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Corte Costituzionale, ordinanza n. 290 del 30 luglio 2003
avv. Luigi Levita   
La massima: “E’ manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità sollevata allorquando il dubbio viene prospettato in modo meramente assertivo, senza un supporto argomentativo che, per un verso — e particolarmente in rapporto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost. — tenga conto della collocazione della disposizione impugnata in un sistema normativo, quale quello inerente alla giurisdizione penale del giudice di pace, contrassegnato nel suo complesso da significative deviazioni rispetto al modello ordinario;

e, per un altro verso, giustifichi, sul piano del diritto positivo, i singoli assunti posti a base del quesito di costituzionalità: quali, in specie, l’affermata inapplicabilità del divieto di sospensione condizionale della pena nel caso in cui il reato di competenza del giudice di pace risulti connesso con reati di competenza del tribunale, pur a fronte del disposto, apparentemente contrario, dell’art. 63, comma 1, del d .lgs. n. 274 del 2000; ovvero l’asserita possibilità per l’imputato di conseguire, proponendo appello, il beneficio preclusogli in prime cure dalla norma censurata”.

Norma impugnata: Decreto legislativo n. 274/2000, art. 60
Esito: Manifesta inammissibilità

 
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