. La vicenda era stata riferita da Tommaso Buscetta, le cui dichiarazioni sono state, però, ritenute viziate da estrema contraddittorietà e manifesta genericità. Inoltre il Tribunale, disattendendo la tesi del P.M., ha ritenuto che la disamina critica delle dichiarazioni sul punto di Francesco Marino Mannoia, di Vincenzo Sinacori, di Salvatore Cucuzza, di Giovanni Brusca, di Francesco Di Carlo e di Salvatore Cancemi (tutte puntualmente riferite anche in modo testuale) conduceva all’unica conclusione che la tesi di Buscetta, piuttosto che trovarvi sicuro riscontro, avesse ricevuto palesi e molteplici smentite. Significativamente, il Tribunale ha rilevato che divergenze e contraddizioni nelle deposizioni esaminate avevano cominciato ad emergere persino riguardo alla fase processuale nella quale l’intervento sarebbe stato svolto. 6) Le dichiarazioni di Tommaso Buscetta sul caso Moro e sull’omicidio del giornalista Carmime Pecorelli, fatti, secondo il dichiarante, intrecciati tra loro. Tale disamina è stata effettuata ai limitati fini della verifica di eventuali riflessi sul reato associativo, essendo competente, per la cognizione dell’omicidio del giornalista, l’Autorità Giudiziaria di Perugia. Pertanto è stata accantonata ogni approfondita analisi sulle vicende relative all’interessamento di Cosa Nostra per la liberazione dell’on. Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse, avendo, peraltro, lo stesso Buscetta affermato esplicitamente, già nel corso delle sue dichiarazioni al P.M. del 6 Gennaio 1993, che il coinvolgimento dei cugini Salvo e, quindi, dell’imputato in tali iniziative, da attuarsi con il tramite di Cosa Nostra, era frutto di una sua deduzione, nulla risultandogli di specifico. Nella trattazione sono stati richiamati ampi stralci del c.d. memoriale Moro, passi di articoli di stampa apparsi sulla rivista “OP” e le dichiarazioni di Buscetta, del m.llo Angelo Incandela, di Fernando Dalla Chiesa, di Franca Mangiavacca, dell’on. Egidio Carenini, di Santo Sciarrone, del col. Angelo Tadeo, dell’on. Francesco Evangelisti, del gen. Nicolò Bozzo, dell’on. Virginio Rognoni, di Paolo Patrizi e di Maria Antonietta Setti-Carraro. All’esito, il Tribunale ha concluso che, in ordine alla prospettata causale legata ai pretesi fastidi che il giornalista, con i suoi articoli e con quant’altro avrebbe potuto rendere pubblico, avrebbe arrecato al Sen. Andreotti, le risultanze processuali avevano evidenziato l’insussistenza di elementi certi e univoci comprovanti l’ipotesi accusatoria. 7) Gli incontri che sarebbero avvenuti tra l’imputato e l’esponente di Cosa Nostra Michele Greco a Roma nella saletta riservata dell’Hotel Nazionale, ove Andreotti si recava spesso per assistere a proiezioni cinematografiche. Essi erano risultati dalle dichiarazioni dell’imprenditore palermitano Benedetto D’Agostino e ulteriore materiale probatorio era stato tratto dalle dichiarazioni del com. Domenico Farinacci, di Massimo Gemini e di Giovanni Brusca, nonché dalle indicazioni tratte dalle agende dell’imputato. Anche in proposito la sentenza di primo grado è pervenuta alla conclusione che, non essendo stata adeguatamente riscontrata, la dichiarazione “de relato” di Benedetto D’Agostino era insufficiente per affermare l’esistenza di rapporti diretti e personali tra Giulio Andreotti e Michele Greco. 8) L’incontro che sarebbe avvenuto nella primavera – estate del 1979 in un albergo di Catania tra l’imputato e l’esponente di Cosa Nostra Benedetto Santapaola, con la partecipazione dell’on. Salvo Lima, incontro risultante dalle dichiarazioni di Vito Di Maggio. Esse sono state ritenute incerte, non riscontrate, ma anzi incompatibili con altri elementi acquisiti al processo, per cui il Tribunale ha concluso che l’incontro non era avvenuto. 9) L’omicidio del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. In tale quadro sono stati esaminati gli incontri dell’imputato con Stefano Bontate e altri esponenti di Cosa Nostra a Catania e a Palermo. Infatti, secondo la tesi del P.M., fondata soprattutto sulle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, sussisterebbe una stretta relazione tra questo omicidio, avvenuto a Palermo il 6 gennaio 1980, e due incontri del sen. Andreotti con esponenti di primo piano di Cosa Nostra. Il Tribunale ha rilevato che la deposizione di Marino Mannoia andava valutata alla stregua dei criteri dettati dall’art. 192, comma 3, c.p.p. e che la verifica doveva essere particolarmente rigorosa anche perché le indicazioni del collaboratore erano assolutamente isolate, non essendo state confermate da altre fonti. Occorreva, dunque, verificare quali fossero i riscontri acquisiti a conferma dell’attendibilità del dichiarante e, in proposito, veniva sottolineato che, tanto più generica era risultata la propalazione, tanto più solidi e inequivoci avrebbero dovuto essere i riscontri. Alla luce di queste premesse, ha ritenuto che le dichiarazioni accusatorie, non esenti da genericità e contraddittorietà, non fossero confortate da adeguati riscontri e che, anzi, la presenza di Andreotti in Sicilia, nei giorni in cui si sarebbe potuto verificare il primo incontro, fosse incompatibile con gli impegni altrove dello stesso documentalmente provati e che la data del secondo incontro fosse rimasta assolutamente indeterminata e non ricostruibile, stante la vastità del possibile arco temporale. 10) L’intervento che sarebbe stato compiuto dall’on. Lima e dal sen. Andreotti per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, intervento riferito al collaboratore di giustizia Gaetano Costa da Leoluca Bagarella. In sintesi, il Costa aveva riferito che, nel corso o in prossimità delle festività natalizie del 1983, presso il carcere di Pianosa alcuni detenuti, che stavano organizzando una rivolta per far cessare i soprusi cui erano sottoposti, avevano invitato il dichiarante ad aderirvi. Egli ne aveva parlato con Bagarella, il quale gli aveva consigliato di restare inerte in quanto i detenuti siciliani presto sarebbero stati trasferiti in un altro istituto penitenziario. Lo stesso Bagarella, allo scopo di superare le perplessità del dichiarante, aveva precisato che si stavano interessando per il trasferimento persone come l’on. Lima, dietro il quale c’era il sen. Andreotti (indicato con l’espressione dispregiativa “il gobbo”) e aveva aggiunto: “quindi siamo coperti”. Il collaboratore aveva, conseguentemente, persuaso gli altri detenuti ad attuare soltanto una forma di protesta blanda, consistente in uno “sciopero della fame”. Dopo uno o due mesi, dieci o quindici detenuti siciliani erano stati trasferiti al carcere di Novara: tra di loro vi erano, oltre a Bagarella e a Costa, Santo Mazzei, Rosario Condorelli, Antonio Anastasi, Giuseppe Alticozzi, Nino Marano, Adolfo Scuderi, Gaetano Quartararo e un individuo di nome Rosario. In epoca successiva al trasferimento, Bagarella aveva invitato Costa a comunicare all’esterno dell’ambiente carcerario che a Messina occorreva indirizzare il consenso elettorale verso la Democrazia Cristiana e, in particolare, verso la corrente andreottiana, cosicché il dichiarante, sentendosi obbligato, si era premurato di fare pervenire tale messaggio ad uno dei responsabili della sua “famiglia”. Il collaboratore aveva, altresì, dichiarato di avere conosciuto nel carcere di Livorno, intorno al 1989-90, Francesco Paolo Anzelmo, il quale gli aveva confidato di essere stato impegnato, insieme al proprio suocero, nella realizzazione di lavori di rilevantissima entità a Messina per la costruzione di un complesso edilizio denominato Casa Nostra, nel quale avevano investito fondi Mariano Agate, Salvatore Riina, Leoluca Bagarella e i Ganci. Il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del collaboratore dotate di un grado elevato di attendibilità intrinseca e corroborate da numerosi riscontri estrinseci, che avevano confermato univocamente le modalità oggettive dell’episodio; ha rilevato che Bagarella non aveva interesse a riferire a Costa cose non vere; ha anche evidenziato l’assoluta anomalia del provvedimento con cui era stato disposto il trasferimento dei detenuti, senza alcuna indicazione di ragioni giustificative e in carenza di qualsiasi atto presupposto. Tuttavia ha concluso che non erano stati acquisiti riscontri estrinseci dotati di carattere individualizzante, da cui poter trarre il sicuro convincimento dell’esattezza della riferibilità del fatto alla persona dell’imputato e che, pertanto, in assenza di riscontri concernenti in modo specifico la posizione del medesimo, non potesse ritenersi sufficientemente provato il suo personale coinvolgimento nell’episodio in esame. 