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L'associazione a delinquere di tipo mafioso, ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 416bis
dr. Domenico De Fazio   

Secondo la Commissione parlamentare su “Mafia e Politica”, Cosa Nostra è “un’organizzazione criminale dotata di precise regole di comportamento, di organi formali di direzione…Ha una struttura organizzativa di tipo verticale, con commissioni provinciali ed una commissione regionale. La commissione provinciale di Palermo è, di fatto, quella più forte…”.

 

1. Mafia, camorra, ‘ndrangheta e nuovi sodalizi criminali

Secondo la Commissione parlamentare su “Mafia e Politica” (1), Cosa Nostra è “un’organizzazione criminale dotata di precise regole di comportamento, di organi formali di direzione…Ha una struttura organizzativa di tipo verticale, con commissioni provinciali ed una commissione regionale. La commissione provinciale di Palermo è, di fatto, quella più forte…”. Il nucleo base è la cosca famiglia, al cui vertice vi è il rappresentante. L’accorpamento di tre famiglie costituisce il mandamento e i capi-mandamento formano la commissione provinciale. I rapporti tra le famiglie non sono paragonabili a quelli che si instaurano tra le diverse articolazioni di un’azienda a vertice unico, ma “hanno più analogie con i rapporti tra Stati”. Per quanto riguarda la commissione, “non si tratta della struttura organizzativa di un’associazione unica, ma di una soluzione che serve a regolare un sistema sempre mutevole di alleanze tra le famiglie, le quali costituiscono la struttura fondamentale e l’asse portante dell’intero sistema di potere economico e politico della mafia” (2).

Oggi, dopo gli arresti di esponenti storici della mafia siciliana, si può ragionevolmente pensare che non esiste una cupola o una struttura similare e che il potere mafioso sia concretamente esercitato dalle singole cosche; tra esse, naturalmente, ve ne sono alcune con maggiore influenza.

Storicamente, si tratta dell’organizzazione che ha intrattenuto relazioni importanti con gruppi criminali stranieri, spesso anche in posizione di supremazia.

La camorra, per sua tradizione, non ha una struttura verticale o gerarchica ma si compone di bande che si formano e si sciolgono con grande facilità e che stabiliscono tra loro rapporti di alleanza, di buon vicinato o, al contrario, rapporti conflittuali che sfociano in faide lunghe e sanguinose.

Ci sono stati, però, due tentativi di adottare il “modello siciliano” degli Anni ‘70 e ‘80: con la Nuova Camorra Organizzata di Cutolo, a metà degli Anni ‘70 e con la Nuova Famiglia dei Bardellino-Nuvoletta-Alfieri, appoggiata da Cosa Nostra che, a metà degli Anni ‘80, uscita vincente dallo scontro con la N.C.O., si è subito disunita. La camorra è tornata, quindi, al suo modello originale, anche se ha mantenuto i rapporti con Cosa Nostra e con la ‘ndrangheta, soprattutto nel traffico di armi e di stupefacenti.

La ‘ndrangheta è priva di superiori strutture di comando ed è articolata su basi familiari e parentali (3). Secondo un rapporto della DIA del 1994, la ‘ndrangheta avrebbe, però, tentato di assumere un modello con una struttura federativa, con un organismo decisionale paragonabile al C.d.A. di una società per azioni, in cui non vi sono azionisti di maggioranza ma solo di riferimento (4).

Anche in Calabria si realizzano rapporti di comune interesse tra esponenti mafiosi, politici e settori del mondo economico e finanziario, che hanno portato all’ingresso di uomini legati alla ‘ndrangheta nei partiti di governo (come dimostrato dallo scioglimento di diversi consigli comunali calabresi per infiltrazioni mafiose, tra cui quello di Lamezia Terme, la quarta città della Calabria in termini di popolazione).

L’ascesa delle varie ‘ndrine verso la conquista di nuovi spazi economici coincide negli Anni ‘60, in particolare, con il grande affare rappresentato dai lavori di costruzione dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. In questo ambito tra le imprese del Nord e le ‘ndrine “si stabilì un rapporto ambiguo…che si risolse…a vantaggio di entrambi…La protezione delle cosche aveva un costo. Le ditte appaltatrici allora si affrettavano a chiedere la revisione dei prezzi d’appalto”, il che comportava una spesa aggiuntiva che lo Stato puntualmente riconosceva (Ciconte, 1992). Tale modello fu seguito anche in altre opere pubbliche come il raddoppio della linea ferroviaria Napoli-Reggio e i lavori per il quinto polo siderurgico di Gioia Tauro, mai entrato in funzione.

Sui versanti tradizionali, la mafia calabrese sviluppa la sua imprenditorialità nel campo dei grandi traffici di armi e stupefacenti, entrando in contatto con la camorra (5) e la mafia siciliana ed estendendo la propria attività al di fuori dei confini della propria regione anche in modo più accentuato rispetto alle altre organizzazioni (6).

La disponibilità di enorme liquidità determina nella ‘ndrangheta una particolare predilizione per le banche, ove essa immette grandi quantitativi di denaro sporco, mentre altri quantitativi vengono investiti in società per azioni, titoli immobiliari e atipici e altri investimenti, seguendo quindi un percorso comune alle altre organizzazioni mafiose.

Dai rapporti ufficiali sulla ‘ndrangheta si evince che, soprattutto negli ultimi anni, questa organizzazione ha assunto un ruolo primario, se non addirittura di quasi monopolio, sul traffico della cocaina, divenendo l’organizzazione criminale italiana più potente dal punto di vista economico.

In Puglia, soprattutto negli Anni ‘90, si è sviluppata una quarta organizzazione criminale denominata “sacra corona unita”, il cui riconoscimento processuale risale al 1991. L’organizzazione è molto attiva nei mercati del traffico di esseri umani, stupefacenti ed armi.

