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Le vocazioni del diritto romano dal tardo diritto comune alla storiografia del XX secolo
dr.ssa Angela De Luca   
Il cammino degli studi romanistici dall’età del tardo diritto comune sino ad esiti recenti ha suggerito già in passato, e suggerisce a tutt’oggi, una o più riflessioni sui materiali storico-giuridici tramite i quali l’Europa (qui concepita non tanto geograficamente, ma soprattutto come un “prodotto della storia”, secondo l’efficace definizione di uno studioso come Erich Genzmer) ha inteso recepire il senso dell’esperienza giuridica romana.

 

È pur vero che il lasso di tempo in cui quest’esperienza s’è svolta può apparire troppo ampio, se il diritto romano è posto ad oggetto di un’indagine con fini eminentemente storici, per i quali, cioè, sarebbe necessario ed opportuno, quantomeno, l’adozione di criteri cronologici, o eziologici, o, ancora, come insegnava Bonfante, ideologico-eziologici, sottoposti alle rigorose gamme dei metodi d’indagine storico-giuridica di pertinenza.

Ed è indubbio che, tra i primi esiti della fine dell’approccio tradizionale allo studio ed uso del diritto romano, vi sia quello per il quale pare ormai un punto fermo dell’esperienza giuridica odierna l’aver instaurato il rapporto col totale del suo illustre e remoto passato (soprattutto, romanistico), sulla base di un “confronto a distanza”; un confronto, cioè, destinato a svolgersi nei termini di una lontananza fatalmente segnata dal tempo (di esistenza) e dallo spazio (di disciplina).

La versatilità del diritto romano come luogo privilegiato d’incontro di molte problematiche, capaci, a loro volta, di dar vita a dibattiti giuridici, storici, culturali di ampio respiro, in effetti comincia a delinearsi con maggiore consapevolezza d’organizzazione proprio agli inizi dell’arco di tempo considerato, dando vita ad una letteratura su un tema apparentemente minore: quello, per l’appunto, che Pietro Cogliolo, nel 1887, chiamava «il vecchio problema dell’importanza del diritto romano, il quale è un argomento che insieme a tanti altri è destinato ad essere proposto sempre e non risoluto mai, e perciò a ricomparire ogni momento, come il sale nei cibi»: e, sul punto, tale letteratura è talmente vasta e – per certi versi - affascinante; che il problema della domanda: «perché si studia (oggi) il diritto romano?» diventa, in molti romanisti, il problema del «perché della domanda», ma, più ancora, il perché e il come della risposta.

Per un primo, generale inquadramento di come si è inteso affrontare quest’ampia questione, basta ancora quanto constatato, ormai più di un secolo fa, da due studiosi come Bonfante e Savigny, la statura dei quali impedì loro di trascurare il significato culturale (e quindi, contemporaneamente, storico e giuridico), della disciplina eletta ad oggetto prediletto dei loro studi.

Il profano non sente, di regola, nel giurista altra superiorità se non quella di sapere molti articoli e molte leggi e di aver pronti gli articoli e le leggi che più fanno al caso; ma si reputa altrettanto capace quanto il giurista di intenderne il pieno valore»; dimostrando, con ciò, di aver appreso – ed in qualche modo “completato” – l’assunto di Savigny: «Nulla è più frequente che l’attribuire, nell’apprezzamento dei meriti di un giurista pratico, un valore esclusivo alla sola prontezza e facilità, quantunque queste qualità, per se stesse assai utili, vadano troppo spesso unite alla più inconsiderata superficialità».

Una, cento, mille e più vocazioni

· «Della grandezza romana nelle arti della guerra e della pace non ci rimangono ormai che deplorabili rovine ed illustri memorie. Il solo nobile e perpetuo monumento che ha resistito all’urto del tempo ed alle devastazioni de’barbari […] si è quello delle leggi. Questo assiduo e profondo lavoro di tredici secoli è divenuto dopo il suo risorgimento l’unica fonte per l’Europa di ogni pubblico e privato diritto» (G. Voet, 1846);

· «i migliori giudici e i migliori avvocati saranno necessariamente coloro che, invece di pescare la scienza nei paragrafi del codice, l’attingono alla gran fonte, cioè al Diritto Romano. E siccome lo studio di questo Diritto è l’introduzione indispensabile della giurisprudenza, ed è un’eccellente ginnastica intellettuale, così si insegna in tutte le Università di Europa nel primo anno del corso giuridico. […]. Il Diritto Romano […] ha un valore universale ed eterno» (F. Serafini, 1867);

