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In accoglimento della delega conferitagli in forza della legge 3 ottobre 2001, n. 366, il Governo, con i decreti legislativi n. 5 e n. 6 del 17 gennaio 2003 , ha posto in essere un organico e complesso disegno di riforma del diritto societario che ha di fatto profondamente innovato - per certi aspetti, stravolto - la normativa codicistica.
Va in prima battuta osservato come la rilevante portata del cambiamento in parola, possa agevolmente desumersi dall'incidentale richiamo ai contenuti di uno dei due decreti summenzionati, il n. 5 del 17 gennaio 2003, il quale reca il titolo: "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12, legge 3 ottobre 2001, n. 366". Siffatto testo di legge, nel dettare la disciplina del nuovo rito processuale applicato alle società - nel quale le parti private svolgono da sole, e prima ancora di andare innanzi all'organo giudicante, tutta una serie di attività istruttorie che riducono di molto la durata del giudizio - si è posto all'attenzione dei commentatori come il possibile modello di un'epocale riforma, quella del processo civile ordinario. I medesimi, decisi propositi di apertura del legislatore alle istanze di funzionalità e rispondenza alle non scritte e pur cogenti regole della new economy, sembrano peraltro animare il complesso delle norme di diritto sostanziale, di cui al decreto legislativo n. 6. La gran messe di modifiche, richiami, parziali abrogazioni che questo testo ha inoltre messo in campo, ha invero prodotto il risultato di una "lievitazione" delle disposizioni del codice civile dedicate alla disciplina del fenomeno societario, conseguente alla fioritura di articoli novies, decies, undecies, e così via. Tali premesse ci inducono allora a guardare alla riforma da un punto particolare di osservazione, posto che ogni diverso proposito di dare sufficiente contezza di un intervento legislativo così esteso, appare alquanto velleitario. L'obiettivo della presente trattazione sarà dunque individuato nella nuova disciplina in tema di s.r.l.: ciò, oltre che per la rilevanza delle innovazioni apportate a questo modello di società, anche in ragione del ruolo sempre più centrale che la piccola e media imprenditoria stanno giocando, in questa fase di tormentata transizione del nostro sistema economico. Flessibilità: questa la parola d'ordine assunta dal Governo nel porre mano alla riforma, questa la nota dominante del nuovo modello di s.r.l., che si andrà di seguito più compiutamente ad analizzare. Costituzione Il nuovo modello di s.r.l. potrà costituirsi in forza di contratto stipulato da due o più soci, oppure per atto unilaterale dell'unico socio ; in tema di società unipersonale debbono peraltro evidenziarsi le prime, rilevanti novità sul fronte dei limiti alla responsabilità. L'art. 2497 c.c., infatti, nella sua attuale ma fra poco superata stesura, prevede che, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi debba rispondere illimitatamente quando sia una persona giuridica, ovvero socio unico di altra società di capitali, quando non sia stato effettuato l'integrale versamento dei decimi, ai sensi dell'art. 2476, e fino a quando non sia stata attuata la pubblicità presso il registro delle imprese. La riforma ha invece previsto che il socio unico sia chiamato a rispondere oltre il valore dei suoi apporti, soltanto qualora - stante l'insolvenza della società - i conferimenti non siano stati effettuati secondo la disciplina prescritta dall'art. 2464 c.c., o, alternativamente, non sia stata attuata la pubblicità prevista dal'art. 2470 c.c.. Anche il socio persona giuridica perciò, nonché il socio unico di più società di capitali, conservano il beneficio della responsabilità limitata, al pari del socio unico che sia persona fisica. Venendo all'esame delle disposizioni in materia di atto costitutivo, deve osservarsi come il nuovo comma 2 dell'art. 2463 c.c. contenga, al n. 1, l'esplicita previsione della partecipazione di una o più persone giuridiche alla s.r.l., imponendo, accanto a quella dei dati anagrafici delle persone fisiche, la menzione della denominazione e della sede delle persone giuridiche socie. Altra importante novità è data dall'introduzione dell'art. 111-ter, fra le disposizioni di attuazione del codice civile: in esso si dichiara non più obbligatoria l'indicazione, nell'atto costitutivo, dell'indirizzo (via e numero civico) della sede sociale: ogni eventuale modifica di questi dati, pertanto, non richiederà più una specifica deliberazione di assemblea straordinaria tesa a modificare lo statuto, ma solo una mera variazione nei dati camerali. Sul fronte della durata della società, deve osservarsi come l'art. 2463 c.c., nella sua nuova formulazione, preveda sia la costituzione di una s.r.l. "a tempo determinato", sia di una società senza termine di durata; ipotesi, questa, che legittima ciascun socio a recedere con un