Bisogna anche sottolineare che il crimine organizzato è ormai divenuto transnazionale. Come le imprese si internazionalizzano per massimizzare i guadagni e minimizzare i costi, anche le imprese criminali ricercano sui mercati internazionali maggiori opportunità di arricchimento evitando nel contempo il rischio di essere intercettate e distrutte. L’ambito internazionale permette la ottimizzazione di opportunità e rischi sia perché molti traffici illegali si vanno sempre di più internazionalizzando – ad esempio, traffico di droghe e di auto rubate - sia perché le attività di polizia e la giustizia penale camminano ancora soprattutto su percorsi nazionali.

Anche per questo motivo sul territorio nazionale sono presenti altre organizzazioni di origine straniera che operano autonomamente oppure in collaborazione con i clan nazionali.

Caratteristiche comuni alle organizzazioni criminali sopra descritte sono l’uso del metodo mafioso, dell’intimidazione, della violenza, con le conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà secondo il paradigma dell’art.416 bis.

2. Il concetto di “mafia” in senso giuridico e la sua estensione


Aldilà delle peculiarità, le varie “mafie storiche” presentano tutte le caratteristiche previste dall’art.416bis. Le recenti manifestazioni di questi fenomeni criminali, visto il graduale venir meno di un certo tipo di “consenso” nel corpo sociale, possono inserirsi in un concetto più lato di “nuova mafia”, caratterizzato:

1) dalla spiccata imprenditorialità, con conseguenti “relazioni funzionali” con lo Stato-apparato (politici, burocrati ecc.) e con lo Stato-società (imprenditori, professionisti, associazioni, lavoratori ecc.);

2) da un elevato grado di violenza.

La forza di intimidazione dipende dall’uso della violenza, dalla potenza economica e da nuove forme di inquinamento politico-elettorale.

L’art.416 bis pone l’accento proprio su tale sostanziale convergenza di elementi, presente nei diversi fenomeni criminali: non è importante soffermarsi sulle differenze tra mafia, camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita ecc., bensì individuare i comuni aspetti essenziali di un fenomeno inteso come un unico complesso fenomeno imprenditorial-criminale nella sua dimensione nazionale e internazionale.

Questi aspetti, secondo il legislatore del 1982, vanno intravisti nell’intimidazione sistematica e nel rapporto di dipendenza personale (assoggettamento ed omertà), inseriti in un programma criminale e finalizzati all’arricchimento illecito e al controllo di attività economiche e di settori della P.A.

Individuando questi fattori, la norma avrebbe formulato una nozione giuridica, generale ed astratta, di “associazione di tipo mafioso in senso lato”, tale da comprendere al suo interno qualsiasi fenomeno gangsteristico-imprenditoriale “comunque localmente denominato”.

La nozione formulata è probabilmente incapace di coprire tutte le possibili manifestazioni di criminalità organizzata, esistendo settori di quest’ultima che non presentano le caratteristiche previste dal suddetto terzo comma.

“Tuttavia, l’affermarsi di una prospettiva che coglie un rapporto di specialità tra art.416 e art.416bis…consente di delineare una ragionevole progressione di tutela” (7). Mentre l’art.416bis verrebbe a coprire un’area che - anche se non coincidente con i modelli di mafia e camorra perché dilatabile attraverso il suo ultimo comma - sarebbe contrassegnata da organizzazioni omogenee” nello sfruttamento del metodo mafioso descritto dal terzo comma, l’art.416, in quanto norma non univocamente riferibile alla criminalità organizzata, ma “polarizzabile in quella direzione”, sarebbe deputato a reprimere quei sodalizi criminali che sfuggono agli elementi definitori dell’art.416 bis (Insolera, 1996).

D’altra parte, si sottolinea che gli aspetti più inquietanti della mafia non sono quelli tradizionali che il legislatore ha indicato (intimidazione, assoggettamento ed omertà), ma i complessi rapporti con i pubblici poteri nonché la creazione di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, attiva in ogni settore economico.

In tale nuova dimensione spesso non è più necessario né conveniente ricorrere al “metodo mafioso” così come previsto nella norma, in quanto, a prescindere dall’uso della violenza e dell’intimidazione, la gestione di capitali praticamente inesauribili e il loro impiego in attività lecite o illecite rende agevoli i rapporti con la pubblica amministrazione e i centri di potere in genere.

In tali casi l’art.416 bis potrebbe non essere applicabile per la mancata sussistenza dell’uso del metodo mafioso; ne deriverebbe il ricorso alla comune associazione per delinquere proprio nelle ipotesi che, nell’intenzione del legislatore, dovevano rientrare nella nuova fattispecie (8).

L’art.416bis si riferisce ad una forza di intimidazione capace di ingenerare all’esterno assoggettamento ed omertà.

A questo riguardo si è posto il problema della configurabilità come associazione di tipo mafioso di sodalizi di pubblici ufficiali che, abusando dei poteri istituzionali, creano un clima di intimidazione nella cerchia degli imprenditori interessati ai pubblici appalti e si avvalgono di tale clima per “assoggettare” costoro ad una logica di imposizione sistematica di tangenti. La giurisprudenza ha risolto il caso affermando che, se era indubitabile l’uso dell’intimidazione, d’altra parte essa derivava non dall’esistenza di un’organizzazione temibile per sé stessa, bensì dal metus publicae potestatis. I danni agli imprenditori potevano essere arrecati solo mediante l’uso distorto dei pubblici poteri amministrativi, sicchè il vero strumento di intimidazione è il pubblico potere discrezionale (9). In questi casi, qualora ne sussistano gli elementi, potrà contestarsi il delitto di associazione per delinquere (10).

