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Un Super Procuratore per sconfiggere le frodi trans-nazionali commesse contro il budget dell’UE
dr.ssa Matilde Ventrella McCreight   
La frode contro il budget dell’Unione Europea è “un fenomeno che deve essere represso” [1]. La Commissione dell’Unione Europea utilizza queste parole perché la situazione concernente le frodi è grave, di conseguenza è importante eliminare il problema. Il crimine è più diffuso al livello trans-nazionale che nazionale e contribuisce ad indebolire l’immagine di tutte la istituzioni europee.

 

Sommario

1. Introduzione
2. Una definizione comune di frode contro il budget dell'Unione Europea
3. Gli individui e le organizzazioni coinvolti nelle frodi ed altre irregolarità contro il budget dell'Unione Europea
4. Cooperazione tra gli Stati Membri
4.1 L'Accordo di Schengen
4.2 L'Ufficio di Coordinazione per la Prevenzione delle Frodi
4.3 Il significato di responsabilità amministrativa
4.4 L'Ufficio Investigativo Anti-Frode
5. Cooperazione giudiziale: l'Estradizione
5.1 Il Mandato d'Arresto Europeo
5.2 L'Europol e l'Eurogiustizia
6. Il Super Procuratore Europeo
6.1 L'importanza di istituire un Super Procuratore Europeo
7. Conclusioni


1. Introduzione


La frode contro il budget dell’Unione Europea è “un fenomeno che deve essere represso”[1]. La Commissione dell’Unione Europea utilizza queste parole perché la situazione concernente le frodi è grave, di conseguenza è importante eliminare il problema. Il crimine è più diffuso al livello trans-nazionale che nazionale e contribuisce ad indebolire l’immagine di tutte la istituzioni europee. La frode trans-nazionale è quella che inizialmente è commessa in un paese dell’Unione Europea o extracomunitario ma poi continua in un altro. Un esempio può chiarire meglio: se in Italia venisse prodotto un olio inferiore a quello extravergine d’oliva, spacciato come tale e rivenduto in Francia e Gran Bretagna, quali dovrebbero essere le autorità competenti ad esaminare il caso, quelle italiane, francesi o britanniche?

Una risposta a questo crimine così diffuso potrebbe essere la creazione di un unico sistema giudiziale penale europeo che sia messo in grado di punire le persone naturali e giuridiche coinvolte nella commissione delle frodi contro il budget dell’Unione Europea. Attualmente la Commissione dell’Unione Europea deve condurre indagini riguardanti questo crimine ma, poiché le autorità degli Stati Membri dell’Unione Europea controllano l’ottanta per cento del budget dell’Unione Europea, risulta essere molto difficile per la Commissione Europea organizzare un apparato europeo per combattere il crimine efficacemente [2]. La cooperazione tra gli Stati Membri non è sufficiente, perché i sistemi nazionali differiscono tra di loro. La situazione inoltre è ancora più complicata dal fatto che alcuni Stati Membri al loro interno sono costituiti da diversi ordinamenti giuridici. Si pensi per esempio alla Gran Bretagna dove ci sono tre diversi Stati con altrettanti ordinamenti giuridici: Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda del Nord. Queste diversità causano carenze di comunicazione tra gli Stati Membri. In passato gli Stati Membri, per combattere le frodi contro l’Unione Europea, hanno tentato di superare queste diversità tra di loro approvando la Convenzione del 26 luglio 1995 per la Protezione degli Interessi Finanziari della Comunità e i Protocolli anche se non tutti hanno ratificato la Convenzione [3]. C’è poi da aggiungere che questi tentativi risulteranno essere inutili fino a quando la competenza riguardante le indagini e la prosecuzione delle frodi rimarranno prerogativa delle singole autorità nazionali.

Questo articolo mette in evidenza che la situazione è incominciata a migliorare solo quando le istituzioni europee hanno deciso di creare l’Unità di Coordinazione per la Lotta Anti-frode (UCLAF) nel 1987 [4]. L’articolo evidenzia il ruolo che l’UCLAF ha avuto nella lotta alle frodi contro la Comunità Europea chiamata Unione Europea dopo il Trattato di Amsterdam del 1997. L’articolo inoltre chiarisce perché l’UCLAF non ha ottenuto risultati positivi nella lotta alle frodi.

Uno studio approfondito riguarda l’Ufficio Investigativo per la Lotta alle Frodi (OLAF), istituzione che, nel 1999, ha sostituito l’UCLAF. L’OLAF è certamente più indipendente rispetto all’UCLAF anche se la situazione attuale non garantisce che le frodi contro l’Unione Europea siano eliminate del tutto in quanto i rapporti tra l’OLAF e gli Stati Membri sono molto labili. Un esempio può chiarire meglio: quando l’OLAF trasmette le informazioni agli Stati Membri, le autorità competenti a visionarle sono in alcuni Stati Membri quelle amministrative e in altri, autorità giuridiche come i magistrati. La conseguenza è che a causa di queste differenze di leggi e procedure, le prove raccolte dalle autorità di uno Stato Membro, non possono essere utilizzate in un altro. Per eliminare questa frammentazione gli Stati Membri stanno tentando di cambiare le regole concernenti l’estradizione adottando, per esempio, il Mandato d’Arresto Europeo e introducendo il Trattato di Schengen nel Trattato dell’Unione Europea. Questi strumenti però incontrano molti ostacoli e gli Stati Membri esclusa la Spagna, non sembrano essere pronti a ratificare il Mandato d’Arresto Europeo per il gennaio 2004, come previsto dalla Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002 [5]. Quali ulteriori difficoltà si presenteranno dopo l’allargamento dell’Unione Europea quando più Stati con altrettante differenze entreranno a far parte dell’Unione Europea? L’OLAF da solo non può risolvere tutti questi problemi anche perché l’ufficio può compiere indagini amministrative e non penali sulle frodi contro l’Unione Europea. L’articolo mette in evidenza che sarebbe meglio creare un Super Procuratore Europeo che si occupi di indagini riguardanti le frodi contro il budget dell’Unione Europea soltanto.

