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Diritto.net
Il Regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo comunitario delle concentrazioni
avv. Stefano Angione   
In data 20 gennaio 2004, a poco più di tredici anni di distanza dall'entrata in vigore del Regolamento (CEE) n. 4064/89 sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, (GUCE L 395 del 30.12.1989), la Commissione europea, attraverso l'adozione del c.d. "reform package", ha varato quella che si può senza dubbio definire una riforma epocale del sistema comunitario di merger control.

 

Questo pacchetto di riforme, che offre un sistema normativo ed amministrativo di eccellenza alle imprese che chiedono l'autorizzazione a realizzare fusioni ed acquisizioni all'interno dell'Unione Europea, è costituito:

- dal Regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GUUE L 24 del 29.01.2004) che, a partire dal 1° maggio 2004, abroga e sostituisce il Reg. 4064/89,

- dalle Linee Guida sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali (GUUE C 31 del 05.02.2004) e

- da varie misure di potenziamento della Merger Task Force, come l'istituzione all'interno della DG Concorrenza del Chief Competition Economist a capo di un'apposita unità che fornirà una prospettiva economica indipendente per la valutazione delle operazioni di concentrazione.

Tralasciando, in questa sede, le Linee Guida e le misure di potenziamento della Merger Task Force, il presente scritto si propone di fornire, senza nessuna pretesa di esaustività, una prima panoramica sulle più importanti novità giurisdizionali, sostanziali e procedurali contenute nel Reg. 139/2004 il quale mantiene, grossomodo, la stessa struttura del Reg. 4064/89 innovandolo e aggiungendo nuove previsioni normative.

Prima di addentrarci nell'esame specifico del Reg. 139/2004, è bene fare una carrellata delle principali novità, e sono tante, introdotte dal nuovo merger regulation. Innanzi tutto, si riconosce giurisdizione esclusiva alla Commissione per la valutazione dei c.d. multiple filings (vale a dire quelle concentrazioni che non raggiungendo la soglia di rilevanza comunitaria devono essere notificate in ogni Stato membro interessato). Più precisamente, qualora un'operazione di concentrazione debba essere notificata in tre o più Stati membri e nessuno di essi si oppone alla richiesta formulata dalle parti di rinviare tale operazione alla Commissione, quest'ultima avrà giurisdizione esclusiva per la valutazione della concentrazione nonostante l'assenza di rilevanza comunitaria. Il vantaggio che ne deriva è intuitivo: le parti notificanti, infatti, avranno un solo interlocutore (la Commissione) ed una sola procedura da seguire (quella comunitaria) piuttosto che una pluralità di interlocutori (le varie autorità nazionali) ciascuno con proprie regole procedurali e sostanziali per la valutazione dei mergers.

Molto importanti, inoltre, sono le precisazioni riguardanti il concetto di concentrazione. Da un lato, infatti, viene introdotto espressamente il requisito della durata del controllo, il cui cambiamento determina la sussistenza di un'operazione di concentrazione. Dall'altra parte, invece, vengono ricomprese anche quelle operazioni oligopolistiche che possono dare origine a problemi di concorrenza, nonché le c.d. multiple transactions (vale a dire quelle operazioni tra loro distinte ma economicamente collegate miranti all'acquisizione del controllo di un'impresa indipendente). In questo modo il sistema di controllo europeo delle concentrazioni si avvicina a quello da tempo usato negli Stati Uniti.

Altra importante novità è costituita dalla possibilità, in favore delle parti, di interpellare la Commissione ancora prima della notifica vera e propria, allo scopo di appurare con certezza se la competenza alla valutazione dell'operazione spetti alla Commissione o alle singole autorità nazionali.

Allo scopo di rendere più efficiente ed elastico il calcolo delle scadenze, i termini per l'avvio della procedura e per la decisione finale hanno subito sostanziali modifiche: innanzi tutto vengono ora espressi in giorni lavorativi e non più in settimane (con una indubbia maggiore facilità di calcolo anche con riferimento al computo delle festività), e saranno prorogabili qualora la valutazione della concentrazione si riveli di particolare difficoltà, oppure qualora si presentino i c.d. remedies, cioè impegni assunti dalle parti notificanti a rendere la concentrazione compatibile col mercato comune eliminando quegli aspetti delle operazioni maggiormente preoccupanti sotto il profilo concorrenziale.