11) Il colloquio riservato tra l’imputato e Andrea Manciaracina, figlio di Vito Manciaracina, all’epoca agli arresti domiciliari, svoltosi all’Hotel Hopps di Mazara del Vallo il 19 agosto 1985, riferito dal Sovrintendente Capo di P.S. Francesco Stramandino, che vi espletava servizio di ordine pubblico. Il Tribunale ha ritenuto certo l’incontro che aveva avuto un carattere di particolare riservatezza, tanto che il Sindaco di Mazara del Vallo, accompagnatore di Manciaracina, non vi aveva preso parte ed era rimasto davanti alla porta della saletta; ha anche affermato che al giovane (all’epoca aveva appena 23 anni) interlocutore, che proprio in quel periodo era stato formalmente affiliato a Cosa Nostra e che era legato da uno stretto rapporto di fiducia con Salvatore Riina, era stato riservato un trattamento di assoluto riguardo, consentendogli di incontrare il Ministro degli Esteri in carica; ha spiegato che la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una persona che godeva dell’appoggio del capo di Cosa Nostra aveva costituito certamente un fattore idoneo ad ingenerare nel Sindaco di Mazara del Vallo un forte timore reverenziale, inducendolo ad aderire prontamente alla sua richiesta di presentargli il sen. Andreotti, a consentirgli un colloquio riservato con quest’ultimo e ad attendere pazientemente fuori della porta della saletta in cui si era svolto l’incontro, per evitare che altri potessero farvi ingresso; ha riconosciuto che l’imputato aveva esposto una versione dell’episodio non veridica nell’intento di sminuire la valenza indiziaria di un incontro svoltosi con modalità del tutto diverse rispetto a quelle che caratterizzano i normali contatti degli esponenti politici con le persone interessate a rivolgere loro le proprie istanze e da essi occasionalmente conosciute; ha concluso che, tuttavia, la mera circostanza che il sen. Andreotti si fosse incontrato con una “persona di fiducia” del capo di Cosa Nostra non valeva a dimostrare la sua partecipazione ovvero il suo concorso nell’associazione mafiosa, in mancanza di ulteriori elementi che consentissero di ricostruire il contenuto del colloquio, nulla essendo emerso in merito alle richieste formulate da Andrea Manciaracina e alle risposte date dal sen. Andreotti, né ravvisandosi, nel successivo comportamento tenuto dal medesimo, specifici elementi sintomatici di una sua adesione alle istanze prospettate da costui. 12) L’incontro che si sarebbe svolto tra Giulio Andreotti e Salvatore Riina a Palermo nel 1987. Riguardo ad esso il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio, che aveva assunto di avere accompagnato Riina all’incontro e di esserne stato testimone diretto. Ha esaminato i vari aspetti delle dichiarazioni del collaborante (i suoi rapporti e incontri con i cugini Salvo, la sua conoscenza con l’on. Lima, la collocazione temporale dell’incontro tra Andreotti e Salvatore Riina a casa di Ignazio Salvo, l’oggetto della conversazione tra Andreotti e Riina, la durata e le modalità dell’incontro) ed ha rilevato che esse erano caratterizzate da una tale reiterata contraddittorietà (perfino l’anno in cui l’episodio si sarebbe verificato era stato oggetto di innumerevoli contestazioni, richieste di chiarimenti e rettifiche), da renderle in più punti del tutto inaffidabili, difettando del requisito essenziale dell’attendibilità intrinseca. Pertanto ha concluso che il Di Maggio non sapeva nulla del contenuto del presunto colloquio e che ogni indicazione da lui fornita al riguardo era frutto di deduzioni o di mere ipotesi, come del resto il medesimo aveva finito con l’ammettere. La ricostruzione di questa vicenda è proseguita con la disamina degli impegni di Giulio Andreotti a Palermo il 20 settembre 1987, nell’ambito delle celebrazioni della Festa dell’Amicizia. L’accusa ha sostenuto che, nell’occasione, l’imputato aveva avuto la possibilità di lasciare l’albergo senza essere visto dagli uomini della sua scorta e dunque di recarsi a casa di Ignazio Salvo per incontrarvi Salvatore Riina. Ma, secondo il Tribunale, l’intrinseca inattendibilità del racconto di Di Maggio e altre emergenze processuali, come in particolare la deposizione del giornalista Alberto Sensini, che aveva intervistato Andreotti, escludevano la veridicità dell’episodio. In questo ambito sono state esaminate anche le dichiarazioni di Enzo Salvatore Brusca e di Emanuele Brusca e quelle di Gioacchino La Barbera, Antonio Calvaruso e Tullio Cannella. Il Tribunale ha ritenuto le prime due contraddittorie, in più punti intrinsecamente inattendibili e insanabilmente incompatibili tra loro e con quelle di Di Maggio e le altre tre di carattere indiretto e incoerente, quindi inidonee a rafforzare la tesi accusatoria. 13) I presunti tentativi di aggiustamento in Cassazione del maxi – processo e i rapporti tra Giulio Andreotti e Corrado Carnevale, all’epoca Presidente della Prima Sezione Penale. Numerosi collaboratori escussi nel corso del dibattimento (tra cui Gaspare Mutolo, Leonardo Messina, Salvatore Cancemi, Francesco Marino Mannoia e Gaetano Costa) avevano riferito in merito alle aspettative, diffuse in seno a Cosa Nostra, di un sicuro ”aggiustamento” del maxiprocesso che sarebbe intervenuto grazie alla riferita e ritenuta disponibilità da parte di quel magistrato, cui sarebbe spettata, in base agli ordinari criteri di ripartizione degli affari, la trattazione del processo nella fase di legittimità. In particolare era stato affermato che: a Roma Carnevale avrebbe “buttato a terra” il processo, perché Lima aveva parlato ad Andreotti che aveva un’amicizia particolare con il magistrato (Mutolo); il processo sarebbe stato una “fesseria” in Cassazione perché alla Prima Sezione Penale c’era Carnevale “uomo di Andreotti” (Messina); vi era un impegno di Salvo Lima e di Andreotti per aggiustare il maxiprocesso e tutto sarebbe finito “a farsa” e in “una bolla di sapone” (Messina); Lima e Andreotti dovevano intervenire e fare annullare il maxiprocesso (Cancemi); Riina aveva comunicato di avere preso accordi con Lima, che quest’ultimo aveva, a sua volta, preso accordi con Andreotti e che Carnevale era una persona che “sentiva la redinata” ed era in rapporti diretti con l’imputato cui era molto legato (Cancemi); Andreotti e Carnevale facevano tanto per i mafiosi (Cancemi); Riina più volte aveva riferito che per questo processo si stavano interessando i cugini Salvo “e quindi Lima e Andreotti” (Cancemi); Lima si era effettivamente “mosso” presso Andreotti (Cancemi); alcuni imputati del processo scarcerati erano stati dissuasi dal darsi alla latitanza alla vigilia del giudizio di Cassazione da Riina che voleva evitare che si creasse un “clima negativo” e che li aveva assicurati che “il Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione” (Cancemi); tramite Carnevale sarebbe stato trovato “un vizio, un difetto processuale, dibattimentale” (Marino Mannoia); Carnevale era in ottimi rapporti con (il capomafia) Ciccio Madonia (da Vallelunga) e con il figlio di costui, (il capomafia) Giuseppe Madonia (Marino Mannoia); in Cosa Nostra si vociferava che c’era questo legame tra Andreotti e Carnevale e che il primo “aveva in mano” l’alto magistrato (Costa); Andreotti era “molto amico e intimo con Carnevale” e “se occorreva si poteva utilizzare questa fonte” (Costa); alcuni “uomini d’onore” scarcerati per decorrenza termini nel 1991 avevano avuto assicurazioni da Riina che “il Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione” (Costa). Ma a fronte di tali indicazioni ne esistevano numerose altre rese da membri altrettanto influenti del sodalizio mafioso, alcuni dei quali (Sinacori, Giovanni Brusca, Cucuzza) avevano per anni svolto funzioni di vertice nella organizzazione, che divergevano, anche su punti essenziali, da quella che apparentemente sembrava una prospettazione unanime. Da queste ultime era emerso che: il sen. Andreotti, ben prima della sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992), era divenuto un obiettivo per Cosa Nostra, soprattutto dopo l’emanazione del decreto legge che aveva ricondotto in carcere numerosi capimafia, scarcerati nel febbraio del 1991 per decorrenza dei termini di custodia cautelare in forza di una decisione della Prima Sezione Penale della Cassazione presieduta da Corrado Carnevale (Sinacori); Riina già verso la fine del 1991 diceva che Andreotti, Falcone e Martelli avevano “fatto il maxiprocesso”, avevano “indirizzato il Presidente”, avevano “fatto una Corte in Cassazione dura” (Sinacori); non risultava