preavviso minimo di sei mesi. Consistenti innovazioni si registrano poi in materia disciplina dell'oggetto sociale: l'atto costitutivo deve infatti compiutamente precisare l' "attività" che costituisce l'oggetto sociale. L'intento del riformatore è evidentemente quello di porre fine alla prassi di inserire negli atti costitutivi quelle generiche espressioni, che rendevano del tutto indeterminati ed indeterminabili gli ambiti di azione della compagine sociale : all'uopo, diviene obbligatorio precisare gli specifici settori commerciali nei quali la costituenda società intende, anche solo potenzialmente, svolgere la sua attività. Invariata rimane la previsione della soglia dei diecimila euro per la costituzione del capitale sociale minimo, mentre vengono ridotti da trenta a dieci i giorni entro i quali il notaio che ha stipulato l'atto costitutivo, deve procedere all'iscrizione della società presso il registro delle imprese, nella cui circoscrizione deve essere stabilita la sede sociale. La riforma segna una svolta importante con riferimento alla disciplina dei conferimenti: in questo campo viene difatti ad evidenziarsi una profonda differenziazione tra il regime delle s.p.a. e quello proprio delle s.r.l.. Potranno essere conferite nel capitale della s.r.l. - ma non in quello della s.p.a., stante il permanente divieto fissato dall'art. 2342 c.c. - le prestazioni lavorative o di servizi da parte dei soci, ogni tipo di know-how (si ritiene possa esservi ricompresso l'avviamento di un'impresa, le conoscenze o i processi di lavoro), diritti reali di godimento o di garanzia (quale, ad esempio, il diritto di usufrutto su beni immobili, o un diritto di ipoteca sui medesimi, o la posizione di conduttore in un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile), obbligazioni negative o future (quella di impegnarsi a non fare concorrenza alla società). Qualche chiarimento richiede l'innovativa previsione di un conferimento avente ad oggetto prestazioni d'opera o servizi: il comma 6 del nuovo art. 2464 c.c. precisa testualmente che: "il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società". In altre parole, la norma consente al socio di conferire al capitale sociale la propria prestazione d'opera o di servizi, a condizione che gli obblighi ad essa connessi, siano assistiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria, a copertura del rischio di un eventuale inadempimento. Per ciò che concerne la disciplina dei conferimenti in denaro, si prevede che, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo il socio debba versare presso una banca il venticinque per cento (non più il trenta per cento) dei conferimenti per i quali si è obbligato; il versamento della suddetta quota (venticinque per cento dei decimi) potrà, peraltro, essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, le cui caratteristiche saranno fissate da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sempre in tema di apporti finanziari da parte dei soci, va segnalata la previsione - contenuta nel nuovo art. 2467 c.c. - dei finanziamenti dei soci alla società. La novità è rilevante, soprattutto in considerazione del fatto che viene dettata esclusivamente per le s.r.l.: i finanziamenti, effettuabili in qualsiasi forma, sono subordinati alla sussistenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, o di una situazione finanziaria nelle casse della società tale da consigliare un conferimento. Di non trascurabile portata è parimenti la previsione della possibile emissione, da parte della s.r.l., di titoli obbligazionari; la scelta in tal senso viene demandata ai soci, i quali possono esplicitarla nell'atto costitutivo, attribuendo siffatta facoltà di emissione o a loro stessi, o agli amministratori. Nel medesimo atto costitutivo verranno inoltre fissate ulteriori, eventuali limitazioni, nonché le modalità e le maggioranze prescritte per la decisione, le condizioni del prestito e le modalità di rimborso; agli amministratori è infine fatto obbligo di iscrivere l'entità e le modalità dell'emissione presso il registro delle imprese. I titoli potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza, a norma delle leggi speciali (banche e compagnie di assicurazione); in caso di successiva circolazione, il sottoscrittore risponde della solvenza della società nei confronti di acquirenti che non siano investitori professionali, o soci della medesima società. Principio cardine della tradizionale disciplina codicistica in materia di s.r.l. è quello fissato dall'art. 2468, comma 2, c.c., a tenore del quale: le quote di partecipazione sono assegnate ai soci in misura proporzionale al conferimento; i diritti sociali competono ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. Al comma 4 del medesimo articolo, tuttavia, si precisa che quei diritti, derivanti dalla partecipazione alla compagine sociale, possano essere attribuiti ed esercitati in misura