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Diritto.net
Sintesi delle novità introdotte dal Codice del Consumo
avv. Franco Portento   
Il 23 ottobre 2005 è entrato in vigore l’atteso Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206.
Si tratta di un provvedimento di grande importanza: il Codice, infatti, ponendo fine all’ipertrofia e frammentazione legislativa che aveva sinora caratterizzato il Diritto dei Consumatori, riunisce e sostituisce ben 4 Leggi, 2 Decreti del Presidente della Repubblica, 14 Decreti Legislativi ed un Regolamento di Attuazione. Finalmente il diritto dei Consumatori trova una disciplina unitaria.

 

L’adozione del Codice del Consumo, costituito in gran parte dalla semplice trasposizione delle norme previgenti, è stata anche l’occasione per apportarvi alcune modifiche ed aggiunte, nonché per confermare alcune disposizioni di cui era stata ipotizzata la modifica.

Pochi giorni dopo la sua entrata in vigore è quindi opportuno delineare, seppur sommariamente, un primo indice delle novità introdotte e di quelle mancate.

La Parte Prima del Codice contiene le “Disposizioni Generali”, in cui sono confluite alcune norme della L.281/98.

Immutato è l’elenco dei Diritti dei Consumatori (art.2) così come le definizioni di consumatore o utente, professionista, associazione dei consumatori contenute nell’art.3; la nozione di consumatore, in particolare, continua ad essere limitata alla sola “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (salvo quanto si vedrà in relazione alla disciplina della pubblicità). Non c’è stato, quindi, l’ampliamento della categoria dei consumatori teso a comprendere farvi rientrare anche le microimprese (specie le ditte individuali) auspicato dalle associazioni di categoria.

La Parte Seconda del Codice disciplina l’educazione, l’informazione e la pubblicità, ed accoglie norme tratte dalla Legge 281/98, dalla Legge 126/91 e dal Decreto Ministeriale 101/97.

Rispetto alla formulazione della citata disciplina previgente è stata aggiunta una norma (art.4) relativa all’educazione del consumatore di cui vengono individuate le finalità nel favorire la consapevolezza dei diritti, lo sviluppo dell’associazionismo, la partecipazione ai procedimenti amministrativi e la rappresentanza.

Il Titolo II°, dedicato all’informazione ai Consumatori, già D.Lgs.84/2000, contiene poche aggiunte rispetto alla normativa precedente: viene specificato che ai fini delle norme sull’informazione deve intendersi per consumatore “la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali” (art.5) senza riferimento alcuno alla natura professionale o meno del destinatario; viene aggiunto al contenuto minimo delle informazioni l’indicazione del Paese di origine dei prodotti se situato fuori dall’UE (art. 6) ed è introdotto l’obbligo per i distributori di carburanti di esporre in modo visibile dalla strada i prezzi praticati al consumo (art. 15).

Il Titolo III°, relativo alla pubblicità, ex D. Lgs. 74/1992 e D. Lgs 67/2000, contiene una ulteriore, diversa, nozione di consumatore: ai fini delle norme sulla pubblicità e sulle altre comunicazioni commerciali, infatti, “si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze” (art.18).

Come si vede, nonostante l’adozione del Codice avesse la finalità dichiarata di rendere unitaria la normativa, la nozione di consumatore continua ad essere poliedrica e se in linea generale il consumatore è solo la persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria attività economica (art.3), limitatamente ai fini della normativa sulla pubblicità ingannevole, anche una società per azioni può rientrare nella categoria “consumatore”.

Nell’ambito del titolo III° troviamo, dopo la normativa (rimasta invariata) sulla pubblicità ingannevole e comparativa, anche la rinnovata disciplina (articoli 28 – 32) a tutela del consumatore in materia di televendite, già Legge 120/1998 e Legge 39/2002, in cui viene stabilito, tra l’altro, che tali norme si applicano alle televendite “comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili”.

La norma indica inoltre che “le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura”: si tratta di precetti che appaiono destinati ad originare non pochi problemi interpretativi dal momento che astrologia, cartomanzia ed attività assimilabili appaiono strettamente connesse alla superstizione ed alla credulità.

La Parte terza del Codice disciplina il rapporto di consumo e si apre con la disciplina dei contratti del consumatore in generale (artt. 33-37), precedentemente contenuta nel codice civile (art. 1469 bis – sexies).

E’ rimasta invariata l’elencazione delle clausole vessatorie mentre il legislatore ha modificato la sanzione a carico delle clausole di cui sia accertata la vessatorietà, che nella precedente formulazione venivano dichiarate inefficaci e che nel nuovo Codice sono invece dichiarate nulle: viene quindi introdotta una sanzione più incisiva rafforzando la tutela del consumatore.

Il Titolo II° comprende una novità, la norma generale contenuta nell’art. 39, sull’obbligo di valutare i principi di buona fede, correttezza e lealtà nelle attività commerciali “anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori” seguita dalla disciplina del Credito al Consumo, artt. 40 – 43, già D. Lgs. 63/2000 ed art. 125, commi 4° e 5°, D.Lgs 385/1993.

Circa il credito al consumo vanno segnalate una novità mancata ed una effettiva.