affatto che Carnevale fosse stato contattato da Cosa Nostra per il tramite di Andreotti, né che questi avesse contattato magistrati della Suprema Corte (Marino Mannoia); Salvo Lima “era la persona che aveva il tramite con Andreotti” e, sebbene incaricato di interessarsi per il maxiprocesso, non lo aveva fatto adeguatamente atteso che il giudizio era finito male (Sinacori); nel corso del processo di primo grado si attendeva fiduciosamente una sentenza favorevole, al punto che si riteneva che il processo non sarebbe neppure giunto in Cassazione (Cucuzza); “quello che … facevano sapere da fuori” era appunto di stare calmi “perché … c’era più speranza nel primo grado che nell’appello” (Cucuzza); in Cosa Nostra si era “già abbastanza soddisfatti di com’erano andate le cose dopo il primo grado” anche se qualcosa “non aveva funzionato al cento per cento“ (Cucuzza); i vertici di Cosa Nostra non avevano mai fatto pervenire agli imputati detenuti del maxiprocesso l’ordine di “stare tranquilli” (come affermato dal Mutolo) perché “il processo sarebbe finito molto male, ma poi le cose si sarebbero raddrizzate in seguito” (Cucuzza); nessuno dall’esterno aveva fatto sapere “guardate che avete le bastonate e poi vediamo in Cassazione” (Cucuzza); Giovanni Brusca, su esplicito incarico di Riina, si era recato ripetutamente, durante tutte le fasi e i gradi del maxiprocesso, da Ignazio Salvo per sollecitarlo ad un intervento tramite Lima e Andreotti (Giovanni Brusca); le risposte di Ignazio Salvo erano state sempre sostanzialmente evasive, se non del tutto negative (Giovanni Brusca); Salvo, quindi, aveva fatto apparire che “si doveva dare da fare, faceva finta che diceva vediamo quello che posso fare, però realmente poi faceva e non faceva non lo so” (Giovanni Brusca); ciò aveva indotto Riina a decretare la morte di Ignazio Salvo creando disagio in Brusca che andava a trovarlo pur sapendo che ormai era condannato (Giovanni Brusca); i Salvo dicevano che Andreotti non si voleva impegnare ma era anche possibile che essi non gli avessero neppure parlato e quindi l’uomo politico non ne sapesse nulla (Giovanni Brusca: “può darsi pure che non glielo vanno a dire e quello non sappia niente”); Riina era convinto che Ignazio Salvo non si sarebbe adoperato per il maxiprocesso (Giovanni Brusca); la “goccia che aveva fatto traboccare il vaso” era stata la firma di Andreotti sul decreto che aveva fatto tornare in carcere gli imputati del maxiprocesso scarcerati per decorrenza dei termini e quelli agli arresti domiciliari (Giovanni Brusca); mai Riina aveva fatto riferimento, direttamente e personalmente con Giovanni Brusca, ad impegni di intervento per il processo assunti da Andreotti (Giovanni Brusca); le notizie provenienti da Ignazio Salvo e da Emanuele Brusca erano coincidenti in ordine al fatto che il maxiprocesso in Cassazione stava andando male (Giovanni Brusca); dall’inizio del maxiprocesso (“fine ‘85 inizio ‘86”) non vi erano più notizie positive per Cosa Nostra da parte di Ignazio Salvo “e quindi dall’onorevole Lima, quindi dall’onorevole Andreotti” (Giovanni Brusca); sin da prima delle elezioni del 1987 vi era stata una serie di segnali dai quali si coglieva il disinteresse di Lima per le sorti del maxi-processo (Emanuele Brusca). In presenza di un quadro complessivo così confuso e contraddittorio, il Tribunale ha esaminato analiticamente le emergenze dibattimentali, con particolare riferimento a due aspetti della vicenda: la natura dell’intervento e delle specifiche attività svolte dal presidente Carnevale in relazione al maxiprocesso; l’esistenza di elementi probatori che attestassero o meno l’effettività di un intervento da parte dell’on. Andreotti sull’alto magistrato al fine di ottenere l’“aggiustamento” del maxiprocesso, per verificare l’effettiva sussistenza di manovre finalizzate ad “aggiustare” il maxiprocesso nella fase del giudizio di Cassazione e l’eventuale coinvolgimento in esse dell’imputato. La considerazione conclusiva è stata che, dall’articolata disamina delle emergenze processuali, non risultava la prova concreta di un coinvolgimento dell’imputato nel tentativo di “pilotare” il maxiprocesso verso un esito gradito a Cosa Nostra, essendosi per contro accertato che il sen. Andreotti era stato, se non esclusivo promotore, certamente artefice con altri e in più occasioni dell’adozione di rilevanti provvedimenti legislativi che avevano inciso sull’iter del suddetto processo scongiurando le scarcerazioni di quegli esponenti mafiosi che sarebbero stati infine condannati. 14) L’intervento che Licio Gelli (intenzionato a candidarsi in Calabria) avrebbe richiesto al sen. Andreotti per la revisione della condanna dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo. Tale intervento risulterebbe dall’intercettazione di una pluralità di conversazioni intercorse tra vari soggetti, tra cui Marino Pulito (imputato di reato connesso), Alfonso Pichierri, Anna Quero (convivente di Riccardo Modeo), Vincenzo Serraino, Lucia Santoro (moglie di Gianfranco Quero) e altri individui. Anche in questo caso, la sentenza di primo grado è pervenuta alla conclusione che gli elementi di convincimento acquisiti non valevano a dimostrare che il sen. Andreotti avesse ricevuto da Gelli una richiesta di intervenire per assicurare l’esito positivo del processo di revisione della condanna riportata dai fratelli Riccardo e Gianfranco Modeo, né, tanto meno, che Andreotti avesse effettivamente compiuto azioni volte a conseguire tale risultato. 4- Le conclusioni del Tribunale All’esito dell’esame critico delle emergenze processuali e del complesso probatorio acquisito al dibattimento, il Tribunale ha concluso che la prova della responsabilità penale dell’imputato, con specifico riferimento alle varie condotte criminose contestate, era risultata insufficiente, contraddittoria e in alcuni casi anche del tutto mancante, imponendo pertanto una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.. Quindi ha ripercorso sinteticamente le singole vicende rilevando, a conforto della decisione assunta: 1) L’asserzione dell’imputato di non avere intrattenuto alcun rapporto con i cugini Salvo era risultata inequivocabilmente contraddetta dalle risultanze probatorie che avevano dimostrato l’esistenza di molteplici rapporti di carattere politico, giudiziario e personale, tuttavia esse non erano tali da dimostrare che l’imputato avesse manifestato ai cugini Salvo una permanente disponibilità ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri dell’associazione mafiosa, o, comunque, avesse effettivamente compiuto, su loro richiesta, specifici interventi idonei a rafforzare l’illecito sodalizio. 2) I rapporti con l’on. Salvo Lima erano stati forti e intensi; l’on. Lima aveva assunto il ruolo di capo della corrente andreottiana in Sicilia e raggiunto una posizione di rilevante forza politica rispetto agli altri esponenti del partito e ai rappresentanti delle istituzioni, sia in sede locale sia a livello nazionale; il medesimo aveva attuato, tanto prima quanto dopo la sua adesione alla corrente andreottiana, una stabile collaborazione con Cosa Nostra ed esternato all’on. Evangelisti la propria amicizia con Tommaso Buscetta, esprimendo altresì una chiara consapevolezza dell’influenza di quest’ultimo. Ma non era stato dimostrato che il sen. Andreotti avesse tenuto specifici comportamenti suscettibili di assumere rilevanza penale, in quanto non era rimasto sufficientemente provato che l’imputato, nell’ambito dei rapporti politici con l’on. Lima, avesse posto in essere una condotta di inserimento organico nella struttura dell’associazione di tipo mafioso, ovvero avesse effettivamente realizzato specifici interventi idonei ad assicurare l’esistenza o il rafforzamento di Cosa Nostra in una fase patologica della sua vita. 3) Vito Ciancimino aveva instaurato rapporti di collaborazione con la corrente andreottiana, sfociati poi in un formale inserimento in tale gruppo politico e tali rapporti avevano ricevuto, su richiesta dello stesso Ciancimino, l’assenso del sen. Andreotti nel corso di un incontro appositamente organizzato a questo scopo. Vi avevano fatto seguito ulteriori manifestazioni di cointeressenza, sia sotto il profilo dei finanziamenti finalizzati al pagamento delle quote relative al “pacchetto di tessere” gestito da Ciancimino, sia sotto il profilo dell’appoggio dato dai delegati vicini a Ciancimino alla corrente andreottiana in occasione dei congressi nazionali del partito svoltisi nel 1980 e nel 1983. Tuttavia, anche in questo caso, le risultanze dell’istruttoria dibattimentale non avevano dimostrato che il sen. Andreotti, nell’ambito dei rapporti politici sviluppatisi con Ciancimino, avesse espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell’organizzazione mafiosa, ovvero avesse compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra. 4) L’incontro con Frank Coppola non era stato dimostrato perché il quadro di riferimento di tutta la vicenda, narrata dall’imputato di reato connesso Federico Coniglia, era rimasto estremamente generico e privo di riscontri validi. 