non proporzionale rispetto all'entità della singola quota di partecipazione al capitale sociale. Può allora darsi esemplificamene il caso che, in una s.r.l. di cui facciano parte due soli soci, Tizio e Caio, ciascuno titolare di una quota di partecipazione pari al cinquanta per cento, in virtù del conferimento a suo tempo da ciascuno effettuato e pari a cinquemila euro, si convenga che solo al socio Tizio competa la nomina degli amministratori, o che a Caio spetti il settanta per cento degli utili di esercizio e a Tizio il solo trenta per cento . Pure con riferimento alla disciplina in tema di circolazione delle quote di partecipazione alla s.r.l., il criterio della flessibilità - autentico principio ispiratore della riforma - si fa largamente strada. L'art. 2469 c.c. stabilisce infatti, al comma 1, che le partecipazioni di s.r.l. sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo; al comma 2 quel medesimo articolo precisa tuttavia che, in caso di intrasferibilità assoluta, ovvero nell'ipotesi in cui lo statuto subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possano esercitare il diritto di recesso dalla società, ai sensi dell'art. 2473 c.c.. Al fine di rendere ancor più effettiva la tutela della sicurezza nel mercato delle cessioni di partecipazioni al capitale di s.r.l., viene dalla riforma riconosciuta la natura "dichiarativa" del regime pubblicitario proprio del registro delle imprese. Viene conseguentemente riconosciuta la prevalenza a chi per primo effettua l'adempimento pubblicitario, indipendentemente dalla priorità nella data di stipula del contratto traslativo. Se, dunque, la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Sempre in ossequio al criterio della flessibilità, la riforma ha inoltre ampliato, in confronto alla disciplina previdente, il ventaglio delle ipotesi legittimanti l'esercizio del diritto di recesso da parte del singolo socio. I soci potranno recedere qualora non abbiano consentito alle seguenti modifiche statutarie: - cambiamento dell'oggetto sociale; - trasformazione della società; - fusione o scissione della società; - revoca dello stato di liquidazione; - trasferimento della sede all'estero; - eliminazione di una o più cause di recesso previste nell'atto costitutivo; - compimento di operazioni che importino modifiche dell'oggetto sociale o che modifichino in misura rilevante il contenuto dei particolari diritti spettanti ai soci in tema di amministrazione della società e distribuzione degli utili; - mancata fissazione del termine di durata della società; - esclusione del diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale. Nell'atto costitutivo potranno infine essere previste altre autonome cause di recesso, nonché le modalità per l'esercizio di siffatto diritto, cui consegue il rimborso della quota spettante al socio recedente. Il legislatore si è peritato di disciplinare anche le modalità con le quali si debba procedere a tale rimborso: la quota di partecipazione va valutata in proporzione dell'entità del patrimonio sociale, stimato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la valutazione è compiuta da un esperto nominato dal tribunale. Il rimborso della quota deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione di recesso, mediante: l'acquisto da parte dei soci rimanenti, in misura proporzionale alla loro partecipazione, ovvero l'acquisto da parte di un terzo, concordemente scelto dai soci, ovvero l'utilizzazione delle riserve disponibili, o la corrispondente riduzione del capitale sociale. Nell'ipotesi in cui nessuna delle suesposte modalità si riveli attuabile, la società deve essere posta in liquidazione. Amministrazione e controllo Anche con riferimento a questi due delicati ambiti della struttura e della vita stessa della s.r.l., si appalesano le innovazioni apportate dal criterio cardine della flessibilità. Va dapprima osservato come il legislatore abbia lasciato alla libera determinazione dei soci la scelta - da esplicitarsi nell'atto costitutivo - circa la struttura dell'organo amministrativo, ben potendo sussistere tre possibili alternative: - un amministratore unico; - un organo amministrativo pluripersonale, analogo al consiglio di amministrazione, di natura non sempre e necessariamente collegiale; - un organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale - più amministratori - il quale possa esercitare le sue funzioni e prerogative secondo la regola dell'agire disgiunto, oppure secondo la regola dell'agire congiunto, oppure secondo la regola dell'agire congiunto per alcune operazioni, e dell'agire disgiunto, per altre. Più in particolare, l' "agire congiunto" avrà ad oggetto le operazioni societarie più importanti, per valore o per natura - quelle, per intendersi, di straordinaria amministrazione - mentre la regola dell' "agire disgiunto" si utilizzerà per le operazioni di ordinaria amministrazione. Siffatta impostazione, tuttavia, non