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I concorsi a premio sono iniziative aventi fini commerciali, che prevedono l'assegnazione di premi in base al caso o all'abilità. Vengono definiti dall'articolo 2 del Regolamento come le manifestazioni pubblicitarie nelle quali il premio viene conferito solo ad alcuni dei partecipanti anche senza richiedere ad essi la condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi.
Introduzione La “manifestazione a premio” è un qualsiasi concorso od operazione rivolta al pubblico consistente nella promessa di premi ed avente lo scopo di promuovere per fini commerciali la conoscenza di prodotti, marchi o servizi. Possono essere "concorsi" o "operazioni" a premio. A distinguerle sono l'obbligatorietà dell'acquisto e/o della vendita del prodotto promozionato, nelle operazioni a premio; l'alea, l'abilità, la capacità personale od altra eventualità nei concorsi a premio. Non vanno confuse con le " manifestazioni di sorte locali" (lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza, il cui svolgimento è sotto il controllo del Prefetto, del Comune ed ora anche dei compartimenti regionali dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato).In particolare, si realizza l'operazione a premio quando, a seguito dell'acquisto o vendita di un prodotto, viene conferito a tutti i partecipanti il premio promesso; nel concorso a premio, invece, l’iniziativa commerciale prevede che, con o senza l'acquisto del prodotto e/o del servizio, il premio è attribuito solo ad alcuni dei partecipanti. Entrambe, di norma, si caratterizzano per il perseguimento di un fine squisitamente commerciale, quale ad esempio l'incremento delle vendite di un prodotto o la promozione del marchio o dell'immagine commerciale. Se vengono poste in essere attività promozionali che non possiedono in tutto o in parte gli elementi essenziali o non assolvano le condizioni previste, esse avranno altra qualificazione o rientreranno nei casi di esclusione contemplati. Normativa di riferimento · R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, (art. 124) modificato dall'art. 19, comma 5, lett. b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449; · Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l’anno 1998); · D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (G.U. 13 dicembre 2001, n. 289); · Circolare Ministero dell'economia e delle finanze 12 aprile 2002, n. 32/E; · Circolare Ministero delle attività produttive 28 marzo 2002 n. 1/AMTC (G.U. 11 aprile 2002, S.O. n. 73); · Risoluzione Ministero dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2003, n. 44/E. Con il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”, più avanti semplicemente “Regolamento”, è stato modificato il quadro normativo riguardante le manifestazioni a premio. Le principali novità introdotte riguardano: · il passaggio da un sistema autorizzatorio a un sistema liberalizzato: non è più necessario richiedere la preventiva autorizzazione (quella che prima veniva indicata con la dicitura “Aut. Min. Conc./Ric.”); · il trasferimento delle competenze in materia dall’Agenzia delle Entrate – Ministero delle Finanze – al Ministero delle Attività Produttive, al quale sono attribuiti poteri di vigilanza e controllo sulle manifestazioni in oggetto; · l’ampliamento della durata delle manifestazioni (1 anno per i concorsi, 5 anni per le operazioni); · l’ampliamento delle tipologie dei premi ammessi; · la devoluzione alle ONLUS dei premi non richiesti o non assegnati; · l’individuazione di un soggetto garante della regolarità della procedura di assegnazione dei premi: notaio o, a scelta del promotore del concorso, del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (dove viene effettuata l´assegnazione dei premi) o di un suo delegato. Le manifestazioni a premio, elementi caratteristici Con la Finanziaria per l’anno 1998 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19, comma 4) il legislatore ha disposto la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio. I principali criteri posti per l'approvazione della nuova regolamentazione sono stati: - la revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi e delle operazioni a premio, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata (delle sole operazioni a premio), alla natura dei premi e alle forme di controllo delle singole iniziative; - l'attribuzione al Ministero delle Attività Produttive dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Con il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la cui entrata in vigore è stata differita al centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire al 12 aprile 2002, trova attuazione quanto era stato previsto dal Parlamento per una nuova dettagliata disciplina delle manifestazioni a premio. Il nuovo assetto normativo sulle manifestazioni a premio attua una rilevante semplificazione rendendo più snello il sistema prima disciplinato dal R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, con le sue successive numerose modificazioni e dal regolamento di attuazione approvato con R.D. 25 luglio 1940, n. 1077. Con la circolare del 28 marzo 2002 n. 1/AMTC (pubblicata nella G.U. 11 aprile 2002, S.O. n. 73), il Ministero delle Attività Produttive ha fornito ampie note illustrative ed esplicative sulla nuova disciplina. L'oggetto della disciplina definita dal Regolamento sono le manifestazioni a premio, la cui natura giuridica viene ricondotta nell'ambito della fattispecie della “promessa al pubblico” prevista e disciplinata dagli articoli 1989 e seguenti del Codice Civile. Essa, come è noto, costituisce un negozio unilaterale non recettizio che si intende perfezionato con la sola dichiarazione del promittente e, pertanto, produce effetto (lo vincola), non appena la sua volontà viene esteriorizzata, resa pubblica, senza necessità dell'accettazione. Si tratta di un’obbligazione in incertam personam che va in ogni caso adempiuta; una sua eventuale revoca potrà aversi solo per giusta causa e sarà efficace solo se resa pubblica con le stesse modalità usate per la promessa. Lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. Inoltre il Regolamento prevede che l'oggetto della manifestazione a premio possa pure consistere nel perseguimento di un fine “anche in parte commerciale”, facendovi evidentemente rientrare quelle fattispecie di iniziative che, pur costituite da eventi di carattere non commerciale (es. sportive, culturali, ecc.) presentino un evidente collegamento tra promessa di un premio e l'immagine della ditta, del marchio o di un prodotto commerciale. I destinatari delle manifestazioni a premio non sono i soli consumatori, quali soggetti fruitori finali del prodotto o del servizio promozionato, ma anche tutta una serie di altri soggetti dettagliatamente individuati dalla norma: rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e dipendenti che professionalmente cooperano nel processo di vendita, purché non assumano la veste di venditori nel contratto di compravendita. Caratteristica è, quindi, la sola circostanza che il soggetto, con il suo acquisto o con la sua intermediazione nello scambio, ha determinato la commercializzazione di prodotti o di servizi. La gratuità è pertanto la caratteristica essenziale di tutte le manifestazioni a premio, con il conseguente divieto di maggiorare il prezzo del prodotto o servizio promozionato. La partecipazione all'evento deve essere assolutamente gratuita. Principio che deve intendersi appieno rispettato sia in presenza dell'acquisto del bene oggetto della promozione sia quando venga richiesta una partecipazione diretta del destinatario (attraverso il pagamento del prezzo del prodotto) all'acquisizione del premio. In assenza dell’obbligo di acquisto del prodotto (nel caso di concorsi a premio) ci si verrebbe a trovare in un contesto completamente diverso, qualora la partecipazione venisse condizionata al pagamento di una somma di denaro. In tal modo si realizzerebbe una fattispecie ben diversa riconducibile ai giochi in genere ed alle lotterie in particolare (materia che la legge riserva allo Stato), in quanto la somma corrisposta risulterebbe il pagamento di una posta di gioco. Analogamente, avverrebbe in presenza di una dimostrata diretta maggiorazione del prezzo del prodotto. Quando, invece, l'eventuale esborso di una somma di denaro venga richiesto per consentire al destinatario la possibilità di partecipare all'assegnazione del premio promesso, il principio della gratuità viene garantito se quel costo viene contenuto nei limiti della ordinaria spesa da sostenere per l'invio della cartolina o per una telefonata a tariffa unica o agevolata, che non si protragga oltre il tempo necessario per comunicare il riferimento alla manifestazione ed i dati personali. La durata delle manifestazioni a premi varia a seconda che si tratta dei concorsi o delle operazioni. I concorsi non possono esser svolti per un periodo di tempo superiore ad un anno; le operazioni a premi, per un periodo non superiore ai cinque anni dalla data d'inizio. La data d'inizio della manifestazione a premio coincide, di regola, con la sua pubblicizzazione vale a dire con il momento in cui il contenuto dell'iniziativa (la promessa di cui all'art. 1989 del Codice Civile) viene portato a conoscenza del pubblico dei destinatari con i mezzi più opportuni (giornali, radio, tv, manifesti, avvisi, ecc.). Alla scadenza del termine la manifestazione si conclude e la promessa si estingue senza bisogno di revoca alcuna. Può aversi la revoca prima del termine indicato solo se determinata da giusta causa, purché sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. In ogni caso essa