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Detenzione internazionale e cooperazione italiana col Tribunale internazionale per il Ruanda (TPIR)
ten. col. Carlo Stracquadaneo   
Per “detenzione internazionale” si intende la restrizione della libertà personale, il cui titolo sia riferibile all’esercizio di giurisdizione internazionale o extraterritoriale. La concreta esecuzione della detenzione internazionale è demandata agli Stati, dal momento che le istanze internazionali non dispongono di poteri coercitivi diretti. La cooperazione degli stati nei confronti delle giurisdizioni penali internazionali e degli stati fra loro, risulta, dunque, essenziale in materia di detenzione internazionale.
Col termine “detenzione”, ai fini del presente articolo, si intende la restrizione della libertà personale per motivi cautelari e lo stato di detenzione il cui titolo é costituito dalla esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva.

Per “detenzione internazionale” si intende la restrizione della libertà personale, il cui titolo sia riferibile all’esercizio di giurisdizione internazionale o extraterritoriale.

La concreta esecuzione della detenzione internazionale è demandata agli Stati, dal momento che le istanze internazionali non dispongono di poteri coercitivi diretti.

La cooperazione degli stati nei confronti delle giurisdizioni penali internazionali e degli stati fra loro, risulta, dunque, essenziale in materia di detenzione internazionale.

 
L’esperienza del TPIR

Per quanto concerne, i tribunali internazionali speciali istituiti dal Consiglio di Sicurezza delle NU (TPIY e TPIR), le misure restrittive della libertà personale, a titolo cautelare, si possono raggruppare fondamentalmente in  3 tipi:

- l’arresto in caso d’urgenza richiesto dal procuratore;

- l’arresto eseguito sulla base di un mandato del giudice del tribunale internazionale che ha confermato l’atto di accusa;

- la detenzione degli imputati in attesa di giudizio (in primo grado e in grado di appello), che viene eseguita presso il Centro di detenzione delle NU, sulla base di convenzione apposite con lo stato ospite dove ha sede il tribunale.

 
L’articolo 28 dello Statuto del TPIR stabilisce, l’obbligo cogente, per gli Stati parti delle Nazioni Unite:

- di cooperare per la identificazione e la ricerca di persone, ivi compresi gli imputati;

- di procedere “senza ritardo” all’esecuzione di misure restrittive della libertà personale, siano esse richieste dal procuratore o dai giudici del TPIR;

- di trasferire gli imputati arrestati al luogo di detenzione istituito presso la sede del Tribunale di Arusha.


Facendo riferimento alla norma statutaria ricordata, il regolamento di procedura e di prova del TPIR, all’art.56, precisa che lo Stato, cui sia trasmesso un mandato di arresto o un ordine di trasferimento, deve agire senza ritardo e con tutta la diligenza necessaria per assicurare la debita esecuzione del mandato o dell’ordine.

Oltre che cogente, l’obbligo di cooperazione sancito nell’art.28 dello Statuto del TPIR é pure prevalente rispetto ad obblighi derivanti da trattati di estradizione, di cui lo stato interessato sia parte, e su tutti gli ostacoli inerenti alle legislazioni nazionali.

L’impossibilità dello Stato richiesto di dare esecuzione al mandato di arresto o all’ordine di trasferimento emananti dal TPIR, deve essere comunicata senza ritardo al presidente del tribunale, con l’indicazione delle ragioni.


Successivamente alla trasmissione allo Stato del mandato di arresto e dell’ordine di trasferimento, se - trascorso un lasso di tempo congruo rispetto alle attività richieste, lo stato non rende conto delle misure prese al fine di eseguire il mandato di arresto e le altre operazioni susseguenti - il presidente del tribunale può informare il Consiglio di Sicurezza.

In materia di arresto, di detenzione preventiva nel territorio dello Stato in attesa di trasferimento del detenuto, nonché di espiazione di pene detentive, inflitte da giurisdizioni internazionali, si applicano esclusivamente le leggi dello Stato, nel cui territorio si trovi la persona interessata.

A tale ultimo riguardo occorre sottolineare che, in materia di restrizione della libertà personale, alcune garanzie generalmente riconosciute, a livello internazionale, devono essere osservate. Fondamentalmente, il Patto internazionale sui diritti civili e politici    adottato il 16 dicembre 1966,  nell’ambito del sistema delle NU ( art.9)  e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata il 4 novembre 1950, nell’ambito del sistema del Consiglio d’Europa ( art.5), indicano alcune garanzie inderogabili in materia di restrizione della libertà personale.

Per quanto concerne la custodia cautelare o detenzione preventiva, qualora sussista pericolo di fuga del prevenuto o pericolo che lo stesso possa inquinare e o distruggere le prove o che possa intimidire  e o minacciare la sicurezza dei testimoni o  delle vittime, nei casi di urgenza, il procuratore può chiedere agli stati di procedere all’arresto provvisorio.