riveste particolare forza cogente, posto che, se l'agire congiunto e quello disgiunto non risultino esplicitamente disciplinati nello statuto societario, devono applicarsi le disposizioni vigenti in materia di società di persone; la circostanza ha peraltro indotto la gran parte dei commentatori a rinvenire, nella nuova normativa sulla c.d. governance delle s.r.l., le più che consistenti tracce di un'evoluzione della vecchia s.r.l. in una società di persone, seppure a responsabilità limitata. Queste tracce paiono peraltro ancora più evidenti, se si prende in esame la disciplina della distribuzione di competenze tra soci ed amministratori: distribuzione che il legislatore demanda alle previsioni dell'atto costitutivo, sancendo nei fatti il definitivo superamento di quella rigida demarcazione che nella normativa previgente, separava l'attività gestoria, tipicamente propria dell'organo amministrativo, da quella consultivo-decisionale dell'assemblea dei soci. Sul punto, l'art. 2479, commi 1 e 2, c.c. stabilisce che siano i soci a decidere sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che vengano loro sottoposti da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale; rientrano in ogni caso nell'esclusiva competenza dei soci materie quali: il bilancio, la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, dei sindaci o del revisore, le modifiche all'atto costitutivo, nonché ogni decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione nei diritti dei soci. La svolta personalistica intrapresa dalla riforma può, da ultimo, cogliersi nella nuova veste riservata alle modalità con le quali il consiglio di amministrazione - la cui formazione, come detto in precedenza, è del tutto eventuale e dipendente dalla scelta operata dai soci nell'atto costitutivo - svolge in concreto le funzioni che gli sono proprie. L'atto costitutivo può infatti prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta, presupponendo perciò la formulazione di una proposta di deliberazione da parte di uno o più amministratori, che sia poi sottoposta al voto degli altri colleghi, i quali possono a loro volta esprimere una valutazione contraria, oppure astenersi. Come è parimenti possibile che - sempre per il volere dei soci recepito nell'atto costitutivo - il consiglio di amministrazione addivenga all'adozione di una decisione sulla base del consenso espresso per iscritto dagli amministratori, senza che vi sia una previa sollecitazione al voto da parte di alcuni di essi nei confronti dei rimanenti. In ogni caso, l'art. 2475, comma 5, c.c. riserva al consiglio di amministrazione - se esistente - la competenza in materia di redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale, delegate dall'assemblea. Da quanto sinora premesso emerge allora con chiarezza la ratio di un disegno teso a prendere atto di una delle realtà più tipicamente ricorrenti delle s.r.l., rappresentata dalla commistione - inevitabile nel contesto di una compagine sociale di ridotte dimensioni - tra la figura del socio e quella dell'amministratore. Attraverso gli opportuni correttivi ad un una norma di sbarramento come quella enunciata dal comma 1 dell'art. 2475 c.c., in forza della quale la gestione spetta ai soli amministratori, il legislatore ha così riconosciuto piena legittimità ad un diretto coinvolgimento dei soci nelle decisioni amministrative, avvicinando in misura sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, il modello teorico alla realtà dei fatti. E sempre nel segno della svolta personalistica va riguardata la riforma operata dal legislatore in materia di assemblea dei soci: l'art. 2479 c.c. dispone, nella sua nuova formulazione, che l'atto costitutivo possa prevedere l'adozione delle decisioni da parte dei soci "mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto". Superato per tale via il metodo collegiale, proprio della previgente disciplina, il legislatore si preoccupa di precisare come ogni socio abbia diritto a partecipare a siffatte decisioni - che maturano perciò in un contesto extra-assembleare - e che dai documenti sottoscritti debba risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. L'art. 2479, comma 6, c.c. precisa alfine che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni da adottare in applicazione del metodo non collegiale, dovranno essere prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Quel medesimo articolo, peraltro, recupera al comma 4 il metodo assembleare sino ad oggi in vigore, stabilendo che le decisioni dell'assemblea dovranno essere adottate nel rispetto della collegialità nei seguenti casi: - qualora nell'atto costitutivo manchi l'esplicita previsione della possibilità di adottare decisioni mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto; - qualora si tratti di deliberare in merito a modificazioni dell'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; - qualora lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci in rappresentanza di almeno un terzo del capitale sociale. All'atto costitutivo viene riservato di determinare le modalità di convocazione all'assemblea, che dovranno in ogni caso essere tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; le delibere, invece, dovranno assumersi a maggioranza assoluta dei presenti, e, per le ipotesi di decisioni incidenti sull'atto costitutivo, sull'oggetto sociale o sui diritti dei soci, è prescritto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni vengono peraltro considerate assunte dall'assemblea totalitaria soltanto qualora all'adunanza partecipi l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o siano stati informati e nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento. Netta è poi la distinzione operata dalla riforma con riferimento alle ipotesi di annullabilità e di nullità delle decisioni assembleari. Sono annullabili: - le decisioni non adottate nel rispetto della legge o dell'atto costitutivo; - quelle assunte con il voto determinante di soci che abbiano interessi conflittuali con quelli della società, qualora possano alla medesima recar danno; - quelle assunte in difetto di legittimazione degli intervenuti, nei casi in cui tale partecipazione si sia rivelata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; - quelle assunte in forza di un calcolo di singoli voti che si rivelino invalidi, a meno che gli stessi non incidano sulla maggioranza; - quelle assunte con indebito computo dei voti espressi, a meno che gli stessi, come nel caso precedente, non incidano sul raggiungimento della maggioranza; - quelle assunte con verbalizzazione incompleta o inesatta, qualora, a causa di tale inconveniente non sia possibile accertare il contenuto, gli effetti o la validità della deliberazione. Sono invece nulle le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile, nonché quelle prese in assenza assoluta di informazione. Ai fini dell'annullamento, le decisioni possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci: ai fini della dichiarazione di nullità, invece, le decisioni potranno essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione della decisione medesima. Le decisioni che importino modifica dell'oggetto sociale, con la previsione di attività illecite o impossibili, possono essere impugnate senza limiti di tempo. Sul fronte dei controlli dei soci, assumono rilievo le seguenti norme riformate: - l'art. 2463 c.c., ove si precisa che nell'atto costitutivo debbano essere indicate "le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile"; - l'art. 2479 c.c., ove si precisa che "in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci … la nomina … dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore"; - l'art. 2477 c.c., ove si afferma che "l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore"; siffatta nomina diviene invece obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a. (centoventimila euro). Inoltre, anche in presenza di un collegio sindacale, viene riconosciuto al socio il diritto di esercitare il controllo sullo svolgimento degli affari sociali, interpellando direttamente gli amministratori, e sui documenti relativi all'amministrazione, mediante la consultazione dei libri sociali, avvalendosi all'uopo dell'assistenza di professionisti di fiducia. La conseguente azione di responsabilità viene coerentemente sottratta alla decisone assembleare, potendo essere esercitata dal singolo socio, cui spetta anche il diritto di chiedere al giudice un provvedimento di revoca nei confronti degli amministratori. Nell'ipotesi in cui la società cessi di resistere all'azione, o giunga ad una transazione, ciò non influisce sulla posizione del singolo socio, cui compete in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti per dolo o colpa grave da parte degli amministratori. Deve peraltro precisarsi che le facoltà, esercitabili dalla società, di rinunciare a resistere in giudizio, come pure quella di transigere, possono essere escluse dallo statuto, e ad esse deve comunque acconsentire una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale; l'esercizio delle suddette facoltà può peraltro essere bloccato dall'opposizione di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. Ulteriori garanzie a favore dei singoli soci vengono poi previste in relazione all'eventuale approvazione del bilancio, che non implica l'automatica liberazione, da parte di amministratori e sindaci, in merito alle loro responsabilità di gestione, ed in relazione al saldo delle spese processuali, che devono essere rimborsate dalla società ai soci attori, salvo il diritto di regresso nei confronti degli amministratori. Rimane in ogni caso ferma la responsabilità solidale dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, a norma dell'art. 2476, comma 7, c.c.. Operazioni sul capitale sociale Se uno degli effetti più