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Contatti stipulati dalla Pubblica amministrazione: l'evoluzione dell'istituto della revisione prezzi |
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avv. Giuseppe Chià ntera
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L'istituto della revisione dei prezzi nel settore in parola è contraddistinto da notevoli interventi legislativi e giurisprudenziali. Inizialmente, fino alla legge n. 41 del 1986, era caratterizzato dall'esclusione di ogni riconoscimento. L'art. 33 della citata legge n. 41 aveva, invece, riconosciuto piena osservanza all'istituto della revisione dei prezzi per le forniture di beni e servizi a carattere continuativo o periodico.
Successivamente, l'art. 3 del D.L. 11 gennaio 1992 n.333 (convertito dalla legge n.359 dell'8 agosto 1992) aveva previsto la possibilità di ricorrere al prezzo chiuso (aumentato cioè del 5% dell'importo dei lavori per ogni anno di durata) con esclusione della revisione dei prezzi contrattuali. Siffatto meccanismo consisteva nell'aumento di una percentuale fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente era superiore al 2% all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. In seguito, l'art. 15, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n. 498 aveva stabilito la eliminazione della facoltà di ricorrere al prezzo chiuso e, quindi, l'esclusione di ogni riconoscimento dell'incremento dei prezzi. Oggi l'istituto della revisione dei prezzi nel settore in parola è regolato dall'art. 6 della legge 537/93. Il legislatore, con tale disposizione, ha previsto l'adeguamento dei prezzi contrattuali secondo l'oscillazione dei prezzi di mercato. Il citato art. 6 della legge 537/93 dispone che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione ad esecuzione continuativa e periodica debbano contenere una clausola di revisione dei prezzi e che i dirigenti responsabili, previa apposita istruttoria, siano chiamati ad accertarne l'entità avendo come parametro di riferimento il miglior prezzo di mercato che l'Istituto Superiore di Statistica (ISTAT) avrebbe dovuto individuare e pubblicizzare attraverso la elaborazione dei dati risultanti dal complesso delle aggiudicazioni di beni e servizi con scadenza semestrale. La mancanza di tale attività da parte dell'ISTAT ha fatto sì, secondo indirizzi giurisprudenziali (Consiglio di Stato, V sez.18/12/2001 n.9099 e 13/12/2002 n.4801), che la norma trovi applicazione con il parametro della variazione dei prezzi, stimati sui consumi delle famiglie di operai ed impiegati. La ratio dell'art. 6 sopra menzionato è, secondo i giudici di Palazzo Spada, essenzialmente volta ad assicurare, nei contratti di durata, l'equilibrio delle prestazioni, come determinato nell'atto di stipulazione del contratto rendendo ininfluenti per tale equilibrio (proprio con il loro riconoscimento per la revisione) le variazioni oggettivamente riscontrabili sul mercato sia a favore che a svantaggio delle Amministrazioni. L'art. 6 della legge 537/93 vuole neutralizzare la limitazione dei costi per rendere le parti garantite rispetto a tale circostanza. |