Al di fuori dei casi di urgenza, il procuratore formula un atto di accusa contro il prevenuto sottoponendolo, unitamente alle prove sulle quali si fonda, al giudice designato per la conferma. Se il giudice ritiene che sussista, prima facie, un sufficiente fondamento dell’atto di accusa, lo conferma e, su richiesta del procuratore, emette mandato di arresto contro il prevenuto, qualora ritiene sussistere pericolo di fuga o pericolo di inquinamento e o distruzione delle prove o minaccia alla sicurezza dei testimoni e o delle vittime.

Il mandato di arresto contiene la richiesta, indirizzata a uno o piú stati di eseguire la ricerca dell’imputato, del suo arresto e del suo trasferimento al tribunale, con espressa indicazione delle garanzie minime da rispettare durante l’esecuzione dell’arresto, e,  fondamentalmente, l’informazione dell’imputato in ordine alle imputazioni a suo carico nella lingua da lui conosciuta, e la comunicazione di copia dell’atto di accusa, del mandato di arresto e di un documento che contiene l’elenco dei diritti che gli sono garantiti dallo Statuto, con l’avvertimento che tutte le dichiarazioni saranno registrate e possono essere utilizzate contro di lui.

Lo stato é anche richiesto di trasferire l’imputato al tribunale senza ritardo.

Il mandato in questione é accompagnato dall’ordine di porre l’imputato in detenzione preventiva, dal momento del suo trasferimento, presso il centro di detenzione delle NU situato ad Arusha.

Il mandato di arresto può essere indirizzato a tutti gli stati, ivi compresi quelli che non sono parti delle NU, nei casi in cui, su istanza del procuratore, il giudice ritenga che, tenuto conto della possibilità che l’imputato si sposti da uno stato ad un altro o della mancata conoscenza del luogo in cui possa trovarsi, un mandato indirizzato a tutti gli stati potrebbe facilitare l’esecuzione dell’arresto.

I mezzi di ricorso dell’imputato relativi alla procedura di arresto devono essere esperiti davanti all’autorità giudiziaria dello Stato in cui l’arresto é stato eseguito, in base alle leggi ivi in vigore.

I 67 arresti finora eseguiti per conto del TPIR sono avvenuti in differenti paesi con sistemi giudiziari diversi, ciò ha comportato diversi tempi nel trasferimento al TPIR degli arrestati, a seconda delle procedure nazionali  sui ricorsi degli interessati.

L’arresto e la detenzione preventiva, in generale, sono considerati necessari, tenuto conto della gravità delle imputazioni, del pericolo che l’imputato se rimane in libertà possa inquinare e o distruggere le prove, e o minacciare la sicurezza dei  testimoni e o delle vittime.

La detenzione é anche diretta ad assicurare la presenza dell’imputato al processo, dal momento che, nel sistema del TPIR,  non é ammesso il procedimento in contumacia.

La libertà provvisoria può essere disposta da un collegio di tre giudici, nei casi in cui,  dopo aver consultato il paese ospite e il paese in cui l’imputato chiede di essere rilasciato, la camera accerti che l’imputato, una volta rimesso in libertà, comparirà per essere processato e non metterà in pericolo i testimoni, le vittime e o altre persone.

In nessun caso davanti il TPIR è stata concessa la libertà provvisoria, in considerazione della particolare gravità dei crimini e della difficoltà di assicurare che l’imputato si presenti al processo una volta rimesso in libertà e che la sua libertà non comporti pericoli per la sicurezza dei testimoni e delle vittime.

 
L’esecuzione amministrata presso altri Stati

L’art.26 dello statuto del TPIR, in particolare, stabilisce che le pene detentive sono eseguite in Ruanda o in un o stato designato dal tribunale internazionale su una lista di Stati che abbiano significato al Consiglio di Sicurezza la loro disponibilità a ricevere i condannati. L’esecuzione è regolata dalle leggi in vigore nello stato interessato, sotto la supervisione del tribunale internazionale.

In materia di esecuzione delle pene, la contribuzione degli stati non rientra tra le attivitá  di cooperazione giudiziaria in senso proprio e, nello Statuto appare netta la distinzione tra la cooperazione degli Stati, contemplata nell’art.28 già evocato e l’esecuzione delle pene detentive, il cui regime é definito negli articoli 26 e 27 dello statuto medesimo.

Da tale disposizioni emergono due aspetti interessanti.

In primo luogo, contrariamente alla cooperazione obbligatoria e cogente richiesta agli stati, in virtù dell’art.28 dello statuto, non si impone un obbligo agli stati di eseguire nel loro territorio le sentenze di condanna emesse dal TPIR. Si tratta, piuttosto, di un’amministrazione della giustizia penitenziaria delegata agli stati che, volontariamente, concludono, a tale fine, appositi accordi con le NU.