5) Erano certi i rapporti tra il sen. Andreotti e Michele Sindona, che lo considerava un importantissimo punto di riferimento politico, cui potevano essere rivolte le proprie istanze attinenti alla sistemazione della Banca Privata Italiana e ai procedimenti penali che il finanziere siciliano doveva affrontare in Italia e negli U.S.A.. A questo atteggiamento di Sindona aveva fatto riscontro un continuativo interessamento del sen. Andreotti, proprio in un periodo in cui egli ricopriva importantissime cariche governative, dimostrato anche da alcuni specifici comportamenti che apparivano concretamente idonei - ex ante - ad avvantaggiare Sindona nel suo disegno di sottrarsi alle conseguenze delle proprie condotte e inequivocabilmente rivolti a questo fine, quali il sostegno alla nomina del dott. Mario Barone a terzo amministratore delegato del Banco di Roma e il conferimento al sen. Stammati e all’on. Evangelisti dell’incarico di esaminare il secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana. Ma non era stato sufficientemente provato che il sen. Andreotti, al momento in cui aveva realizzato i comportamenti suscettibili di agevolare Sindona, fosse consapevole della natura dei legami che univano costui ad alcuni autorevoli esponenti dell’associazione mafiosa e, anzi, non era stata neppure acquisita la prova certa che, al momento in cui aveva tenuto i predetti comportamenti, l’imputato fosse in possesso di informazioni tali da ingenerare in lui la consapevolezza che gli effetti del suo operato avrebbero potuto assumere una notevole importanza per gli esponenti mafiosi per conto dei quali Sindona svolgeva attività di riciclaggio. 6) Non era stato adeguatamente provato neppure il presunto intervento del sen. Andreotti a favore dell’imprenditore petrolifero laziale Bruno Nardini. Infatti non aveva trovato conferme l’isolata dichiarazione di Mammoliti, le cui motivazioni a deporre avevano suscitato legittime riserve. 7) Il presunto regalo di un quadro a Giulio Andreotti da parte di Stefano Bontate e Giuseppe Calò non poteva ritenersi provato a causa dell’assoluta genericità del ricordo del dichiarante Francesco Marino Mannoia proprio sugli aspetti essenziali della vicenda. 8) Il presunto incontro a Roma tra Gaetano Badalamenti, uno dei cugini Salvo, Filippo Rimi e Andreotti in relazione al preteso “aggiustamento” del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi costituiva uno degli episodi posti dall’accusa a fondamento della tesi dell’esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e Giulio Andreotti. Ma le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, principale fonte di accusa, sin dall’origine erano risultate viziate da estrema contraddittorietà e da manifesta genericità. 9) Il coinvolgimento dell’imputato nelle iniziative dirette alla liberazione, tramite Cosa Nostra, dell’on. Moro, sequestrato dalle Brigare Rosse, era, per esplicita affermazione dello stesso Buscetta, soltanto frutto di una sua deduzione, nulla risultandogli di specifico al riguardo. 10) Indimostrati erano rimasti anche i presunti incontri tra Giulio Andreotti e l’esponente di Cosa Nostra Michele Greco nella saletta riservata dell’Hotel Nazionale a Roma, perché le dichiarazioni di Benedetto D’Agostino non erano state sufficientemente riscontrate. 11) Anche in ordine al presunto incontro a Catania, nella primavera – estate del 1979, tra Giulio Andreotti e Benedetto Santapaola, cui avrebbe partecipato anche l’on. Salvo Lima, era stato accertato che il teste Vito Di Maggio, indotto inconsapevolmente dalla volontà di rendersi comunque utile alle forze di polizia e alla magistratura, aveva, con numerose imprecisioni, rappresentato e riferito come certezze quelle che si erano rivelate invece soltanto vaghe ed errate impressioni, riferendo fatti talora in maniera non del tutto corrispondente alla realtà. 12) I due presunti incontri del sen. Andreotti con Stefano Bontate e altri esponenti di Cosa Nostra a Catania e a Palermo, strettamente collegati alla causale dell’omicidio del Presidente della Regione Siciliana on. Piersanti Mattarella, avvenuto a Palermo il 6 gennaio 1980, non erano stati provati dall’Accusa, perché i riferimenti temporali forniti da Francesco Marino Mannoia in ordine all’epoca del primo incontro erano risultati caratterizzati da estrema genericità e approssimazione e, comunque, non si era riusciti a dimostrare a quale titolo e con quali strumenti l’imputato avrebbe dovuto e potuto fare ciò che gli veniva richiesto, cioè influire su Piersanti Mattarella allo scopo di fargli mutare la linea di condotta politica e amministrativa che confliggeva con gli interessi di Cosa Nostra. 13) L’intervento, che sarebbe stato compiuto dall’on. Lima e dal sen. Andreotti, per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell’anno 1984, era risultato dalle dichiarazioni del collaborante Gaetano Costa, le quali avevano trovato, negli elementi probatori acquisiti, puntuale riscontro in ordine al contesto in cui avevano avuto origine e sviluppo i suoi rapporti con Bagarella, alle manifestazioni di protesta organizzate presso la Casa di Reclusione di Pianosa, all’identità dei destinatari del provvedimento di trasferimento, alla collocazione cronologica dei fatti. Era emersa anche l’assoluta anomalia del provvedimento con cui era stato disposto il trasferimento dei detenuti, senza alcuna indicazione di ragioni giustificative e in carenza di qualsiasi atto presupposto. Ma non erano stati acquisiti riscontri estrinseci dotati di carattere individualizzante, da cui poter trarre il sicuro convincimento dell’esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell’imputato. 14) Il colloquio riservato tra il sen. Andreotti e Andrea Manciaracina, svoltosi all’Hotel Hopps di Mazara del Vallo il 19 agosto 1985, era sicuramente provato grazie alla testimonianza resa dal Sovrintendente Capo di P.S. Francesco Stramandino, ma mancava qualsiasi elemento che consentisse di ricostruirne il contenuto e nel successivo comportamento tenuto dal sen. Andreotti non erano ravvisabili specifici elementi sintomatici di una sua adesione alle istanze prospettate dal Manciaracina. 15) Il presunto incontro, verificatosi a Palermo nel 1987, tra l’imputato e Salvatore Riina non valeva a dimostrare l’esistenza, anche alla fine degli anni ’80, di intensi rapporti tra Giulio Andreotti e Cosa Nostra, perché le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio, che a quell’incontro assumeva di avere accompagnato Salvatore Riina e di esserne stato quindi testimone diretto, erano risultate in più parti contraddittorie e prive di adeguati riscontri. 16) Le aspettative, diffuse in seno a Cosa Nostra, di un “aggiustamento” del maxiprocesso, che sarebbe intervenuto grazie alla disponibilità da parte del dott. Corrado Carnevale, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, a seguito di un patto illecito esistente tra il medesimo e l’on. Andreotti, aggiustamento che avrebbe dovuto condurre all’annullamento della condanna pronunciata a carico di numerosi esponenti del sodalizio mafioso nei due giudizi di merito, non avevano dato risultati negativi per l’imputato perché il quadro complessivo delineatosi era estremamente confuso e contraddittorio e, quindi, era risultata carente anche la prova di eventuali manovre poste in essere per l’aggiustamento del maxiprocesso nella fase del giudizio di Cassazione e della attribuibilità di tali eventuali manovre ad Andreotti. 17) Era possibile ipotizzare che Andreotti avesse intrattenuto rapporti con Livio Gelli, ma non che essi si fossero protratti sino al 1991. In ogni caso non era emerso alcun diretto collegamento tra il sen. Andreotti e la Lega Meridionale, cui Gelli intendeva dare vita. Né si comprendeva quale interesse potesse avere l’imputato al conseguimento di un sostegno elettorale per un movimento politico diverso dal partito in cui egli militava. 