· «la storia del diritto romano sovrasta e s’impone per la sua grandiosa unità e continuità, per l’armonica corrispondenza di tutti gli istituti pubblici e privati, per la lunga catena di secoli, di cui ci è dato ricongiungere le anella col sussidio di fonti ricche e sicure. […] lo spirito educato a una simile scuola si accorgerà di avere arricchito l’intelletto, più che di cognizioni, di uno strumento nuovo per la cognizione: l’interpretazione naturalistica dei fenomeni giuridici» (P. Bonfante, 1909);

· «La storia delle antiche Università dei giuristi è storia del fiorire e del decadere degli studi del diritto romano: anche nell’età contemporanea il risveglio incominciò col ritorno ad un più approfondito studio delle fonti del diritto romano. La scienza non ha confini nazionali» (B. Brugi, 1911);

· «Il diritto giustinianeo è a sua volta il principale fattore del “diritto comune”, per cui si resse tanta parte di Europa e da cui derivano la loro sostanza i codici moderni» (C. Ferrini, 1917, rist.);

· «il diritto romano è […] un diritto spento. […]. Tuttavia l’insegnamento del diritto romano entra nelle scuole di giurisprudenza di molti tra i maggiori Stati civili, benché i più alieni per le loro tradizioni giuridiche da esso. La ragione si è che nessun altro insegnamento vale come codesto come strumento di educazione giuridica. Esso è infatti il più adatto a far comprendere il fenomeno del diritto e a procurare gli abiti di pensiero necessari alla trattazione di qualunque altra parte della scienza giuridica. Ciò in più modi […] Non ha che scarso valore come giustificazione dello studio del diritto romano la considerazione che tanta parte dei diritti attualmente vigenti in varî Stati non solo europei è una più o meno fedele riproduzione di norme romane» (S. Perozzi, 1928);

· «per la Germania e per tutto il mondo moderno, [il diritto romano] ha la stessa importanza che ha tutta la coltura antica, della quale è un ramo; così rispetto al diritto romano, come relativamente a tutta la coltura antica, la nostra missione non è quella di rigettarlo ed esiliarlo, ma piuttosto invece quella d’accoglierlo nel nostro spirito, e con un’intima elaborazione, reiette le parti eterogenee e non assimilabili, farne di un diritto straniero, il nostro proprio» (B. Windscheid, 1930, rist.);

· «il processo di elevazione a sistema verificatosi nella giurisprudenza romana suppone la formazione dei concetti fondamentali della scienza giuridica - le categorie di tale scienza, concetti che saranno posti a fondamento del sistema e che, col sistema stesso, saranno poi tramandati ai secoli posteriori». «La giurisprudenza romana - fatto unico nella storia della cultura e fattore essenziale della storia del pensiero giuridico antico e moderno - pose, sin dall’ultimo secolo della repubblica, le basi ed i muri maestri del primo e più grande edificio scientifico del diritto … per effetto di questa sua organizzazione scientifica, essa costruì le categorie fondamentali di ogni scienza giuridica (quindi, esplicitamente posti o implicitamente contenuti nei principi, i concetti fondamentali della dommatica moderna)» (G. La Pira, 1934, e 1936-37);

· «Ci dobbiamo chiedere perché il diritto romano si studi ancor oggi: è in ciò un ossequio, stanco e non convinto, alla tradizione, o qualcosa che obbedisce a un’esigenza più profonda? […]. Noi ammiriamo […] nel diritto romano la sua formidabile coerenza tra idea e prassi, che dimostra la profondità e la serietà di una concezione della vita e del mondo, cioè di una civiltà» (P. Voci, 1954);

· «Il diritto romano non è più da tempo un corpo coerente di principi attuali e dunque come tale non è più necessario ai giuristi. Lo studio storico ha restituito al diritto romano la debita polivalenza di significati e di contenuti, con ciò sottraendolo definitivamente alla utilizzazione sua in funzione di precedente ed unitario paradigma. Non più necessario, dunque, né utile, il diritto romano rischia di passare per una voce voluttuaria ed anacronistica nel novero degli insegnamenti giuridici odierni» (F. Casavola, R. Martini, 1961);