In secondo luogo, al TPIR si riserva la supervisione, dalla quale derivano limiti della delegazione. L’art.27 dello statuto del TPIR stabilisce, a tale riguardo, che se il condannato può beneficiare, secondo le leggi nazionali dello Stato in cui espia la pena, della grazia o della commutazione della pena, lo stato deve darne comunicazione al presidente del tribunale internazionale, il quale, in consultazione con i giudici,  decide nel merito, considerando se la concessione dei benefici sia nell’interesse della giustizia e sia conforme ai principi generali del diritto.


L’azione dell’Italia a sostegno del tribunale.

Con legge n.181/ 2002 l’Italia ha adottato le norme di adattamento necessarie per attuare la cooperazione con il TPIR, la cui giurisdizione prioritaria viene espressamente riconosciuta.

Secondo la legge citata, il Ministro della giustizia riceve le richieste di cooperazione formulate dal TPIR e le trasmette per l’esecuzione al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, a parte le richieste di citazioni e notificazioni che sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite.

Se la richiesta attiene a misure restrittive della libertà personale, la legge italiana prevede due tipi di procedura, a seconda che si tratti di richiesta di consegna del prevenuto (nel qual caso l’autorità giudiziaria nazionale può identificare la misura più adeguata e che non necessariamente deve essere la custodia cautelare) o di richiesta di custodia cautelare provvisoria. ( nel qual caso l’autorità italiana non può che procedere all’esecuzione della misura richiesta).

Oltre alla cooperazione giudiziaria, la legge n.181/2002 ha stabilito le norme generali  per l’esecuzione delle pene inflitte dal TPIR. In particolare, è stato stabilito che per essere riconosciuta, la sentenza del TPIR deve essere irrevocabile; non deve contenere disposizioni contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico; deve essere stata pronunciata per fatto previsto come reato dalla legge italiana; non deve essere stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato, per gli stessi fatti contro la stessa persona.

La corte d’appello di Roma, delibera sul riconoscimento, determinando la pena da  eseguire nello Stato e che non può eccedere quella di anni 30 di reclusione.

L’esecuzione in Italia delle sentenze del TPIR inizia a seguito della ratifica di apposito accordo tra l’Italia e le NU, firmato a Roma il 17 marzo 2004, con norme specifiche in materia, e garanzie standard per i detenuti .

La delega dell’amministrazione della giustizia penale internazionale cosí delineata, pur con i limiti decisionali anzidetti, contribuirà certamente a sviluppare l’esercizio dei poteri repressivi degli Stati relativamente a crimini internazionali che offendono l’umanità, e, conseguentemente, parte di essa, costituita dalla singola comunità nazionale.

§

Legge 2 agosto 2002, n. 181

"Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002


ART. 1
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:
a) per "risoluzione" si intende la risoluzione n. 955/1994, integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre 1994 ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;
b) per "Tribunale internazionale" si intende il Tribunale internazionale istituito dalla risoluzione per giudicare i responsabili di crimini di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nei territori del Ruanda e Stati vicini dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;
c) per "statuto" si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione.


ART. 2
(Obbligo di cooperazione).

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e della presente legge.

2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dalla presente legge e a dare seguito ad esse è il Ministro della giustizia.


ART. 3
(Trasferimento dei procedimenti penali).

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:
a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;
b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore; il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.


ART. 4
(Riapertura del procedimento nazionale).

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;
b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;
c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del tribunale provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.


ART. 5
(Divieto di nuovo giudizio).

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale.


ART. 6
(Comunicazioni e trasmissioni di atti).

1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresí, una sommaria esposizione dei fatti.

2. Qualora il Tribunale internazionale ne faccia domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione con decreto motivato.


ART. 7
(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale).

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princípi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello di Roma delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tale fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.


ART. 8
(Esecuzione della pena).

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 26 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.


ART. 9
(Provvedimenti relativi alla grazia).

1. Nel caso previsto dall'articolo 8 il Ministro della giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.


ART. 10
(Cooperazione giudiziaria).

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai princípi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del Tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.


ART. 11
(Consegna di imputato).

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;
c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;
d) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;
e) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale.

5. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, contenente il consenso della persona alla consegna e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.


ART. 12
(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna).

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

5. Le misure cautelari sono revocate:
a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;
b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;
c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 5, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;
d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.


ART. 13
(Applicazione provvisoria di misura cautelare).

1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta, se:
a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;
b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.


ART. 14
(Arresto da parte della polizia giudiziaria).

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresí al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello di cui al comma 2, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.

5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia.

6. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'applicazione della misura coercitiva. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.


ART. 15
(Ruolo delle organizzazioni non governative).

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dello statuto.

2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.


ART. 16
(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, al comma 2, la parola: "; tuttavia" è sostituita dalle seguenti: ", con la partecipazione necessaria del difensore;";
b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale";
c) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princípi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato";
d) all'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: ", con la partecipazione necessaria del difensore";
e) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale";
f) all'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: "nell'articolo 12, comma 3," sono inserite le seguenti: "contenente il consenso della persona alla consegna".

2. Le disposizioni del comma 1 che prevedono la partecipazione necessaria del difensore non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


ART. 17
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
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