Infine, la Commissione potrà ora contare su maggiori poteri investigativi, comprendenti il potere di interrogare persone fisiche al fine di ottenere informazioni utili al procedimento, nonché il potere di sanzionare, fino ad un massimo dell'1% del fatturato, le imprese che forniscono informazioni false o fuorvianti.

Passiamo ora all'esame approfondito delle disposizioni più importanti.

L'art. 1 è rimasto immutato. Pertanto, le soglie di fatturato al raggiungimento delle quali l'operazione di concentrazione assume rilevanza comunitaria rimangono le seguenti:
i) fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate superiore a 250 milioni di Euro.

Una concentrazione che non supera le soglie anzidette è comunque di rilevanza comunitaria qualora:
a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2, 5 miliardi di Euro;
b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di Euro;
c) in ciascuno di almeno tre Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di Euro;
d) il fatturato realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di Euro.

Tuttavia, si deve richiamare l'attenzione sul fatto che, come detto, il Reg. 139/2004 entrerà in vigore il 1° maggio 2004 vale a dire lo stesso giorno in cui si verificherà l'allargamento ad est della Comunità europea. Pertanto, le soglie anzidette dovranno essere verificate anche con riferimento ai mercati dei 10 Paesi entranti. Da ciò deriva che quelle operazioni in precedenza non aventi rilievo comunitario perché, per esempio, la maggior parte del fatturato delle merging parties veniva realizzato nei Paesi candidati all'adesione, ora assumono rilievo comunitario e devono pertanto essere notificate agli organi competenti.

Rimane ferma anche la c.d. regola dei due terzi secondo la quale l'operazione non ha rilievo comunitario se ciascuna delle imprese interessate dalla stessa realizza più dei due terzi del proprio fatturato all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

Per quanto concerne le modalità di valutazione delle concentrazioni, l'art. 2 introduce sostanziali novità. In particolare, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante non sarà più l'unico criterio utilizzabile dalla Commissione per stabilire la compatibilità o meno di una concentrazione con il mercato comune. Infatti, a partire dal 1° maggio 2004, la Commissione dovrà altresì valutare se l'operazione notificata ostacola "in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune". Con questa novità il Dominance Test, da sempre utilizzato dalla Commissione, si avvicinerà molto al sistema di valutazione utilizzato dalle autorità statunitensi, le quali fanno uso del c.d. Substantial Lessening of Competition Test (SLC Test).

Tuttavia, si è preferito non adottare in toto quest'ultimo criterio. Infatti, durante i lavori preparatori del regolamento in esame si è sviluppato un ampio dibattito in proposito dove i fautori del cambiamento sottolineavano la necessità di separare il concetto di dominanza usato ai fini dell'art. 82 Tr. CE da quello usato ai fini del Merger control. Tuttavia, gli osteggiatori della riforma temevano in primis il rischio insito nel fatto di "abbandonare" decenni di giurisprudenza CE in materia di dominanza per abbracciare una giurisprudenza straniera e poco familiare come quella del SLC Test, et in secundis, ritenevano inutile il cambiamento stante la sostanziale identità dei risultati prodotti nella pratica dai due criteri (tranne nel celebre caso GE-Honeywell dove la divergenza fra l'assessment delle Autorità Antitrust USA e UE fu clamorosa). Come visto ha prevalso la soluzione conservatrice nonostante da più parti, compresi diversi Stati membri, siano pervenute autorevoli prese di posizione in favore del SLC Test.

Con questo nuovo test (che qualcuno ha già ribattezzato SIEC - Significant Impediment of Effective Competition) si intende ricomprendere e vietare, come detto, anche quelle operazioni oligopolistiche che, sebbene non costitutive o rafforzative di una posizione dominante, possono seriamente ridurre il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

Con riferimento alla definizione di concentrazione, l'art. 3 inserisce qualche novità senza modificare eccessivamente la precedente formulazione. In particolare si inserisce il requisito, prima non previsto, della durevolezza del controllo il cui cambiamento determina la sussistenza di un'operazione di concentrazione.