non ha effetto retroattivo (art. 1990 c.c.). Nel periodo di durata massima dell'iniziativa deve farsi rientrare ogni fase della manifestazione quale quella della validità della partecipazione e/o del ritiro di eventuali tessere o cartoline nonché la fase dell'individuazione del vincitore ed il termine ultimo per richiedere il premio. Scaduto quest'ultimo termine, nei concorsi a premi, sarà consentito procedere alla devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale del premio non richiesto o non assegnato. L'ambito territoriale delle manifestazioni a premi dovrà essere indicato tra le condizioni di partecipazione. È bene precisare che le manifestazioni e le attività ad esse connesse, così come disciplinate dal Regolamento, sono soggette all'ordinamento giuridico italiano e possono, pertanto, essere svolte sull'intero territorio italiano o parte di esso. È consentito il loro svolgimento anche sul territorio della Repubblica di San Marino in attuazione della Legge 6 giugno 1939, n. 1320, che dà esecuzione alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939 e che all'art. 4 testualmente recita: «I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali». I concorsi a premio I concorsi a premio sono iniziative aventi fini commerciali, che prevedono l'assegnazione di premi in base al caso o all'abilità. Vengono definiti dall'articolo 2 del Regolamento come le manifestazioni pubblicitarie nelle quali il premio viene conferito solo ad alcuni dei partecipanti anche senza richiedere ad essi la condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi. Caratteristica essenziale è che l'attribuzione dei premi deve dipendere: - dalla sorte: l'individuazione dei vincitori può avvenire mediante estrazione appositamente organizzata oppure può farsi riferimento ad altra estrazione (es. il lotto) o modalità di assegnazione (es. abbinamento ad un risultato sportivo); - da congegni che affidano unicamente all’alea la designazione del vincitore; - dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici o a rispondere a quesiti o a eseguire lavori valutati da terzi o da apposite commissioni; - dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento del concorso. Rientrano tra i concorsi a premio tutte quelle iniziative che utilizzano sistemi meccanici, elettrici od elettronici e/o sistemi di telefonia e di telecomunicazione ovvero con l'ausilio di appositi programmi (software) o modelli matematici non manomettibili, assicurano comunque la garanzia della massima casualità nel conferimento del premio. Sono concorsi a premio anche le manifestazioni in cui il meccanismo di assegnazione del premio è costituito da una operazione di abrasione, cancellatura, sollevamento di materiale ricoprente od altro sistema che ne consente la verifica immediata (comunemente detti “cancella e vinci”, “scopri e vinci”, “gratta e vinci” ecc.). Quando invece il conferimento del premio promesso è subordinato all'abilità o alla capacità del partecipante, possono essere ritenuti concorsi quelli in cui il concorrente deve: a) prevedere, attraverso l'espressione di un pronostico, su schede già predisposte, l'esito di avvenimenti e/o manifestazioni culturali, sportive future od anche i numeri che saranno estratti nei giochi del lotto, superenalotto e simili; b) eseguire opere, lavori, elaborati o nel tenere comportamenti che debbano essere sottoposti alla valutazione di apposite giurie o commissioni o al preventivo giudizio di un soggetto appositamente incaricato dalla ditta. Con la nuova disciplina viene, per la prima volta, prevista una ulteriore fattispecie di concorso a premio che, con la formula “rush and win” (corri e vinci), le moderne tecniche di marketing individuano nell'opportunità, offerta al concorrente, di poter conseguire il premio promesso qualora riesca ad adempiere alle condizioni poste dal promotore nei tempi più brevi possibili rispetto a chiunque altro. Trattasi, anche in questo caso, di un concorso di abilità la cui legittimità è subordinata, peraltro, alla contestuale verifica dell'esistenza di modalità di assegnazione del premio non aleatorie o discrezionali, che garantiscano la parità di trattamento a tutti i partecipanti, oggettivamente riscontrabili (es. registrazioni telefoniche, sonore, video, tabulati elettronici, meccanografici, ecc.) ed alla condizione che venga data la possibilità di partecipare ad un'ulteriore assegnazione di premi a coloro che non sono risultati vincitori (con la cosiddetta "estrazione a recupero"). Per lo svolgimento dei "concorsi a premio", l'articolo 10 del Regolamento dispone per i promotori l'onere di una preventiva comunicazione al Ministero delle Attività Produttive e l'articolo 9 stabilisce, invece, una puntuale disciplina della fase relativa all'individuazione dei vincitori, con l'intervento di un soggetto "pubblico" (un notaio o il funzionario della Camera di Commercio). Una ulteriore fattispecie di manifestazione è quella comunemente denominata concorso misto, che si realizza qualora si pongano in essere iniziative commerciali le cui modalità prevedano l'assegnazione di un premio di pari valore a tutti i partecipanti ed il contestuale conferimento di altri premi di eguale o diverso valore solo ad alcuni in base alla sorte. Si tratta in effetti di un concorso dipendente dalla sorte che si innesta su una operazione a premio. In questo caso, attribuendosi alla fattispecie del concorso una funzione attrattiva preminente rispetto alla operazione a premio, per il promotore sarà necessario adempiere all'onere della preventiva comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento. L’impresa ha il solo obbligo della comunicazione preventiva inviata con apposito modulo al Ministero delle Attività Produttive, allegando il regolamento del concorso e la documentazione che prova l’avvenuto versamento della cauzione. Nella fase di individuazione dei vincitori e dell’assegnazione dei premi è necessaria la presenza di un soggetto garante della regolarità della procedura di assegnazione dei premi. Il soggetto garante può essere un Notaio o un funzionario della Camera di Commercio responsabile ai sensi del D. Lgs. 112/98 della Tutela del consumatore e della fede pubblica (le tariffe relative al servizio erogato dal Funzionario camerale sono rese note dalle rispettive Camere di Commercio). La cauzione va prestata a favore del Ministero delle Attività Produttive nella misura corrispondente al valore dei premi promessi. La cauzione si intende svincolata decorsi 180 giorni dalla trasmissione al Ministero del processo verbale di chiusura redatto dal Notaio o dal Funzionario camerale. Le operazioni a premio L'operazione a premio sono iniziative pubblicitarie, aventi finalità commerciali nelle quali viene conferito: a) un premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio (si tratta della classica operazione a premio, per la quale viene conseguito un premio al solo verificarsi dell'acquisto o della vendita del prodotto o del servizio promozionato); b) un premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando, con le modalità indicate dal promotore, un certo numero di prove d'acquisto (bollini, etichette, figurine, punti, ecc.). Rientrano in questa fattispecie le iniziative promozionali tese alla fidelizzazione della clientela e che subordinano il conferimento del premio alla dimostrazione di aver acquistato un certo quantitativo di prodotti. In esse vanno ricomprese anche quelle operazioni di utilizzo in accumulo di prove d'acquisto, cosiddetti punti, maturati nel corso di operazioni svolte da diverse ditte che consentono, poi, all'utilizzatore di poter, indifferentemente, accedere ai premi di ognuna di esse per tutta la durata coincidente della manifestazione, purché non venga, per questo, a determinarsi disparità di trattamento nei confronti dei partecipanti o, comunque, violazioni del pubblico affidamento; c) un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato a tutti coloro che, dietro presentazione di un determinato numero di prove d'acquisto e mediante un contributo di spesa, acquistano uno o più prodotti o servizi oggetto della promozione. Anche in questo caso si è in presenza di un'operazione a premio, dal momento che non è tanto lo sconto che rileva e qualifica il tipo di iniziativa quanto il diritto a poter partecipare ad altra vendita con offerta di regalo, o quote di regalo, soggetta alla disciplina delle operazioni a premio. Per costituire regalo, il prodotto o servizio in premio dovrà essere ceduto ad un prezzo scontato; in tale ottica l'articolo 3, comma 2, del Regolamento prescrive che il contributo da richiedersi all'acquirente non dovrà essere superiore al 75% del costo del prodotto o del servizio oggetto del secondo acquisto sostenuto dal promotore al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il «premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto». Per la nozione di “valore normale”, in attesa che l'amministrazione finanziaria competente fornisca una definitiva interpretazione, il Ministero delle Attività Produttive rinvia alla normativa esistente contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 14, comma 3), e nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 9, comma 3), nonché all'orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 3671 del 24 gennaio 1997). Fino a quando l'amministrazione competente non si esprimerà a riguardo, il concetto di valore normale, indicato nel Regolamento, si può intendersi come valore commerciale del bene per i consumatori ovvero come valore orientativo di mercato del bene medesimo. Va ricordata, infine, la disciplina, introdotta dal D.L. 29 ottobre, 1999, n. 383, convertito