La soluzione potrebbe essere diversa se un gruppo come quello testè descritto, pur operando attraverso l’uso criminale dei pubblici poteri, riuscisse anche a sviluppare intorno a sé “una carica intimidatoria autonoma”, riconducibile allo stesso vincolo associativo, indipendentemente dall’uso spregiudicato dei poteri amministrativi (Turone, 1995, p.111).

Pareri discordanti si sono manifestati quando sono emersi casi di associazioni mafiose che interferivano illecitamente nella vita politica orientando i voti.

Alle incertezze sul piano interpretativo ed applicativo, ha risposto lo stesso legislatore attraverso una previsione ad hoc, destinata a figurare quale ultimo inciso del terzo comma del 416 bis: “…ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali” (art.11bis legge n.356/1992, di conversione del D.L. n.306/1992).

Nonostante l’apprezzabile intento, la disposizione non sembra condurre ad un ampliamento della portata applicativa che già in precedenza poteva riconoscersi all’art.416 bis.

Invero, la finalità di condizionare l’esercizio del voto, risultando già incriminata, oltre che dall’art.294 c.p. (“Attentato contro i delitti politici del cittadino”), anche dalle norme speciali di cui agli artt.97 D.P.R.n.361/1957, relativamente alle elezioni a livello statale, e dall’art.87 D.P.R.n.570/1960, con riguardo alle elezioni a livello locale, avrebbe comunque integrato gli estremi di un “delitto”, suscettibile di rientrare tra gli scopi espressamente attribuiti al reato di associazione di tipo mafioso (11).

Anche prescindendo dal riferimento alle fattispecie tipiche dei reati elettorali, non vi può essere dubbio che la finalità di menomare o di condizionare in vario modo la libera espressione del voto, sarebbe stata pur sempre riconducibile all’ampia categoria degli “ingiusti profitti o vantaggi per sé o altri”, la quale svolge il ruolo di formula di chiusura dell’elencazione degli scopi dell’associazione di tipo mafioso (De Francesco, 1995, p.65).

Ulteriori approfondimenti su vari aspetti del problema in esame sono rinviati ai successivi paragrafi perché riguardano l’analisi degli elementi costitutivi della fattispecie.


3. Elementi costitutivi della fattispecie


3.1. L’organizzazione: struttura associativa e numero di persone


Nell’ambito delle prime interpretazioni dell’art.416bis, si è sostenuto che il ricorso alla forza di intimidazione, all’assoggettamento e all’omertà di cui al terzo comma, non sarebbe un plus rispetto agli elementi costitutivi dell’associazione per delinquere, ma elemento sostitutivo della stessa organizzazione del sodalizio (12).

Questa interpretazione, però, risulta incompatibile con la norma in esame.

Infatti, l’art.1 della proposta di legge n.1581/1980 proponeva di punire tanto la partecipazione ad un’associazione mafiosa, quanto la partecipazione al “gruppo” della stessa matrice. Durante i lavori preparatori si depennò il richiamo al “gruppo mafioso”, con una scelta di cui si deve prendere atto.

Visto che l’associazione può essere costituita anche solo da tre persone (13), la differenza tra associazione e gruppo non risiede certo nel numero di persone, ma nella diversa struttura del sodalizio: il gruppo richiama l’idea di più persone che sono insieme in modo temporaneo ed occasionale, senza una struttura organizzativa; l’associazione, invece, è tendenzialmente stabile e postula un’organizzazione, cioè un complesso di regole che disciplinano i rapporti interni. Con la modifica alla proposta di legge si è voluto escludere dalla previsione normativa quell’unione di persone non caratterizzata dagli elementi della stabilità e dell’organizzazione .

Pertanto, il “metodo mafioso” è certamente l’elemento caratterizzante della fattispecie in esame, ma non può essere considerato un elemento sostitutivo della struttura organizzativa dell’associazione (Spagnolo, 1993, p.21 ss.).

Allo stesso tempo, come non è previsto un numero necessariamente alto di affiliati (senz’altro la norma intende colpire anche le piccole organizzazioni su base familiare e parentale), così non è prevista necessariamente la sussistenza di un’organizzazione complessa.

Vi è chi sposta il problema a livello probatorio: il ricorso alla forza di intimidazione non sostituisce l’elemento dell’organizzazione, ma la prova di un’organizzazione stabile e permanente potrebbe essere raggiunta anche attraverso la prova dell’utilizzo del metodo mafioso, considerato come fattore di stabilità dell’organizzazione criminale, “costituendo una spia della sua natura permanente” (Turone, 1995, p.159).

Ciò non dovrebbe far prescindere dalla prova di una certa distribuzione di ruoli e compiti all’interno del sodalizio e, considerando il fatto che la manovalanza di un sodalizio criminale ha per lo più compiti intercambiabili e suscettibili di essere stabiliti volta per volta, non appare necessario che per ogni singolo membro sia individuabile un ruolo specifico e prefissato; naturalmente nulla impedisce che la struttura organizzativa sia provata attraverso altri fattori di svariata natura, quali l’esistenza di organismi di vertice o di strutture materiali finalizzate e destinate a durare nel tempo o l’esistenza di gerarchie interne, di statuti ecc..


3.2. La forza di intimidazione del vincolo associativo


Il terzo comma dell’art.416 bis indica gli elementi e le condizioni necessarie perché un’associazione formata da tre o più persone possa qualificarsi “di tipo mafioso”.

A questo riguardo è necessario che gli affiliati si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare ingiusti profitti ecc.

Avvalersi di una forza significa sfruttare o utilizzare una situazione di superiorità, di privilegio, di vantaggio rispetto ad altri, per realizzare o per cercare di realizzare uno scopo.