5- L’appello del P.M. La sentenza è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, che ne hanno chiesto la riforma con affermazione della responsabilità dell’imputato. Secondo i P.M. il Tribunale ha violato i principi giurisprudenziali concernenti sia gli elementi costitutivi dei reati contestati, principi che - ove correttamente applicati - avrebbero determinato l’affermazione della responsabilità dell’imputato già sulla scorta dei soli fatti ritenuti pienamente provati nella stessa motivazione della sentenza, sia l’apprezzamento delle prove con specifico riferimento ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in generale e, in particolare, delle dichiarazioni “de relato”, oltre che alla valutazione sintomatica delle menzogne dell’imputato. Inoltre, anziché procedere ad una analisi unitaria degli elementi di prova, come pure si era riproposto di fare nella premessa generale della motivazione, il primo giudice ha proceduto non già semplicemente all’analisi atomistica degli stessi elementi, ma addirittura alla destrutturazione del compendio probatorio, che si era articolata: nell’analisi isolata di ciascun elemento di prova (atomizzazione); nell’asserzione aberrante della necessità, per ciascun elemento isolatamente considerato, di riscontri che, in realtà, sarebbero state prove autonome e dirette del fatto contestato; nella sistematica e inspiegabile omissione della considerazione, per ciascuno degli elementi esaminati, dei riscontri che erano, in realtà, emersi nel dibattimento e che erano costituiti da fatti ritenuti pienamente provati in altre parti della motivazione (destrutturazione). I P.M. hanno, dunque, lamentato che il Tribunale ha destoricizzato, decontestualizzato e destrutturato il compendio probatorio. Quindi hanno esaminato, anche a titolo esemplificativo, alcuni dei rapporti e degli episodi considerati dal primo giudice (i rapporti dell’imputato con l’on. Salvatore Lima, con Vito Ciancimino, con Michele Sindona, l’episodio concernente il trasferimento di Leoluca Bagarella e di altri detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell’anno 1984, l’incontro con il mafioso Andrea Manciaracina, la vicenda Nardini), assumendone la pregnante efficacia probatoria. A titolo esemplificativo del metodo adottato dagli appellanti, basta citare i loro riferimenti al prestigio politico acquisito da Lima e all’asserito rafforzamento della corrente andreottiana nella ritenuta piena consapevolezza del rapporto di stabile collaborazione instaurato con Cosa Nostra, di cui hanno sostenuto essere stata accresciuta la potenziale capacità operativa (ad esempio attraverso il controllo di attività economicamente rilevanti) in cambio del sostegno elettorale. Sempre a titolo esemplificativo, gli appellanti hanno sostenuto doversi considerare del tutto irrilevanti le argomentazioni del Tribunale circa la (presunta) difficoltà di provare la c.d. “affectio societatis” (configurata come dolo specifico) e hanno aggiunto che era stato del tutto omesso di rilevare che i fatti ritenuti provati con certezza dimostravano (quanto meno) l’esistenza del dolo generico del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, considerato anche che il Tribunale aveva omesso di rilevare il carattere infungibile del contributo offerto da Andreotti, essendo evidente, che - senza di esso - non sarebbero stati raggiungibili, mediante il ricorso alla normale opera degli associati, gli obiettivi, pure strettamente collegati alla conservazione e al consolidamento della organizzazione mafiosa, della forza politica, economica e di potere che Cosa Nostra aveva acquisito utilizzando, come struttura di servizio, la corrente andreottiana. In definitiva – a loro giudizio - Andreotti, pur non essendo formalmente affiliato all’organizzazione mafiosa, aveva instaurato con essa un rapporto di stabile e sistematica collaborazione, realizzando comportamenti che avevano arrecato vantaggio all’illecito sodalizio; era divenuto il referente politico abituale di Cosa Nostra e aveva goduto del suo sostegno elettorale, ciò risolvendosi in un continuativo contributo, rilevante sul piano causale, all’esistenza e al rafforzamento dell’illecito sodalizio. Quanto alla valutazione del compendio probatorio, essi hanno ribadito che la disposizione dettata dall’art. 192, commi 3 e 4 c.p.p. ha condotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere che le dichiarazioni dei soggetti indicati dalla medesima hanno natura di prova, e non di mero indizio, sicché il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo esso formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata e può essere di varia natura, anche di carattere logico, così come tra i riscontri esterni, idonei a confermare la attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti indicati dall’art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., debbono essere valutati “il comportamento del chiamato in correità, ancorché successivo al fatto-reato” e “l’alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verità” nonché “la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze” e “i rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il reato di associazione per delinquere, e altre persone indagate per il medesimo reato”. La lamentata destoricizzazione è stata basata sull’assunto che il Tribunale ha affrontato l’esame di vicende cruciali e unitarie, snodatesi nell’arco di vari anni, durante i quali si erano verificate continue evoluzioni delle vicende medesime (situazioni di crisi, superamenti della crisi, mutamenti di strategie da parte di Cosa Nostra ecc.), appiattendole temporalmente, come se si fossero svolte in unica unità temporale. Esempi, particolarmente significativi al riguardo, sono stati ravvisati dai P.M. nella vicenda del maxiprocesso e nell’indebita equiparazione delle dichiarazioni dei collaboratori. La decontestualizzazione è consistita – sempre secondo i P.M. - nell’inserimento delle dichiarazioni dei collaboratori relative a fatti cruciali, come alcuni degli incontri personali tra l’imputato e i vertici di Cosa Nostra, in uno scenario completamente “desertificato”, perché privato di tutte le risultanze processuali, che costituivano il presupposto, i riscontri, la chiave di lettura delle stesse dichiarazioni. Esemplari, al riguardo, sono state definite la vicenda di cui il collaboratore Francesco Marino Mannoia era stato testimone oculare (l’incontro tra Andreotti, l’on. Lima, i cugini Salvo, Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo e altri “uomini d’onore” in una villa nella disponibilità di Inzerillo, avvenuto a Palermo nella primavera del 1980, dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella), la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Francesco Di Carlo circa i rapporti tra i cugini Salvo e il sen. Andreotti e la vicenda Sindona, laddove il Tribunale ha concluso non essere certo che Andreotti fosse consapevole dei legami mafiosi di Sindona con Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, i quali avevano affidato al finanziere i loro capitali da riciclare, dimenticando i fatti già ritenuti dimostrati nell’ambito di altri capitoli, comprovanti che lo stesso Bontate aveva affermato di avere a disposizione Andreotti e che Bagarella e gli altri corleonesi odiavano il Bontate proprio perché costui li teneva fuori dal suo rapporto privilegiato con l’imputato. Gli appellanti hanno anche sostenuto che il Tribunale ha ripetutamente travisato il dato processuale. Ciò si sarebbe verificato a proposito delle affermazioni di diversi collaboratori di giustizia e alla valenza probatoria di alcuni episodi. Come esempi di destrutturazione sono stati citati, oltre alla mancata visione unitaria del complesso probatorio, la giustificazione delle asserite menzogne dell’imputato e la ripetuta omessa considerazione di fatti ritenuti provati in altre parti della stessa sentenza. Di seguito i P.M. hanno esaminato il ruolo che avrebbe svolto Andreotti in relazione a richieste di interessamento riguardanti vicende giudiziarie, che gli sarebbero state rivolte da soggetti appartenenti, ovvero collegati, a Cosa Nostra. A tale proposito hanno imputato al Tribunale di aver fornito della vicenda una ricostruzione probatoria inficiata da vari vizi di legittimità, costituiti da: insufficienza di motivazione, essendo state pressoché pedissequamente ripetute le considerazioni esposte nella memoria della difesa senza alcuna disamina della maggior parte degli argomenti addotti dal P.M.; intrinseca contraddittorietà della motivazione, in contrasto con i principi giuridici ai quali lo stesso Tribunale - nella parte preliminare della sentenza - aveva affermato di volersi attenere nel valutare le prove; contraddittorietà o mancanza di