Questa figura è parte del Corpus Juris, un progetto creato nel 1996 e modificato nel 1999, che ha come obiettivo quello di opporsi ai crimini commessi contro il budget dell’Unione Europea [6]. L’articolo mette in luce che la Corte degli Uditori dell’Unione Europea asserisce che al momento le indagini sulle frodi contro l’Unuione Europea dipendono dalle autorità degli Stati Membri. In alcuni casi le indagini sono complete, in altri incomplete o del tutto carenti. Sarebbe quindi meglio istituire una figura super partes perché organizzata a livello europeo. Ci sono però spaccature verso questo progetto: gli Stati Membri sono scettici verso l’istituzione di un Super Procuratore Europeo, mentre la Commissione Europea asserisce che l’unico modo per sconfiggere le frodi contro l’Unione Europea sarebbe l’introduzione di un Super Procuratore Europeo. Allo stesso tempo però, la Commissione Europea non vuole rendere l’OLAF del tutto indipendente da sé. Perché questa contraddizione?


2. Una definizione comune di frode contro il budget dell’Unione Europea

E’ importante innanzitutto esaminare la situazione inerente alle frodi contro l’Unione Europea prima del 1995. Gli Stati Membri prevedevano all’interno della propria legislazione il concetto di frode ma non quello più specifico di frode contro il budget dell’allora chiamata Comunità Europea. La ragione di questa esclusione risiede nel fatto che gli Stati Membri ritenevano che lo specifico concetto potesse essere incluso in quello di frode in generale. In Italia, per esempio, per quanto concerne le uscite, l’articolo 316 bis del codice penale prevede questo reato:

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee…contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni…” [7].

L’articolo prende in considerazione solo un tipo di frode caratterizzato dalla gestione di fondi e trascura altri tipi di frode che invece potrebbero essere approfonditi più specificamente [8].

Questa è la ragione principale per cui nel 1995 fu stilata la Convenzione per la Protezione degli Interessi Finanziari della Comunità che da una definizione più dettagliata di frode contro la Comunità Europea.[9] L’articolo 1 distingue le frodi concernenti le entrate da quelle riguardanti le uscite. Sembra esserci più severità nel caso delle uscite perché il budget europeo sembra risentire di più delle frodi sulle uscite che di quelle sulle entrate [10].

Settori più esposti alle frodi sono le Politiche Agricole Comunitarie, le Proprie Risorse Tradizionali, le Politiche Strutturali e le Uscite Dirette di responsabilità della Commissione Europea.

Le Politiche Agricole Comunitarie sono progetti europei che hanno come scopo quello di rafforzare l’agricoltura nell’Unione Europea, agevolando settori agricoli dove i prodotti possono essere più competitivi degli stessi provenienti da paesi extra comunitari [11]. Un ‘area di notevole produttività per l’Unione Europea è quella riguardante la produzione di olio d’oliva. Stati Membri come l’Italia e la Grecia ricevono fondi per la produzione e commercializzazione dell’olio d’olive nell’Unione e al di fuori della stessa. L’olio d’oliva comunque deve rispondere a determinati criteri di autenticità, altrimenti i fondi europei a favore della sua produzione non avrebbero ragione di esserci. Indagini condotte in Italia tra il 1991 e il 1993 rivelarono che 1.300 tonnellate di olio d’oliva prodotto in Italia non rispondevano i criteri stabiliti dalla Comunità Europea. Si trattava pertanto di frode contro la Comunità Europea riguardante le Politiche Agricole della Comunità Europea.[12].

Secondo il Rapporto Annuale della Commissione datato 1994, le Proprie Risorse Tradizionali sono obblighi doganali e tributi agricoli, che insieme formano il venti per cento delle entrate costituenti il budget della Comunità Europea [13]. Prodotti industriali e tessili di solito sono oggetto di questo tipo di frode quando sono prodotti in Stati non appartenenti all’Unione Europea e che non si sono accordati su schemi preferenziali con l’Unione Europea o che non rispettano i limiti quantitativi previsti dagli schemi preferenziali.[14] Commettendo questo tipo di frode, le industrie tessili producono indumenti in paesi meno sviluppati a basso costo per non pagare le tasse che invece dovrebbero pagare se gli indumenti fossero prodotti nell’Unione Europea.

Le Politiche Strutturali sono progetti volti a sviluppare regioni più povere nell’Unione Europea. L’Unione Europea per esempio, concede fondi alle amministrazioni di aree depresse per organizzare corsi. Se i fondi venissero distratti dal loro scopo principale per realizzare interessi privati, si avrebbe frode contro l’Unione Europea.[15].

Spese Dirette sono risorse direttamente amministrate dalla Commissione Europea, come quelle utilizzate per incrementare la ricerca, l’ambiente e il turismo.


3. Gli individui e le organizzazioni coinvolti nelle frodi ed altre irregolarità contro il budget dell’Unione Europea


L’articolo 1 del Secondo Protocollo della Convenzione per la Protezione degli Interessi Finanziari delle Comunità Europee datato 1997, stabilisce che le persone giuridiche possono essere chiamate a rispondere di frode ed altre irregolarità in caso di negligenza [16].

L’articolo 1 del Secondo Protocollo asserisce poi che il concetto di persona giuridica deve essere ben determinato nei sistemi giuridici degli Stati Membri. Il diritto italiano considera tutte le compagnie persone giuridiche e le indica con il nome di società. Ci sono poi altre organizzazioni come le associazioni che possono essere considerate persone giuridiche in caso di riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica [17]. Allo stato attuale però solo le persone fisiche possono essere perseguite in caso di commissione di reati. Per il diritto inglese una compagnia diviene persona giuridica a seguito di una registrazione espressamente prevista dalle Companies Acts (Leggi delle Compagnie) approvate dal 1948 al 1983 e alle quali fa capo il Company Act del 1985 [18]. C’è da sottolineare tuttavia che solo chi agisce per conto e per nome della società può essere considerato punibile per i reati commessi [19].