Per completezza si precisa che il controllo di una impresa indipendente può essere acquisito in due modi: 1) dalla fusione di due o più imprese, o parti di imprese, precedentemente indipendenti oppure, 2) dall'acquisizione del controllo, diretto o indiretto, dell'insieme o di parti di una o più imprese ad opera di una o più persone/imprese che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, tramite (i) l'acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio oppure (ii) tramite contratto o qualsiasi altro mezzo. In particolare, il controllo può essere acquisito per mezzo di diritti di proprietà, anche intellettuale, e di godimento oppure per mezzo di contratti, o altri strumenti, che conferiscano da soli o congiuntamente la possibilità di esercitare una influenza dominante sull'attività, sulle deliberazioni e sulle decisioni di una impresa. Rimangono immutate anche le ipotesi che non costituiscono una concentrazione (costituzione di impresa comune cooperativa, acquisto di azioni da parte di intermediari finanziari a condizione che non si esercitino i diritti di voto, acquisizione del controllo su mandato della pubblica autorità etc)

L'art. 4, che impone l'obbligo di notificazione preventiva per le operazioni di concentrazione, è quello maggiormente innovato dal Reg. 139/2004.

Innanzi tutto, conformemente all'obbligo di sospensione previsto dall'art. 7, si conferma che la notificazione deve essere effettuata prima della realizzazione dell'operazione e dopo la conclusione dell'accordo o del lancio dell'offerta pubblica di acquisto o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo. Non si fa più menzione al vecchio termine di una settimana dall'avvenimento di uno degli eventi suddetti per la notificazione allo scopo di concedere maggiore flessibilità nel timig delle notificazioni.

La novità maggiore contenuta nell'articolo in esame è rappresentato dal complicato sistema di rinvii incrociati tra Commissione e Stati membri per la valutazione delle operazioni di concentrazione. In particolare, prima della notificazione di una concentrazione, le parti possono interpellare la Commissione per richiedere a quest'ultima di affidare la valutazione dell'operazione all'autorità antitrust di un determinato Stato membro poiché l'operazione interessa solo il mercato o una parte del mercato di quello Stato membro. In tal caso la Commissione, a sua discrezione ed entro 25 gg. lavorativi, invia allo Stato membro interessato la richiesta di rinvio che dovrà essere accettata o rifiutata da quest'ultimo entro 15 gg. lavorativi. Trascorsi inutilmente tali periodi, si ritiene che la Commissione abbia deciso di rinviare allo Stato membro e che quest'ultimo abbia accettato il rinvio. Va da sé che nel caso di accettazione, espressa o tacita, la valutazione dell'operazione spetterà allo Stato membro così individuato e a quest'ultimo dovrà essere notificata la concentrazione altrimenti la competenza rimarrà in capo alla Commissione.

Altra novità prevista dall'art. 4 è la possibilità di notificare l'operazione prima della conclusione di un accordo vincolante, purché sulla base della dimostrazione di una good-faith intention di concludere siffatto accordo e non più, come avveniva in passato, sulla base di un accordo già vincolante per le parti. Secondo la Commissione, i contatti pre-notificazione, possono e devono diventare un valido strumento per migliorare l'efficienza e la snellezza del processo di valutazione delle concentrazioni come illustrato dalla stessa Commissione nella comunicazione "Best practices on the conduct of EC merger control proceedings". In questa comunicazione, la Commissione sottolinea come un termine di due settimane prima della notifica sia un lasso di tempo accettabile e consigliabile per l'analisi dei contatti pre-notificazioni.

Rivoluzionaria è anche la citata possibilità di risolvere i problemi connessi ai multiple filings. Come detto, infatti, su richiesta delle parti notificanti la competenza a valutare tali operazioni potrà essere affidata alla Commissione. Unica condizione a quanto detto è che nessuno dei tre o più Stati membri altrimenti competenti si opponga a tale trasferimento entro 15 gg. lavorativi dal ricevimento della comunicazione con cui la Commissione notifica detti Stati della richiesta di esame accentrato. Questo possibilità, oltre a costituisce una delle principali innovazioni introdotte dal Reg. 139/2004, attribuisce al nuovo merger control quella flessibilità che non esisteva con il Reg. 4064/89.

Anche l'art. 5, per il calcolo del fatturato di cui all'art. 1, è stato modificato. Tuttavia, il metodo di calcolo del fatturato è rimasto invariato e, pertanto, continua a ricomprendere soltanto gli importi ricavati dalle merging parties dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell'esercizio commerciale precedente a quello dell'operazione con esclusione del fatturato realizzato tra società appartenenti allo stesso gruppo societario nonché degli sconti concessi sulle vendite, IVA e altre imposte direttamente legate al fatturato.

