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La subordinazione del direttore di testata giornalistica |
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dr. Umberto Accomanno
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Secondo la Corte di Cassazione (n°4558/1999) ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, devono ritenersi prevalenti sull'assetto formale del rapporto contrattuale le modalità di esecuzione del rapporto stesso come indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione dell'impresa editoriale. E' lavoratore subordinato il direttore di una testata giornalistica qualora sia accertato il continuativo esercizio delle responsabilità derivanti dal fatto di essere preposto alla definizione degli orientamenti e degli specifici contenuti del quotidiano o del periodico, anche se all'opera redazionale si provveda collettivamente con altri collaboratori della testata.
E' invece irrilevante, secondo il Supremo Collegio, il contenimento della soggezione del direttore al potere della proprietà editoriale , nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o un periodico dalla preposizione al vertice dell'organizzazione giornalistica e dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto. La Corte di Cassazione ha ritenuto di far rientrare nell'ambito della subordinazione il rapporto di lavoro del direttore di testata giornalistica (parificato in altre decisioni al dirigente tout court). E' evidente come in una prestazione lavorativa di tipo prettamente intellettuale ,seppur subordinata, l'eterodeterminazione intesa come assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro possa risultare molto sfumata e di difficile accertamento, al punto da non essere considerata determinante ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro. La Corte ha sottolineato che nel lavoro giornalistico la subordinazione risulta attenuata, affievolita , per la creatività e la particolare autonomia che caratterizzano le prestazioni di lavoro. Il lavoro giornalistico è da considerarsi subordinato quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni. Indici primari sono: l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione editoriale e la continuità della prestazione che si estrinseca nell'obbligo di mantenersi a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra. La subordinazione risulta essere attenuata anche perchè il giornalista dispone di una notevole autonomia e discrezionalità nella scelta delle notizie da pubblicare. La migliore dottrina giuslavoristica ritiene che la subordinazione nel rapporto di lavoro non si fonda nè sul luogo della prestazione ,nè sul vincolo di orario, nè sul rapporto gerarchico fra i contraenti, bensì piuttosto sulla disponibilità del giornalista e sul suo inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale. Se tali sono gli indici della subordinazione validi in generale per la professione giornalistica, l'attenuazione risulta ancora maggiore per quanto concerne la figura del direttore di testata giornalistica. L'attività di quest'ultimo ,infatti, non si caratterizza tanto nella produzione giornalistica, quanto soprattutto nell'esercizio delle funzioni tipiche della direzione e, in particolare, del controllo sugli orientamenti e sui contenuti della testata che egli (il direttore) dirige. I parametri sulla base dei quali andrebbe valutata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso del direttore di testata giornalistica non sarebbero, quindi, nè la soggezione al potere direttivo del datore di lavoro ,nè la valutazione delle prestazioni specifiche rese durante lo svolgimento del rapporto, nè gli specifici contenuti delle pubblicazioni giornalistiche, bensì il rapporto di fiducia che intercorre fra la proprietà editoriale e il direttore stesso. Il direttore di testata ha in ogni caso poteri propri ed infatti propone l'assunzione e il licenziamento dei giornalisti, impartisce direttive politiche e tecniche ai giornalisti e determina le mansioni e l'orario di lavoro di ogni redattore nei limiti imposti dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. Sul direttore di testata giornalistica pesa la responsabilità civile e penale eventualmente derivante dai contenuti della testata che dirige, fatto che postula senz'altro un'ampia e importante possibilità di autodeterminazione. Quella del giornalista è una professione altamente specializzata che richiede a capo di una testata la presenza di un soggetto dotato di particolari competenze di cui l'editore molto spesso è privo. Come affermato varie volte dalla Corte Costituzionale la limitazione dei poteri dell'imprenditore - editore è del resto in linea con il precetto costituzionale ex art.21 che garantisce che le pubblicazioni giornalistiche e chi le dirige possano esprimersi autonomamente, anche in contrasto con la proprietà, sebbene I rapporti di lavoro che legano i giornalisti e il direttore all'editore siano di tipo subordinato (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 6 maggio 1999 , n°4558 - in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", n°2/2000, pag.290 e ss. - con nota di Matteo Borzaga, Dottorando di Ricerca in diritto comunitario e comparato del lavoro nell'Università degli Studi di Ferrara - Subordinazione e rapporto di lavoro giornalistico: la figura professionale del direttore di testata). |