nella Legge 28 dicembre 1999, n. 496, che detta specifiche disposizioni per le campagne promozionali organizzate dalle compagnie petrolifere. In particolare viene disposto che coloro che attuano campagne promozionali della vendita di carburanti consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligate a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso e che il consumatore, che abbia conseguito il diritto all'omaggio, può optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura di carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio. Va rilevato che questo rappresenta l'unico caso in cui è obbligatorio offrire al partecipante (consumatore) la possibilità di opzione. Si precisa che il suo ambito di applicazione è limitato alle sole operazioni a premio per le quali l'ottenimento del premio non è subordinato alla corresponsione di un contributo in denaro da parte del partecipante. Per le operazioni a premio nessun obbligo di preventiva comunicazione va adempiuto. Sarà obbligatoria, invece, la compilazione del regolamento della manifestazione, che deve essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il regolamento, insieme alla documentazione che attesta il versamento della cauzione, deve essere conservato presso la sede dell’impresa promotrice. I premi Elemento basilare per ogni tipo di manifestazione promozionale è la promessa di un "premio" per il partecipante, premio che ha lo scopo primario di invogliare all'acquisto o alla vendita del prodotto o servizio reclamizzato o, comunque, di richiamare l'attenzione sull'impresa, di produzione o di commercio, promotrice dell'iniziativa e sui prodotti o servizi da essa offerti sul mercato. Il Regolamento (art. 4) stabilisce in cosa possono consistere i premi messi in palio dal promotore della manifestazione e quali beni sono tassativamente esclusi. Tra i premi ammessi rientrano tutti i "beni" (ivi compresi, quindi, anche i beni immobili in precedenza esclusi), gli sconti di prezzo e i documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile. Essi sono costituiti da quei titoli che, a differenza dei titoli di credito, sono atti ad individuare l'avente diritto ad una prestazione ed a facilitare la prova per la sua individuazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, potendosi dimostrare il diritto anche con altri mezzi di prova. Rientrano tra essi il biglietto del teatro, del cinema, del treno, della lotteria, la bolletta del lotto ecc. Sono invece esplicitamente esclusi tra i premi delle manifestazioni in primo luogo il denaro e poi i titoli dei prestiti pubblici e privati, le azioni, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita. Soggetti promotori Generalmente il promotore coincide con il soggetto imprenditoriale titolare dell'attività di produzione, di commercializzazione o di distribuzione di beni o di servizi oggetto della promozione, ma possono effettuare i concorsi e le operazioni a premio anche le organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese, costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative. Il promotore può essere costituito anche da una impresa non residente nel territorio nazionale e senza stabile organizzazione in Italia, purché rappresentata da un soggetto residente nominato con atto pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera annotata in apposito registro presso l'Ufficio delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme del Regolamento. I soggetti promotori possono delegare tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione, comprese la domiciliazione, la conservazione della relativa documentazione (in copia se la legge ne obbliga la conservazione presso l'impresa o altro soggetto), la prestazione della cauzione e la dichiarazione sostitutiva per l'operazione cosiddetta di "mescolamento" (cfr. articolo 9, comma 2, del Regolamento), ad agenzie di promozione od operatori professionali che assumono la figura di rappresentanti speciali dei promotori stessi. Nel caso di manifestazione effettuata da più soggetti, questi sono responsabili in solido, con le conseguenze previste dagli articoli 1292 e seguenti del Codice Civile, per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e anche per il pagamento delle eventuali sanzioni loro comminate. Gli adempimenti per i promotori Tante sono le innovazioni introdotte a partire dall'eliminazione dell'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle manifestazioni. La Pubblica Amministrazione deve essere solo informata della volontà di dare svolgimento ai concorsi a premi unitamente alle modalità di partecipazione e di assegnazione dei premi in palio, di garantire il montepremi promesso; di redigere e conservare il documento che racchiude il regolamento dell'operazione a premi, garantendo ugualmente, ma in forma meno gravosa, la corresponsione dei premi. Accanto ad essi altri obblighi assumono particolare rilevanza con riferimento alla consegna e alla devoluzione dei premi, ai contenuti essenziali e alla correttezza dell'informazione da assicurare ai destinatari della manifestazione. La comunicazione per i concorsi I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio devono darne comunicazione, prima del suo inizio, al Ministero delle Attività Produttive, allegando il regolamento della manifestazione e la documentazione dell'avvenuta prestazione della cauzione dovuta. Il promotore, a sua scelta, può inviare al Ministero ulteriori documentazioni illustrative delle modalità tecniche e organizzative della manifestazione, in aggiunta al regolamento. Dopo l'invio della comunicazione è consentito svolgere un concorso a premio. La norma non dispone nulla in ordine ai tempi intercorrenti tra il suo invio e l'inizio della manifestazione. La comunicazione di svolgimento del concorso a premi (cosi anche per il processo verbale di chiusura) va redatta su apposito modello predisposto dal Ministero delle Attività Produttive. La comunicazione deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'impresa che promuove il concorso o dei soggetti che sono, da questa, delegati al compimento di tutti gli adempimenti connessi al suo svolgimento. Ogni eventuale successiva modifica di una o più condizioni previste nel regolamento originario della manifestazione comporta l'obbligo di una nuova comunicazione al Ministero delle attività produttive, utilizzando lo stesso modello. La modulistica inerente la comunicazione al Ministero delle Attività Produttive dello svolgimento del concorso a premi, nonché la documentazione che riguarda il versamento della cauzione e gli adempimenti concernenti la manifestazione possono essere reperiti nel sito Internet del Ministero al seguente l’indirizzo: www.minindustria.it L'autocertificazione per le operazioni a premio Mentre per i concorsi a premio il Regolamento prescrive l'invio di un’apposita preventiva comunicazione al Ministero delle attività produttive, per le operazioni a premio lo stesso Regolamento, al comma 3 dell'articolo 10, pone a carico dei promotori solo l'obbligo della redazione dell'apposito regolamento della manifestazione, che deve essere “autocertificato” con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante dell'impresa promotrice, o suo delegato. Il regolamento “autocertificato” deve essere conservato presso la sede dell'impresa promotrice per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Così come per i concorsi, anche per le operazioni a premio il regolamento va redatto anteriormente alla data di inizio dello svolgimento della promozione. Per ovviare ad eventuali manomissioni o sostituzione del regolamento e non essendo il promotore obbligato a darne preventiva comunicazione, le modalità per l’effettuazione dell’operazione a premio, in esso previste e la data certa di redazione dovranno essere certificate con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che deve essere resa e sottoscritta dal promotore dinanzi al pubblico ufficiale sia esso notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal Sindaco, considerato che si tratta di un atto che non viene acquisito da una Pubblica Amministrazione ma conservato unicamente dal dichiarante. Tutte le successive modifiche apportate al regolamento andranno anch'esse certificate con le stesse modalità e conservate, unitamente al regolamento originario, dall'impresa promotrice. Il regolamento della manifestazione Il regolamento della manifestazione a premio (concorso od operazione), che deve essere messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione e che deve contenere tutte le condizioni utili alla partecipazione, costituisce l'elemento sostanziale, a cui va rivolta la massima attenzione e la maggiore cura nella sua redazione, perché esso rappresenta, per la totalità dei destinatari, la promessa al pubblico di cui agli articoli 1989 e seguenti del Codice Civile e, per le istituzioni, cui è demandata l'attività di controllo, l'espressione della volontà del promittente cui far riferimento per ogni valutazione, che attenga al rispetto delle regole e alla loro eventuale violazione. Il regolamento che va messo a disposizione del consumatore non può che essere lo stesso di quello, rispettivamente, inviato al Ministero, per i concorsi, o conservato presso il promotore, per le operazioni a premio, pur potendosi presentare in forma diversa, per esempio nel caso in cui, si vogliano rendere più chiare e fruibili al consumatore le informazioni in esso contenute. Per la redazione del regolamento sia per i concorsi che per le operazioni a premio, occorrerà fare riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 11 del Regolamento, fatti salvi i diversi adempimenti