La novità, invece, riguarda la valutazione unitaria, come concentrazione rilevante ai fini della giurisdizione comunitaria, delle transazioni costituite da più operazioni che risultino tra loro economicamente collegate (c.d. "multiple transactions"). Così, allo scopo di evitare elusioni del merger control, il nuovo art. 5 stabilisce che due o più acquisizioni di singole parti di imprese avvenute nell'arco di due anni tra le stesse parti, saranno valutate come una singola operazione di concentrazione (concretizzatasi il giorno dell'ultima acquisizione parziale) e pertanto soggette alla preventiva autorizzazione della Commissione.

Anche l'art. 6 in materia di esame della notificazione e eventuale avvio del procedimento di valutazione, non è cambiato in maniera sostanziale. Quindi la Commissione, una volta ricevuta dalle parti la richiesta di autorizzazione all'implementazione di una concentrazione continua ad avere tre alternative. La prima è quella di considerare l'operazione notificata come non rientrante nell'ambito di applicazione del Reg. 139/2004 nel caso in cui il fatturato delle imprese interessate non raggiunga le soglie fissate dall'art. 1 (solitamente in questi casi la Commissione non adotta nemmeno una decisione ma ricorre allo strumento meramente amministrativo delle c.d. comfort letters). La seconda alternativa è quella di dichiarare l'operazione notificata compatibile con il mercato comune poiché non crea e nemmeno rafforza una posizione dominante e non determina una sensibile riduzione della concorrenza all'interno del mercato comune (e nell'autorizzare l'operazione la Commissione autorizza anche tutte quelle restrizioni accessorie e necessarie per la realizzazione della concentrazione). La terza e ultima alternativa è invece quella di vietare l'operazione perché incompatibile con il mercato comune.

Per arrivare a queste decisioni gli articoli successivi del Reg. 139/2004 dettano le regole procedurali che la Commissione dovrà seguire nonché i poteri che la stessa potrà esercitare per raccogliere tutte le informazioni necessarie per le suddette decisioni.

Così il nuovo art. 7 mantiene quello che è da sempre un obbligo fondamentale delle parti notificanti già previsto dalla vecchia formulazione. Le parti, infatti, devono sospendere l'operazione ed astenersi dal realizzarla prima della decisione di autorizzazione della Commissione (c.d. standstill obligation). Tale obbligo di sospensione, tuttavia, non impedisce la realizzazione di un OPA o di altre operazioni sul mercato mobiliare a condizione che (i) i diritti di voto connessi alle azioni acquistate non vengano esercitati fino alla decisione della Commissione e (ii) che l'operazione di concentrazione sia notificata senza ritardo alla Commissione. In ogni caso, su richiesta motivata delle parti notificanti, la Commissione può concedere una deroga alla standstill obligation eventualmente subordinandola al rispetto di determinate condizioni stabilite di volta in volta. Rimangono immutate anche le conseguenze della violazione dell'obbligo di immobilità: in tal caso, infatti, la Commissione può infliggere alle parti, ai sensi dell'art. 14, una sanzione economica il cui valore può arrivare fino al 10% del fatturato dell'anno precedente.

Anche l'art. 8, accanto alle tradizionali previsioni concernenti il potere della Commissione di autorizzare o meno una concentrazione, prevede importanti novità. In primo luogo vengono meglio specificati i poteri della Commissione a fronte di un operazione di concentrazione realizzata prima della decisione della stessa. In particolare, se la Commissione dichiara incompatibile una concentrazione e questa è già stata realizzata oppure è stata realizzata senza rispettare una o più delle condizioni imposte nella decisione di autorizzazione, essa può ordinare il ripristino della situazione concorrenziale antecedente la realizzazione della concentrazione attraverso il dissolvimento della nuova entità risultante dall'operazione vietata oppure attraverso qualsiasi altro rimedio idoneo a ripristinare la situazione precedente. Naturalmente, rimane ferma la possibilità per la Commissione di sanzionare tali condotte con le ammende previste dall'art. 14.

In secondo luogo viene inserita una previsione rivoluzionaria, mutuata dai poteri antitrust della Commissione. Si tratta del potere, per quest'ultima, di imporre misure provvisorie da stabilirsi di volta in volta (c.d. interim measures) qualora una concentrazione (i) sia stata realizzata in violazione della standstill obligation e prima della decisione finale oppure (ii) sia stata realizzata in violazione di una condizione posta per la sua autorizzazione oppure (iii) la concentrazione sia già stata realizzata e venga successivamente dichiarata incompatibile.