Il concetto acquista più preciso significato in relazione al mezzo adoperato. In questo caso è dato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e omertà che derivano dal vincolo suddetto.

La “forza di intimidazione” è la capacità che ha un’organizzazione sociale o un singolo individuo di incutere timore in base all’opinione diffusa della sua forza e la sua predisposizione ad usarla. In poche parole, è la quantità di paura che una persona fisica o ente è in grado di suscitare nei terzi in considerazione della sua predisposizione ad esercitare rappresaglie; quanto è maggiore, tanto più genera insicurezza, sensazione di inferiorità, soggezione ed infine vera e propria condizione di assoggettamento (Spagnolo, 1993).

Secondo l’art.416 bis la forza di intimidazione deve derivare dal vincolo associativo, nel senso che l’associazione deve essere capace di estendere intorno a sé “un alone di intimidazione diffusa, tale da mantenersi vivo anche a prescindere da singoli atti intimidatori concreti, posti in essere da questo o quell’associato (Turone, 1995).

Infatti, ci si può avvalere di tale forza intimidatrice in qualunque modo: l’espressione comprende non solo il comportamento di chi fa un’esplicita richiesta, più o meno minacciosa, ma anche il comportamento più subdolo di chi si limita a farsi avanti per conto dell’associazione, a manifestare la sua volontà, il suo interesse verso un certo obiettivo, sicuro di raccogliere i frutti di una condizione di assoggettamento esistente nel destinatario o nei destinatari della richiesta, esplicita o implicita che sia. Ciò che deve essere chiaro è che l’affiliato non agisce in proprio ma per conto dell’associazione.

E’ evidente che la forza di intimidazione del vincolo associativo di cui si avvalgono gli associati non nasce dal nulla, ma richiede precedenti comportamenti finalizzati a crearla.

Qui si può cogliere una prima particolarità: quando viene posta in essere l’azione diretta a realizzare un vantaggio ingiusto (il pagamento del “pizzo”, la partecipazione all’appalto ecc.), il comportamento minatorio, che di certo si è verificato nel passato, può anche non essere rinnovato, per cui la condotta successiva dovrebbe essere vista all’interno di un più ampio iter criminis, come un ulteriore atto di esecuzione del programma estensivo o addirittura come l’atto che realizza un obiettivo (14).

La tecnica criminale usata si fonda sull’effetto differito e diffuso delle intimidazioni originarie, che, di per sé, può essere sfruttato anche dal singolo delinquente, ma che acquista maggiore efficacia se proveniente da un’associazione. La necessità per l’affiliato e per l’associazione di far ricorso a nuovi atti di violenza o di intimidazione esplicita non è, pertanto, incompatibile con l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso. Essenziale, nel caso in cui vengano posti in essere concreti atti di violenza o minaccia, è che la coazione morale delle vittime sia conseguenza anche della forza di intimidazione del vincolo associativo. E’ necessario, cioè, che la minaccia realizzi l’effetto intimidatorio in quanto promana da un affiliato all’associazione e, quindi, sia rafforzata, nella sua efficacia, dalla forza di intimidazione del vincolo associativo (Spagnolo, 1993).

L’art.416bis richiede che la forza di intimidazione generi una “condizione di assoggettamento e di omertà”.

Non si richiede che tale condizione riguardi un territorio particolarmente esteso, né tutti i settori di attività all’interno del territorio interessato; ciò significa che può essere di tipo mafioso anche l’associazione che manifesti la sua esistenza e la sua forza soltanto in un certo settore.

Per quanto riguarda il richiamo al concetto di omertà, molti hanno giustamente sostenuto che tale elemento non dà un effettivo contributo, in termini di tassatività, alla definizione di associazione di tipo mafioso, per le evidenti difficoltà di attribuire un determinato significato giuridico ad un concetto di natura sociologica.


3.3. Il metodo mafioso. Il significato dell’espressione “si avvalgono della forza di intimidazione”. Vari orientamenti

E’ necessario stabilire se la forza di intimidazione del vincolo associativo di cui sopra ed il suo esercizio debbano sussistere nella realtà - nel qual caso debbono considerarsi come elementi oggettivi di fattispecie - oppure se è sufficiente che essi rientrino nel programma criminoso degli associati.

L’alternativa tra le due soluzioni “riguarda… la questione se, pur non richiedendo l’effettivo conseguimento dello scopo, la disposizione esiga quanto meno che l’associazione si sia manifestata all’esterno attraverso il compimento di atti connessi all’utilizzazione della propria forza intimidatrice” (15).

- Un primo indirizzo dà rilievo al dato lessicale: l’uso della locuzione “si avvalgono” non lascerebbe scelte all’interprete: dire, che sono punibili coloro che “si propongono di avvalersi della forza di intimidazione, significa dire che sono punibili anche quelli che non si avvalgono e che non si sono mai avvalsi di essa” (Spagnolo, 1993, p.49 ss.). Se avesse voluto introdurre un reato meramente associativo, il legislatore avrebbe formulato in maniera diversa l’art.416bis o, tutt’al più, avrebbe conservato la struttura della fattispecie indicata nella proposta di legge La Torre, integrando adeguatamente gli scopi in essa richiamati. Il terzo comma della proposta, infatti, recitava: “L’associazione o il gruppo sono mafiosi quando coloro che ne fanno parte hanno lo scopo di commettere delitti o comunque di realizzare profitti o vantaggi per sé o altri, valendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo”.

A confermare tale impostazione vi sarebbero anche i lavori parlamentari. Nella seduta decisiva delle Commissioni Interni e Giustizia della Camera dei deputati, si contrapposero due emendamenti al testo del terzo comma: uno richiedeva chiaramente, come elemento oggettivo, l’avvalersi della forza di intimidazione, l’altro avvalorava la tesi del reato meramente associativo. L’on. Mammì, che aveva proposto il primo emendamento, spiegò che la scelta dell’indicativo (“si avvalgono”) serviva ad indicare “con chiarezza che era necessario l’uso di tale forza”.