specifici previsti per i due tipi di manifestazioni: per i concorsi il regolamento va allegato, in formato libero, alla comunicazione al Ministero, mentre per le operazioni va conservato nella sede dell'impresa promotrice. Nel regolamento è necessario indicare il soggetto o i soggetti promotori, la durata, l'ambito territoriale, le modalità di svolgimento della manifestazione, la natura e il valore indicativo dei singoli premi messi in palio, il termine della consegna degli stessi nonché le Organizzazioni non lucrative. alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati. Materiale pubblicitario ed informazione ai consumatori Occorre qui richiamare l'attenzione circa il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole, le quali assumono rilevanza anche in relazione al precetto contenuto nell'articolo 10, comma 2 del Regolamento, che prevede il divieto di pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal regolamento e delle sue (eventuali) modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive. La comunicazione pubblicitaria relativa alla manifestazione a premi può, ovviamente, non contenere tutte le informazioni dettagliatamente indicate nel regolamento e potrà attuarsi attraverso una serie di mezzi diversi a seconda della tipologia della manifestazione, dei luoghi ove essa viene svolta, del canale commerciale e di marketing utilizzato. Nelle informazioni pubblicitarie deve esserci, comunque, almeno: il tipo di manifestazione, la sua durata, le condizioni di partecipazione e, in caso di concorso, il valore complessivo dei premi posti in palio. In relazione alle norme contenute nel D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, la comunicazione commerciale deve essere palese e corretta e non deve contenere, direttamente o indirettamente, indicazioni lacunose o non veritiere tali da ingenerare nel consumatore un'idea errata sul prodotto o servizio offerto in premio con la manifestazione e che si potrebbe tradurre in un pregiudizio nella scelta o in un eventuale danno economico. Qualora la comunicazione sia ridotta all'essenziale, il promotore deve fare specifico rinvio al regolamento dell'iniziativa, con indicazione della modalità di acquisizione o consultazione dello stesso da parte dei consumatori o dei destinatari della manifestazione a premio. Lo scopo è ottenuto anche mettendo a disposizione del consumatore il regolamento e, possibilmente, nei luoghi ove si concretizza la partecipazione alla manifestazione. La cauzione A garanzia dell'effettiva corresponsione dei premi promessi, la norma prevede e disciplina l'obbligo, posto a carico del soggetto che promuove la manifestazione o del soggetto ad esso delegato, di prestare una cauzione in misura diversa a seconda che si tratti di un concorso o di una manifestazione: se si tratta di concorso a premio, la cauzione imposta è pari al 100 per cento del valore complessivo dei beni promessi, determinato ai fini fiscali (I.V.A. o imposta sostitutiva)o al prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali o delle giocate del lotto, offerti in premio; e si tratta, invece, di operazione a premio, la cauzione da versarsi è pari al 20 per cento del valore complessivo dei premi, così come determinato per i concorsi. La cauzione non è dovuta nel caso in cui il premio promesso sia corrisposto ai partecipanti all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato. La cauzione potrà prestarsi mediante: deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa, presso la Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio (provincia ove ha la sede amministrativa la ditta o la residenza il soggetto delegato) avente come beneficiario il Ministero delle attività produttive - D.G.A.M.T.C. - Ufficio B4 - per concorso/operazione a premio denominata ".........." (in alternativa) una fideiussione bancaria o assicurativa in bollo di un importo determinato secondo le percentuali su descritte e corrispondente al valore dei premi promessi, recante la sottoscrizione, debitamente autenticata, del fideiussore. L'importo della cauzione verrà restituito alla ditta interessata o al soggetto delegato, ovvero la fideiussione sarà automaticamente svincolata, entro il termine di un anno dalla conclusione della manifestazione, o, ancor prima, per i soli concorsi, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle Attività Produttive del processo verbale da cui risulti la regolare chiusura della manifestazione. Lo svincolo del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria o assicurativa verrà disposto dal competente ufficio del Ministero. Allo stesso modo e qualora, invece, dagli atti redatti dal notaio o dal funzionario camerale, per i concorsi, o in seguito a denunce o accertamenti d'ufficio, per le operazioni, dovesse evidenziarsi un inadempimento nella consegna dei premi, l'ufficio del Ministero procederà, con provvedimento dirigenziale, ad incamerare l'importo, totale o parziale, del deposito cauzionale o ad escutere la fideiussione. L’assegnazione, la consegna e l'eventuale devoluzione dei premi La promessa al pubblico crea l'obbligazione di conferire il premio entro il termine finale, se trattasi di concorso a premio, o al compimento della prestazione richiesta, se trattasi di operazione a premio. Il Regolamento disciplina in modo puntuale (art. 9), la fase di assegnazione dei premi ai vincitori dei concorsi a premi. Esso dispone, infatti, che l'individuazione dei vincitori avvenga sempre attraverso l'intervento del notaio o del funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della CCIAA competente per territorio. Questi soggetti sono liberamente scelti dal promotore e saranno gli stessi a definire di volta in volta i tempi e modi del loro intervento in occasione di assegnazione di premi per esempio mediante estrazione, da urna o con sistemi e congegni meccanici o elettronici, dei titoli di partecipazione; ovvero, durante il lavoro di commissioni, giurie od altro, quando l'assegnazione dei premi sia fatta dipendere da valutazioni o giudizi che attengono all'abilità del partecipante. Il promotore di iniziative pubblicitarie può liberamente scegliere, per l'attribuzione dei premi, il meccanismo più rispondente alle esigenze della manifestazione. In presenza di modalità di assegnazione di premi attraverso il sistema del rinvenimento immediato dello stesso mediante abrasione, cancellatura, strappo, ecc., sul titolo di partecipazione, sarà necessario che il promotore rediga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti il numero totale delle schede predisposte, il numero di quelle vincenti e non vincenti, il loro mescolamento e l'avvenuto inserimento di tutte le schede vincenti. Il premio va consegnato all'avente diritto entro il termine massimo di sei mesi dalla conclusione della manifestazione che, come chiaramente indicato nel regolamento della manifestazione, coincide con la data entro cui il premio è assegnato o può essere richiesto. Il regolamento della manifestazione potrà prevedere tempi di consegna inferiori al periodo massimo come sopra specificato; ciò consentirà ai promotori di dedicare alla partecipazione e, quindi, alla promozione del bene o del servizio un periodo di tempo maggiore. Nell'ipotesi in cui vengano previsti tempi ridotti per la consegna dei premi e cause di diversa natura non consentano di tener fede alla promessa, il promotore è obbligato a portare a conoscenza dei destinatari dei premi, con lettera raccomandata, i motivi che hanno determinato il ritardo. Il promotore dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la consegna del premio, la quale potrà essere, a scelta del promotore, di natura diversa a secondo della tipologia della manifestazione. Per i premi di maggior valore e per quelli assegnati in seguito ad estrazioni, valutazioni di giurie o commissioni o ad altri sistemi meccanici, elettrici od elettronici ecc., il promotore, secondo una consolidata prassi, potrà eventualmente richiedere al vincitore il rilascio di una dichiarazione liberatoria. Costituisce il momento finale, unitamente a quello dell'effettiva consegna dei premi a vincitori, del concorso a premio la eventuale devoluzione dei premi ad Associazioni ONLUS. Essa va effettuata nel caso in cui, per i soli concorsi, per qualsiasi motivo, la vincita del premio non è stata aggiudicata ovvero quando i premi assegnati non sono stati richiesti dagli aventi diritto. I premi espressamente rifiutati dai vincitori potranno invece rimanere nella disponibilità del promotore. Decorso il termine di sei mesi dalla conclusione del concorso o dalla data di richiesta dei premi, o un termine inferiore se previsto, e verificatasi la condizione di cui sopra, i premi saranno messi a disposizione di una o più delle ONLUS beneficiarie indicate nella comunicazione al Ministero e nel regolamento del concorso. Per quanto riguarda l'individuazione delle ONLUS. operanti ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, così come prescrive il Regolamento (eventuali notizie ed informazioni potranno essere richieste alla "Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale", istituita dall'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1998, n. 662 o alle amministrazioni competenti in relazione ai settori di attività verso i quali si intende devolvere i premi. Domande più frequenti (dal sito del Ministero delle Attività Produttive) D. Si chiede di conoscere il valore del premio oggetto della cauzione dovuta. R. Nel regolamento della manifestazione, così come disposto dall’art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, va segnalato il "valore indicativo del premio" come specificato nella Circolare 1/AMTC del 