Individui che possono commettere le frodi sono anche i funzionari pubblici e a tal proposito gli articoli 2 e 3 del Secondo Protocollo definiscono i concetti di corruzione attiva e passiva.

La corruzione attiva riguarda funzionari pubblici che accettano soldi o altri tipi di vantaggi in cambio di atti illegittimi o omissioni. La corruzione passiva riguarda gli individui che promettono soldi o altri vantaggi ai funzionari che in cambio devono commettere atti illegittimi o omissioni.

Organizzazioni criminali possono essere coinvolte nelle frodi specialmente in quelle trans-nazionali. Nel Rapporto Annuale del 1994 la Commissione Europea denunciava come queste organizzazioni avessero sistemi sofisticati per organizzare il trasporto di beni da uno Stato all’altro e lo scambio degli stessi [20]. In quello stesso rapporto la Commissione Europea asseriva che gli Stati Membri dovrebbero avere un diritto penale uniforme per combattere i network del crimine internazionale coinvolti nelle frodi contro la Comunità Europea. Il coinvolgimento delle organizzazioni criminali era stato scoperto nell’industria del tabacco, dell’alcol e dei prodotti agro-alimentari dove le frodi e il riciclaggio di denaro sporco erano strettamente connessi tra di loro.

Nel Rapporto Annuale del 2000 e nel “Green Paper” del 2001, la Commissione Europea rivela che le organizzazioni criminali sono ancora più forti degli anni 90 e più coinvolte nella commissione delle frodi [21].


4. Cooperazione tra gli Stati Membri


Dal 1995 comunque gli Stati Membri dell’Unione Europea hanno cercato di rafforzare la cooperazione tra di loro, soprattutto la cooperazione amministrativa nell’area agricola e alla dogana. Gli Stati Membri hanno poi cercato di migliorare i controlli ai confini dell’Unione Europea attraverso la creazione di un database dove inserire i nomi di criminali o sospetti criminali. Questo sistema informativo è consultabile dagli Stati Membri e dalla Commissione Europea ed è chiamato Sistema Informativo Doganale ( Customs Information System SIS) [22]. Nel 1996 la Francia costituì una struttura di coordinazione contro la frode comunitaria chiamato ICLAF che aveva il compito di coordinare le indagini amministrative sui fondi comunitari tra tutte le autorità amministrative degli Stati Membri [23].

Nel 1997 su iniziativa della Danimarca, fu costituito un gruppo di lavoro con competenza investigativa nel campo dei dazi doganali che poi diventò parte dell’ufficio federale anti-frode danese [24]. La Grecia creò l’Ufficio del Crimine Economico e Finanziario (SDOE) con sede presso il Ministero delle Finanze e avente il compito di cooperare con la Commissione Europea nella lotta contro le frodi comunitarie.

La cooperazione amministrativa fu rafforzata anche da un nuovo regolamento approvato dal Consiglio Europeo [25].


4.1 L’Accordo di Schengen

L’esigenza di rafforzare la cooperazione amministrativa divenne notevole negli anni 90 perché l’Accordo di Schengen 1985, aveva eliminato i controlli sui confini interni nella Comunità Europea [26]. Gli Stati Membri di conseguenza formarono il Sistema Informativo di Schengen ( Schengen Information System SIS) da essere utilizzato dalla polizia di frontiera per raccogliere informazioni su persone che facessero domanda per ricevere una visa o il permesso di soggiorno.

Tornando all’Accordo di Schengen, si deve aggiungere che nel 1985 l’accordo fu raggiunto tra la Repubblica Federale Tedesca, il Belgio, il Lussemburgo ,i Paesi Bassi e la Francia. Nel 1990 fu firmato dall’Italia, dalla Spagna e dal Portogallo e nel 1999 divenne parte del Trattato di Amsterdam. Il Regno Unito aderì all’Accordo nel 1999 anche se questo Stato e l’Irlanda non hanno firmato il protocollo annesso al Trattato di Amsterdam il quale prevede che l’Accordo di Amsterdam debba essere applicato in tutti gli Stati Membri perché parte del Trattato dell’Unione Europea. L’Accordo di Schengen di conseguenza non ha forza di legge in questi due Stati [27].

E’ importante sottolineare comunque che, a parte queste eccezioni, l’Accordo di Schengen e la sua introduzione nel Trattato di Amsterdam, confermano la volontà degli Stati Membri di voler rafforzare la cooperazione tra le polizie di frontiera degli Stati Membri e di rendere più agevole la circolazioni delle merci e delle persone all’interno del territorio dell’Unione Europea. Tuttavia il fatto che l’Accordo di Schengen abolisca i controlli interni su persone facilita le organizzazioni criminali che possono così operare più facilmente sul territorio dell’Unione Europea. Il SIS che si prefigge l’obiettivo di arrestare le persone che entrano nel territorio dell’Unione Europea per commettere crimini, dovrebbe rappresentare un freno per le organizzazioni criminali.


4.2 L’Ufficio di Coordinazione per la Prevenzione delle Frodi

Un altro modo per combattere le frodi comunitarie è stato in passato attraverso la costituzione dell’Ufficio di Coordinazione per la Prevenzione delle Frodi (UCLAF). L’UCLAF fu istituito nel 1987 per accrescere la cooperazione amministrativa tra gli Stati Membri dell’Unione Europea e la Commissione Europea e per garantire coordinazione tra le diverse istituzioni europee come ad esempio il Parlamento e il Consiglio [28]. L’UCLAF non aveva alcuna autonomia di indagine in quanto era totalmente dipendente dalla Commissione Europea.

Nel 1994 la Commissione Europea decise di accrescere i poteri dell’UCLAF cercando di organizzare una presenza più forte sul territorio e nei settori più esposti alle frodi comunitarie. La nuova strategia prevedeva anche migliore cooperazione con gli Stati Membri, miglioramento della legislazione riguardante le frodi comunitarie e creazione di principi comuni con lo scopo di rafforzare cooperazione su fatti criminosi tra gli Stati Membri [29]. L’UCLAF inoltre fu riorganizzato attraverso due unità, con compiti di supporto nelle indagini, e quattro unità operative [30].

