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Corte Costituzionale, ordinanza n. 317, 318, 319, 320 del 28 ottobre 2003 |
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avv. Luigi Levita
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La massima: “La pronuncia di manifesta inammissibilità s’impone qualora l’ordinanza di rimessione non indica né l’oggetto né i termini del procedimento in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, così come quando è del tutto privo di motivazione l’ulteriore requisito della non manifesta infondatezza del quesito di legittimità costituzionale formulato”.
Corte Costituzionale, ordinanza n. 317 del 28 ottobre 2003 Corte Costituzionale, ordinanza n. 318 del 28 ottobre 2003 Corte Costituzionale, ordinanza n. 319 del 28 ottobre 2003 Corte Costituzionale, ordinanza n. 320 del 28 ottobre 2003Norme impugnate: Decreto legislativo n. 274/2000, art. 15 – art. 2 – art. 20 – art. 25 e 26. Esito: Manifesta inammissibilità
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