· «Tra le esperienze storiche più ricche e più approfondite, di cui noi moderni disponiamo per la valutazione del fenomeno giuridico, vi è quella del diritto romano, […]. Roma antica ebbe, fuor d’ogni dubbio, il “genio” del diritto» (A. Guarino, 1970);

· ««il diritto romano esercitò un’influenza preponderante sullo sviluppo dei diversi ordinamenti giuridici particolari, massimamente nel campo del diritto privato, fino alla vigilia delle riforme rivoluzionarie e delle moderne codificazioni. Per le stesse ragioni, esso continua ad essere oggetto di studio e costituisce tuttora uno strumento insostituibile per la formazione culturale dei giuristi, teorici e pratici, d’ogni paese civile» (G. Astuti, 1984, rist.);

· «Il diritto romano continua a fornire una base solida e imprescindibile per l’autentica formazione del giurista. […]. Molteplici ragioni giustificano l’insegnamento e lo studio del diritto romano nella maggior parte delle nazioni civilizzate del mondo» (M. Garcia Garrido, 1992);

· «Ancora oggi la presenza del diritto romano nella storia del mondo moderno appare come un episodio di grande portata, non soltanto europea, ma in certo senso mondiale. […]. Un sapere senza incanti, aspro e difficile, racchiuso per intero in pochissimi libri, comprensibile direttamente in ogni epoca solo da una cerchia ristretta di specialisti, ha finito col segnare di sé la cultura moderna, il suo senso comune intorno alle idee di “giustizia” e di “diritto”» (A. Schiavone, 1994);

· «la storia giuridica […] Verte […] su una pratica sociale, che non consiste soltanto in un complesso di azioni ripetute, vale a dire in regolarità, ma anche in rappresentazioni che conferiscono un senso a tali azioni. […]. Non avrebbe senso utilizzare come perno d’una storia particolare dei Romani la nozione moderna di diritto, quale che sia. […] la riflessione sulle fonti romane ha indelebilmente segnato di sé il modo stesso di pensare il fenomeno giuridico, come ancor oggi ciascun giurista può scoprire riflettendo sullo statuto della propria conoscenza» (D. Mantovani, 1999);


Diritto romano e Romanistica dei manifesti


L’occasione così creatasi pare dunque opportuna per seguire, dall’interno dei contenuti, il “vario” atteggiarsi dello studio ed uso del diritto romano in relazione ai parametri (politici, giuridici, e/o culturali) propri all’ultimo fra gli autori citati, nella riflessione da esso attuata sul significato (o sui significati) che l’esperienza romana aveva già storicamente maturato, e avrebbe potuto ancora trasmettere, al sapere giuridico anche coevo.

Ricostruendo il significato della voce: “diritto romano”, Scialoja constata: «V’ha chi nel diritto romano non vede altro che un periodo della storia del diritto, utile a conoscersi per chi vuol parere erudito e non senza lettere, ma privo d’importanza per gli studi del diritto moderno; v’ha invece chi di esso vuol fare solamente un perpetuo commentario del diritto attuale, pretendendo che questo in ogni parte debba conformarsi all’antico, e che dell’antico non sia utile conoscere se non quelle parti che oggi ancora sono applicabili».

Lo stesso non può dirsi del corso di pandette.

È pur vero che «il diritto non esce armata Minerva dalla testa di Giove, ma si viene formando»; ma, del pari, «è necessario che nell’insegnarlo si tenga un metodo adatto a porre lo studioso in condizione di apprezzarlo e di ricavarne tutte le possibili utilità».

Quel metodo in grado di dotare la legislazione di uno “spirito scientifico”, per il quale anche i “fatti intellettuali e morali, anche gli atti liberi dell’uomo possono essere assoggettati all’esame dello scienziato” – del giurista-scienziato del diritto, per usare le parole di Serafini - vede con favore la “morte del diritto romano”: la “forma” di quel diritto (dalla quale, per l’appunto, s’impara “l’arte giuridica”) lascia in questo modo studiare (ricostruendola) la sua “sostanza” (la “struttura”, e i “percorsi” intrapresi dalla scienza): «Si possono in tal modo osservare le funzioni di questo organismo giuridico e l’influenza delle funzioni sugli organi e di una funzione sull’altra.