La novità mancata riguarda la disciplina del diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore in caso di inadempimento del fornitore, dopo avere effettuato inutilmente la costituzione in mora di quest’ultimo: tale azione, limitata al valore del credito concesso e disciplinata dall’art. 42, è condizionata all’esistenza di un accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore, esattamente come i vecchi commi 4 e 5° dell’art 125 del TUF.

L’altra novità, quella effettiva, la troveremo nel successivo Titolo III°.

Il Titolo III° della Parte Terza, relativo alle “modalità contrattuali”, raccoglie agli artt. 45 - 49 le norme relative ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali (già D. Lgs. 50/1992) ed agli articoli 50-61 quelle relative ai contratti a distanza (già D. Lgs.185/1999).

Entrambe le normative previgenti avevano ad oggetto la disciplina del c.d. diritto di ripensamento del consumatore, ovvero il suo diritto a recedere, entro termini e con modalità stabilite dalla legge, dai contratti medesimi.

La trasposizione delle citate norme nel Codice è stata l’occasione per alcune modifiche.

In primo luogo è stata unificata la disciplina del diritto di recesso ora collocata nell’autonoma sezione IV° (artt. 64-68) adottando un unico termine per l’esercizio del diritto di recesso che è ora, in ogni caso, di 10 giorni lavorativi generalizzando così la previsione più vantaggiosa per il consumatore, precedentemente limitata ai contratti a distanza (contro i sette giorni dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali).

Una seconda modifica importante concerne la disciplina delle spese accessorie che il consumatore che eserciti il diritto di recesso è tenuto a risarcire al professionista: mentre nella precedente disciplina era stabilito che il consumatore dovesse risarcire le spese accessorie indicate preventivamente nel contratto, l’art. 67 comma 3 del Codice stabilisce che “le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”. La nuova formulazione della norma è volta a contrastare la prassi di qui soggetti che inserivano nei contratti clausole sulle spese accessorie assolutamente esorbitanti, costringendo quindi il consumatore che avesse esercitato il diritto di recesso a pagare, sotto forma di rimborso spese accessorie, delle vere e proprie penali.

La terza novità rilevante concerne, come sopra anticipato, la materia del credito al consumo: l’art. 67 comma 6°, infatti, generalizza la regola, precedentemente limitata ai soli contratti a distanza, secondo cui l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore determina la risoluzione di diritto dell’eventuale contratto di finanziamento collegato al contratto di fornitura.

A tal proposito deve rilevarsi che in precedenza la disciplina dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali non conteneva alcuna previsione al riguardo cosicché la novità introdotta con il codice non consiste, come nel caso dei termini per l’esercizio del diritto di recesso, nell’uniformare regole già presenti in entrambe le normative previgenti ma parzialmente diverse, ma consiste nell’estendere ad ogni ipotesi di esercizio del diritto di recesso una norma precedentemente limitata ad una sola specifica fattispecie.

La novità ha quindi l’effetto di rafforzare, anche sul piano sistematico, la figura ed il rilievo del collegamento negoziale.

Nel Codice sono state inserite anche le norme concernenti i contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, (artt.69-81, già D. Lgs. 427/1998), e quelle sui servizi turistici (artt.82-100 già D. Lgs. 111/1995), per le quali viene ora richiamata la nuova ed unificata disciplina del diritto di recesso, di cui si è detto sopra.

Nella Parte Quarta, relativa alla sicurezza e qualità, sono confluite, restando sostanzialmente invariate, anche le norma sulla sicurezza dei prodotti (artt.102-113, già D.Lgs. n.172/2004)), sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt. 114-127, già DPR 224/1988 e D.Lgs n.25/2001), nonché quelle sulla garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (artt. 128-135, già inserite agli artt.1519 bis – nonies del codice civile dal D.Lgs. n.24/2002).

Tra le novità mancate si segnala, a proposito di tale ultima normativa, che la stessa è rimasta invariata e che, in particolare, non è stata modificata la previsione dell’ art. 1519 quinquies, ora art. 131, che sancisce la natura disponibile del diritto di regresso del venditore finale, che abbia ottemperato i rimedi esperiti dal consumatore, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili del difetto di conformità facenti parte della medesima catena contrattuale distributiva ovvero di qualsiasi intermediario.

Il venditore può rinunciare o escludere sin dall’inizio del rapporto il proprio diritto di regresso nei confronti dei venditori precedenti della medesima catena distributiva per la responsabilità nei confronti del consumatore.

E’ noto che tale previsione determina una posizione di debolezza dei piccoli rivenditori nei confronti delle grandi aziende che tendono ad imporre contrattualmente, in virtù della maggior forza negoziale, la preventiva rinuncia al diritto di regresso del venditore, scaricando così sui piccoli commercianti gli oneri relativi alla responsabilità verso i consumatori.

Proprio in ragione di tale fenomeno era stata ipotizzata una modifica della disciplina volta a tutelare i venditori finali.

La Parte Quinta del Codice, che disciplina le Associazioni dei Consumatori e l’accesso alla Giustizia, non modifica le norme previgenti ma aggiunge, all’articolo 141, una nuova regola per la Composizione extragiudiziale delle controversie, intesa a favorire il ricorso alle procedure conciliative, specie quelle amministrate dalle Camere di Commercio.

 
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