motivazione per l’assoluta omessa indicazione degli elementi di riscontro della specifica vicenda risultanti da fatti oggettivi riconosciuti come pienamente provati in altre parti della sentenza. Gli appellanti, in esito a tale disamina, hanno affermato che, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sono scaturite tre inequivoche e specifiche circostanze: 1) l’esistenza di un rapporto di conoscenza tra l’imputato e Gaetano Badalamenti, inizialmente instaurato - secondo le conoscenze di Buscetta, Brusca e Sinacori - grazie ai cugini Antonino e Ignazio Salvo; 2) un incontro personale tra Andreotti e Badalamenti, avente ad oggetto l’interessamento svolto per il processo Rimi; 3) il fatto che Badalamenti fosse in grado - per la natura e l’evoluzione del suo rapporto con l’imputato - di avere con lui un tale colloquio, senza che l’esponente politico lo respingesse. Essi non hanno trascurato la vicenda Pecorelli, incentrata sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale era stato il primo a riferire dell’esistenza di un oscuro “intreccio” tra i segreti del sequestro Moro, il gruppo politico - affaristico facente riferimento ad Andreotti e i delitti Pecorelli e Dalla Chiesa. Anche a tale proposito hanno menzionato una serie di elementi di prova ritenuti confermativi della fondatezza delle dichiarazioni di Buscetta, rilevando che le omissioni, sottovalutazioni e travisamenti delle risultanze processuali operate dal Tribunale avevano impedito di accertare la sussistenza dei reati associativi contestati all’imputato. Quindi si sono occupati degli ipotizzati tentativi di aggiustamento del maxiprocesso e dei rapporti tra il sen. Andreotti e il presidente Corrado Carnevale, ripercorrendo l’intera vicenda sulla scorta delle risultanze processuali – in parte asseritamene trascurate dal Tribunale – per giungere alla conclusione che Riina aveva avuto precise assicurazioni da Andreotti che l’esito in Cassazione sarebbe stato favorevole; che sussistevano i rapporti – negati dal Tribunale - tra l’imputato e il presidente Carnevale (vedi l’interessamento del primo a favore del secondo per la presidenza della Corte di Appello di Roma e in occasione di un procedimento disciplinare); che l’opera del dr. Carnevale era stata ostacolata dall’intervento del primo presidente della Corte Suprema, dr. Brancaccio. A loro dire, l’esito del maxiprocesso avrebbe costituito una sconfitta personale per Riina e sarebbe stato all’origine dell’assassinio dell’on. Lima e, forse, anche di quello di Ignazio Salvo. Parte non trascurabile dell’appello è stata dedicata ad alcuni dei supposti incontri di Andreotti con i vertici di Cosa Nostra e, in particolare, agli incontri che, secondo l’accusa, sarebbero avvenuti in Sicilia nel 1979 e nel 1980 con Stefano Bontate e altri “uomini d’onore”. In questo contesto i P.M. si sono soffermati sullo scontro tra i “corleonesi” e l’ala moderata di Cosa Nostra, sullo scenario che aveva generato l’attacco a Piersanti Mattarella, definito una delle prime vittime del nuovo corso di Cosa Nostra e del contestuale e corrispondente riassetto di poteri all’interno del partito della Democrazia Cristiana in Sicilia, sul ruolo dell’on Rosario Nicoletti (di cui poi hanno tracciato il profilo riferendo anche dei suoi rapporti con esponenti di Cosa Nostra), segretario regionale della D.C. suicidatosi il 17 novembre 1984, cinque giorni dopo l’arresto dei cugini Salvo, il quale improvvisamente e inopinatamente aveva preso le distanze dall’on. Mattarella, e, all’esito, hanno rilevato che le indagini svolte in merito avevano fornito ulteriori e precisi riscontri circa la partecipazione dello stesso Nicoletti all’incontro riferito da Marino Mannoia e circa l’atteggiamento assunto dal medesimo nei confronti di Mattarella. Secondo gli appellanti, l’eliminazione di Piersanti Mattarella aveva spianato la strada all’andreottiano Mario D’Acquisto - i cui rapporti con Cosa Nostra erano stati riferiti da una pluralità di collaboratori di giustizia - coronando così l’ambizione della corrente di avere un suo uomo al vertice della Regione. Essi hanno ricomposto le risultanze processuali configurando il quadro seguente: Bontate aveva tentato di “affievolire” il discorso su Mattarella e cercato di evitare il ricorso alla via dell’eliminazione fisica, sottoponendo il problema ad Andreotti – con il quale il suo schieramento aveva all’epoca un rapporto privilegiato se non esclusivo – facendogli carico di trovare una soluzione alternativa. Ma essa non era arrivata e la Commissione aveva deciso l’esecuzione dell’omicidio, anche con il consenso di Bontate, che in quel momento non aveva più la forza per far passare dinanzi alla maggioranza “corleonese” una linea ulteriormente attendista. Quando Andreotti era tornato a Palermo, nella primavera del 1980, per chiedere spiegazioni sull’omicidio, Bontate si era rivoltato contro quello che era sempre stato il suo referente politico. Infine hanno analizzato gli incontri del sen. Andreotti con i vertici di Cosa Nostra nel 1979 e nel 1980, esaminando in successione i seguenti tre aspetti: 1) l’attendibilità personale di Marino Mannoia, su cui lo stesso Tribunale aveva espresso un giudizio pienamente positivo; 2) l’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, contestandone il giudizio di genericità, contraddittorietà e incomprensibilità; 3) i riscontri esterni, ritenuti pienamente confermativi di tutti i punti delle predette dichiarazioni. Dalla disamina gli appellanti hanno ricavato il loro convincimento circa le modalità del viaggio in Sicilia di Andreotti e dell’incontro, considerato prova della responsabilità penale dell’imputato. Nella complessa vicenda, secondo la loro prospettazione, andava poi inserito anche l’incontro nel 1987 tra Andreotti e Riina, di cui hanno ripercorso le fasi probatorie essenziali criticando la motivazione della sentenza e rivalutando l’attendibilità personale del collaboratore Enzo Brusca e di Emanuele Brusca per ritenere dimostrati i fatti da essi riferiti. Altrettanta credibilità i P.M. hanno attribuito alle dichiarazioni di Antonio Calvaruso e Tullio Cannella, confermative dell’incontro in esame, di cui essi hanno affermato essere al corrente anche un altro autorevole esponente di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella. Sempre con riferimento al tema dell’incontro tra Andreotti e Riina, i P.M. hanno esaminato le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio, allo scopo di dimostrare come esse fossero adeguatamente riscontrate e si inserissero in un contesto probatorio doviziosamente articolato. Da ultimo, i P.M. hanno depositato motivi aggiunti con cui hanno affrontato due ulteriori temi in precedenza trascurati: 1) l’incontro fra Andreotti e Benedetto Santapaola, avvenuto a Catania nel 1979; 2) le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia concernenti il regalo di un quadro al sen. Andreotti da parte di Stefano Bontate e Giuseppe Calò. Quanto al primo episodio, hanno sostenuto che il Tribunale aveva travisato le dichiarazioni di Vito Di Maggio (dotate di adeguati riscontri) e aveva errato nel collocarlo temporalmente (secondo gli appellanti è sicuramente avvenuto dopo il 15 giugno 1979). Quanto al secondo episodio, hanno stigmatizzato la statuizione del Tribunale circa incompletezza e insufficienza della prova del fatto specifico, tra l’altro contestando che le dichiarazioni di Marino Mannoia fossero incrinate sotto i profili della genericità e della inattendibilità intrinseca e lamentando la svalutazione delle dichiarazioni della teste Sassu. La difesa ha depositato una memoria per contrastare le avverse argomentazioni ed esporre le proprie tesi in fatto e in diritto. 