Seguendo tale indirizzo l’art.416 bis si collocherebbe tra i reati associativi a struttura mista, “per i quali la legge richiede non solo l’esistenza di un’associazione, ma anche quantomeno un inizio di realizzazione del programma criminoso” (Spagnolo, 1993).

- Secondo un altro indirizzo, invece, ad integrare il delitto di cui all’art.416 bis non sarebbe necessario l’uso della forza di intimidazione: con l’espressione “ si avvalgono…” la norma avrebbe voluto alludere “ad una modalità abituale del comportamento mafioso che non sarebbe necessario si riscontri in atto, purchè rientri tra gli strumenti di pressione di cui l’associazione soglia o comunque intenda avvalersi” (16). Questo secondo indirizzo è stato, più recentemente, così sintetizzato: “Occorre accertare…che l’associazione sia effettivamente dotata di una capacità intimidatrice promanante dal vincolo associativo e altresì idonea a ingenerare, se sfruttata, una condizione di assoggettamento e di omertà nell’ambiente in cui opera. La forza di intimidazione ha pertanto un duplice rilievo nella struttura della fattispecie: sotto il profilo oggettivo è elemento di cui l’associazione deve essere dotata; sotto il profilo soggettivo è l’oggetto del dolo specifico degli associati, nella prospettiva di un suo concreto sfruttamento” (17).

Si è giunti a queste conclusioni per due diverse obiezioni poste al primo indirizzo interpretativo:

1) in primo luogo, si è affermato che la prova dell’esercizio effettivo ed attuale della forza di intimidazione porterebbe a circoscrivere l’ambito applicativo dell’art.416 bis entro confini più ristretti di quelli corrispondenti alla tradizionale fattispecie di cui all’art.416, rimanendo così inattuato lo scopo di superare le problematiche probatorie e le carenze della vecchia fattispecie;

2) in secondo luogo, appoggiando la prima tesi, sfuggirebbero dall’incriminazione proprio quei sodalizi mafiosi così forti e strutturati da esprimere una carica intimidatrice per la loro stessa esistenza, senza che si renda necessaria l’attuale estrinsecazione (De Francesco, 1995).

Queste critiche sono state efficacemente messe in evidenza attraverso un esempio.

Si consideri l’ipotesi di partecipazione ad una gara d’appalto di lavori pubblici da parte di un’associazione mafiosa. La forza di intimidazione potrà esprimersi con atti concreti (ad esempio, minaccia di specifiche ritorsioni per dissuadere gli altri concorrenti) oppure larvatamente, cioè con il cosiddetto “avvertimento mafioso” (consistente nell’avvisare in anticipo i concorrenti che all’assegnazione dell’appalto ha specifico interesse un noto boss) ovvero senza alcuna esplicitazione (la mera notizia che il tal capo mafioso ha intenzione di partecipare alla gara determina l’abbandono da parte dei potenziali concorrenti).

In quest’ultimo caso è del tutto assente la fattispecie tipica della minaccia perché non si riscontra alcuno specifico comportamento dell’associazione diretto ad utilizzare la sua forza di intimidazione. Non vi è dubbio, però, che proprio l’alto grado di pericolosità manifestato da una tale associazione e la sua capacità di allontanare ogni probabile rivale, giochi un ruolo determinante nell’abbandono della gara da parte degli altri aspiranti.
Supponendo che l’espressione “si avvalgono” denoti un’effettiva utilizzazione della forza di intimidazione, si lascerebbe impunita proprio questa ipotesi, cioè quella in cui l’associazione, per l’alta carica intimidatoria che esprime, non ha avuto nemmeno bisogno di ricorrere ad una condotta particolare.

D’altra parte, mentre nelle prime due ipotesi (minaccia esplicita o implicita) non sarebbe necessario che i destinatari della minaccia si sottomettano alla volontà dell’organizzazione, nel terzo caso, l’idea che il sodalizio debba concretamente avvalersi della sua carica intimidatoria, porterebbe a ravvisare l’esistenza del reato solo ove quest’ultima sia effettivamente riuscita ad allontanare i concorrenti, ponendo le premesse per l’aggiudicazione dell’appalto (18).

In tal modo si determinerebbe un contrasto con la premessa secondo cui la norma non esige affatto una realizzazione del programma associativo (19).

La soluzione prospettata da questo secondo indirizzo, quindi, garantisce che le tre ipotesi menzionate possano essere ricondotte ad una prospettiva unitaria, evitando di far dipendere l’accertamento dell’esistenza del reato da un elemento - l’effettivo raggiungimento dello scopo - irrilevante ai fini dell’integrazione del fatto tipico.

- A questo punto si può ampiamente presentare una terza tesi, intermedia rispetto alle due illustrate, secondo cui non si può parlare di reato meramente associativo ma neppure ritenere che il reato di cui al 416 bis sia configurabile solo a realizzazione iniziata del programma criminoso (Turone, 1995, p. 103 ss.).

Un’associazione è di tipo mafioso solo quando il sodalizio acquisisce la forza di intimidazione, cioè nel momento in cui si manifesta intorno ad essa “una diffusa propensione al timore”. Quest’ultima sarebbe l’elemento catalizzatore che fa da intermediario tra carica intimidatoria e condizione di assoggettamento e omertà, specificamente strumentale alla realizzazione del programma criminoso: come dire che la carica intimidatoria (elemento strutturale) potrà produrre specifiche condizioni di assoggettamento e omertà, operando attraverso l’alone di intimidazione che ne costituisce il risvolto passivo e che sin dall’origine viene percepito dall’esterno.