Nulla di invariato, invece, per quanto concerne il potere della Commissione di revocare la decisione di autorizzazione qualora essa sia stata fondata su informazioni inesatte fornite dalle parti oppure qualora le condizioni della decisione di autorizzazione non vengano rispettate. Naturalmente, anche in questi casi non si pregiudica il potere della Commissione di sanzionare simili comportamenti ai sensi dell'art. 14 e 15.

Gli artt. 9 e 22 prevedono i complessi meccanismi, i tempi e le procedure per il rinvio di un'operazione di concentrazione, rispettivamente, dalla Commissione alle autorità competenti dei singoli Stati membri e da quest'ultime alla Commissione. Tali meccanismi sono rimasti sostanzialmente invariati nonostante da più parti siano stati evidenziati problemi e difetti di funzionamento;

Anche l'art. 10, in materia di termini per l'avvio e la conclusione del procedimento è stato profondamente modificato rispetto ai termini precedentemente previsti. Infatti, con il vecchio art. 10, la fase 1, vale a dire la procedura accelerata prevista per quelle operazioni che non destano gravi preoccupazioni in materia concorrenziale, prevedeva una durata massima di 1 mese mentre ora il termine è portato a 25 gg. lavorativi (vale a dire un mese ed una settimana) con possibilità di proroga fino a 35 gg. lavorativi su richiesta di uno Stato membro oppure su presentazione, ad opera delle parti, di impegni modificativi dell'operazione originariamente notificata.

Anche i termini della fase 2 (ovvero la fase riservata alle indagini approfondite necessarie per la valutazione delle operazioni più problematiche) sono stati modificati. Così, si è passati da una durata massima di 4 mesi ad una durata di 90 gg. lavorativi (vale a dire 4 mesi e mezzo) prorogabili fino a 105 gg. lavorativi nel caso in cui le parti notificanti offrano impegni modificativi nei primi 55 gg. della procedura. Ulteriori proroghe, della durata massima e complessiva di 20 gg. lavorativi, possono essere concordate di volta in volta tra le parti e la Commissione.

Per tutti i suddetti termini rimane la regola aurea del silenzio-assenso indispensabile per garantire snellezza e velocità al merger control. Pertanto, in caso di decorso dei suddetti termini senza che la Commissione abbia preso alcuna decisione, la concentrazione si intenderà autorizzata.

Gli articoli da 11 a 15 contengono una serie di prescrizioni procedurali che disciplinano i poteri di azione della Commissione quando (i) richiede informazioni alle parti, (ii) richiede alle autorità nazionali di procedere ad ispezioni, (iii) procede essa stessa ad ispezioni (iv) infligge ammende e penalità di mora in capo alle parti. Si deve osservare da subito come la Commissione disponga ora di poteri ispettivi molto simili a quelli da essa utilizzabili in ambito antitrust sebbene profonde differenze persistano tra le due procedure.

Così, il nuovo art. 11 stabilisce che la Commissione potrà richiedere informazioni sia mediante semplice richiesta oppure mediante decisione in cui quest'ultima specificherà le basi giuridiche e lo scopo della domanda, il tipo di informazione richiesta, il termine entro cui fornire la stessa ed il tipo di sanzione irrogabile ai sensi degli artt. 14 e 15 in caso di informazioni inesatte o fuorvianti. Nel caso di richiesta di informazioni formulata con decisione, la Commissione deve altresì menzionare la possibilità di proporre ricorso alla Corte di giustizia avverso tale decisione.

In particolare, l'art. 11 prevede il potere della Commissione, mutuato dai poteri di indagine in ambito antitrust, di sentire, anche per telefono o altri mezzi elettronici di comunicazione, ogni persona fisica o giuridica, purché consenziente, per raccogliere informazioni relative all'oggetto dell'indagine. Se l'audizione avviene sul territorio di uno Stato membro, allora le autorità competenti dello Stato membro devono essere notificate e devono poter assistere all'audizione.

Anche gli altri poteri della Commissione in ordine alle modalità di acquisizione delle informazioni, alla repressione ed al sanzionamento dei condotte illecite vengono precisati e ampliati.

Sorvolando sull'art. 12, immutato, che prevede la facoltà della Commissione di provocare l'avvio di un indagine ad opera delle autorità degli Stati membri, è invece interessante analizzare le novità inserite nel nuovo art. 13 che disciplina i poteri ispettivi della Commissione.