Presso l’UCLAF furono inoltre organizzati due database dove dovevano essere inserite informazioni raccolte e riguardanti le frodi comunitarie. I due database erano chiamati: Irregolarità, Richieste, Sfruttamento (IRENE e pre-IRENE). L’IRENE divenne operativo il 1 Dicembre 1992 e conteneva essenzialmente informazioni sulle irregolarità, sugli Stati che avevano rilevato le irregolarità, sul modo nel quale erano state scoperte e sulla possibilità di recupero delle somme perse a causa delle irregolarità. Il database tuttavia non era in grado di distinguere le irregolarità dalle frodi e dai semplici errori perché la differenza veniva alla luce dopo lunghi procedimenti giudiziali e amministrativi. C’è poi da aggiungere che il database non funzionò mai in maniera appropriata perché le informazioni venivano date dagli Stati Membri in ritardo e spesso erano incomplete. Il pre-IRENE era un database interno all’UCLAF che conteneva informazioni sulle frodi comunitarie o su casi sospetti. Il database identificava i casi tramite categorie, tipi di programmi, stato o regione, tipo di irregolarità , livello di perdite causate dalle frodi e soprattutto tecniche utilizzate per commettere le frodi e provvedimenti adoperati per sconfiggere il fenomeno. Nel 1995 l’IRENE e il pre-IRENE furono sostituiti dall’IRENE ’95 che doveva rafforzare l’assistenza amministrativa tra gli Stati Membri e la Commissione Europea. Tuttavia tutti questi database non sono mai stati efficaci e generalmente l’UCLAF non ha riportato grandi successi perché i regolamenti interni all’ufficio creavano troppe garanzie a favore dei funzionari dell’Unione Europea. Le leggi degli Stati Membri inoltre, causavano troppi ostacoli alle indagini per esempio, la mancanza di criteri comuni per la raccolta delle prove negli Stati Membri impedivano agli stessi di accettare prove raccolte al di fuori del territorio nazionale.


4.3 Il significato di responsabilità amministrativa

L’UCLAF, si è specificato, aveva responsabilità amministrativa nelle indagini sulle frodi comunitarie. Il concetto di responsabilità amministrativa è per certi versi oscuro nei paesi di diritto comune come la Gran Bretagna. Il diritto italiano così come quello scozzese e inglese considerano una persona perseguibile per reati quando c’è intenzionalità nella commissione di un atto o in un’omissione [31]. Ci sono certamente casi nei quali la volontà non è importante per la commissione di un crimine ma non saranno esaminati in questa sede perché non pertinenti al caso.

Ci sono poi casi di irregolarità che consistono nella violazioni di doveri legati all’esercizio di attività amministrative. Le violazioni in esame possono essere causate da negligenza con conseguente applicazione di un provvedimento disciplinare fino all’obbligo di dimissioni nei casi più gravi [32]. Le autorità competenti del caso sono diverse, per esempio, in Italia un pubblico ufficiale che ha commesso irregolarità e non il reato di frode è soggetto ad un procedimento disciplinare di natura amministrativa. In caso di reato l’autorità competente è quella giudiziale. Secondo questa teoria la responsabilità amministrativa richiede che il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare sia un dipendente della pubblica amministrazione. C’è poi da aggiungere che l’UCLAF poteva solo compiere indagini su irregolarità e non sulle frodi perché si tratta di reati, insomma una competenza limitata.

Nel 1999 l’UCLAF fu sostituito dall’Ufficio Investigativo Anti-Frode (OLAF) anche se la competenza è la stessa e di conseguenza sarebbe importante dare all’OLAF la possibilità di indagare su attività criminosa e quindi sulle frodi comunitarie, in altre parole sarebbe importante istituire un super procuratore europeo. La riforma creerebbe molti problemi in quanto gli Stati Membri dovrebbero accettare che un organo esterno compia indagini penali. Questo sarebbe un rischio per il principio di sovranità nazionale.


4.4 L’Ufficio Investigativo Anti-Frode


Tuttavia se riforma debba esserci, dovrebbe riguardare innanzitutto l’Ufficio Investigativo Anti-Frode (OLAF) il quale fu costituito nel 1999 che è parte del primo pilastro del Trattato dell’Unione Europea (TEU). Gli articoli 1-10 del TEU costituiscono il primo pilastro e l’OLAF è parte di questo pilastro perché fu istituito per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione Europea egli articoli 1-10 hanno come obiettivo quello di proteggere e promuovere gli interessi finanziari dell’Unione Europea [33].

L’articolo 2 (1) della decisione del Consiglio Europeo avente ad oggetto la creazione dell’OLAF prevede:

“The Office shall exercise the Commission’s powers to carry out external administrative investigations for the purpose of strengthening the fight against fraud, corruption and any other illegal activity adversely affecting the Community’s financial interests, as well as any other act or activity by operators in breach of Community provisions” [34].

La traduzione è: l’Ufficio deve esercitare i poteri della Commissione per compiere indagini amministrative esterne con lo scopo di rafforzare la lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che comporta negative conseguenze sugli interessi finanziari della Comunità, così come qualsiasi altro atto o attività commessa da operatori in violazione delle leggi Comunitarie.

La differenza più rilevante tra l’OLAF e l’UCLAF è che il nuovo ufficio ha maggiore indipendenza e questa caratteristica è confermata dall’articolo 3 della stessa decisione:

“The Office shall exercise the powers of investigation…in complete independence. In exercising these powers, the Director of the Office shall neither seek nor take instructions from the Commission, any government or any other institution or body” [35].

L’Ufficio deve esercitare il potere di indagine...in completa indipendenza. Nell’esercizio di questi poteri, il Direttore dell’Ufficio non deve né richiedere, né prendere istruzioni dalla Commissione, o da altri governi o qualsiasi altra istituzione o organizzazione.

