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Notifica degli atti, alcune recenti pronunce all luce degli interventi della Corte costituzionale |
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dr.ssa Pierangela Dagna
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Ancora nei mesi recenti la Cassazione civile si è ripetutamente occupata di questioni attinenti alla notifica degli atti processuali attraverso diverse pronunce, ad alcune delle quali si farà riferimento nel corso della presente trattazione (1). E’ indubbio che si tratti di una fattispecie, o meglio di un procedimento (2) assai rilevante per le conseguenze che ne derivano sia in capo al destinatario, in ordine a prescrizioni e decadenze, sia a carico del notificante, quanto ad eventuali responsabilità sul momento finale di notifica dell’atto.
In ogni caso, non si può prescindere, nell’analisi di questa materia, dai recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale, che nel 2004, è stata più volte chiamata in causa ed ha dato una lettura costituzionalmente orientata del procedimento notificatorio ed in particolare degli artt. 138, 139, 140 e 148 c.p.c., ponendo così fine (o almeno questo era sicuramente l’intento) ad un reiterato dibattito giurisprudenziale che aveva in precedenza animato la Cassazione. (3) Le recenti pronunce della Cassazione Nella sentenza della sezione tributaria della Cassazione dell’8 Agosto 2005, n. 16717, la questione controversa aveva a che fare con l’illeggibilità della sottoscrizione dell’Avvocato dello Stato ricevente sulla copia dell’atto del ricorso inviato a mezzo di telefax, ed in particolare il fatto che l’Avvocato avesse apposto come firma una sigla indecifrabile sotto una stampigliatura che faceva riferimento ad una legge diversa da quella disciplinante la materia (4). La Cassazione ha stabilito che non sussiste nullità del ricorso nel caso in esame, poiché è palese l’errore di scritturazione, irrilevante e perciò privo di conseguenze, nella circostanza che anziché riferirsi alla legge n. 664, sia stata indicata la legge n. 644. Sull’altra questione, e cioè quella dell’illeggibilità della sottoscrizione dell’Avvocato, la Cassazione sostiene altresì che non è da accogliere la circostanza per cui sussiste incertezza sulla persona – avvocato dello Stato – che abbia ricevuto l’atto a mezzo telefax, dal momento che, nel caso di specie, non è stata sollevata una formale contestazione sulla qualifica del firmatario dell’atto e sulla sua appartenenza all’Avvocatura dello Stato. E comunque – tiene a precisare la Cassazione – non è necessaria alcuna attestazione di conformità all’originale della copia fotostatica, poiché tale attestazione è richiesta ex art. 7, comma 5, della legge 664/1986, per la teletrasmissione degli atti provenienti da altri soggetti, notificati o comunicati all’Avvocatura dello Stato, ma non per gli atti teletrasmessi dall’Avvocatura e da questa provenienti. Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza del 14 Luglio 2005, n. 14792, si sono occupate, invece, del problema della validità della notifica qualora sia effettuata mediante consegna di copia dell’atto nelle mani del collega di studio, in luogo dell’avvocato domiciliatario della parte. La Cassazione ha ritenuto valida la suddetta notifica, seguendo il proprio indirizzo giurisprudenziale consolidato (5), secondo il quale la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita tramite la consegna di copia dell’atto al collega di studio, “considerato che l’art. 139, secondo comma, c.p.c., nell’includere, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell’atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, considerata senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione” (6). Del tema della notificazione alla persona giuridica e della qualifica del consegnatario, si è occupata la III sez. della Cassazione, con la sent. 14 Giugno 2005, n. 12754. La questione aveva a che fare con la disposizione di cui all’art. 46 c.c., e cioè quello in base al quale, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica, anche quest’ultima. Questo principio vale anche in tema di notificazione con conseguente applicazione dell’art. 145 c.p.c. Pertanto – faceva notare la Cassazione – ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo per forza essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico pure provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. E quindi, nel caso in cui risulti dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale, in alcune delle predette sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente. Qualora poi, la società voglia vincere la presunzione in parola, ha l’onere di dimostrare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era neppure addetta alla sede in quanto non aveva mai ricevuto alcun incarico. Con ordinanza n. 8214 del 20 Aprile 2005, le S.U. civili della Cassazione hanno disposto la rinnovazione della notificazione di un ricorso per nullità della notifica al portiere dello stabile, poiché l’ufficiale giudiziario, nella relazione di notifica, non aveva dato atto delle vane ricerche compiute, e cioè del mancato rinvenimento delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere, dall’art. 139 c.p.c. Nel caso in esame, la notificazione di un ricorso ad un’impresa, da effettuarsi presso il difensore domiciliatario della stessa, aveva avuto luogo nelle mani del portiere, senza che la relata indicasse in alcun modo, “l’avvenuto previo inutile tentativo di consegna dell’atto a mani proprie del destinatario o delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere dall’art. 139 c.p.c.” (7). La Suprema Corte, rifacendosi ad un suo consolidato orientamento (8) ha dichiarato appunto la nullità della notifica, precisando che, in casi del genere, l’ufficiale notificante deve dare atto in primo luogo, dell’assenza del destinatario, ed in secondo luogo, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l’atto, per cui il relativo accertamento, sebbene non debba tradursi in formule sacramentali, né tantomeno riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve in ogni caso attestare con chiarezza l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139, II comma, c.p.c., la successione preferenziale dei quali, è ivi tassativamente stabilita. Del problema del rapporto fra chi riceve l’atto e il destinatario della notifica, si è occupata la I sezione civile della Cassazione, con la sentenza del 15 Aprile 2005, n. 7827. La Corte ha stabilito che, pur non facendo fede fino a querela di falso l’attestazione dell’ufficiale notificante in ordine al rapporto tra il soggetto che riceve in consegna l’atto e il destinatario dello stesso, tale rapporto deve presumersi quando colui che nega di avere ricevuto l’atto, non dimostri, con mezzi idonei di prova, la inesistenza dello stesso (9). In particolare la Cassazione ha ritenuto che l’affermazione del ricorrente sul fatto che lo stabile di sua residenza fosse diverso da quello dove chi ha ricevuto l’atto svolgeva l’attività del portiere, non smentisce in modo certo che quest’ultimo non abbia svolto l’attività di portierato pure per l’edificio dove abitava il ricorrente, tantochè in ben sette occasioni precedenti, il medesimo aveva ricevuto verbali in sede di notifica qualificandosi come portiere. Le Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza del 13 Gennaio 2005, n. 458, hanno disposto la nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. per mancato deposito dell’avviso di ricevimento. In particolare, nei casi di ricorso notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine d’impugnazione, è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante, dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che nei casi indicati dal 140 c.p.c., prevede il compimento di alcuni adempimento dalla stessa norma stabiliti (10). In casi del genere, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena d’improcedibilità dall’art. 369, I comma, c.p.c., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. E la notificazione nei confronti del destinatario dell’atto si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Tuttavia, dal momento che tale adempimento ha lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Gli interventi della Corte Costituzionale nel 2004: affermato il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento del procedimento notificatorio Gli interventi della Corte Costituzionale sulla materia della notificazione degli atti, possono brevemente raggrupparsi in tre momenti. Il primo di questi è rinvenibile in due sentenze del 1978 e del 1994 (11), che, in tema di notifiche degli atti processuali all’estero, evidenziarono come gli artt. 3 e 24 Cost. impongano il coordinamento tra “la garanzia di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario” e “l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso”, da risolversi in base al principio della “sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante” (12). Il secondo periodo di questo ciclo evolutivo, è segnato dalla sentenza n. 477 del 26 Novembre 2002 (13), in cui, dichiarando incostituzionale il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, III comma, della legge n. 890/1982, in materia di notificazione di atti giudiziari tramite il servizio postale, la Suprema Corte, rifacendosi alla sua consolidata giurisprudenza in tema di notificazioni all’estero, ha ribadito che, il principio della sufficienza del compimento delle sole formalità rientranti nella disponibilità del notificante, considerata la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e, dunque, anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che possa derivare in capo al medesimo un effetto di decadenza, quando sono altri i soggetti (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) a cui è riferibile quell’attività. Il terzo ed ultimo momento (almeno fino ad oggi) del percorso evolutivo degli interventi della Corte Costituzionale, è proprio quello costituito dalle pronunce del 2004 (14), nelle quali si ribadisce, in primo luogo, il principio di fondo della sufficienza per il notificante delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità e, in secondo luogo, si ribadisce la configurabilità di una netta scissione tra i due momenti perfezionativi del procedimento notificatorio, e cioè per il notificante e per il notificatario. I principi ispiratori alla base delle pronunce della Consulta sono chiaramente i valori espressi nella Carta costituzionale ed in particolare gli artt. 3 e 24 che sanciscono il diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa in termini di uguaglianza e di razionalità e quindi con garanzia di effettivo contradditorio. E da tutto ciò deriva il principio dell’autoresponsabilità e dell’inaddebitabilità al soggetto incolpevole degli eventi dannosi, quali, nel caso di specie, la decadenza di poteri e diritti imputabili ad altri soggetti. Questi parametri di riferimento imprescindibili, se rapporti alla sequenza dei momenti in cui si snoda la fattispecie notificatoria, caratterizzata tipicamente da un contatto tra l’autore di un atto ed il suo destinatario, contatto intermediato dall’attività necessaria di un altro soggetto a tal fine abilitato, richiedono che, dal lato del destinatario, debba essere garantita la conoscibilità dell’atto, affinché non risulti leso il suo diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa, e dal lato del notificante, costui sia preservato da eventi ad esso non imputabili ed in particolare da ritardi dovuti all’agente notificante, poiché in tal caso sarebbe leso il diritto del notificatario alla tutela giurisdizionale e alla difesa. In merito alla tutela del destinatario della notificazione, la Corte Cost. si era già espressa in precedenza (15), dichiarando in primo luogo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, II comma, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego e di firmare il registro di consegna dello stesso da parte della persona abilitata alla sua ricezione ovvero in caso di assenza del destinatario o inidoneità o assenza delle anzidette persone, venisse data notizia del compimento delle formalità descritte e dell’avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e dichiarando, in secondo luogo, l’illegittimità costituzionale del comma III dell’art. 8 della stessa legge, nella parte in cui disponeva che il piego fosse restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario decorsi dieci giorni dal suo deposito presso l’ufficio postale. Al profilo della protezione del notificante sono dirette invece le pronunce della Corte Costituzionale del 2004 (16). Interpellata sui dubbi di costituzionalità relativi agli artt. 139 e 148 c.p.c., la Consulta, con la sentenza n. 28 del 23 Gennaio 2004, ha affermato che, il momento in cui la notifica (a mani) si deve considerare perfezionata per il notificante, è quello della mera consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre resta fermo per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario stesso. La parte onerata della esecuzione della notificazione viene così affrancata dalle possibili conseguenze negative derivanti da ritardo o omissione degli ufficiali giudiziari. Sarebbe cioè del tutto irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi, quali l’ufficiale giudiziario o l’agente postale, poiché tali attività sono sottratte alla disponibilità del notificante e al suo controllo. E’ in tal modo ribadita la possibile scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione a seconda che si abbia riguardo al notificante o al destinatario. Le altre pronunce della Corte Costituzionale risalenti allo scorso anno (17), ribadiscono i principi espressi nella sentenza del 23 Gennaio 2004. Effetti delle pronunce della Consulta: in particolare il possibile sbilanciamento a carico di altri soggetti Il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notificazione, essendo un principio generale del nostro ordinamento, avrà senza dubbio un effetto rivoluzionario nell’interpretazione di tutte quelle norme del codice di procedura civile, che in materia di notificazione, non enunciano espressamente una regola contraria a questo principio. Di conseguenza non sarà necessario adire la Corte Costituzionale per giudicare della legittimità costituzionale di ogni norma che disciplini modalità di notifica in cui non sia espressamente prevista la scissione degli effetti della medesima fra notificante e destinatario. A questo risultato potrà pervenire il giudice ordinario o amministrativo mediante la semplice attività interpretativa. L’intervento della Consulta sarà invece necessario ove la norma censurata, per la sua formulazione letterale, non consente un’interpretazione adeguatrice che la renda conforme al suddetto principio. Il giudice delle leggi ha scelto una tecnica di protezione del notificante automatica e standardizzata, prescindendo cioè da ogni possibile valutazione in concreto della più o meno sollecita attivazione del procedimento notificatorio, ma attenendosi al principio della piena utilizzabilità da parte del notificante, del tempo concessogli dalla legge e così preservandolo dal ritardo dell’attività notificatoria, in base al solo tempestivo attivarsi di tale procedimento (mediante la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario), anche qualora ciò avvenga entro il termine prestabilito, ma proprio alla scadenza di detto termine. E’ legittimo chiedersi, a questo punto, quali possibilità di controllo sull’attività di mero impulso del notificante, abbia il destinatario della notifica, nonché gli altri soggetti interessati, giudice compreso. Forse, dopo le pronunce della Consulta, rischia di rivelarsi inadeguata, la disciplina della relazione di notifica, dettata in via generale dall’art. 149, II comma, c.p.c. e art. 3 della legge n. 890/1992, non essendo prevista in tali disposizioni, l’indicazione della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario stesso, per cui al notificante non resterebbe che riferirsi all’art. 109 del D.P.R. 1229/1959, in forza del quale l’ufficiale giudiziario, ove richiesto, è tenuto a rilasciare ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati. L’ufficiale giudiziario, per le notifiche da lui effettuate, ai fini di assolvere anche a livello probatorio, alla certificazione della data di consegna dell’atto da parte del notificante (e quindi la tempestività dell’adempimento da parte di costui), potrebbe comunque rifarsi alle disposizioni normative (18) che prevedono la tassativa prescrizione dell’indicazione giornaliera nei registri cronologici degli atti richiesti, ancor prima della esecuzione della notifica, nonché il tassativo obbligo di apporre sull’originale e sulle copie dell’atto, il numero corrispondente del registro cronologico e della data e la firma dello stesso. Difficoltà potrebbero invece aversi per le notifiche demandate ad altri organi, quali messi comunali o messi autorizzati dagli uffici finanziari, ai quali sembra non possano esser applicate le norme richiamate per gli ufficiali giudiziari (cfr. nota 18), nonché risulta oggettivamente aleatorio e scarsamente affidabile il rigoroso e documentato “stabilimento” della data di consegna