Su questo fronte, niente di nuovo per quanto concerne il potere degli agenti incaricati dalla Commissione, su presentazione di un mandato scritto, di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese, visionare tutti i documenti e libri contabili delle stesse e prendere copia e estratti di tali documenti. Rimane immutato anche l'obbligo delle imprese di sottoporsi e di non ostacolare le ispezioni ordinate dalla Commissione mediante decisione

Invece, le novità rispetto alla precedente formulazione riguardano 1) la possibilità per gli agenti della Commissione di apporre sigilli su tutti i locali, libri e documenti aziendali per tutta la durata delle ispezioni; 2) il potere di richiedere a qualsiasi rappresentante, o membro del personale, spiegazioni in loco su fatti e documenti oggetto dell'ispezione; 3) la previsione di un ulteriore livello di controllo sulle decisioni della Commissione. In particolare, con riferimento a quest'ultimo potere, le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, qualora la legislazione nazionale lo richieda, dovranno autorizzare l'assistenza della forza pubblica e prima ancora verificare l'autenticità della decisione della Commissione con cui si chiede l'ausilio della forza pubblica. Più precisamente, le autorità giudiziarie dovranno verificare che gli eventuali atti coercitivi non siano né arbitrari né sproporzionati rispetto allo scopo dell'ispezione. Tuttavia, nell'effettuare i suddetti controlli, l'autorità giudiziaria nazionale non potrà sindacare la legittimità della decisione poiché tale potere compete esclusivamente alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 16.

Viceversa, e contrariamente a quanto era stato proposto durante i lavori preparatori, non è stato ritenuto necessario attribuire alla Commissione il potere di estendere il campo delle indagini anche alle abitazioni, terreni e mezzi di trasporto dei dirigenti dell'impresa e a qualsiasi altro luogo disponibile dall'impresa indagata. Infatti, tale potere ben si addice ad una indagine come quella antitrust dove si devono reperire anche le più piccole informazioni comprovanti un intesa restrittiva della concorrenza oppure un abuso di posizione dominante, mentre nell'ambito del merger control ciò non è necessario in quanto una concentrazione non può essere nascosta allo stesso modo di una intesa o un abuso di posizione dominante e la sua individuazione risulta piuttosto agevole dalla semplice lettura dei libri contabili.

Anche l'art. 14 in materia di ammende è rimasto sostanzialmente immutato. Infatti, l'unica novità riguarda il tetto massimo delle ammende irrogabili dalla Commissione nel caso di informazioni inesatte o fuorvianti fornite dalle imprese o in caso di rottura dei sigilli apposti durante le ispezioni. In tali casi, le sanzioni irrogabili passano da un massimo fisso di 50.000 Euro ad un massimo variabile pari al 1% del fatturato totale. Rimane invariato, invece, il limite massimo del 10% del fatturato totale per le sanzioni irrogabili dalla Commissione nel caso di omessa notificazione di una concentrazione, violazione dell'obbligo di stanstill, realizzazione di una concentrazione dichiarata incompatibile oppure violazione di una condizione inserita nella decisione di autorizzazione.

Anche l'art. 15 in materia di penalità di mora ha visto una modifica del limite massimo. Infatti, mentre la precedente formulazione fissava in 25.000 Euro giornalieri l'importo massimo delle penalità di mora, il nuovo art. 7 fissa nel 5% del fatturato medio giornaliero il limite massimo delle sanzioni irrogabili per ogni giorno di ritardo da parte delle imprese nel fornire informazioni, nell'acconsentire di sottoporsi alle ispezioni oppure nell'osservare un onere imposto da una decisione della Commissione.

Pertanto, con i nuovi massimali previsti dagli artt. 14 e 15 si aumentano le previsioni sanzionatorie a carattere economico in ragione dell'ormai scarso effetto coercitivo esercitato sulle imprese dai massimali previsti dal reg. 4064/89.

Infine, l'art. 16 mantiene fermo il controllo di legittimità della Corte di giustizia nei confronti delle decisioni adottate dalla Commissione con cui infligge ammende e penalità di mora.

Gli articoli da 17 a 26, con esclusione dell'art. 22 citato in precedenza, contengono una serie di disposizioni puramente procedurali (segreto d'ufficio, audizione degli interessati e dei terzi, collegamento con le autorità degli stati membri, pubblicazione delle decisioni, competenza e applicazione del regolamento, disposizioni di esecuzione, relazioni con i paesi terzi, abrogazioni ed entrata in vigore) che non sono stati interessati in maniera rilevante dal regolamento 139/2004 e che pertanto si può omettere di analizzare.

 
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