L’UCLAF non aveva indipendenza perché la Commissione Europea non riconobbe questo diritto all’Ufficio, è sufficiente infatti leggere il Rapporto della Commissione del 1987 riguardante la creazione dell’UCLAF per rendersi conto che tutte le volte che si menziona l’UCLAF tra parentesi è indicata la Commissione Europea. Questo significava che non c’era di conseguenza nessuna differenza tra l’UCLAF e la Commissione Europea e che quindi le indagini svolte dall’UCLAF non potevano essere obiettive se riguardavano funzionari della Commissione Europea responsabili di frode comunitaria [36].

L’OLAF invece può essere imparziale e non subire influenze negative da parte della Commissione Europea. In altre parole se l’OLAF scoprisse irregolarità commesse dai funzionari della Commissione Europea, potrebbe svolgere le indagini autonomamente. Tutto ciò comunque causa non pochi problemi nei rapporti tra la Commissione Europea e l’OLAF. La Commissione di Supervisione dell’OLAF (Supervisory Committee) denuncia infatti che la Commissione Europea si è opposta all’utilizzo di un codice di condotta formato dall’OLAF e che prevedeva di regolamentare la cooperazione tra la Commissione e l’OLAF. La Commissione Europea preferisce seguire un Manuale che secondo l’OLAF non è aggiornato, caratterizzato da istruzioni irrilevanti e inadeguato perché si sofferma troppo su determinate aree non importanti. La Commissione di Supervisione dell’OLAF inoltre denuncia che la Commissione Europea si rifiuta di riconoscere lo status indipendente dell’OLAF e risponde alle richieste investigative dell’OLAF con ritardo [37].

Si può quindi asserire che la Commissione Europea non voglia riconoscere l’indipendenza dell’OLAF e le ragioni possono essere diverse. Innanzitutto i membri della Commissione Europea sono designati dai governi degli Stati Membri dell’Unione Europea di conseguenza seguono le scelte politiche dei propri governi, nonostante l’articolo 213 (2) del TEU preveda che i membri della Commissione Europea esercitino le proprie funzioni indipendentemente e nell’interesse della Comunità Europea. Tuttavia siccome gli Stati Membri tendono a proteggere la propria sovranità dalle intrusioni quali possono essere la costituzione di un Super Procuratore Europeo, i membri della Commissione Europea sono altrettanto sospettosi verso le istituzioni europee che siano o richiedano indipendenza nello svolgimento delle proprie attività [38].

L’OLAF poi può svolgere solo indagini amministrative e non criminali e da questo punto di vista non differisce dall’UCLAF. Le conseguenze negative di questa limitazione sono confermate dalla divergenza di risultati riguardanti frodi e altre irregolarità comunitarie riportate dagli Stati Membri e dall’OLAF. I primi dichiarano che sono stati persi 190.142 euro a causa delle frodi comunitarie, su 1235 casi investigati. L’OLAF invece asserisce che sono stati persi 223.600 euro su 252 casi investigati [39].


5. Cooperazione giudiziale: l’Estradizione

Un alto tipo di cooperazione necessario per combattere le frodi comunitarie è rappresentato dalla cooperazione giudiziale tra gli Stati Membri dell’Unione Europea. La Convenzione sull’Estradizione del 1957 e i successivi Protocolli del 1975 e 1978 sono la base della cooperazione giudiziale [40]. La Convenzione consente il trasferimento di sospetti criminali tra gli Stati che hanno firmato la Convenzione:

““all persons against whom the competent authorities of the requesting Party are proceeding for an offence or who are wanted by the said authorities for the carrying out of a sentence or detention order.” [41].

La traduzione è: tutte le persone contro quali lo Stato richiedente sta avviando un procedimento per un reato o i ricercati dallo stesso Stato contro i quali sia stata emessa una sentenza di condanna o un ordine di detenzione in carcere.

La Convenzione del 1957 includeva i reati in materia fiscale a condizione che gli Stati firmatari della Convenzione si siano accordati in tal senso [42]. Nel 1978 l’articolo 5 fu sostituito dall’articolo 2 il quale stabiliva che i reati in materia fiscale potessero essere inclusi nella Convenzione Europea sull’Estradizione se della stessa natura di quelli previsti dallo Stato richiedente. Lo stesso articolo al secondo comma inoltre prevedeva che l’estradizione non potesse essere rifiutata sul fatto che la legislazione dello Stato richiesto non imponesse lo stesso tipo di tassa o dazio dello Stato richiedente [43].

La ragione di questa modifica dell’articolo 5 della Convenzione sull’Estradizione risiede nel fatto che fin dal 1978 gli Stati Membri della Comunità Europea si rendevano conto delle conseguenze negative che i reati in materia fiscale potessero provocare [44].

Tuttavia allo stato attuale l’estradizione si presenta come uno strumento antiquato e lento per il corso della giustizia. Si pensi che lo Stato richiedente deve produrre numerosi documenti come l’originale o una copia autenticata dei capi d’imputazione o della sentenza di condanna, una lista dei reati per i quali l’estradizione è richiesta, una copia delle leggi per le quali la persona è accusata di aver commesso il crimine per il quale si richiede l’estradizione, informazioni accurate sulla persona richiesta e altre informazioni che possano far risalire all’identità e nazionalità della persona per la quale si richieda l’estradizione [45].

Nel 1997 fu costituito un gruppo di lavoro per cercare di studiare come migliorare la cooperazione tra gli Stati Membri [46].


5.1 Il Mandato d’Arresto Europeo


Altra iniziativa molto importante è rappresentato dall’accordo sul Mandato d’Arresto Europeo che consiste nel trasferimento di una persona da uno Stato Membro in un altro senza dover applicare la complessa procedura dell’estradizione. Questo nuovo strumento, approvato dal Consiglio Europeo, deve applicarsi in casi di reati per i quali sia stata emessa una sentenza di condanna eccedente i quattro mesi o, in caso di custodia cautelare, il reato commesso deve prevedere una pena detentiva superiore ad un anno [47].