La «questione del metodo d’insegnare il diritto romano nelle nostre Università» deve dunque fare salvo il dato per cui: «nell’opera [dei romani, in quanto essi furono] non […] solo interpreti, ma anche creatori del diritto, […] si rivela anche l’evoluzione, per cui i principi giuridici si vanno a poco a poco modificando adattandosi alle nuove condizioni della società, e per cui spesso se ne formano dei nuovi»; ogni metodo giuridico, anche quello – privilegiato fino ad epoca recente – che viene da un «ordine sistematico nell’esposizione del diritto romano […] oggi universalmente adottato [ha da tenere presente le possibili “storture” del sistema: poiché] i sistemi accanto ad immensi vantaggi hanno tuttavia il pericolo di indurre lo studioso a violentare talvolta il diritto per farlo rientrare in un determinato sistema, a porre spesso come verità generali massime che hanno una applicazione ristretta, a esagerare certe connessioni e a nasconderne altre.

§


· Cogliolo, Pietro, Manuale delle fonti del diritto romano secondo i risultati della più recente critica filologica e giuridica, parte IIª, Torino, Unione Tipografica editrice, 1887

· Savigny, Friedrich Karl, von, Sistema del diritto romano attuale (Prefazione dell’Autore), trad. it. di Vittorio Scialoja, I, Torino, UTET, 1886, in: Mazzacane, Aldo, Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema, con un’appendice di testi, IIªed. accresciuta, Napoli, Liguori ed., 1976

· Voet, Giovanni, Commento alle Pandette, libri cinquanta, ne’quali, oltre i principi e le più insigni controversie del diritto romano, si disaminano il diritto moderno e le principali quistioni del foro, nuova edizione col volgarizzamento a fronte riveduta e corretta dal dott. Leone Fortis, Venezia, Dalla tipografia di Pietro Naratovich, 1846

· Serafini, Filippo, Istituzioni e Storia di diritto romano, vol. I°: introduzione e storia, Pavia, Tipografia dei fratelli Fusi, 1867 (ristampa dell’edizione 1859)

· Bonfante, Pietro, Storia del diritto romano, Milano, Società Editrice Libraria, 1909

· Brugi, Biagio, Giurisprudenza e Codici, Cinquant’anni di Storia Italiana, vol. II°, Milano, Hoepli, 1911

· Ferrini, Contardo, Manuale di Pandette, ristampa della IIIªedizione riveduta da Giovanni Baviera, Milano, Società Editrice Libraria, 1917

· Perozzi, Silvio, Istituzioni di diritto romano (tomi 2), Milano, F. Vallardi, 1928

· Windscheid, Bernardo, Diritto delle Pandette, traduzione dei professori Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa con note e riferimenti al Diritto Civile Italiano, vol. I°, ristampa stereotipa, Torino, UTET, 1930

· La Pira, Giorgio, La genesi del sistema nella giurisprudenza romana e l’arte sistematrice, BIDR, 42, 1934

· Arangio-Ruiz, Vincenzo, Istituzioni di diritto romano, IXªedizione riveduta, Napoli, Novene, 1947

· Genzmer, Erich, Il diritto romano come fattore della civiltà europea, Conferenze romanistiche, Milano, Giuffrè, 1960

· Koschaker, Paul, L’Europa e il diritto romano (titolo originale: Europa und das römische Recht, Dritte, unveränderte Auflage Verlag C. H. Beck, München und Berlin, 1958, trad. it. A. Biscardi), Firenze, Sansoni, 1962 (1958)

· Kaser, Max, Storia del diritto romano, [titolo originale dell’Opera: Römische Rechtsgeschichte, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1967 (IIªed.)], Milano, Cisalpino-Goliardica, 1977 (trad. it. di Remo Martini)

· Talamanca, Mario, Istituzioni di diritto romano, I, Milano, Giuffrè, 1989

· Marrone, Matteo, Istituzioni di diritto romano, Palermo, Palombo, 1994 (Iªed: 1989)

· Dalla, Danilo, Introduzione a un corso romanistico, Torino, Giappichelli, 1997

· Mazzacane, Aldo, “Il leone fuggito dal circo”: pandettistica e diritto comune europeo, Index, 29, 2001

· Orestano, Riccardo, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Bologna, Il Mulino, 1987

 
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