caratterizzanti la riforma in esame, per come sinora la si è tratteggiata, risulta essere l'affermazione di una piena autonomia del modello di s.r.l. rispetto a quello di s.p.a., è proprio guardando alla rinnovata disciplina in tema di operazioni sul capitale, che può cogliersi con maggior chiarezza la portata della scelta fatta propria dal legislatore. Tutte le decisioni relative ad operazioni sul capitale sociale rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci: ad essi spetta il diritto di sottoscrivere un eventuale aumento in proporzione alle quote possedute. I soci sottoscrittori devono versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo; nell'ipotesi di società unipersonale, l'unico socio sarà invece tenuto all'integrale versamento all'atto della sottoscrizione. E' altresì demandata alla decisione assembleare la fissazione del termine entro cui può essere esercitato il diritto di sottoscrizione: termine che non potrà in ogni caso essere inferiore a trenta giorni dal momento della comunicazione ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. Le modalità con le quali procedere a siffatta comunicazione sono libere, non rivelandosi obbligatoria - come invece previsto per le s.p.a. - la pubblicazione dell'offerta di opzione sul registro delle imprese. Entro i trenta giorni successivi all'avvenuta sottoscrizione, gli amministratori sono tenuti a depositare, per l'iscrizione nel registro delle imprese, un documento che attesti che l'aumento di capitale è stato eseguito. La riforma ha altresì previsto una diversa modalità di attuazione dell'aumento di capitale, mediante cioè l'offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvaguardando peraltro il diritto al recesso riconosciuto in capo ai soci contrari a tale operazione. Viene inoltre impedita - in piena rispondenza con la disciplina previgente - l'esecuzione di un nuovo aumento di capitale, sino a quando i conferimenti relativi ad altro aumento, deliberato in precedenza, non siano stati integralmente eseguiti. Nulla di nuovo neppure con riferimento alla fattispecie dell'aumento c.d. "gratuito", quello cioè realizzato mediante imputazione al capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio: ne viene difatti ribadita la piena legittimità. Per ciò che invece concerne l'aumento "delegato" all'organo amministrativo, in precedenza riservato dall'art. 2443 c.c. alle sole s.p.a., il legislatore ha esplicitamente stabilito che l'atto costitutivo della s.r.l. possa attribuire agli amministratori la facoltà di procedere all'aumento di capitale, fissandone i limiti e le modalità di esercizio. Come per le s.p.a., la deliberazione degli amministratori deve risultare da verbale notarile; tuttavia, solo per le s.r.l. è prescritto che tale verbale sia redatto "senza indugio"; inoltre nella disciplina relativa alle s.r.l. non è previsto alcun termine di durata per l'esercizio della facoltà di delega, al contrario di quanto previsto in materia di s.p.a. (termine di cinque anni). La riduzione volontaria del capitale sociale viene ad essere svincolata dall'elemento dell'esuberanza: in precedenza, infatti, la riduzione poteva aver luogo nei casi e nei modi prescritti per le s.p.a., e cioè o "per perdite" o "per esuberanza". A seguito della riforma, invece, "la riduzione del capitale sociale può avere luogo … mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti"; con pacifica esclusione di una necessaria giustificazione discendente dall'esuberanza del capitale rispetto all'oggetto sociale. A tutela dei creditori sociali, deve darsi esecuzione alla decisione di ridurre il capitale solo tre mesi dopo l'iscrizione della medesima decisione nel registro delle imprese, a condizione che nessuno dei suddetti creditori abbia manifestato opposizione; se tuttavia il tribunale ritiene infondata tale opposizione, oppure la società abbia prestato idonea garanzia, la riduzione può comunque aver luogo. Nell'ipotesi in cui risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo a motivo delle perdite d'esercizio, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti; in quella sede gli stessi amministratori devono sottoporre all'attenzione dell'adunanza, una relazione sulla situazione patrimoniale della società, corredata delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore; relazione che deve essere depositata presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea. Se entro il successivo esercizio permane la diminuzione superiore ad un terzo, gli amministratori devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio e la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. Se invece, a motivo della perdita superiore ad un terzo, il capitale si riduce al di sotto dell'ammontare minimo dei diecimila euro, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore all'ammontare minimo; rimane in ogni caso salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. |