Il quid pluris che caratterizza l’associazione di tipo mafioso starebbe nel fatto che la diffusa propensione al timore generata all’esterno dal sodalizio è già di per sé il riflesso di un primo livello di sfruttamento della carica intimidatoria, anche se non è ancora uno sfruttamento proiettato attivamente verso la specifica realizzazione del programma criminoso, bensì finalizzato a creare le condizioni ambientali su cui operare20. Fin dal momento in cui l’associazione acquisisce la forza di intimidazione è possibile apprezzare uno sfruttamento “inerziale” ma “attuale” di tale carica, limitato a produrre quell’assoggettamento “primordiale” che costituisce il “terreno favorevole” per il successivo esplicarsi delle attività tipiche del sodalizio.

Quindi, un primo livello di sfruttamento della carica intimidatoria dovrebbe considerarsi elemento oggettivo di fattispecie, attuale e non potenziale. Attuale deve essere anche la “diffusa propensione al timore” nei confronti del sodalizio (che si potrebbe definire come “assoggettamento generico”), che, quale mezzo di cui il sodalizio dispone, deve considerarsi come un altro elemento oggettivo della fattispecie. Viceversa, il successivo sfruttamento mirato della carica di intimidazione, finalizzato a realizzare gli scopi associativi attraverso la creazione di aree di assoggettamento specifico e compiuto, è oggetto del programma criminoso, quindi, può essere anche solo potenziale, così come potenziale è l’avvalersi di specifiche condizioni di assoggettamento e omertà generate nell’ambito delle attività volte a realizzare il programma associativo.

Lo sfruttamento attivo della carica intimidatoria non implica necessariamente specifiche attività minatorie ma ciò non toglie che queste ultime possano non verificarsi., mentre quando si verificano, devono intervenire a supporto di una carica intimidatoria autonoma comunque già esistente.

Qualora non vi fossero comportamenti aggiuntivi rispetto a quelli diretti al conseguimento del fine sociale (come nel caso in cui la partecipazione ad una gara di appalto di una certa impresa mafiosa comporta l’abbandono di tutti i concorrenti), vi sarebbe comunque un utilizzo della forza di intimidazione. Infatti, la norma non richiede che l’avvalersi di essa si esplichi in una condotta aggiuntiva rispetto a quella diretta a conseguire il fine sociale. La stessa condotta (ad esempio, la partecipazione alla gara d’appalto) può essere finalizzata ad entrambi i risultati (cioè intimidire e conseguire il fine sociale), “allorquando, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprime di per sé la forza di intimidazione del vincolo associativo” (Turone, 1995, p.103 ss.).


3.4. Il concetto normativo di omertà

Per definire l’omertà si devono necessariamente richiamare categorie sociologiche. Prendendo in esame le situazioni tipiche delle mafie storiche e tenuto conto dell’indagine storico-sociologica, si può dire che l’omertà è l’incondizionato e tendenzialmente assoluto rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato, non solo per il timore di rappresaglie, ma anche per la tendenza a negare legittimazione a qualsiasi interferenza dello Stato nella sfera dei singoli.
Tuttavia, l’omertà, su un piano meramente giuridico, deve essere definita solo come un rifiuto sufficientemente generalizzato a collaborare con gli organi statali, derivante dalla paura che si nutre nei confronti del sodalizio.

E’ necessario che tale rifiuto non sia dovuto a motivi contingenti, non abbia carattere episodico ed occasionale (altrimenti sarebbe omertà qualsiasi comportamento reticente), non trovi una sua spiegazione esauriente sul piano processuale (altrimenti sarebbe omertoso qualsiasi imputato che mentisse nel difendersi), non sia dovuto ad un interesse personale (altrimenti sarebbe omertoso chiunque mirasse a tener nascosta una circostanza per ragioni che gli sono proprie). “Il rifiuto a collaborare deve essere sufficientemente diffuso, anche se non generale, che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all’integrità della propria persona, ma anche solo alla paura della attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria…non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell’associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi…” (21).

A proposito della “mafia di recente formazione” come la sacra corona unita, la giurisprudenza ha ritenuto necessario e sufficiente “che si siano verificati episodi di reticenza, di favoreggiamento e di non collaborazione con gli organi dello Stato” ricollegabili “alla forza intimidatrice del sodalizio” (22).

Costituirà un sintomo della carica intimidatoria un numero esorbitante di testimonianze reticenti che, in base ad un ragionamento logico che proceda per esclusione, non sia altrimenti spiegabile se non alla luce del timore diffuso prodotto dal gruppo sulla cui attività i testimoni sono chiamati a deporre: tanto più, se questo tipo di reticenza si manifesta anche in ordine a circostanze di scarso rilievo. Concludendo si può dire che “possono considerarsi elementi fondamentali di tipizzazione della fattispecie, esclusivamente le condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall’intimidazione” creata dal vincolo associativo, essendo estranee al dato normativo le condizioni svincolate da tale carica intimidatoria.


3.5. Il programma associativo

Si tratta del requisito strutturale che pone meno problemi. Per quanto riguarda le quattro finalità tipizzate dalla norma, si tratta di finalità alternative (23) che configurano una norma a più fattispecie: è sufficiente la sussistenza di una sola di esse perché il reato si integri ed il concorso non determini una pluralità di reati (Ingroia, 1993).

Accanto ad un programma criminoso identico a quello previsto dall’art.416 (“…per commettere delitti”), e ad una finalità delittuosa specifica (impedire od ostacolare il libero esercizio del voto), l’art.416 bis prevede scopi di per sé privi di un necessario rilievo penale (“procurare voti a sé e ad altri in occasione di consultazioni elettorali”, “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici o … realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o altri”).