6- Il ragionamento della Corte di Appello La sentenza impugnata premette un’enunciazione di carattere programmatico: il solo valido metodo che il giudice deve utilizzare nel vagliare gli elementi che vengono sottoposti alla sua attenzione è quello di orientarsi secondo una ragionevole valutazione degli stessi in stretta relazione al caso concreto, dando, quindi, conto dei motivi del suo libero convincimento, che deve maturare nel rispetto inderogabile non tanto di astratti principi interpretativi di elaborazione giurisprudenziale, quanto di alcuni essenziali precetti legali, che, nei casi come quello di specie, in cui la gran parte delle indicazioni di prova provengono da imputati in procedimenti connessi, vanno individuati, innanzitutto, in quelli dettati dall’art. 192 c.p.p.. La Corte territoriale ha ritenuto, fornendone analitici esempi, che vi fosse stata una certa propensione di taluni collaboratori di giustizia (Federico Corniglia per il presunto incontro con Frank Coppola, Marino Pulito per il supposto intervento dell’imputato nel tentativo di condizionare l’esito di un procedimento di revisione che interessava i fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo, Antonino Mammoliti per la vicenda dell’intervento dei mafiosi palermitani in favore dell’industriale Bruno Nardini, i fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca per i collegamenti con Salvatore Riina, Benedetto D’Agostino per gli incontri a Roma, all’interno dell’Hotel Nazionale, di Andreotti con il capomafia Michele Greco, Michelangelo Camarda a proposito dell’incontro con Riina) ad offrire indicazioni a carico del sen. Andreotti. Poi ha rilevato che le conoscenze diffuse, all’interno di Cosa Nostra, fra gli “uomini d’onore” su fatti di interesse generale, suscettibili in astratto di coinvolgere una personalità come quella del sen. Andreotti, potevano scaturire solo da informazioni mediate, provenienti dai vertici del sodalizio mafioso (un qualsiasi affiliato non avrebbe potuto accedere direttamente ad eventuali rapporti con l’imputato), vertici che, dopo l’avvento dei “corleonesi” in esito alla feroce faida dei primi anni ’80, si identificavano, in sostanza, nella persona del boss Salvatore Riina: ne derivava che, nel valutare le indicazioni collegate alle voci che si erano propagate fra gli “uomini d’onore”, si doveva prudentemente considerare anche l’origine delle stesse e la possibile incidenza sulla veridicità del loro contenuto e sulla messa in circolo di erronee valutazioni, quando non di precisi interessi e scopi verticistici, strettamente inerenti alle esigenze di governo della organizzazione criminale. Analogamente – sempre secondo il giudice di appello – non era trascurabile la possibile incidenza di inclinazioni alla mitomania e/o al protagonismo giudiziario e perfino l’influenza di antipatie politiche anche su quegli atteggiamenti spontaneamente collaborativi dai quali erano scaturite alcune, più o meno tardive, testimonianze; antipatie che avevano, comunque, condizionato il tenore delle stesse (come esempi vengono citate le dichiarazioni di Rosalba Lo Jacono circa il regalo fatto dal sen. Andreotti in occasione delle nozze della figlia maggiore di Antonino Salvo; di Antonino Filastò a proposito del quadro del pittore Gino Rossi che alcuni boss mafiosi avrebbero donato ad Andreotti; di Vito Di Maggio a proposito di un incontro avvenuto nel 1979 fra Andreotti e il capomafia Benedetto Santapaola). In questo contesto, una particolare disamina è stata riservata alla deposizione del dott. Mario Almerighi relativa all’intervento che Andreotti avrebbe effettuato per bloccare un procedimento disciplinare a carico del dott. Corrado Carnevale, disamina che la Corte ha concluso condividendo le valutazioni di segno negativo del Tribunale, che ha ritenuto essere state ingiustamente attaccate dai P.M. appellanti. Da questa vicenda la Corte territoriale ha tratto spunto per esaminare anche quella relativa all’interessamento telefonico per le condizioni di salute di Giuseppe Cambria, episodio che ha inquadrato nel tema dei rapporti dell’imputato con i cugini Salvo. La conclusione è stata di evidenziare che i due testi (Cesare Scardulla e Michele Vullo), “politicamente” motivati nella lotta contro la mafia e il malaffare, avevano inizialmente impresso alle loro deposizioni un senso spiccatamente accusatorio, indirizzandole verso una decisa conferma dei rapporti fra l’imputato e i Salvo e attenuando, in qualche modo, la valenza delle loro indicazioni soltanto dopo le contestazioni della difesa. Da ciò la Corte territoriale ha ricavato la sottolineatura della particolare esposizione di tutta l’inchiesta, largamente pubblicizzata dai mass media, alla interferenza, potenzialmente inquinante, derivante dalla pregressa conoscenza, da parte di vari dichiaranti, dei temi di prova e del contenuto di altre, precedenti propalazioni o acquisizioni. Per questo, ad esempio, secondo la sentenza impugnata, ben altra efficienza dimostrativa si sarebbe potuta riconoscere alle dichiarazioni dei fratelli Brusca in merito all’incontro fra l’imputato e Riina se le stesse fossero state rese quando i dichiaranti erano ignari delle precedenti propalazioni di Di Maggio. Poi la Corte ha affermato di non considerare verosimile che la peculiare posizione dell’imputato potesse, in astratto, indurlo a nascondere relazioni non particolarmente edificanti. La sua lunghissima carriera politica lo aveva talora messo a contatto, qualche volta anche molto intimo, con personaggi assai chiacchierati (ad esempio Licio Gelli, Michele Sindona, Vito Ciancimino, lo stesso Salvo Lima) senza che avesse dato mai segno della preoccupazione di nascondere o di allontanare tali frequentazioni, su alcune delle quali aveva insistito, con una certa spregiudicatezza, malgrado il levarsi di voci pesantemente critiche. Pertanto, secondo la Corte, la questione dell’interpretazione dei suoi atteggiamenti eventualmente menzogneri doveva, piuttosto, tenere conto della peculiarità dell’accertamento giudiziale da operare, pur restando impregiudicata la possibilità di trarre un, per quanto generico, utile elemento di valutazione dalla reiterata ed eventualmente verificata inclinazione a nascondere specifici fatti o relazioni di qualche pregnanza. La Corte ha concluso le proprie enunciazioni programmatiche affermando che se occorreva, in termini generici, respingere il metodo valutativo improntato alla frammentazione del quadro probatorio, doveva anche affermarsi la tendenziale necessità di una inevitabile, rigorosa valutazione di ciascun fatto, senza che ciò implicasse una imprescindibile, precisa conferma esterna di ogni singolo episodio. Sotto il profilo giuridico, la Corte ha sottolineato di non ritenere essenziale, ai fini della responsabilità in ordine al reato associativo, l’individuazione di concreti contributi arrecati dal singolo associato alle specifiche attività di Cosa Nostra, essendo sufficiente a fondare la stessa responsabilità la semplice adesione al sodalizio, apprezzabile, di per sé, come un importante apporto. Del resto, la norma incriminatrice punisce la semplice partecipazione alla associazione delinquenziale e non richiede affatto la prova di un concreto impegno del singolo “uomo d’onore” in specifiche incombenze. Le emergenze processuali hanno indotto il giudice di appello ad escludere la riconducibilità della figura dell’imputato a quella di “uomo d’onore”, ritualmente e organicamente affiliato a Cosa Nostra e che il predetto fosse considerato dai mafiosi alla stregua di uno di loro. Ma detto giudice ha anche precisato che la commissione del delitto associativo può ravvisarsi in altri meno intimi legami, che, quantunque non riconosciuti come legittimanti dagli stessi affiliati alla organizzazione criminale, indichino all’interprete una partecipazione alla stessa: l’individuazione di tali legami, dunque, acquisisce significato essenziale. A questo punto la Corte territoriale ha individuato due possibili ipotesi di concorso nel reato associativo prescindenti dall’inserimento formale nella organizzazione mafiosa. 1) Il primo caso riguarda un’attività di cooperazione continuativa con il sodalizio criminale, equiparabile, sul piano sostanziale, ad una vera e propria adesione allo stesso, pure in assenza di formale affiliazione, cui deve corrispondere la consapevolezza degli affiliati di poter fare affidamento sull’apporto dell’agente. In qualche modo assimilabile allo schema profilato è l’ipotesi in cui, pur in assenza di una formale affiliazione e in presenza di un legame meno intimo di quello appena prospettato, l’agente abbia deliberatamente e consapevolmente prestato al sodalizio mafioso, inteso nel suo complesso, un contributo non episodico ma di apprezzabile continuità e stabilità, tale da rivelare, in buona sostanza, la coscienza e la volontà di aderire all’associazione criminale. 