28/03/2002, nel "valore orientativo o prevalente di mercato" . Il medesimo valore, rapportato anche all’epoca di avvio della manifestazione, è, altresì, elemento da indicare sul modello informatico PREMA CO/1, e costituisce il parametro cui fare riferimento per la prestazione della cauzione. Pertanto, a mente dell’art. 7, c. 1, del citato DPR, il valore da assumere quale imponibile della cauzione e il valore indicativo al lordo di ogni altro onere ed al netto dell’onere fiscale. D. Qual è il soggetto beneficiario della cauzione? Per le operazioni a premio la cauzione è sempre dovuta e in quale misura? Come si presta? R. Il soggetto beneficiario della cauzione, da prestarsi secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è il Ministero delle Attività Produttive (Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori Ufficio B4 Manifestazioni a premio). Essa non è dovuta solo quando, nelle operazioni a premio, il premio viene conferito contestualmente all’ acquisto del bene (anche nell’ipotesi di sconto). Resta inteso, pertanto, che l’operatore economico sarà obbligato a prestare cauzione anche se in possesso di beni costituenti premio, prodotti in proprio, acquistati o già detenuti per altro motivo, qualora questi siano conferiti in tempi differenti rispetto all’acquisto. La cauzione va riferita al valore orientativo o prevalente di mercato del bene o del servizio costituente il premio, non al valore di costo. Ove non sia possibile stabilire all’origine il valore complessivo dei premi da assegnare, la cauzione dovuta va calcolata, per le operazioni a premio nella misura del 20% dell’importo che presumibilmente si stima verrà conferito. Per informazioni afferenti la predisposizione della fidejussione si consiglia di rivolgersi direttamente agli istituti bancari, o alle società d’assicurazione; per il versamento in contanti o in titoli, occorre rivolgersi alla Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato- del luogo ove ha sede la ditta promotrice o il soggetto delegato e allegare alla comunicazione di rito la quietanza, in originale, dell’avvenuto deposito. D. Nel concorso a premio, con riguardo a quanto imposto dall’art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 circa la presenza del funzionario, c’è possibilità di averne uno delegato da Voi o è obbligatorio un notaio? In caso di estrazioni tramite software come ci dovrà comportare? R. Ogni fase dell’assegnazione dei premi e, pertanto, ogni estrazione deve essere, ai sensi dell’art. 9 del citato D.P.R., effettuata alla presenza di un notaio o del funzionario responsabile della Tutela del mercato presso la camera di commercio del luogo ove ha sede la ditta promotrice, o di un suo delegato. Nell’ipotesi in cui il congegno utilizzato per l’assegnazione dei premi richieda particolari conoscenze tecniche la medesima norma dispone, al fine di accertare il rispetto del pubblico affidamento, che venga acquisita, prima dello svolgimento del concorso, un’apposita perizia, ad opera di un esperto qualificato, a garanzia dell’affidabilità dello strumento utilizzato. D. Siamo l’azienda Servizi del Comune di XXX, per conto del quale svolgiamo il servizio di gestione dei rifiuti. Stiamo organizzando una manifestazione a premio denominata "XXXX" per la raccolta della carta; durante il periodo, intendiamo dare dei premi del valore massimo di XXX a coloro che conferiranno determinati quantitativi di carta. Vorremmo sapere se detta manifestazione rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430? R. Come è noto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 430/2001, lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di "favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali". Da quanto sopra discende che per l’assoggettabilità alla disciplina di cui al D.P.R. n. 430/2001 nell’oggetto sociale dell’attività svolta deve essere prevista la produzione o la commercializzazione di prodotti, o attività intese ad incentivare la conoscenza del marchio, dell’insegna, dei servizi, ecc., di una ditta. Pertanto, si ritiene non assoggettabile alla disciplina normativa in argomento l’iniziativa intesa a sensibilizzare l’utenza all’utilizzo della raccolta differenziata di rifiuti se questa non presenta aspetti, nemmeno in parte, di incentivazione commerciale o d’immagine, che si concretizzi in pubblicità, diretta o indiretta, di prodotti, servizi o marchi commerciali. D. Siamo la società per azioni XXX ed abbiamo in proposito di organizzare un concorso " Dai un nome alla centrale XXX". Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole della provincia di XXX. A tutti i proponenti il nome prescelto sarà consegnato un gadget; ai vincitori sarà assegnato in premio un pc portatile (se si tratta di singola persona), una stazione pc completa di stampante, modem e lettore cd (se si tratta di classe od istituto). Alla classe vincitrice o alla classe cui appartiene il singolo vincitore, verrà assegnato in premio un viaggio istruttivo-formativo presso la Centrale di XXX. Chiediamo se la suddetta manifestazione rientra tra le esclusioni previste dall’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. R. L’art. 6 del D.P.R. n. 430/2001, nell’elencare una serie di manifestazioni a premio che "non si considerano concorsi e operazioni a premio", si riferisce a quelle forme di iniziative premiali che presentano scopi non esclusivamente o prevalentemente di natura commerciale e, pertanto, non possono ritenersi assoggettate alla normativa in parola. Tra queste, di particolare importanza, la previsione di cui alla lettera a) del summenzionato art. 6 che contempla quelle iniziative letterarie, artistiche o scientifiche, di presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, in cui il premio conferito all’autore dell’opera prescelta ha il carattere di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività. Alla luce di quanto sopra l’iniziativa descritta nel quesito, rientrando nell’ipotesi di esclusione su esplicitata, non è assoggettabile alla disciplina di cui al su citato D.P.R.. D. Nelle manifestazioni a premio con contributo, qualora il contributo richiesto al cliente sia superiore al 75% del costo del prodotto oggetto del secondo acquisto, costo sostenuto dal promotore, si tratta sempre di una manifestazione a premio oppure l’ipotesi rientra nella fattispecie "sconto"? R. L’ ipotesi descritta rientra appieno nella fattispecie di operazione a premio assoggettabile alle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. La richiesta di un contributo superiore alla percentuale stabilita dall’art. 3 del medesimo D.P.R. concretizza una manifestazione vietata ai sensi del successivo art. 8, lett. e), a cui è comminabile la sanzione di cui all’art. 124 del R.D.L. n. 1933/1938. D. Predisposti gli adempimenti amministrativi, sono determinati i tempi per poter dare inizio ad una manifestazione a premio? R. L’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 nulla dispone in ordine ai tempi intercorrenti tra l’invio della comunicazione (per il concorso a premio), la redazione del regolamento (per le operazioni a premio) e l’inizio della manifestazione, sicchè è possibile avviare la stessa dopo l’invio della comunicazione sottoscritta in originale e con allegati i documenti richiesti, nel primo caso, e dopo la compilazione del regolamento certificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da conservare presso la ditta promotrice, nel secondo caso. D. Quali adempimenti sono richiesti sui materiali che pubblicizzano una manifestazione a premio? R. Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 il materiale pubblicitario della manifestazione, se non accompagnato dal regolamento, deve riportare, nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Decreto Legislativo n. 74/1992, informazioni relative al tipo di manifestazione, alla sua durata, alle condizioni di partecipazione e, ove trattasi di concorso, al valore complessivo dei premi posti in palio. In relazione all’adempimento di cui all’art. 10 dello stesso D.P.R. (avvenuta comunicazione), si chiarisce che sul materiale promozionale non è obbligatorio riportare alcuna indicazione supplementare o dicitura che l’attesti. D. Il regolamento va compilato su modello apposito? Quali sono gli elementi che esso deve contenere? Come va messo a disposizione dei destinatari? R. Il regolamento va compilato liberamente, non essendo previsto alcun particolare modello. Va precisato che deve contenere tutte le indicazioni di cui all’art. 11 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e che quello posto a disposizione dei destinatari deve corrispondere fedelmente a quello inviato al Ministero (per i concorsi) e/o conservato presso il promotore (per le operazioni a premio). Quest’ultimo deve essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di conferire certezza alla data di compilazione ed alle modalità di svolgimento. Con riguardo all’aspetto della sua messa a disposizione, va ricordato che il regolamento va reso accessibile e consultabile, senza oneri aggiuntivi per il destinatario dell’iniziativa, non solo nei luoghi ove si concretizza la partecipazione alla manifestazione, ma anche con attraverso i media o con materiale promozionale, folder, depliants, ecc.. Le manifestazioni escluse L'articolo 6 del Regolamento elenca una serie di manifestazioni ed operazioni a premio che "non si considerano concorsi e operazioni a premio: iniziative letterarie, artistiche o scientifiche, di presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali “il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha il carattere di corrispettivo di prestazione di opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”. Rientrano nelle esclusioni, inoltre, anche le manifestazioni sportive in genere, purché non vengano promessi premi agli spettatori per aumentare l'affluenza nei luoghi ove esse vengano svolte; l'iniziativa pubblicitaria, riconducibile per la sua strutturazione al gioco-spettacolo, posta in essere da emittenti radiotelevisive qualora l'assegnazione dei premi promessi sia limitata ai soli spettatori presenti nello studio ove essa ha svolgimento. Anche se l'iniziativa promozionale ha diffusione nazionale, essa non assume i contorni della manifestazione a premio nel caso in cui il premio è esclusivamente destinato ai pochi spettatori presenti nello studio televisivo. Il tutto ad una condizione imprescindibile: la manifestazione non deve avere come fine specifico la promozione di prodotti o servizi di imprese diverse dall'emittente; operazioni con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo, qualora essi siano conferiti per l'acquisto di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli acquistati, ovvero quando il premio sia costituito da quantità aggiuntiva del prodotto oggetto della promozione. Qualora il prodotto scontato appartiene allo stesso genere del bene acquistato a prezzo pieno, l'iniziativa non è da ritenersi assoggettata alla norma. Allo stesso modo non è da considerare operazione a premio l'iniziativa in cui la promessa di sconto riguarda un bene di genere diverso da quello acquistato, ma nulla viene posto in essere per facilitare la vendita di quest'ultimo. Da ultimo, va esclusa dall'assoggettabilità alla nuova disciplina, l'iniziativa promozionale in cui l'offerta concessa all'acquirente di un prodotto o di un determinato quantitativo di prodotto consiste in una quantità aggiuntiva di prodotto dello stesso genere (es. cosiddetto "compri tre, paghi due"); le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte sono collegate”. Condizione necessaria affinché la promozione non venga a configurarsi come manifestazione a premio è che il premio non sia conferito a seguito dell'acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o non sia legato ad un determinato valore di acquisto, prescindendo dalla natura del bene acquistato. La distribuzione di campioni gratuiti se non direttamente subordinata all'acquisto di determinati prodotti è, pertanto, un'attività promozionale esclusa dal campo di applicazione del Regolamento. Non sono contemplate nei casi di esclusione e, quindi, sono assoggettate alla disciplina delle manifestazioni a premi, quelle iniziative promozionali basate sulla raccolta di sconti praticati dalle ditte sui singoli atti d'acquisto variamente documentati (figurine, buoni, etichette, punti, ecc.) e che al raggiungimento di un determinato importo, danno diritto alla riduzione di prezzo sull'acquisto di altro prodotto o alla acquisizione gratuita di altro bene; le manifestazioni in cui la destinazione dei premi è fatta a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico oppure quelle che perseguono scopi eminentemente sociali o benefici. Le manifestazioni vietate L’articolo 8 del Regolamento, tratta delle manifestazioni a premio "vietate", la cui violazione comporta l'irrogazione, a carico dei trasgressori, di pesanti sanzioni. Oltre a quelle che violano le principali disposizioni del Regolamento, non sono lecite le manifestazioni a premio in cui: il congegno non garantisce la tutela della fede pubblica e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti poiché consente al promotore o a terzi di influenzare l'individuazione del vincitore o rende illusoria la partecipazione ad essa. È evidente lo scopo di tutelare tutti i partecipanti contro ogni abuso a loro danno esigendo il rispetto delle condizioni enunciate nella promessa ed assicurando il conferimento del premio solo a coloro che ne abbiano diritto; il meccanismo può concretizzare in un'ipotesi di concorrenzialità alle attività di monopolio statale sui giochi e scommesse allorquando la corresponsione del premio promesso viene subordinata al pagamento da parte del partecipante di un prezzo del bene propagandato maggiorato rispetto al suo normale prezzo di vendita. È evidente che per maggiorazione deve intendersi l'aumento che il prezzo di un prodotto, cui è collegata una manifestazione a premi, subisce rispetto al valore del medesimo nel periodo antecedente alla manifestazione; vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari. La valutazione dell'assenza di "turbativa" non può che essere riferita ad ogni singolo caso concreto e non potrà che essere effettuata in relazione ai principi comunitari, alle norme del codice civile, alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza consolidata in materia di concorrenza; lo scopo è quello di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali la legge vieta la pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale. In questo caso si tratta di un evidente richiamo ad una puntuale ottemperanza di quelle norme che, non consentendo la comunicazione commerciale di determinati prodotti o servizi. Rientrano in queste fattispecie le manifestazioni aventi ad oggetto i prodotti da fumo (la legge 10 aprile 1962, n. 165, reca il divieto assoluto di propaganda pubblicitaria) ed i prodotti farmaceutici o specialità medicinali ( il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, impone il divieto di comunicazione commerciale per i prodotti che possono essere forniti solo dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti). Attività di vigilanza, violazioni e sanzioni Il sistema delle sanzioni previsto dal Regolamento, a tutela del corretto svolgimento delle manifestazioni a premio e del connesso interesse dei soggetti che a queste partecipano, è contenuto nell’articolo 8, comma 2 e nell’articolo 12, comma 2. La procedura di applicazione segue i criteri generali sanciti dal titolo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale". L'articolo 12 sopra citato delinea inoltre l'aspetto "procedurale" dell'attività di controllo. Il soggetto titolare del potere sanzionatorio è il Ministero delle attività produttive cui compete il controllo su tutte le manifestazioni a premio (sia che si tratti di "concorsi" che di "operazioni"). La norma indica infatti le modalità di attivazione del controllo ministeriale: d'ufficio (ma, è subito precisato, "a campione", perché un intervento generalizzato sarebbe oltremodo oneroso, per non dire proibitivo) o su segnalazione di soggetti interessati. L’attività di controllo esercitata da altri organi, normalmente addetti, all’accertamento delle violazioni amministrative ed alla applicazione delle relative sanzioni, deve limitarsi, nel caso in esame, a fornire al Ministero competente tutti gli elementi necessari per l’individuazione dei promotori dell’iniziativa, del tipo e della durata della manifestazione, descrivendo dettagliatamente le sue modalità di funzionamento. In merito all'aspetto procedurale concernente l'applicazione delle sanzioni occorre, innanzitutto, porre l'attenzione a quelle "automatiche", nel senso che non hanno bisogno di una apposita istruttoria, essendo correlate ad un semplice comportamento omissivo da parte dei promotori. Trattasi delle sanzioni connesse alla mancata preventiva comunicazione dell'intenzione dei promotori di svolgere un concorso a premio, comunicazione che va effettuata attraverso la compilazione e la trasmissione dell'apposito modulo predisposto dal Ministero, accompagnata dall'invio del regolamento del concorso e della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione, nonché della mancata notifica al Ministero delle eventuali successive modifiche del suddetto regolamento. Va sottolineato come la violazione dei predetti obblighi da parte dei promotori non rende il concorso, di per sé, "vietato" (lett. e, del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento) per cui non va seguita, per l'irrogazione della relativa sanzione, la procedura prevista, per le manifestazioni (preventivamente) vietate, dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento. Le sanzioni per le mancate comunicazioni di cui sopra (che, come già detto, riguardano i soli "concorsi"), sono indicate nell’ultima parte del comma 2, dell'articolo 8 del Regolamento. Sono quelle previste dall'art. 124, commi 2 e 3, del R.D. 