Come già messo in evidenza, se da una parte è vero che, in una situazione statica, un’associazione mafiosa di tipo ottimale spesso non ha neppure bisogno di far ricorso ad esplicite minacce o violenze, è pur vero, d’altra parte, che atti di intimidazione e concreto esercizio della violenza, sono necessarie, almeno saltuariamente, per rinvigorire la forza e rafforzare la paura.

La finalità di “acquisire, in modo diretto o indiretto la gestione…”, inquadra la connessione tra organizzazioni criminali ed attività economiche, in particolare per il settore pubblico, collegandosi con l’aggravante prevista dal sesto comma.

All’interno di questa finalità è possibile distinguere il fine più generale di “acquisire la gestione o il controllo di attività economiche”, da quello più specifico di acquisire il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. In entrambi i casi non è necessario che si conseguano profitti.

A rigore, non è richiesto neppure il fine di lucro: si colpisce l’associazione che intende acquisire spazi di potere ed attività che potranno aumentare la sua zona di influenza e portarle “un certo consenso sociale” (Insolera, 1996).

Le attività economiche di cui parla la norma vanno intese in senso ampio. Si può trattare indifferentemente di attività imprenditoriali agricole, industriali o commerciali, tanto private che pubbliche.

La norma prevede che la gestione del controllo delle attività economiche possa assumere anche una forma “indiretta”: ci si riferisce sia alla prassi della “interposizione di persone” (cioè all’uso di servirsi di prestanomi), sia a quella di ricorrere a schemi di tipo societario (Turone, 1995, p.199).

Per quanto riguarda le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e servizi pubblici, la loro elencazione è solo formalmente tassativa dal momento che ogni altro atto pubblico o privato non compreso tra quelli indicati, potrà essere preso in considerazione in virtù della terza finalità (realizzazione di profitti o vantaggi in giusti per se o altri (Insolera, 1996).

Quella che il legislatore ha previsto è l’ipotesi di una sistematica strumentalizzazione di atti amministrativi inficiati da vizi di merito o di legittimità, finalizzata al vantaggio del gruppo mafioso; è superfluo aggiungere che, grazie alla forza intimidatrice, il gruppo sarà di regola in grado di impedire che a tali atti viziati sia applicata la relativa sanzione amministrativa (Turone, 1995, p.202).

Altra finalità è quella di interferire, attraverso il metodo mafioso, nei risultati delle consultazioni elettorali. Le organizzazioni mafiose, perduto quasi completamente il contatto con la base sociale, hanno dovuto fondare il loro ruolo di “orientamento elettorale” sempre meno sul consenso e sempre più sull’intimidazione e lo sfruttamento del loro potere economico-finanziario. Per questo il legislatore ha deciso l’aggiunta di questa finalità con la legge n.356/1992, con una meramente simbolica, visto che la nuova finalità rientrava in quella già prevista di “commettere delitti”(Spagnolo,1993, p.71 ss.).

Infine, la finalità di realizzare profitti e vantaggi ingiusti (24) rappresenta una formula di chiusura, usata per riempire eventuali lacune lasciate dall’elencazione delle altre finalità. Questo naturalmente non può non alimentare perplessità in punto di determinatezza, vista la non sufficiente specificità della previsione normativa, perplessità che aumentano se si ritiene l’elencazione dei programmi, prevista dall’articolo 416 bis, come - A questo punto si può ampiamente presentare una terza tesi, intermedia rispetto alle due illustrate, secondo cui non si può parlare di reato meramente associativo ma neppure ritenere che il reato di cui al 416 bis sia configurabile solo a realizzazione iniziata del programma criminoso (Turone, 1995, p. 103 ss.).

Un’associazione è di tipo mafioso solo quando il sodalizio acquisisce la forza di intimidazione, cioè nel momento in cui si manifesta intorno ad essa “una diffusa propensione al timore”. Quest’ultima sarebbe l’elemento catalizzatore che fa da intermediario tra carica intimidatoria e condizione di assoggettamento e omertà, specificamente strumentale alla realizzazione del programma criminoso: come dire che la carica intimidatoria (elemento strutturale) potrà produrre specifiche condizioni di assoggettamento e omertà, operando attraverso l’alone di intimidazione che ne costituisce il risvolto passivo e che sin dall’origine viene percepito dall’esterno.

Il quid pluris che caratterizza l’associazione di tipo mafioso starebbe nel fatto che la diffusa propensione al timore generata all’esterno dal sodalizio è già di per sé il riflesso di un primo livello di sfruttamento della carica intimidatoria, anche se non è ancora uno sfruttamento proiettato attivamente verso la specifica realizzazione del programma criminoso, bensì finalizzato a creare le condizioni ambientali su cui operare20. Fin dal momento in cui l’associazione acquisisce la forza di intimidazione è possibile apprezzare uno sfruttamento “inerziale” ma “attuale” di tale carica, limitato a produrre quell’assoggettamento “primordiale” che costituisce il “terreno favorevole” per il successivo esplicarsi delle attività tipiche del sodalizio.

Quindi, un primo livello di sfruttamento della carica intimidatoria dovrebbe considerarsi elemento oggettivo di fattispecie, attuale e non potenziale. Attuale deve essere anche la “diffusa propensione al timore” nei confronti del sodalizio (che si potrebbe definire come “assoggettamento generico”), che, quale mezzo di cui il sodalizio dispone, deve considerarsi come un altro elemento oggettivo della fattispecie. Viceversa, il successivo sfruttamento mirato della carica di intimidazione, finalizzato a realizzare gli scopi associativi attraverso la creazione di aree di assoggettamento specifico e compiuto, è oggetto del programma criminoso, quindi, può essere anche solo potenziale, così come potenziale è l’avvalersi di specifiche condizioni di assoggettamento e omertà generate nell’ambito delle attività volte a realizzare il programma associativo.