2) Il secondo caso concerne non già un comportamento continuativo di adesione e cooperazione alle finalità del sodalizio, che l’agente fa proprie, ma si estrinseca in singoli e concreti contributi all’associazione mafiosa, le cui caratteristiche, però, devono essere tali da arrecare un apporto essenziale alla vita dell’organizzazione in vista del superamento di momenti di particolare difficoltà della stessa: in questa seconda ipotesi non è necessario che l’agente faccia proprie le finalità dell’organizzazione, potendo egli perseguire scopi propri, purché nella consapevolezza dell’essenziale aiuto prestato all’intero sodalizio. Sempre secondo la Corte d’Appello, la distinzione fra “uomo d’onore”, organicamente e a pieno titolo (cioè con la pienezza del relativo “status” e delle connesse “prerogative”) inserito nel sodalizio criminale, e semplice partecipe all’associazione nel senso delineato, è densa di pregnanti ricadute sul piano ontologico e, di conseguenza, su quello della prova del reato. Infatti, in entrambe le profilate ipotesi di partecipazione non formale, ciò che radica la condotta associativa è il contributo arrecato dall’agente alla organizzazione; a differenza di quanto avviene per il soggetto formalmente affiliato alla organizzazione (“uomo d’onore”), non può, infatti, ritenersi sufficiente a costituire prova della stabile partecipazione al sodalizio mafioso l’affermata sussistenza di un semplice status dell’agente, che non sia corredata da adeguate indicazioni concernenti l’apporto conferito dal medesimo all’associazione criminale. A differenza della partecipazione anche formale, le profilate, meno intime, forme di partecipazione consentono un’adesione circoscritta nel tempo e comportano una limitata conoscenza della compagine criminale. Con riferimento al caso concreto, il giudice di secondo grado si è poi chiesto se la stabile partecipazione “non formale” potesse essere radicata dalla prova di una semplice, continuativa disponibilità, anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di singoli, specifici apporti. La conclusione è stata che la semplice consapevolezza, da parte dei membri dell’organizzazione mafiosa, dell’amichevole disponibilità di un importantissimo personaggio politico nazionale rafforzi il sodalizio, giustificando negli affiliati il convincimento di essere protetti al più alto livello, con la conseguenza che la stessa, perdurante disponibilità può costituire, di per sé, un notevole e continuativo contributo all’associazione criminale. Poi la Corte territoriale è passata ad esaminare le nuove prove acquisite nel giudizio di appello, muovendo da considerazioni circa la attendibilità intrinseca dei dichiaranti Antonino Giuffré e Giuseppe (Pino) Lipari. Quanto al primo, ha spiegato di non disporre di esaustivi elementi di valutazione quali quelli forniti, in particolare, dalla sperimentata verifica giudiziale della fondatezza delle indicazioni accusatorie, ma di ritenere possibile, pur con adeguate precisazioni, esprimere un giudizio cautamente non negativo e riconoscere a Giuffré un apprezzabile grado di intrinseca attendibilità; ma ha concluso che trattasi di dichiarazioni caratterizzate dalla estrema e, del resto, ammessa, genericità della maggior parte dei riferimenti, quasi sempre ancorati a notizie trasmesse da terzi in termini quanto mai vaghi e non corredati dall’indicazione di fatti o situazioni dotati di specificità. Quanto al secondo, ha ritenuto di potergli estendere le già formulate notazioni in termini di genericità, con l’ulteriore connotazione che egli non aveva riscosso particolare successo presso i magistrati inquirenti, tanto che nei suoi confronti risultava essere stata revocata la procedura di ammissione al regime previsto dalla legge per i collaboratori di giustizia. D’altra parte Lipari aveva, in sostanza, negato l’esistenza di qualsivoglia interazione dell’imputato con la mafia “corleonese”. In definitiva, la Corte ha tratto l’impressione, dalle sue dichiarazioni, che costui avesse fatto sapiente uso di cognizioni personali attinte dalle sue incisive frequentazioni mafiose, accomunandole, talora confusamente, a informazioni derivate da notizie di stampa e da propalazioni, a lui note anche per ragioni processuali, di alcuni collaboratori di giustizia. Quindi la sentenza ha valutato i fatti relativi all’epoca antecedente all’avvento dei “Corleonesi” (inizio 1981), esaminando, in primo luogo, gli episodi connessi all’assassinio del Presidente della Regione, on. Piersanti Mattarella. Il punto di partenza è stato l’incontro – considerato essenziale - tra l’imputato e Stefano Bontate (Palermo, primavera del 1980). La Corte di Appello, ritenuta la piena attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Francesco Marino Mannoia, in virtù di analitiche considerazioni e facendo leva sull’evidente e assoluta peculiarità dei fatti narrati sul conto dell’imputato, peculiarità che la induceva ad escludere che gli stessi fossero frutto di maliziosa invenzione, ha affermato che questo episodio, da un lato, costituiva elemento atto a comprovare l’esistenza di relazioni dell’imputato con Cosa Nostra (in particolare con il gruppo che faceva riferimento a Bontate), dall’altro, proprio alla stregua della sua peculiarità, rappresentava un momento di crisi di tale rapporto e ne segnava l’inevitabile declino. Oltre tutto di lì a poco sarebbero stati eliminati da ogni influenza nel sodalizio criminoso i suoi referenti tradizionali; infatti il gruppo che faceva capo a Badalamenti, peraltro già estromesso dalla organizzazione, e a Bontate, assassinato nell’Gennaio del 1981, sarebbe stato pressoché sterminato a seguito della cosiddetta guerra di mafia. Poi ha verificato se gli elementi processuali acquisiti supportassero adeguatamente le indicazioni – ritenute in sé particolarmente attendibili – di Marino Mannoia. Un riscontro, anche se da valutare con cautela per una serie di ragioni, è stato individuato nel neocollaboratore Antonino Giuffrè, il quale aveva riferito alla Corte di aver appreso da Michele Greco di incontri che sarebbero avvenuti tra l’imputato e il capomafia Stefano Bontate, nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due, nel contesto dei quali il secondo avrebbe ammonito il primo ricordandogli che in Sicilia “comandava la mafia”. Non priva di efficacia probatoria è stata ritenuta la circostanza che dichiarazioni convergenti erano state rese anche da Giuseppe Lipari, teste assistito indotto dalla difesa e certamente non sospettabile, la cui fonte cognitiva era stata Bernardo Provenzano. Ulteriore conforto la Corte ha rinvenuto in un argomento logico, considerato utile a riscontrare le convergenti dichiarazioni di Giuffré e Lipari: il diretto rapporto fra Bontate e uno dei più eminenti uomini politici nazionali costituiva un fatto idoneo a solleticare la vanità di un capomafia e ad indurlo ad accrescere il suo prestigio parlandone ai consociati di vertice e vantandosi di non aver avuto remore a puntualizzare all’illustre interlocutore chi comandasse in Sicilia. Con la conseguenza - secondo la Corte territoriale – che dovrebbe ritenersi strano che dell’episodio non fossero a conoscenza almeno gli esponenti mafiosi di spicco, sia pure appartenenti a fazioni diverse da quella, sterminata dalla successiva guerra di mafia dei primi anni ‘80, che faceva capo a Bontate e a Badalamenti, quali erano Greco e Provenzano, rispettivamente fonti di Giuffrè e di Lipari. Quindi la Corte ha affermato che il racconto di Marino Mannoia era stato confermato in ordine, sia all’atterraggio, nell’occasione, dell’imputato nell’aeroporto trapanese di Birgi, sia all’effettiva esistenza di rapporti fra l’imputato ed esponenti mafiosi di primo piano (al riguardo sono state, in particolare, vagliate criticamente le dichiarazioni di Tommaso Buscetta), sia all’effettiva esistenza di legami fra i cugini Salvo e l’imputato (oltre a quelle di Buscetta sono state considerate le dichiarazioni di Giovanni Brusca, anche esse oggetto di analisi e ritenute attendibili sul punto). Vi è un ulteriore episodio che la Corte territoriale, valutandolo in modo difforme dal Tribunale, ha apprezzato come conferma dell’esistenza delle relazioni de quibus e tale da suggerirne una plausibile caratteristica fondamentale: l’intervento che il capomafia Stefano Bontate avrebbe attuato, su richiesta dell’imputato, in favore dell’industriale Bruno Nardini, raggiunto da pretese estorsive provenienti da esponenti della ‘ndrangheta calabrese (in proposito sono state ritenute credibili le dichiarazioni di Mammoliti, confermate direttamente da quelle di Vincenzo Riso e indirettamente dalla asserita inverosimiglianza di quelle dello stesso Nardini). A quanto sopra la Corte ha aggiunto la considerazione finale che, al di fuori del quadro delineato, rimarrebbe inspiegabile come il sen. Andreotti fosse costantemente rimasto del tutto estraneo ai pacifici, più o meno intensi, rapporti intrattenuti con i cugini Salvo da Salvo Lima, Claudio Vitalone e Franco Evangelisti, tutte persone a lui legate da intime relazioni. Il secondo episodio esaminato, con riferimento all’epoca antecedente all’a
|