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Un ulteriore passo verso l'effettiva affermazione del principio di laicità dello Stato |
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avv. Franco Laudante
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L'articolo 1 dello Statuto Albertino del 1848 (la carta costituzionale che ha retto il Regno del Piemonte prima e, successivamente, l'Italia unitaria fino all'entrata in vigore della costituzione repubblicana) qualificava l'ordinamento statuale in senso confessionistico cattolico; la disposizione in discorso, infatti, recitava testualmente: "La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione dello Stato, gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi".
A fronte di tale stentorea proclamazione, peraltro, come evidenziato dalla dottrina specialistica, corrispondeva una politica ecclesiastica diversamente orientata ed ispirata ad un principio di laicismo sostanziale. E' solo con il progressivo consolidamento del regime fascista che la religione cattolica si vede riconoscere un ruolo effettivamente preminente nei confronti delle altre confessioni religiose, nonché penetranti poteri di intervento in ambito "civile", per effetto della sottoscrizione, avvenuta nel 1929, dei Patti Lateranensi e dell'adozione della legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi. Gli stessi accordi di revisione dei Patti Lateranensi, del resto, affermano, esplicitamente, come non sia più vigente il principio "della religione cattolica come sola religione dello Stato". Ad onta di quanto previsto dalla Costituzione formale, peraltro, con singolare parallelismo (sebbene antitetico) rispetto a quanto avvenuto in epoca statutaria e sinteticamente sopra descritto, la realtà materiale dell'ordinamento repubblicano si connotava nel senso di un confessionismo di fatto; sopravvivevano, infatti, sul piano della legislazione ordinaria una molteplicità di disposizioni, molte delle quali di rilievo penale, che delineavano una posizione di sostanziale poziorità per la religione cattolica nei confronti delle altre confessioni religiose che erano destinatarie, correlativamente, di un trattamento giuridico deteriore. Operata tale doverosa premessa che si configura come strumentale alla migliore comprensione da parte del cortese lettore del contesto normativo di riferimento, passiamo a considerare, nello specifico, la sentenza n. 168 del 29 aprile 2005. Con la menzionata pronuncia il giudice delle leggi, in accoglimento di una questione sollevata dal Tribunale di Verona con ordinanza di rimessione del 16 marzo 2004, ha dichiarato la non conformità al parametro costituzionale dell'art. 403, comma primo e secondo, del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), in quanto punisce con la reclusione fino a due anni chi offende la religione "mediante vilipendio di chi la professa" (primo comma) e con la reclusione da uno a tre anni chi commette il fatto "mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico" (secondo comma), anziché con la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice qualora i medesimi fatti siano commessi "contro un culto ammesso nello Stato". La sentenza n. 168, che si è cercato di sintetizzare nei suoi snodi essenziali, appare sicuramente condivisibile e costituisce, per la verità, una (quasi) scontata applicazione di principi e valori rinvenibili sia nel diritto costituzionale positivo sia nella consolidata giurisprudenza della Corte. L'importanza della pronuncia da ultimo richiamata è da individuarsi, a giudizio di chi scrive, in un elemento estrinseco ed ulteriore ossia nel fatto di essere stata adottata a distanza di pochi giorni dalla sentenza n. 1110 del 22 marzo 2005 con la quale il TAR del Veneto ha ritenuto legittima, all'interno delle aule scolastiche, l'ostensione del crocifisso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 118 del R. D. n 965 del 1924 e dell'articolo 119 del R. D. n. 1297 del 1928. Non v'è chi non veda come i giudici veneti abbiano fornito, con la pronuncia richiamata, un'interpretazione del principio di laicità dello Stato alquanto singolare, sebbene supportata da eleganti ed erudite argomentazioni di tipo storico e culturale, cui l'estensore di queste modeste riflessioni non ritiene di poter in alcun modo aderire; ritenere, infatti, che il principio di laicità ordinamentale non risulti violato dall'esposizione all'interno di un edificio pubblico di un simbolo chiaramente religioso quale il crocifisso (pur ammettendo che il simbolo stesso sia andato nel corso del tempo arricchendosi di significati culturali ulteriori e diversi) significa non voler prendere atto della realtà ossia che quell'esposizione può generare conflitto e sofferenza in coloro che in quel simbolo, e nei valori che esso esprime, non si riconoscono e viola, per l'effetto, la posizione di equidistanza e di imparzialità fra le diverse confessioni religiose che lo Stato deve mantenere in applicazione delle previsioni costituzionali contraddicendo, altresì, l'esigenza di garantire, specie in un momento come quello attuale che è caratterizzato dall'evoluzione in senso multiculturale e multietnico della società italiana, uno "spazio pubblico neutrale" in cui non può, e non deve, trovare posto alcun simbolo religioso. |
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