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Corte Costituzionale, ordinanza n. 10 del 13 gennaio 2004 |
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avv. Luigi Levita
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La massima: “Nell’udienza di comparizione l’imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell’art. 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 274/2000, da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie);
inoltre, stante la struttura generale del procedimento avanti al giudice di pace, e il ruolo a questo assegnato di «favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti» (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 274/2000) e, comunque, di propiziare forme di definizione del procedimento alternative al giudizio di merito, l’udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l’estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis Cp“.Norma impugnata: Decreto legislativo n. 274/2000, art. 20. Esito: Manifesta inammissibilità |