Il Mandato d’Arresto Europeo è particolarmente severo contro i crimini in materia finanziaria e soprattutto contro le frodi comunitarie previste dalla Convenzione sulla Protezione degli Interessi Finanziari della Comunità e suoi Protocolli. Tuttavia non tutti gli Stati Membri hanno ratificato la Convenzione, basti pensare per esempio all’Italia che non ha nemmeno incominciato il processo di ratificazione del Secondo Protocollo della Convenzione. La Germania, l’Austria e la Finlandia poi hanno appena incominciato a ratificare il Secondo Protocollo della Convenzione e il Lussemburgo ha solo incominciato le consultazioni interne [48]. Il Secondo Protocollo riguarda la punibilità delle persone giuridiche e di conseguenza, in tutti i casi di frode commessa dalle persone giuridiche che si trovano in uno degli Stati su citati, il Mandato d’Arresto Europeo può essere respinto.

Infine il Mandato d’Arresto Europeo deve essere ratificato da tutti gli Stati Membri nel gennaio 2004 anche se solo la Spagna è pronta per la ratificazione del trattato.


5.2 L’Europol e l’Eurogiustizia

Sarebbe quindi importante innanzitutto continuare nella riforma dell’Europol e nel creare altri strumenti di lotta alle frodi comunitarie come l’Eurogiustizia.

L’Europol (Polizia Europea) fu costituita nel 1995 dal Consiglio Europeo con lo scopo di creare un supporto alle indagini degli Stati Membri e per migliorare la cooperazione tra di loro [49]. L’Europol inoltre fu creata per contribuire alla lotta al terrorismo, al traffico di droga e ad altre forme di criminalità organizzata. L’Europol è una istituzione intermediaria che deve facilitare cooperazione tra gli Stati Membri.

Nel 2001 l’Europol fu riformata dalla decisione del Consiglio Europeo 362/01, con lo scopo di includere altri crimini che minacciavano gli interessi dell’Unione Europea e tra questi le frodi comunitarie.

L’Eurogiustizia invece fu istituita dal Consiglio Europeo nel 2002 e il suo principale compito è quello di facilitare cooperazione giudiziale tra gli Stati Membri [50]. All’interno dell’Eurogiustizia è presente un organo chiamato Joint Supervisory Body che deve coordinare la cooperazione giudiziale tra gli organi giudiziali degli Stati Membri indipendentemente. L’Eurogiustizia è composta da giudici eletti dagli Stati Membri che hanno poi la competenza di mettere insieme tutte le informazioni riguardanti le frodi comunitarie, il riciclaggio di denaro sporco e la corruzione.


6. Il Super Procuratore Europeo


Nonostante tutte queste iniziative le frodi comunitarie sembrano aumentate. La Corte dei Revisori Europea (Court of Auditors) denuncia un aumento della frode comunitaria trans-nazionale soprattutto nella forma di frode circolare.[51] Un esempio può chiarire meglio il significato di frode circolare. L’industriale A vende beni all’industriale B con pagamento di IVA che però non viene registrato nello Stato di appartenenza dell’industriale A. L’industriale B a sua volta vende il bene all’industriale C senza addebitare il VAT pagato all’industriale A, fingendo che il bene debba essere venduto fuori dell’Unione Europea. Il bene invece viene rivenduto all’industriale A che poi a sua volta rivende a B creando un circolo anche se il bene potrebbe anche non esistere.

La Corte Europea dei Revisori asserisce che gli strumenti attuali non possono sconfiggere questo nuovo tipo di frode. La comunicazione tra gli Stati Membri risulta essere lenta e la Commissione Europea denuncia che quando i suoi funzionari vengono inviati negli Stati Membri per indagini, in alcuni Stati sono ammessi a collaborare con pubblico ministeri, in altri sono solo considerati testimoni o consulenti tecnici [52]. Le organizzazioni criminali sono ben strutturate e la collaborazione giudiziale non è sufficiente a combattere il fenomeno. Le indagini amministrative non sono soddisfacenti perché, come sottolineato nel paragrafo 4.4, l’OLAF non ha abbastanza indipendenza per svolgere adeguatamente le sue indagini. C’è poi da aggiungere che in alcuni Stati Membri le indagini sulle frodi sono di competenza dell’autorità penale, in altri dell’autorità amministrativa e i contatti tra i due diversi tipi di autorità sono impossibili sia dal punto di vista giuridico che da quello pratico [53]. In alcuni Stati Membri poi ci sono leggi che prevedono il divieto di rilasciare informazioni sul pagamento delle tasse da parte di persone fisiche o giuridiche che rallentano le indagini o portano a un rifiuto del rilascio delle informazioni riservate. Le leggi che regolamentano le prove poi si differenziano tra gli Stati Membri e questo comporta che le prove raccolte in uno Stato Membro non possano essere utilizzate in un altro. Ciò è molto negativo in caso di frode comunitaria trans-nazionale perché le indagini sarebbero completamente bloccate. La Commissione Europea asserisce che sarebbe meglio creare un’area investigativa comune in Europa così tutti i problemi legati alla raccolta delle prove sarebbero risolti. A capo di quest’area comune dovrebbe esserci un Super Procuratore Europeo che costituirebbe un referente comune per tutte le autorità nazionali competenti nelle indagini sulle frodi comunitarie.


6.1 L’importanza di istituire un Super Procuratore Europeo

Alcuni commentatori si chiedono perché è importante istituire un Super Procuratore Europeo nella lotta alle frodi comunitarie e non anche per altri crimini commessi al livello europeo. E’ poi così grave questo reato da richiedere un tale cambiamento negli Stati Membri dell’Unione Europea? [54]. Viene messo in luce che la proposta della Commissione Europea rivela che il Super Procuratore Europeo è importante perché è l’unico modo per combattere il crimine organizzato responsabile delle frodi comunitarie. Questi commentatori ritengono invece che, esaminando i rapporti dell’OLAF e della Commissione Europea si evince che la situazione non sia tanto allarmante da richiedere un simile cambiamento. Tuttavia si deve aggiungere che questa affermazione è opinabile in quanto i rapporti pubblicati della Commissione Europea possono essere incompleti e imprecisi. Come menzionato nel paragrafo 4.4 infatti, l’OLAF e la Corte Europea dei Revisori denunciano divergenze tra i risultati riportati dagli Stati membri e quelli riportati dall’OLAF e dalla Commissione Europea.