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modifiche e presentano esclusivamente carattere pecuniario, vale a dire sanzioni amministrative, in cui la gradualità concretamente irrogata varia in rapporto alla gravità dell'illecito. Naturalmente, per poter accertare le violazioni occorre che il Ministero venga a conoscenza dell'effettuazione di un concorso o della modifica del relativo regolamento non debitamente comunicati. La sanzione è irrogata con ordinanza-ingiunzione del competente Ufficio del Ministero delle Attività Produttive e potrà essere oggetto delle previste impugnative (opposizione avanti l’Autorità Giudiziaria competente). Diverse sono le sanzioni per le manifestazioni a premio (d'ogni genere, sia che trattasi di "concorsi" che di "operazioni") "vietate" ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e diverse sono anche le loro modalità di irrogazione, essendo prevista, in proposito, una apposita procedura. L'articolo 12, comma 2, del Regolamento, contempla un contraddittorio tra il Ministero delle attività produttive ed i promotori di una manifestazione a premio che appare, ma solo formalmente, in contrasto con il disposto del comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento. Infatti l’organo di vigilanza, una volta ricevuta una segnalazione o accertato in sede di controllo a campione o in sede di comunicazione (per i concorsi) che una determinata manifestazione a premio viola (almeno in via preventiva) i divieti imposti dal citato articolo 8 del Regolamento, segnala al soggetto promotore la presunta violazione assegnandogli il termine di 15 giorni per produrre le proprie controdeduzioni. La contestazione, che si concretizza nella qualificazione dei fatti accertati in termini di illecito, svolge un ruolo peculiare. Solo in conseguenza di essa i presunti trasgressori sanno con certezza che su di loro "pesa" la responsabilità di un dato illecito amministrativo e solo tramite di essa gli stessi potranno organizzare la loro strategia difensiva. La segnalazione con il connesso invito a controdedurre, poiché fa scattare anche il dies a quo dell'altro termine, quello fissato per l'adozione del provvedimento ministeriale (che dovrà avvenire al massimo entro sessanta giorni dalla predetta richiesta), è inviata con raccomandata A.R., con telegramma o altra modalità che renda certa la data del ricevimento, da parte del soggetto promotore, della segnalazione stessa. Trascorso il suddetto termine, senza che siano pervenute controdeduzioni da parte del promotore o, se queste sono state presentate, dopo averle esaminate, il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, da un lato provvede ad irrogare la sanzione amministrativa (pecuniaria) prevista dall'art. 124, comma 1, del R.D. 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modifiche, dall'altro ordina l'immediata cessazione della manifestazione. L'ingiunzione è un vero e proprio provvedimento sanzionatorio nei cui confronti è ammessa la tutela giurisdizionale, prevista ed indicata nell’art. 22 bis della Legge 689/1981. Il provvedimento ha la forma del "decreto motivato" da notificare immediatamente al soggetto promotore e contro il quale sono esperibili i normali mezzi di impugnativa. L'importo della sanzione pecuniaria di cui trattasi è modulato in forma crescente (da una a tre volte l'ammontare dell'I.V.A., con un minimo di 2.582,28 euro) proprio per graduare, nei singoli casi, l'entità della sanzione in relazione alla natura ed alla gravità della violazione commessa. Per l'aspetto esecutivo deve farsi rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 689/1981. Ma la stessa disposizione prevede anche una sanzione accessoria per il promotore di una manifestazione (riconosciuta) vietata: la pubblicazione, a sue spese, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata. Trattasi di una sanzione prevista anche in altri campi (e della quale, ad esempio, fa uso l'Antitrust in sede di giudizi in materia di pubblicità ingannevole, oltre che il giudice ordinario in molte altre fattispecie) e che nel nostro caso adempie ad una duplice funzione: far conoscere il provvedimento ministeriale a tutti i possibili interessati ed evitare che la manifestazione continui a produrre effetti. La norma attribuisce al Ministero anche il compito di individuare il mezzo di informazione caso per caso più adeguato allo scopo. Al riguardo, potrà prevedersi la pubblicazione (integralmente o per estratto) del provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o attraverso altri mezzi di informazione (televisione, radio, Internet, posta, stampati, ecc.). Qui di seguito sono riportate le violazioni e le relative sanzioni così come previste dalle vigenti norme. Violazioni e sanzioni (art. 124 del R.D 19 ottobre 1938, n. 1933, come modificato dall'art. 19, comma 5, lett. b), della Legge 27 dicembre 1997, n. 449) effettuare manifestazioni vietate comporta l’applicazione di una sanzione da una a tre volte l'ammontare dell'I.V.A. dovuta per un importo comunque non inferiore a € 2.582,00 ( oltre alla pubblicazione, a spese del promotore, attraverso i mezzi di comunicazione individuati dal Ministero, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata). continuare una manifestazione quando ne è vietato lo svolgimento, comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria precedente. effettuare concorsi a premio senza invio della comunicazione o con una comunicazione priva del regolamento o della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione, provoca l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.065,00 a € 10.329,00; inviare la comunicazione successivamente all'inizio della manifestazione, ma prima della constatazione di eventuali violazioni, permette una riduzione al 50 % della sanzione prevista; effettuare un concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione e nel regolamento ad esso allegato,comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00. Con la risoluzione del 27 febbraio 2003, n. 44/E emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle Entrate, Direzione centrale accertamento è stata comunicata l’istituzione del codice tributo da utilizzare nel modello "F23" per il pagamento delle sanzioni inflitte in seguito all'attività di controllo prevista dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n, 430, le cui violazioni sono sanzionate, come già detto, ai sensi dell'art. 124 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, come modificato dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al fine di consentire il pagamento delle suddette sanzioni (comprese, quindi, quelle alle norme che regolano lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale), da effettuarsi con modello "F 23", è stato istituito il codice tributo "696T", denominato: "Sanzioni per le violazioni di cui al D.P.R. 26 ottobre n. 430". E’ stato, altresì, istituito il codice ente "LAE" da inserire nella "Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari" così descritto: "Ministero delle attività produttive", per l’attività di controllo e di applicazione delle sanzioni svolte da quest’ultimo. La modulistica Gli schemi di moduli predisposti dal Ministero, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento, allegati alla Circolare del Ministero per le Attività Produttive del 28 marzo 2002 n. 1/AMTC, sono i seguenti: PREMA CO/1 - Comunicazione di svolgimento di concorso a premi (art. 10 Reg.). Tale modello dovrà essere utilizzato per comunicare al Ministero lo svolgimento di un concorso e per eventuali successive variazioni. In occasione della prima comunicazione di apertura di concorso al modello PREMA CO/1 dovranno obbligatoriamente essere inviati il "Regolamento del Concorso" e, anche separatamente, la documentazione in originale comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. CO/PV - Processo verbale di chiusura di concorso a premi (art. 9 comma 4 Reg.). Per il verbale di chiusura è stato predisposto uno schema di massima riportante i principali adempimenti da svolgere durante tale fase della manifestazione e redatto dal notaio o dal funzionario camerale, con cui viene certificata la chiusura del concorso. PREMA CO/2 - Scheda informativa allegata a verbale di chiusura di concorso a premi (art. 9 comma 4 Reg.). Tale modello dovrà essere utilizzato al momento della "chiusura" della manifestazione e allegato al predetto verbale al fine di raccogliere in un unico documento, da inviare al Ministero in formato normalizzato, i dati più importanti di tale fase. PREMA OP/1 - Comunicazione di cauzione prestata per operazioni a premio. Questo modello è da utilizzare, in caso di svolgimento di operazioni a premio, per anticipare, possibilmente tramite posta elettronica, al Ministero le notizie relative alla prestazione della cauzione stabilita nella misura del 20% del montepremi. La modulistica sopra descritta e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito del Ministero delle Attività Produttive ( (www.minindustria.it/dgatm/dgatm.htm). Le modalità di invio delle comunicazioni al Ministero delle attività produttive. Anche al fine di rendere più rapidi e semplici i rapporti tra i promotori delle manifestazioni a premio e il competente ufficio ministeriale è opportuno acquisire i dati nel modo più automatico possibile. Per questo motivo il Ministero invita i promotori ad inviare i moduli compilati tramite posta elettronica o, in caso di impossibilità, mediante spedizione postale, allegando però, in quest'ultimo caso, al modulo cartaceo anche, ovviamente se possibile, un floppy disk contenente il relativo file in formato .xls. . Per le spedizioni suddette devono essere utilizzati i seguenti indirizzi: e-mail: m.premio minindustria.it posta ordinaria: Ministero delle attività produttive D.G.A.M.T.C. , Ufficio B4 - Manifestazioni a premio , Via Molise, 2 00187 Roma. Regime fiscale Operazioni a premio - Valore del premio L'articolo 19 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disciplinato sotto il profilo tributario la materia delle manifestazioni di sorte locali e delle manifestazioni a premio (concorsi e operazioni a premio). In particolare il comma 3 del citato articolo 19, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ha abolito le tasse di lotteria, proporzionale e fissa cui erano assoggettate le menzionate manifestazioni, le quali a decorrere da tale data, in sostituzione del previgente sistema di tassazione, sono assoggettate al regime di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto di seguito descritto o ad un'imposta sostitutiva. Si premette che l'art. 2, comma 2, lett. m), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che non costituiscono cessioni di beni “le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla Legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni”. In forza del comma 1 dell'articolo 19 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha modificato l'art. 19 del D.P.R. 633/1972 è stata introdotta l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto o all'importazione dei beni e servizi utilizzati per l'effettuazione delle medesime manifestazioni. I premi possono consistere, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della stessa Legge 449/1997, soltanto in beni o servizi assoggettati, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, all'imposta sul valore aggiunto e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Nel caso in cui si tratti, invece, di premi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la ditta promotrice dovrà versare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 19 della Legge 449/1997, una imposta sostitutiva pari al 20 per cento del valore dei premi. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sostitutiva i premi costituiti dai biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate al lotto. Ai fini dell'applicabilità dell'imposta sostitutiva, con Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 marzo 1998, n. 89/E è stato precisato che nella nozione di “operazioni non imponibili», per le quali deve essere corrisposta l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge 449/1997, sono da comprendere anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all'imposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti o esenti. La circolare riconduce in tale nozione anche tutte le ipotesi in cui l'imposta assolta sull'acquisto del premio non sia detraibile per cause tecniche (es. acquisti di pacchetti turistici presso le agenzie di viaggio). Per quanto riguarda il valore del premio da assoggettare ad imposta sostitutiva, la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 dicembre 1997, n. 335/E lo ha espressamente individuato nel prezzo di acquisto del bene offerto in premio. La base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 19, comma 8, della Legge 449/1997 viene identificata nel prezzo di acquisto del bene in ragione del fatto che l'anzidetta imposta è applicata in sostituzione dell'IVA, quando i beni o i servizi offerti costituenti il premio non sono imponibili ai fini IVA. Per il regime applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 89/E del 24 marzo 1998, citata ha fornito chiarimenti in ordine al regime di indetraibilità nell'ipotesi di beni e servizi il cui commercio o la cui produzione rientrano nell'attività propria dell'impresa. In particolare, la circolare ha precisato che “l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi necessari per la produzione di tali beni è evidentemente detraibile, trattandosi di acquisti effettuati nell'esercizio di impresa, salvo le limitazioni espressamente previste dalla legge; i beni e servizi prodotti possono pertanto costituire «premio», purché all'atto della loro destinazione a «premio» sia operata la rettifica della detrazione prevista dall'art. 19-bis 2, comma 1, del D.P.R.633/1972”. La stessa circolare ha chiarito, altresì, che “la predetta rettifica, necessaria per conformarsi alla regola prevista dall'art. 19, comma 2, primo periodo, del citato D.P.R. 633/1972, potrà essere operata sulla base della originaria fattura di acquisto, se si è in presenza di un bene o servizio esattamente individuabile, o sulla base del valore normale del bene o del servizio costituente premio”. Con riferimento al regime di indetraibilità dell'IVA è recentemente intervenuta, altresì, la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2001, n. 94/E, la quale in particolare ha fornito chiarimenti in merito alle operazioni a premio cosiddette con pagamento di contributo. Con l'anzidetta risoluzione è stato precisato che nell'ipotesi di operazioni a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del beneficiario, “l'assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi premio e rientrare nella disciplina delle operazioni di cui al citato R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni”. Il contributo versato ha natura di corrispettivo per una cessione di beni: il requisito della parziale onerosità del trasferimento vale ad escludere che lo stesso bene, per la parte assoggettata a corrispettivo, possa configurasi quale premio. Da ciò discende, secondo la medesima risoluzione, la parziale detraibilità dell'IVA dei beni destinati a premio e la possibilità di far ricorso all'istituto della rettifica della detrazione al fine di correggere l'iniziale indetraibilità dell'imposta sugli acquisti dei beni destinati originariamente ad operazioni a premio, in relazione all'effettivo utilizzo dei beni stessi. Sul quadro normativo descritto si inserisce il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, che nel dettare norme per la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locale, all'art. 3, comma 2, relativamente alle operazioni a premio con contributo, consistenti nella possibilità di ottenere, dietro prestazione di un numero determinato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un prodotto o servizio a prezzo scontato, stabilisce che “il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto”. La norma in esame fissa due concetti: a) nelle operazioni a premio con contributo, il premio non è dato dal bene in sé considerato, ma dallo sconto; b) il valore del premio (sconto) è determinato dalla differenza tra valore normale del bene offerto e contributo richiesto. L'art. 3, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 sottolinea in sostanza la pecurialità delle operazioni a premio con contributo, nelle quali il premio assume una configurazione diversa rispetto alle altre operazioni a premio, in quanto lo stesso viene identificato nel caso di specie con lo sconto. Da questa peculiarità scaturisce la necessità di individuare espressamente le modalità di quantificazione del valore del premio, che non identificandosi con il bene in sé considerato comporta una valutazione e un processo di determinazione più complesso rispetto alle altre operazioni in cui il premio coincide con lo stesso bene acquistato. Diversamente dalle altre operazioni a premio, il valore del premio è dato non dal costo di acquisto del bene offerto, ma da una comparazione fra valore normale del bene offerto al consumatore, nei cui confronti opera lo sconto, e contributo richiesto. La norma in esame nel fornire la definizione del premio e del suo valore esplica effetti immediati sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 19, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il fatto che la stessa si applica, come accennato, nella misura del 20 per cento sul valore dei premi, quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi offerti non sono state per qualunque motivo assoggettate all'imposta sul valore aggiunto. L'art. 3, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 determina in sostanza la base imponibile dell'imposta sostitutiva che si applica, quindi, nelle operazioni a premio con contributo, sempre che ricorrano le condizioni di non imponibilità descritte, sulla differenza fra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto. Per valore normale deve intendersi ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 14, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”. La quantificazione del valore normale deve essere operata in modo diverso a seconda che la cessione del bene venga effettuata dal produttore, dal grossista o dal dettagliante. Il “contributo richiesto” come il valore normale del premio si assumono al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'ipotesi in cui non trova applicazione l'imposta sostitutiva, in quanto i beni e i servizi destinati alle operazioni a premio sono imponibili ai fini IVA, resta fermo quanto chiarito con risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2001, n. 94/E circa la natura del contributo e i limiti di detraibilità dell'IVA assolta. Deve precisarsi, tuttavia, che nel determinare la misura della rettifica, così come stabilito nell'ultima parte della risoluzione sopra illustrata, deve farsi riferimento, in forza dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, come già precisato, al rapporto tra contributo richiesto e valore normale del bene offerto. Quindi, in sintesi, in base al D.P.R. 430/2001 resta invariato il regime tributario applicabile alle operazioni a premio, che rimangono assoggettate al regime di indetraibilità dell'IVA o all'imposta sostitutiva nel caso in cui i premi consistono in beni o servizi non imponibili ai fini IVA, così come stabilito dall'art. 19 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Restano, altresì, valide le precisazioni fornite in merito al regime di indetraibilità dell'IVA. Conservazione e domiciliazione della documentazione L'art. 5, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, prevede che i soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato. Al riguardo è bene precisare che la documentazione fiscale relativa alle manifestazioni a premio deve, tuttavia, essere tenuta e conservata unitamente alle altre scritture e documenti fiscali ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Soggetti promotori di concorsi e operazioni a premio In forza dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, sono soggetti promotori delle manifestazioni a premio, oltre ai soggetti titolari dell'attività di produzione, di commercializzazione o di distribuzione di beni o servizi oggetto della promozione, le organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra i imprese costituite sotto forma di consorzi e società cooperative. I promotori indicati al comma 1 dell'art. 5 in commento sono, agli effetti tributari, i soggetti passivi su cui gravano gli obblighi fiscali relativi alle manifestazioni a premio. |