dell’atto da notificare. Sarebbe pertanto auspicabile un tempestivo intervento del legislatore atto a colmare le lacune createsi con gli interventi della Corte Costituzionale. Per chiudere, accenno brevemente alla sentenza del 13 Ottobre 2002 della Corte di Giustizia delle Comunità europee (19), che ha ribadito (qualora fosse necessario chiarirlo…) che senza il rispetto delle norme sulla notificazione, lo Stato richiesto non deve eseguire la sentenza. La notificazione cioè, potrà essere considerata regolare, ai sensi della Convenzione di Bruxelles, solo se sarà effettuata in modo conforme ai trattati conclusi tra Stato di origine e Stato richiedente o, secondo il Protocollo alla Convenzione di Bruxelles, mediante invio diretto tra i pubblici ufficiali. In sostanza la procedura di exequatur è garantita a patto che siano rispettati alcuni requisiti minimi quali ad es. la partecipazione attiva ad un procedimento nel quale una parte è citata in giudizio ed in genere tutte le norme previste a garanzia del contradditorio . Anche l’Italia ha ratificato il trattato con la legge 6 Febbraio 1981, n. 42, in vigore dal Gennaio 1982. di Pierangela DAGNA Dottoranda di ricerca in diritto privato e storia – Università di Milano Bicocca Docente di discipline giuridiche ed economiche presso l’Ist. Sup. “R. Zerboni” di Torino § (1) Le pronunce a cui si farà cenno sono le seguenti: Cass., sez. trib., sent. 8/08/2005, n. 16717; Cass., S.U. civili, sent. 14/07/2005, n. 14792; Cass., III sez. civile, sent. 14/06/2005, n. 12754; Cass. S.U. civili, sent. 20/04/2005, n. 8214; Cass., I sez. civile, sent. 15/04/2005, n. 7827; Cass., S.U. civili, sent. 13/01/2005, n. 458. (2) Sulla struttura della fattispecie notificatoria e sull’inquadramento della stessa nella figura del procedimento, si veda per tutto: PUNZI C., La notificazione degli atti nel processo civile, Milano, 1959, pp. 67 e ss.; ID., Delle comunicazioni e notificazioni, in Commentario del codice di procedura civile a cura di E. Allorio, I, 2, Torino, 1973, pp. 1456 e ss. (3) Cfr. Corte Cost., sent. 23/01/2004, n. 28; ord. 12/03/2004, n. 97; sent. 24/03/2004, n. 107; ord. 28/04/2004, n. 132. (4) Cass. Sez. Trib., sentenza 8/08/2005, n. 16717. La stampigliatura faceva riferimento alla legge n. 644/1986, anziché alla legge n. 664/1986. (5) In tempi non più recenti la questione era stata oggetto di dibattito giurisprudenziale che aveva portato ad un contrasto in seno alle Sezioni semplici della Cassazione. Questo contrasto venne risolto avvallando l’indirizzo che l’odierna sentenza recepisce integralmente. (si vedano le sent. delle S.U. civili, n. 8186/1987; 307/1989; 8478/1990). (6) Cfr. la sent. Cass., S.U. civili, 14/07/2005, n. 14792. (7) Cfr. : S.U. civili, ordinanza 20/04/2005, n. 8214. (8) Cfr. ex pluribus: Cass. 11/05/1998, n. 4739; 21/11/1983, n 6956. (9) Cfr. ad es. Cass. 28/10/2003, n.16164; 24/07/2000, n. 9658; 5/10/1998, n. 9875. In realtà il ricorso non nega che dalla relata risultino effettuate le ricerche, obbligatorie prima della consegna al portiere (cfr. sul tema: Cass. S.U. , sent. 12/10/2000, n. 1097), ma dubita solo che esse vi siano state veramente, e sotto tale profilo, è inammissibile. (10) Tali adempimenti comprendono: il deposito di copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. (11) Corte Cost., sent. n. 10 del 1978, pubblicata in Foro it., 1978, I, col. 550, con nota di Proto Pisani; Corte Cost., sent. n. 69 del 1994, pubblicata in Nuova giur. civ. comm, 1994, pp. 399 e ss., con nota di G.CAMPEIS – A. DE PAULI. (12) Cfr. alcuni passi delle motivazioni delle sentenze citate alla nota precedente. (13) Corte Cost., sent. 26/11/2002, n. 477, pubblicata su diverse riviste, fra le quali Il Corriere giuridico, 2003, n. 1, p. 23 e ss. con il commento di R. CONTE. (14) Sono le pronunce indicate alla nota (3). (15) Corte Cost., sent. 23/09/1988, n. 346, pubblicata in Il Corr. Giur., 1988, n.12, p. 1248 e ss. con il commento di R. Caponi. (16) Cfr. nota (14). (17) Corte Cost., ord. 12/03/2004, n. 97; sent. 24/03/2004, n. 107; ord. 28/04/2004, n. 132. (18) Cfr. l’art. 118 del D.P.R. n. 1229/1959, comma I e comma II. (19) Per il testo della sentenza ed un’analisi approfondita cfr.: Guida al diritto, n. 42/2005, 29/10/2005, pp. 91 e ss. |
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