Gli stessi commentatori poi asseriscono che ci sono crimini più seri come il traffico di droga, il traffico di esseri umani e di armi, dove la criminalità organizzata è coinvolta ma per i quali non è stata mai avanzata proposta di Super Procuratore Europeo per combattere questi crimini. Perché per la frode comunitaria dovrebbe essere istituito un Super Procuratore Europeo? La risposta è da ricercare nelle indagini svolte dalla Commissione Europea che rivelano che le frodi comunitarie sono aumentate e che nonostante ci sia cooperazione tra gli Stati Membri, non si riesca a sconfiggere il crimine [55].

Si afferma però che ciò non giustifica la creazione di un Super Procuratore anti-frode, ci sono altri crimini come il contrabbando di sigarette che coinvolgono la criminalità organizzata e quindi le frodi comunitarie non possono essere considerate speciali. L’opinione è rilevante ma non si condivide perché innanzitutto passate indagini hanno scoperto che il contrabbando di sigarette, per esempio, è commesso tramite le frodi comunitarie come è stato scoperto in Ungheria dove le sigarette esportate per le quali si dovevano pagare tasse per l’esportazione in quanto provenienti da un paese extra-comunitario, evitavano tale pagamento attraverso intese illecite [56].

Il crimine però può essere considerato speciale perché colpisce i contribuenti europei che così perdono fiducia nelle istituzioni europee se le frodi sono commesse da funzionari della Commissione Europea o di altre istituzioni europee. In caso di frodi comunitarie commesse da funzionari all’interno di ogni Stato Membro o di operatori economici, i cittadini europei potrebbero rifiutarsi di sostenere politiche a favore dell’Unione Europea. In altre parole i cittadini europei rischiano di essere influenzati negativamente da coloro che portano avanti campagne contro l’Europa.

Tuttavia il progetto del Super Procuratore sembra difficile da concretizzarsi in quanto potrebbe minacciare la sovranità nazionale degli Stati Membri dell’Unione Europea. A tal proposito l’Associazione degli Avvocati delle Corti Penali di Londra (the London Criminal Courts Solicitors’ Association ,LCCSA) asserisce che il lasciare ad un organo esterno il potere, per esempio, di eseguire l’arresto nel proprio territorio significherebbe rinunciare definitivamente alla propria sovranità nazionale [57].


7. Conclusioni

Attualmente la situazione si sta evolvendo e la Commissione Europea si è riservata di approfondire gli studi sul Super Procuratore Europeo perché nonostante la cooperazione tra gli Stati Membri le frodi comunitarie sono aumentate. E’ una soluzione il Super Procuratore Europeo? La maggior parte degli Stati Membri ritiene che sia meglio migliorare le struttura già esistenti come l’Europol, l’Eurogiustizia, il Mandato d’Arresto Europeo e applicare il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze emesse negli Stati Membri dell’Unione Europea (Mutual Judicial Recognition). Affidare all’OLAF la competenza di svolgere indagini penali sembra escluso al momento perché significherebbe creare un Super-Procuratore Europeo e gli Stati Membri non sembrano preparati a tale drastica svolta dei propri ordinamenti giuridici.


§

 

[1] Si veda il “Green Paper” della Commissione dell’Unione Europea, COM (2001) 715 final.

[2] Si veda il rapporto stilato dalla Corte dei Conti Britannica (National Audit Office), HC 859 Session (Sezione) 2001-2002.

[3] Si veda il “Green Paper” della Commissione dell’Unione Europea,…op.cit. nella nota 1, pagina 12.

[4] Si veda COM (87) 572 final, 20.11.1987, pagina 2 et seq.

[5] Si veda OJ EC, L.190/2, 18.7.2002.

[6] Si veda Corpus Juris 2000; ristampato in Van den Wyngaert, C., International Criminal Law (Diritto Penale Internazionale) Seconda Edizione, Netherlands, Kluwer, 2000 page 225 et seq.

[7] Si veda il Codice Penale e Leggi Complementari, XIII Edizione, Simone 1997, pagina 123. Si veda anche lo stesso articolo 316 bis citato dalla Commissione Europea nel suo Rapporto Annuale COM (95) 556, pagina 19.

[8] Si veda il Rapporto Annuale…op. cit nella nota 7, pagina 20.

[9] Si veda [1995] O.J. C316/48.

[10] Si veda il Rapporto Annuale…op.cit. nella nota 7, pagina 22.

[11] Si veda il Rapporto Annuale della Commissione Europea COM (95) 98, pagina 48 et seq.

[12] Si veda il Rapporto Annuale della Commissione…op.cit. nella nota 11, pagina 53.

[13] Ibidem nota 12.

[14] Si veda il Rapporto Annuale…op. cit. nota 12, pagina 54.

[15] Si veda il Rapporto Annuale…op. cit. nota 12, pagina 62.

[16] Si veda [1997] O.J. C 221.

[17] Si veda l’articolo 12 comma 1 del codice civile italiano in Codice Civile e Leggi Collegate a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli 1997-1998, page 89.

[18] Si veda Company Law (Diritto Commerciale), Charlesworth & Morse, Sweet & Maxwell 1999, Sedicesima Edizione, pagina 1.

[19] Si veda Company Law (Diritto Commerciale),…op. cit. nella nota 18, pagina 23.

[20] Si veda il Rapporto Annuale…op.cit. nella nota 11, pagina 43.

[21] Si veda in particolare COM (2001) 715 final. Sulla base delle scoperte della Commissione Europea, il Consiglio Europeo sta stabilendo direttive per rafforzare la cooperazione con gli Stati Membri per sconfiggere questo tipo di frodi. Si veda anche COM (2000) 718 final, pagina 13.