Lo sfruttamento attivo della carica intimidatoria non implica necessariamente specifiche attività minatorie ma ciò non toglie che queste ultime possano non verificarsi., mentre quando si verificano, devono intervenire a supporto di una carica intimidatoria autonoma comunque già esistente.

Qualora non vi fossero comportamenti aggiuntivi rispetto a quelli diretti al conseguimento del fine sociale (come nel caso in cui la partecipazione ad una gara di appalto di una certa impresa mafiosa comporta l’abbandono di tutti i concorrenti), vi sarebbe comunque un utilizzo della forza di intimidazione. Infatti, la norma non richiede che l’avvalersi di essa si esplichi in una condotta aggiuntiva rispetto a quella diretta a conseguire il fine sociale. La stessa condotta (ad esempio, la partecipazione alla gara d’appalto) può essere finalizzata ad entrambi i risultati (cioè intimidire e conseguire il fine sociale), “allorquando, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprime di per sé la forza di intimidazione del vincolo associativo” (Turone, 1995, p.103 ss.).

§

(1) Il testo della relazione finale è raccolto nel volume Mafia e Politica, Saggi Tascabili Laterza, 1993;
(2) Catanzaro, Il delitto come impresa, Padova, 1988, pp.247-249;
(3) E.Ciconte, ‘Ndrangheta dall’unità ad oggi, 1992;
(4) Centorrino, Economia assistita da mafia,1995, p. 16;
(5) Secondo i giudici istruttori Macrì e Lombardo “l’asse Cutolo-De Stefano caratterizzò per un lungo periodo (1977-1982) l’assetto della criminalità organizzata nell’intero meridione d’Italia, influenzando le più rilevanti vicende delittuose, come omicidi, traffico di droghe, sequestri di persona” (Ciconte, 1992, p.317);
(6) Già nel 1985, secondo i dati del Ministero degli Interni, la ‘ndrangheta era presente in Lombardia, Piemonte, Liguria, e Lazio, soprattutto attraverso attività come sequestri di persone e riciclaggio di denaro. Per capire l’importanza dei sequestri di persona, che rappresentano una peculiarità della ‘ndrangheta, si pensi che tra il 1969 e il 1989, in Italia, si sono avuti 620 casi, di cui 200 sono stati effettuati dalla ‘ndrangheta (anche quella presente nelle regioni del Nord) e che dei 400 miliardi pagati ne sono stati intercettati solo 8 (Ciconte, 1992, pp. 327-329). Per quanto riguarda i rapporti con l’estero, si può portare l’esempio della ramificata organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti, tra Calabria e USA, scoperta nel 1988.Vennero emessi 250 mandati di cattura e l’operazione coinvolse soprattutto le cosche di Lamezia Terme (Ciconte, 1992, p. 315).
(7) Insolera, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, Il Mulino, p.85;
(8) De Liguori, La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso, in Cassazione penale, 1988, p. 1611-1614;
(9) Corte di Appello di Genova 17 dicembre 1990, Teardo ed altri, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1992, pp.326-330;
(10) Spagnolo, L’associazione di tipo mafioso, 1993, pp.41-49;
(11) De Francesco, Gli artt.416, 416bis….,1995, p.63. In tal senso anche Ingroia, L’associazione..,1993, p.86; Spagnolo, L’associazione…, 1993, p.79;
(12) Neppi Modona, Il reato di associazione mafiosa, in Democrazia e diritto, 1983, p. 51;
(13) Si pensi, invece, che il gruppo, nel delitto di riorganizzazione del partito fascista, deve essere costituito almeno da 5 persone);
(14) Spagnolo, L’associazione di tipo mafioso, Cedam, 1993, p.26 ss.;
(15) De Francesco, Gli artt.416, 416bis…, in Corso-Insolera-Stortoni, Mafia e criminalità organizzata,1995;
(16) Fiandaca, Commento all’art.1 della legge 13 settembre 1982, n.646, in Legislazione penale, 1983;
(17) Ingroia, L’associazione di tipo mafioso, 1993, p.70;
(18) Lo stesso potrebbe dirsi nel caso in cui l’associazione miri ad ottenere una concessione o un’autorizzazione: si dovrebbe accertare che la forza di intimidazione abbia effettivamente influenzato la volontà dei destinatari, inducendoli a svolgere un’attività diretta a favorire l’organizzazione: una simile attività si esprimerà per lo più nell’emanazione del provvedimento richiesto, “dato che, in mancanza di altri elementi i quali dimostrino che l’associazione si è concretamente avvalsa della sua forza, questo finirà per rappresentare l’unico requisito oggettivo atto a denotare la condizione di assoggettamento del destinatario alla volontà del potere mafioso.
(19) De Francesco, Gli artt.416, 416bis…,1995, p.50;
(20) Turone, Il delitto di associazione di tipo mafioso,1995, p. 103 ss.;
(21) Cass., Sez.VI, 10 giugno 1989, in Giustizia penale. 1990, II, citata da Turone, 1995, p. 137 ss.;
(22) Cass. 11 febbraio 1994, citata da Turone, 1995, p.141;
(23) Secondo una dottrina, la finalità di commettere delitti è solo apparentemente alternativa alle altre finalità, perché l’associazione di tipo mafioso ha sempre un programma di delinquenze, seppur minimale. Essa, infatti, per raggiungere i suoi scopi deve usare il metodo mafioso, cioè una coazione, esplicita o implicita, per cui finisce per essere sempre “un’organizzazione con un programma criminoso nei fini o nei mezzi (Turone, 1995, p.169);

 
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