[22] Si veda il Rapporto Annuale della Commissione Europea…op. cit. nella nota 11, pagine 11 et 12.

[23] Si veda il Rapporto Annuale della Commissione Europea, COM (97) 200 final, page 35.

[24] Si veda il Rapporto Annuale della Commissione Europea 1997, COM (1998) 276 final, pagina 31.

[25] Si veda [1997] O.J. L 82. Si veda anche il Rapporto Annuale della Commissione Europea citato nella nota 24, pagina 32.

[26] Si veda [2000] O.J. L 239, articolo 2 (1). L’originale Accordo di Schengen può essere trovato in Tractatenbland 1990, 145.

[27] Si veda Steiner, J & Woods, L. Textbook on EC Law, ( Libro di Testo di Diritto Europeo Comunitario), Blackstone Press Limited, pagina 35, 2000. Settima Edizione.

[28] Si veda il Rapporto della Commissione Europea COM (87) 572 final, 20.11.1987, pagina 2 et seq.

[29] Si veda [1998] O.J. 22.7.1998, C230/01.

[30] Si veda [1998] O.J. 22.7.1998, C230/01 e il Rapporto della Commissione Europea…op.cit. nella nota 28, pagina 21.

[31] Si veda Delpino, L., Diritto Penale, Simone, 1996, pagine 241-265, Undicesima Edizione. Si veda Allen, M.J., Criminal Law (Diritto Penale), Blackstone Press 2001 pagine 17-118, Sesta Edizione. Si veda Gane, C.H.V., Stoddart, C.N., Scottish Criminal Law, (Diritto Penale Scozzese) W Green & Son Ltd., Sweet & Maxwell, 2001 pagine 26-53, Terza Edizione.

[32] Si veda Galli, G. Corso di Diritto Amministrativo CEDAM 1996, pagine 867-873, Seconda Edizione Ampliata. Si veda Wade, H.W.R. & Forsyth,, C.F. Administrative Law (Diritto Amministrativo) Oxford University Press, Ed 2000, pagine 743 et seq. Ottava Edizione.

[33] Si vedano gli articoli 1-10 del Trattato dell’Unione Europea in European Union Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty establishing The European Community, (Unione Europea Versioni Consolidate del Trattato dell’Unione Europea e del Trattato delle Comunità Europee). Ufficio per le Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee, 1997, pagine 12-15.

[34] Si veda [1999] O.J. L 136/20.

[35] Si veda OJ EC L 136/20…op cit. in note 34.

[36] Si veda il Rapporto della Commissione Europea COM (87) 572 final, 20.11.1987, pagina 2 e seguenti.

[37] Si veda il Rapporto della Commissione di Supervisione dell’OLAF Supervisory Committee Report, Settembre 2001-Giugno 2002, pagine 20. 50 e 51.

[38] A proposito di queste problematiche si vedano i Dibattiti del Parlamento Europeo, No 4-539/21, 3.5.1999. Gli Stati membri dell’Unione Europea riconoscono l’indipendenza dell’OLAF ma specificano che il Direttore dell’OLAF è obbligato a riferire fatti criminosi che siano venuti alla luce dopo indagini amministrative. L’OLAF di conseguenza non deve mai sostituire i pubblici ministeri o i giudici penali.

[39] Si veda il Rapporto della Commissione Europea 1999, (2000) 718 final, pagine 27 e 28.

[40] Si veda la Convenzione Europea sull’Estradizione (1957), Serie numero 24 dei Trattati Europei.

[41]Si veda la Convenzione Europea sull’Estradizione (1957), …op. cit. nella nota 40, articolo 1, page 751.

[42] Si veda la Convenzione Europea sull’Estradizione (1957), …op. cit. nella nota 40, articolo 5, page 751.

[43] Si veda la Convenzione Europea sull’Estradizione (1957), …op. cit. nella nota 40, articolo 2, page 751.

[44] Si veda Jones, A. Jones on Extradition and Mutual Assistance, (Jones sull’Estradizione e l’Assistenza Reciproca), London Sweet & Maxwell 2001, pagina 504.

[45] Si veda la Convenzione Europea sull’Estradizione (1957), …op. cit. nella nota 40, articolo 12 (2), page 753.

[46] Si veda Jones, A. Jones on Extradition and Mutual Assistance,…op.cit. nella nota 44, pagina 512.

[47] Si veda il Rapporto della Commissione Europea COM (2001) 522 final, pagina 5. Si veda anche [2002] O.J. L 190/2, 18.7.2002.

[48] Si veda il Rapporto Annuale della Commissione Europea 2001, 26.6.2002, COM, pagina 42.

[49] Si veda la Convenzione dell’Europol, in O.J. 316, 25.11.1995.

[50] Si veda O.J. EC L63/1, 6.3.2002.

[51] Si veda [2002] O.J. EC (2002/C 295/01) pagina 28.

[52] Si veda Del mas-Marty, M Guest Editorial: Combating fraud-Necessity, legitimacy and feasibility of the Corpus Juris, (Combattere la frode-Necessità, legittimità e fattibilità del Corpus Juris, pagina 250; 37 Common Market Law Review.

[53] Si veda il Green Paper della Commissione Europea COM (2001) 715 final, pagine 13 et 14.

[54] Si veda Fijnaut, C. e Groenhuijsen, M.S. A European Public Prosecution Service. Comments on the Green Paper, ( Una Super Procura Europea. Commenti sul Green Paper), pp. 321 et seq. In European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, ( In Giornale Europeo del Crimine, Diritto penale e Procedura Penale) 2002, 4.

[55] Si veda COM (2000) 608, nel Green Paper COM 2001 715 final, pagina 77.

[56] Si veda COM (95) 98, pagina 56.

[57] Si veda House of Lords: 9th Report of the Select Committee on the European Communities Session 1998-99 Prosecuting Fraud on the Communities’ Finances-The Corpus Juris (Camera dei Lords: nono rapporto della Commissione Selezionata sulle Comunità Europee- Il Corpus Juris) HL Paper (1998-99) N. 62, page 15.

 
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